Sentenza 19 aprile 2005
Massime • 1
In tema di omicidio colposo da infortuni sul lavoro, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Ciò deve ritenersi sia quando le posizioni di garanzia siano sullo stesso piano, sia, a maggior ragione, allorchè esse non siano di pari grado, giacchè, in tale ultima evenienza, il titolare della posizione di garanzia, il quale vanti un potere gerarchico nei confronti dell'altro titolare investito, a livello diverso, della posizione di garanzia rispetto allo stesso bene, non deve fare quanto è tenuto a fare il garante subordinato, ma deve scrupolosamente accertare se il subordinato è stato effettivamente garante ossia se ha effettivamente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta in quel momento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2005, n. 38810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38810 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO GI Silvio - Presidente - del 19/04/2005
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 608
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 036702/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IO VA N. IL 28/06/1962;
avverso SENTENZA del 25/11/2002 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 novembre 2002, confermava, quanto alla affermazione della penale responsabilità, la sentenza, in data 6 febbraio 200, del tribunale di Pisa, il quale aveva condannato alle pene di legge, tra gli altri, GI Di DI, per il reato di omicidio colposo - commesso, in cooperazione colposa, con NI TO e TO NI - in danno di RM GU e AN BO.
2 - Il GU e il BO, dipendenti della ditta "Valli Impianti s.r.l." - la quale aveva avuto in appalto, dalle Ferrovie dello Stato, i lavori di rinnovo della TE (Trazione Elettrica) e di regolamentazione della corda portante nella Stazione di Cascina - la notte sul 20 ottobre 1998, a seguito della avvenuta rialimentazione della linea elettrica erano stati folgorati da una scarica elettrica ed erano deceduti all'istante, mentre si trovavano ancora su una delle quattro torrette dalle quali venivano eseguiti i lavori, per l'esattezza su una delle due torrette, site, nei pressi della Stazione di Cascina, nel tratto del cantiere affidato alla responsabilità del TO, cantiere che si estendeva per 1/1,5 Km. dalla stazione ferroviaria di Cascina verso Pisa.
3 - La corte di appello - cosi come il tribunale - premetteva che sia il Di DI, capo cantiere, sia il TO, capo squadra - dipendenti, anch'essi, della "LL Impianti s.r.l" - erano, entrambi, titolari di una posizione di garanzia, sia pure di grado diverso, dato il rapporto gerarchico tra il capo cantiere e il capo squadra, posizione che discendeva dal contratto di appalto, dal piano di sicurezza previsto da quest'ultimo e dal contenuto di due lettere di incarico, allegate al piano di sicurezza, ed indirizzate al Di DI, come capo cantiere e conduttore dei lavori, e al TO, come capo squadra. Riteneva, poi, come lo aveva ritenuto il tribunale, che la colpa del Di DI era consistita nell'avere omesso, - e lo stessa Di DI aveva ammesso, nel corso del suo esame, (pag. 10 della sentenza della corte), che non avrebbe dovuto ometterlo - di coordinare i capi squadra, disponendo quanto meno che costoro riferissero a lui, dopo avere effettivamente controllato che gli operai avevano cessato il lavoro ed erano al sicuro.
"Nel sistema di fatto seguito - così la corte - era mancato, invece, ogni coordinamento e controllo da parte del capo cantiere, il quale si era comportato come un semplice caposquadra o, al più, si era accertato che due delle tre squadre avessero terminato il lavoro e fossero in sicurezza, ma niente aveva fatto in relazione alla squadra del TO non avendo neppure sentito quest'ultimo per chiedergli se, dopo avere comunicato agli operai della sua squadra di cessare il lavoro, avesse controllato che effettivamente la disposizione fosse stata eseguita e, in effetti, il sinistro si era verificato perché il TO non aveva effettuato questo controllo".
4 - Il difensore ricorre per cassazione denunciando "violazione dell'art. 606, comma 1, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione".
