Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 gennaio 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 2010 |
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- 1. Cassazione civile n. 4377/1991https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la disposizione dell'art. 27 della L. n. 990 del 1969, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nell'ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, presuppone che all'epoca della richiesta risarcitoria il massimale risulti già insufficiente ed è diretto a regolare il rapporto tra gli stessi danneggiati senza incidere sui tempi di adempimento dell'assicuratore a norma dell'art. 22 della detta legge non venendo meno per lo stesso, ove immediatamente convinto dell'inadeguatezza della …
Leggi di più… - 2. Cassazione civile n. 5708/1987https://www.brocardi.it/
- 3. Consulta: art. 83 c.p.p. illegittimo su citazione dell’assicuratoreDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 novembre 2025
- 4. Cassazione civile n. 6340/1998https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) Il regime dell'assicurazione della responsabilità civile contenuto nell'art. 1917 c.c. non modificato, per quanto attiene al rapporto tra assicurato e assicuratore, dall'art. 18 della legge sulla assicurazione della Rca 24 dicembre 1969, n. 990, che ha attribuito al danneggiato l'azione diretta contro l'assicuratore regola da un lato (comma primo) la rifusione da parte dell'assicuratore di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso debbano essergli rimborsate dall'assicurato, dall'altro (comma terzo) il rimborso da parte dell'assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle …
Leggi di più… - 5. Cassazione civile n. 15391/2005https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) L'impresa designata che, ai sensi dell'art. 19, lett. c), legge 24.12.1969, n. 990, è tenuta (in nome del Fondo di garanzia vittime della strada) a risarcire il danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per l'ipotesi in cui l'assicuratore del responsabile sia posto in liquidazione coatta amministrativa, subentra nella medesima posizione debitoria rivestita dalla società assicuratrice posta in liquidazione. Ne consegue che, come l'assicuratore è tenuto al ristoro del sinistro avvenuto durante la vigenza del contratto con il massimale in esso previsto, essendo irrilevante che l'evento conseguenza si sia verificato dopo la scadenza del contratto …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2022, n. 35318Provvedimento: Numero registro generale 35567/2018 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 35318/2022 Data pubblicazione 30/11/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Responsabilità ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - circolazione stradale Art. 141 Codice delle assicurazioni private BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - (D.Lgs. n. 209/05) DANILO SESTINI - Rel. Consigliere - Ud. 13/09/2022 - PU IA - Consigliere - R.G.N. 35567/2018 PIERGIOVANNI PATTI FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - MILENA …Leggi di più...
- terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale·
- conseguenze·
- unico veicolo coinvolto·
- azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005·
- condotta colposa dell'altro conducente·
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- responsabilità dell'assicuratore ex art. 141 c.ass·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2022, n. 21514Provvedimento: 21514-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' PASQUALE D'ASCOLA Primo Presidente f.f. - CIRCOLAZIONE STRADALE GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - Ud. 25/01/2022 - ALBERTO GIUSTI Consigliere - PU R.G.N. 28292/2018 - Rel. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA con 2/5/4 Rep.FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28292-2018 proposto da: RT MA, RR TA, elettivamente domiciliati in …Leggi di più...
- azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005·
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- accertamento della responsabilità del sinistro
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2021, n. 21983Provvedimento: SENTENZA sui ricorso 4821-2018 proposto da: M.L., P.A. , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui minori I P.N. e RG. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, Civile Sent. Sez. U Num. 21983 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Data pubblicazione: 30/07/2021 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO GRACIS; - ricorrenti - contro VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente …Leggi di più...
- ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale·
- circolazione su aree equiparate a strade di uso pubblico·
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- art. 122 codice assicurazioni·
- oggetto del contratto (rischio assicurato)·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/05/2018, n. 12566Provvedimento: 12566-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Giovanni MAMMONE Primo Presidente R.G. 20403/2012 Presidente di sezione Roberta VIVALDI Cron. 12566 Enrica D'ANTONIO Consigliere Rep. Biagio VIRGILIO Consigliere Ud. 13/2/2018 Raffaele FRASCA Consigliere Consigliere Maria ACIERNO Alberto GIUSTI Consigliere Rel. Francesco Maria CIRILLO Consigliere Danni in materia civile Milena FALASCHI Consigliere liquidazione detrai- bilità della rendita INAIL da infortunio in itinere contrasto ha pronunciato la seguente e. u. SENTENZA sul ricorso 20403-2012 proposto da: CC RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosse- ria, n. 5, …Leggi di più...
- detrazione delle somme corrispondenti all'ammontare del risarcimento·
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- valutazione e liquidazione·
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2015, n. 8620Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi NT - Primo Presidente f.f. - Dott. ROSELLI Federico - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 10542/2010 proposto da: UGF ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27 presso lo STUDIO LEGALE MARINI-CICERO, rappresentata …Leggi di più...
- ambito di applicabilità·
- condizioni·
- eccezioni proponibili·
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- responsabilità civile·
- operatività della r.c.a·
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- surrogazione dell'assicuratore·
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- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Versioni del testo
- Capo I : Dell'obbligo dell'assicurazione
- Art. 1. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355 ." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
- Art. 1-bis. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24)(25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355 ." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."