Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica. (Fattispecie di ricorso con cui si lamentava la mancata applicazione delle regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 16851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16851 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 02/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 429
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 21402/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC IO N. IL 16/09/1981;
2) AR SE N. IL 08/02/1979;
avverso la SENTENZA N. 11443/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI del 15/04/2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO Margherita;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per entrambi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 15 aprile 2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata il 9 maggio 2008, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato CC ON e SE AR colpevoli: A) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 110 e 697 c.p., L. n. 497 del 1974, artt.10 e 14 per avere, in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto illegalmente, all'interno di locali di proprietà di terzi, attigui all'abitazione di CE ON, armi comuni e da guerra, parti di armi e munizioni e B) del delitto previsto e punito dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, art.110 c.p. per avere, in concorso tra loro, detenuto illecitamente,
all'interno dei locali di cui al capo a), al fine di cederla a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina, (per fatti accertati in Torre Annunziata il 3 luglio 2007) e, ritenute le condotte avvinte dal vincolo della continuazione, con l'aumento per le contestate aggravanti e, quanto al CE, anche per la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale, aveva condannato ON CE alla pena di dodici anni di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa e SE RO alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa;
aveva dichiarato gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'esecuzione della pena;
aveva ordinato che gli imputati, a pena espiata, fossero sottoposti alla misura della sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni e disposto la confisca dello stupefacente, delle armi e delle munizioni in sequestro.
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal RO lamenta la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge rilevando che i giudici di merito non avevano applicato correttamente le regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione. Rileva il Collegio che il motivo è inammissibile in quanto generico. L'art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne genericamente l'infondatezza. L'onere della specifica indicazione dei motivi di ricorso non può neppure essere assolto con il semplice rinvio alle doglianze formulate nel pregresso atto di appello, senza individuarne, sia pure sommariamente, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.
In altri termini l'atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858). È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.
Tale vizio originario del ricorso non può essere sanato dalla memoria successiva contenente motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4 depositata in cancelleria il 26 ottobre 2009 da RO SE.
Come ha precisato questa Corte, (vedi per tutte Cass. pen. sez. 6 sent. 30 ottobre 2008, n. 47414, rv 242129 e Cass. pen. sent. 21 dicembre 2000, n. 8596, rv 219087), " in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art.581 c.p.p., lett. c), costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati, nei termini di legge, i motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4". Va quindi dichiarato inammissibile il ricorso del RO. In ordine al ricorso proposto dal difensore di ON CE il Collegio rileva che esso, con il primo motivo, lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata deducendo che l'affermazione di responsabilità era stata fondata dai giudici di merito sulla riconducibilità ad esso imputato della sostanza stupefacente e delle armi rinvenute nell'appartamento sito sul medesimo pianerottolo di quello da lui abitato, in quanto egli sarebbe stato visto dai verbalizzanti uscire, unitamente al coimputato, dall'appartamento in cui erano detti oggetti.
Secondo il ricorrente i giudici di merito non avevano preso in considerazione la consulenza tecnica prodotta dalla difesa, con la quale era stato dimostrato che dalla posizione in cui erano gli agenti non si potevano vedere gli imputati uscire dalla casa in cui era stata poi rinvenuta la sostanza stupefacente, le armi e le munizioni sequestrate.
Rileva il Collegio che il motivo ha ad oggetto le stesse doglianze formulate con l'atto di appello, in ordine alle quali la Corte di merito ha adeguatamente ed esaustivamente motivato rilevando, in primo luogo, che l'Ispettore Capo, sentito come teste a chiarimenti, aveva precisato che si era introdotto nel cortile unitamente al collega ed aveva visto gli imputati non attraverso il cancello ma dopo averlo superato.
La Corte di merito ha poi precisato che la consulenza di parte presentata dall'imputato aveva preso in esame soltanto posizioni statiche e non aveva considerato tutti i punti di osservazione possibili, come ammesso dallo stesso consulente. Ha inoltre rilevato che l'operazione di polizia era stata connotata da estrema rapidità, che dalla strada era già possibile vedere persone sul ballatoio, atteso che in linea retta era ben visibile la finestra dell'abitazione del CE e che, infine, non era affatto inverosimile che gli agenti di polizia, una volta notato l'imputato, a loro noto perché era agli arresti domiciliari, mentre si trovava fuori dalla propria abitazione in compagnia di altro individuo, si siano precipitati nel cortile lungo pochi metri ed abbiano potuto vedere i due uscire dalla porta di legno sita sulla sinistra della finestra.
La Corte Territoriale ha quindi coerentemente e logicamente concluso rilevando che non sussistevano validi motivi per ritenere non veritiere le dichiarazioni testimoniali rese dagli agenti, per cui la richiesta di rinnovazione del dibattimento risultava ultronea ai fini della decisione.
Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 3, sent. 23 maggio 2007, n. 35372, rv 237410) secondo cui "alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1 può ricorrersi solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza", mentre, nel caso in esame, la Corte di merito ha motivato ritenendo superfluo il richiesto nuovo accertamento.
Va quindi respinto il primo motivo del ricorso del difensore del CE.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso il CE deduce che il Tribunale aveva respinto la richiesta della difesa di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di una perizia sullo stato dei luoghi, mentre tale scelta si era rivelata erronea in quanto era stata di fatto utilizzata ai fini della decisione la perizia di parte sullo stato dei luoghi, sicché egli aveva comunque diritto alla riduzione della pena.
Rileva il Collegio che anche tale motivo di ricorso è infondato. Come ha precisato questa Corte a Sezioni Unite, (SU sent. 27 ottobre 2004, n. 44711, rv 229175), "in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi necessaria quando risulta indispensabile ai fini di un solido e deciso supporto logico valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della re iudicanda".
Nel caso in esame, invece, la consulenza tecnica, che avrebbe dovuto specificare quale fosse la visibilità dall'esterno della casa, è stata ritenuta superflua dal Tribunale alla luce della deposizione dell'ispettore Bove, ritenuta attendibile dai giudici di merito, il quale ha precisato che egli ed il collega erano entrati nel cortile dello stabile, quando avevano sorpreso i due imputati uscire dalla casa dove erano la sostanza stupefacente, le armi e le munizioni. Deve quindi ritenersi validamente emesso dal primo giudice il rigetto della richiesta condizionata all'espletamento della consulenza in quanto, come ha correttamente rilevato la Corte di merito, il mezzo istruttorio a cui era subordinata la richiesta di rito abbreviato non era necessario al fine della decisione e la consulenza di parte non aveva apportato alcun elemento nuovo per la formazione del convincimento del Tribunale che ne aveva disatteso le conclusioni. Va quindi respinto anche il secondo motivo del ricorso del difensore del CE.
Il CE ha proposto anche un ricorso di persona, ma esso contiene censure generiche che nulla aggiungono alle censure già esaminate e ritenute infondate.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di SE RO e al rigetto del ricorso di ON CE la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del solo RO al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura che si reputa congrua di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di SE RO e rigetta il ricorso di ON CE.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il solo RO al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010