Deduce che:
a - "la corte di appello ha sostanzialmente pretermesso qualsiasi valutazione logica e congrua delle cause essenziali dell'evento, che, pacificamente, si identificano nella mancata verifica del rientro della scaletta, ove operavano le due vittime, da parte di chi - il TO - a quel controllo era preposto, e nella sottovalutazione, se non addirittura disinteresse, manifestata/o dal coimputato NI verso il chiaro segnale di binario impegnato, apparso - prima della rialimentazione - sul display di controllo esistente nei locali della Stazione di Cascina";
b - "la posizione di garanzia del Di DI - unico elemento sul quale il giudice dell'appello ha fondato la sua colpevolezza - costituisca un falso problema in termini di causalità, giacché qualsiasi condotta colposa al ricorrente assegnata appare ictu oculi completamente annullata dalla macroscopica negligenza del NI e dello stesso TO: gli incombenti che gravavano sul ricorrente, infatti, non potevano non presupporre che i singoli responsabili dei singoli settori, in cui era diviso il cantiere, gli comunicassero - senza che egli stesso potesse e/o dovesse accertarlo personalmente - la messa in sicurezza delle scalette loro affidate";
c - "rispetto a queste colpe di 'sostanza', la scorretta gestione del modello TE 6.05 si è posta come comportamento indifferente nella serie causale di produzione dell'evento, che questo modello non presupponeva che il responsabile cui era affidato si dovesse accertare de visu delle notizie che confluivano dai capi-zona, ma, necessariamente, doveva confidare nella esattezza delle stesse";
d - "è ancora più inaccettabile, sotto il profilo giuridico, la valutazione data dalla corte alle dichiarazioni testimoniali resa dal NI. secondo il quale era chiaro a tutti ben prima dell'evento - e non quando ormai il disastro si era verificato, come, travisando il fatto, ha affermato la corte - che il binario ove si lavorava fosse occupato", che "sostenere che questa circostanza di fatto non 'suscitava particolare preoccupazionè significa non avere alcuna conoscenza della funzione e dell'importanza del display di controllo, vero e proprio occhio ausiliare dell'addetto al controllo su tutta la tratta ferroviaria a lui affidata".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. a - Nel motivo non si contesta che il Di DI fosse capo-cantiere e che - dato e non concesso che fosse necessaria una espressa investitura - fosse stato espressamente investito di una posizione di garanzia, per l'esattezza della posizione di garanzia di protezione antinfortunistica;
così come non si nega - anzi se ne esaltano i contenuti che anche il caposquadra TO avesse avuto analoga, meno estesa, investitura, dovendo questi rispondere, non di quanto accadeva nella totalità del cantiere, come ne avrebbe dovuto rispondere il Di DI, capo-cantiere, ma di quanto accadeva nel limitato ambito territoriale in cui operava la squadra che gli era stata affidata.
b - Questa duplice investitura, questa duplice posizione di garanzia, non poteva non importare, come hanno ritenuto correttamente i giudici di merito, che entrambi, il Di DI e il TO, dovessero sapere con certezza che i due operai erano scesi dalla torretta, il TO per averlo accertato de visu o in altro modo altrettanto certo e il Di DI per averne avuto conferma dal TO o a seguito della relativa, doverosa, comunicazione da parte di quest'ultimo o mancando, come è mancata nel caso di specie, questa comunicazione, a seguito di esplicita richiesta da parte dello stesso Di DI, richiesta che, come accertato dai giudici di merito, è, anch'essa, mancata.
Non sono in discussione, quindi, gli obblighi del TO e, come hanno irrevocabilmente riconosciuto i giudici di merito, l'elusione degli stessi da parte di quest'ultimo e l'indubbia incidenza causale di siffatta elusione sull'evento.
Ma, non può neppure discutersi, porsi indubbio, ne' la sussistenza di analoghi obblighi per il Di DI, ne' l'inosservanza degli stessi e l'incidenza causale di questa inosservanza sull'evento. e - Questa suprema corte ha avuto già modo di interessarsi della questione della pluralità delle posizioni di garanzia (Cass., 6 dicembre 1990, ON ed altri), allorché i titolari delle stesse siano sullo stesso piano, di pari grado, e ha affermato che "se più sono i titolari della posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso par l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto. Il principio vale, a maggior ragione, allorché le posizioni di garanzia non siano, come nel caso in esame, sullo stesso piano, non siano di pari grado.
