Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 gennaio 1970 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 2010 |
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La responsabilità civile autoveicoli (RCA) è la responsabilità giuridica per gli eventuali danni cagionati a persone o cose nella circolazione degli autoveicoli su strada. Detta polizza assicurativa risulta essere obbligatoria per tutti i veicoli a seguito della l. 990/1969, per cui la compagnia assicuratrice è tenuta a risarcire eventuali danni causati a terzi. Le polizze RCA europee sono affidate al meccanismo bonus malus che premia i guidatori più attenti che non causano incidenti attribuendogli delle riduzioni sul piano annuale, i guidatori che invece provocano sinistri stradali subiranno un aumento del premio. Tale sistema classifica 18 classi di merito e quando un automobilista …
Leggi di più… - 5. F. Torlasco | Riflessioni a margine del decreto attuativo della Legge Gelli-Biancohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Decreto interministeriale del 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato sulla GU n. 51 del 1 marzo 2024 d.m. 232/2023 1. A sette anni dall'approvazione della legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd Legge Gelli-Bianco), il decreto interministeriale 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2024 ed in vigore dal 16 marzo 2024 a seguito dell'ordinario periodo di vacatio legis, conferisce piena attuazione alla regolamentazione degli aspetti di responsabilità derivanti dall'esercizio della professione sanitaria – secondo quando prescritto dall'art 10 comma 6 del sopra citato testo normativo – in un delicato bilanciamento tra le esigenze di tutela del paziente danneggiato …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/11/2022, n. 35318Provvedimento: Numero registro generale 35567/2018 Numero sezionale 384/2022 Numero di raccolta generale 35318/2022 Data pubblicazione 30/11/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Responsabilità ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - circolazione stradale Art. 141 Codice delle assicurazioni private BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - (D.Lgs. n. 209/05) DANILO SESTINI - Rel. Consigliere - Ud. 13/09/2022 - PU IA - Consigliere - R.G.N. 35567/2018 PIERGIOVANNI PATTI FABRIZIA GARRI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - GUIDO MERCOLINO - Consigliere - MILENA …Leggi di più...
- terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale·
- conseguenze·
- unico veicolo coinvolto·
- azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005·
- condotta colposa dell'altro conducente·
- caso fortuito·
- configurabilità·
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- ammissibilità·
- irrilevanza·
- responsabilità dell'assicuratore ex art. 141 c.ass·
- coinvolgimento di almeno due veicoli·
- presupposti·
- azione diretta ex art. 144 c.ass·
- esclusione
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/2022, n. 21514Provvedimento: 21514-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' PASQUALE D'ASCOLA Primo Presidente f.f. - CIRCOLAZIONE STRADALE GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - Ud. 25/01/2022 - ALBERTO GIUSTI Consigliere - PU R.G.N. 28292/2018 - Rel. Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA con 2/5/4 Rep.FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28292-2018 proposto da: RT MA, RR TA, elettivamente domiciliati in …Leggi di più...
- azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005·
- conseguenze·
- esclusione·
- natura speciale ed autonoma·
- configurabilità·
- fondamento·
- recupero dell'intero importo da ciascuno dei corresponsabili del sinistro·
- applicabilità·
- competenza territoriale·
- artt. 1299 e 2055 c.c·
- prescrizione ordinaria decennale·
- necessità·
- competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c·
- decorrenza·
- accertamento della responsabilità del sinistro
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2021, n. 21983Provvedimento: SENTENZA sui ricorso 4821-2018 proposto da: M.L., P.A. , in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui minori I P.N. e RG. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, Civile Sent. Sez. U Num. 21983 Anno 2021 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Data pubblicazione: 30/07/2021 presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO GRACIS; - ricorrenti - contro VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente …Leggi di più...
- ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale·
- circolazione su aree equiparate a strade di uso pubblico·
- nozione·
- art. 122 codice assicurazioni·
- oggetto del contratto (rischio assicurato)·
- circolazione stradale·
- responsabilita' civile da incidenti stradali·
- assicurazione·
- assicurazione della responsabilita' civile
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/05/2018, n. 12566Provvedimento: 12566-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Giovanni MAMMONE Primo Presidente R.G. 20403/2012 Presidente di sezione Roberta VIVALDI Cron. 12566 Enrica D'ANTONIO Consigliere Rep. Biagio VIRGILIO Consigliere Ud. 13/2/2018 Raffaele FRASCA Consigliere Consigliere Maria ACIERNO Alberto GIUSTI Consigliere Rel. Francesco Maria CIRILLO Consigliere Danni in materia civile Milena FALASCHI Consigliere liquidazione detrai- bilità della rendita INAIL da infortunio in itinere contrasto ha pronunciato la seguente e. u. SENTENZA sul ricorso 20403-2012 proposto da: CC RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosse- ria, n. 5, …Leggi di più...
- detrazione delle somme corrispondenti all'ammontare del risarcimento·
- necessità·
- sussistenza·
- fondamento·
- infortunio "in itinere"·
- rendita inail per inabilità permanente·
- valutazione e liquidazione·
- risarcimento del danno
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/04/2015, n. 8620Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi NT - Primo Presidente f.f. - Dott. ROSELLI Federico - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 10542/2010 proposto da: UGF ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 27 presso lo STUDIO LEGALE MARINI-CICERO, rappresentata …Leggi di più...
- ambito di applicabilità·
- condizioni·
- eccezioni proponibili·
- inclusione·
- responsabilità civile·
- operatività della r.c.a·
- fattispecie·
- natura·
- circolazione di veicoli senza guida di rotaie·
- sosta di veicolo·
- assicurazione obbligatoria·
- conseguenze·
- surrogazione dell'assicuratore·
- circolazione stradale·
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Versioni del testo
- Capo I : Dell'obbligo dell'assicurazione
- Art. 1. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355 ." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
- Art. 1-bis. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24)(25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355 ." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."