Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 29543
CASS
Sentenza 7 maggio 2009

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L'invito alla regolarizzazione di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 758 del 1994 non deve essere reiterato in caso di sopravvenuto mutamento del datore di lavoro o del responsabile della sicurezza, perchè costoro sono tenuti a verificare, al momento di assunzione dell'incarico, l'esistenza di eventuali prescrizioni già impartite dall'organo di vigilanza.

Integra reato l'adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono ai requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto sussiste continuità normativa tra l'art. 7 dell'abrogato d.P.R. n. 303 del 1956 e la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Gli obblighi di prevenzione infortuni e sicurezza in luoghi di lavoro, che per legge fanno capo al datore di lavoro, gravano, nel settore degli enti pubblici, sul titolare effettivo del potere di gestione che, all'interno delle Aziende Unità Sanitarie Locali si individua, in assenza di delega, nel direttore generale. (La Corte ha precisato che gli obblighi di prevenzione possono gravare su un funzionario non avente qualifica dirigenziale qualora lo stesso, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice dell'amministrazione tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e sia altresì dotato di poteri decisionali e di spesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2009, n. 29543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29543
    Data del deposito : 7 maggio 2009

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