In questo caso, invero, il titolare della posizione di garanzia, il quale vanti un potere gerarchico nel confronti di altro titolare investito, a livello diverso, della posizione di garanzia rispetto allo stesso bene, non deve fare quanto è tenuto a fare il garante subordinato, ma deve scrupolosamente accertare se il subordinato è stato effettivamente garante, se ha effettivamente posto in essere la condotta di protezione a lui richiesta in quel momento. d - È di tutta evidenza, allora, come il titolare della posizione di garanzia con un potere poziore, ove non ponga in essere la condotta di protezione da lui dovuta - in questo caso il controllo se il AS avesse accertato che i due operi erano scesi dalla torretta -, non possa richiamare ne' il principio dell'affidamento, versando egli in colpa e non potendo il principio in questione essere invocato da chi sia in colpa per avere omesso di fare ciò che avrebbe dovuto fare o per avere fatto ciò che non avrebbe dovuto fare, ne', come si fa sostanzialmente nella specie, il diverso principio delle cause sopravvenute o preesistenti da sole sufficienti a determinare l'evento.
Sono, invero, cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato - la condotta omissiva del Di DI sinergicamente collegata alla condotta omissiva del TO -, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (Cass., 13 febbraio 2002, Izzo). e - Può, dunque, convenirsi sulla definizione della condotta del TO come di condotta macroscopicamente negligente;
ma, questa condotta, se pur contrassegnata da un elevato grado di colpa, non avrebbe avuto alcuna incidenza se il Di DI avesse eseguito il controllo che gli spettava, controllo tanto più necessario - giova sottolinearlo - in un momento in cui, essendo in questione la vita delle persone, ara richiesto un estremo rigore nell'adempimento dei compiti a ciascuno assegnati.
f - Può anche convenirsi sulla affermazione che la mancata consegna e la mancata restituzione del modello TE, 6.05 - modello che le Ferrovie consegnavano all'impresa dopo avere disalimentato la linea ed era segno che i lavori potevano essere iniziati, e che veniva restituito dall'impresa alle Ferrovie a lavori ultimati con l'annotazione: "nulla osta da parte dell'impresa per la rimessa in tensione delle linee - anche se sono condotte elusive di uno specifico obbligo gravante, quanto alla consegna, sul NI e, quanto alla restituzione, sul Di DI, nella sua qualità di capo cantiere, non hanno avuto alcuna incidenza causale sull'evento; e, del resto, il tribunale ha esplicitamente attribuito relativa rilevanza a questi inadempimenti e la stessa corte, pur soffermandovisi, ha ravvisato la colpa del Di DI nell'omissione del controllo sul TO.
f - È, infine, manifestamente infondata anche l'affermazione - che si legge nell'ultima pagina del ricorso - secondo la quale la corte di appello avrebbe sottovalutato le dichiarazioni testimoniali rese dal teste NI relativamente all'altra "macroscopica" colpa, la colpa del NI.
Questi, uno dei tre dipendenti delle Ferrovie, di sussidio all'impresa, denominati "capiscorta", che aveva anche il compito di provvedere alla rialimentazione della linea una volta ricevuto il nulla osta dalla impresa, aveva sottovalutato, stando alle dichiarazioni di quel teste, il "chiaro segnale di binario impegnato, apparso sul display di controllo esistente nei locali della Stazione di Cascina e, quindi, aveva posto in essere una condotta che, come la condotta del TO. aveva reso irrilevante l'omissione del Di DI".
La corte, sul punto, si è espressa, nei termini seguenti:
"La vicenda riferita dal teste NI, contitolare della LL e, quindi, teste non indifferente, va riletta alla luce delle dichiarazioni del teste HE e, comunque, non è in nessun caso tale da escludere la concorrente responsabi1ità degli odierni appellanti, Di DI e TO: tutt'al più avrebbe potuto far valutare più gravemente l'operato del NI.
Ebbene, questa valutazione non si presta ad alcun rilievo di ordine logico, non essendovi alcun dubbio che, se il Di DI e il TO avessero fatto quanto dovevano, non fossero incorsi, cioè, nelle loro omissioni, i due operai si sarebbero trovati al sicuro nel momento della rialimentazione della linea.
2 - Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005