Sentenza 27 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di omicidio colposo la fattispecie disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 589 cod. pen. non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, ne' dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dal primo comma, ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione. (Fattispecie di prescrizione, il cui termine, in applicazione di detto principio, va calcolato in relazione a ciascun reato).
Commentario • 1
- 1. Lesioni colpose: se derivano da un difetto strutturale del macchinario ne risponde il costruttoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 settembre 2023
La massima Il costruttore risponde, in quanto titolare di una posizione di garanzia, per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili ai difetti strutturali dei macchinari messi in commercio, a meno che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tali da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità, a titolo di omicidio colposo, del costruttore di una macchina, il cui difetto di costruzione aveva cagionato, sei anni dopo la messa in commercio della macchina ed in assenza di cause alternative, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/1999, n. 3127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3127 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Viola Giuseppe Presidente del 27.01.1999
1. Dott. Savino Vito Consigliere SENTENZA
2. " ZA RA " N. 278
3. " OG VA " REGISTRO GENERALE
4. " MA RA " N.19707/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UG AN
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 12.03.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RA ZA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Galati che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio, per estinzione del reato per prescrizione, fermo restando le statuizioni civili Udito il difensore avv. Raffaele Inzillo del Foro di Vibo Valentia, che ha ribadito i motivi di ricorso, concordando con le richieste del P.G.
Svolgimento del processo
UG AN veniva tratta al giudizio del PR di Vibo Valentia per rispondere del reato di cui all'art. 589, "2^ c., 3^ cpv.", c.p., perché, il 20 maggio 1991, procedendo alla guida di un'autovettura, con colpa generica consistita in imperizia, imprudenza e negligenza, e con violazione delle norme del Codice della Strada - mantenendo una velocità eccessiva all'uscita da una curva sinistrorsa, senza visuale libera, e sbandando per la perdita del controllo del mezzo, finendo sull'estremo margine destro della carreggiata - aveva investito i pedoni AZ AZ, AZ IA e BU VA, che procedevano nella stessa direzione di marcia dell'auto investitrice, riportando le prime due lesioni gravi e la terza lesioni che il successivo 8 giugno 1991 la traevano a morte, a seguito di insorta trombo-embolia polmonare conseguente al subito politraumatismo agli arti inferiori.
Con sentenza del 15 marzo 1997, ritenuta la penale responsabilità della UG in ordine alla imputazione ascritta e riconosciutele le attenuanti generiche, il PR la condannava alla pena di anni uno di reclusione, concedendo i benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale;
disponeva la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi;
condannava, altresì, l'imputata al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, concedendo a AZ AZ IA una provvisionale di L. 18.000.000, a AZ IA LA una provvisionale di L. 15.000.000 ed a AZ VA una provvisionale di L. 10.000.000.
Sull'appello proposto dall'imputata, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 12 marzo 1998, in riforma della sentenza impugnata, riconosciuto il concorso di colpa delle vittime nella misura del 30% (in considerazione della circostanza che esse procedevano sul margine destro della carreggiata, anziché su quello sinistro, in violazione dell'art. 134 del previgente Codice della Strada), rideterminava la pena in mesi nove di reclusione ed estendeva alla comminata sospensione della patente di guida il beneficio di cui all'art. 163 c.p.; confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Argomentavano, in particolare, i giudici del gravame che doveva confermativamente ritenersi la sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite nella circostanza dalla BU e l'evento letale alcuni giorni dopo conseguitone, dopo le dimissioni dal nosocomio della stessa, tanto specificamente desumendo dalle risultanze cui era pervenuta una perizia espletata dal prof. DO ("a parte il superfluo riferimento alla visita necroscopica ed all'esame autoptico, praticati dal prof. NA), e dalle "successive conclusioni del primo giudice in tema di generica", analiticamente richiamando: a) il referto medico e la cartella clinica acquisiti agli atti, dai quali si evidenziava che la BU aveva subito la frattura scomposta della gamba destra, trauma cranico e ferita lacero contusa all'orecchio destro;
b) le dichiarazioni rese dal teste prof. RA GO, relative ai riscontrati vari fenomeni contusivi ed alla frattura biossea dell'arto inferiore, con formazione di trombi, emorragie nel tessuti molli adiacenti, occlusione trombo-embolica dell'arteria polmonare sinistra, infarto emorragico nei polmoni, più ampio a sinistra;
c) la considerazione che costituiscono fattori trombogeni l'alterazione dell'endotelio dei vasi nelle zone lese, la dimora prolungata a letto, la ridotta motilità degli arti, favorenti stasi ematiche: da tanto deducevano "come ordinaria conseguenza del trauma il distacco di materiale ematico dell'arto colpito, determinante la trombo-embolia polmonare", causa della morte. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, a sostegno dello stesso deducendo due ordini di motivi. Con un primo motivo si duole la ricorrente per essere stato utilizzato, per la decisione, un atto nullo, da tanto derivandone la nullità della sentenza impugnata,
Deduce, infatti, che con ordinanza dibattimentale resa all'udienza del 6 maggio 1993 il PR aveva dichiarato la nullità dell'autopsia (eseguita dal prof. GO) per omesso avviso del compimento dell'atto all'indagata, conseguentemente estromettendo i relativi atti dal fascicolo del dibattimento;
che successivamente, con ordinanza dibattimentale del 25 giugno 1993. lo stesso giudice aveva disposto perizia medico-legale, autorizzando il nominato perito ad utilizzare il contenuto dell'esame autoptico (precedentemente dichiarato nullo), ritenendo poi che l'autopsia non è, in effetti, atto irripetibile e che erroneamente ne era stata dichiarata la nullità; che il perito nominato dal giudice aveva risolto il quesito afferente al rapporto di causalità tra le lesioni riportate dalla BU nell'incidente stradale in questione e la sua sopravvenuta morte utilizzando gli accertamenti contenuti nel verbale di autopsia;
che la Corte di Appello, non contestando la inutilizzabilità dell'atto dichiarato nullo, aveva tuttavia superato il rilievo al riguardo fatto valere dall'appellante ritenendo la superfluità del riferimento del perito all'esame autoptico ed utilizzando, per il relativo giudizio, le dichiarazioni rese dal prof. GO, escusso in dibattimento in qualità di teste;
che, in effetti, quest'ultimo non poteva ritenersi teste, ma consulente tecnico che aveva proceduto alle operazioni autoptiche, poi dichiarate nulle, sicché si era illegittimamente reintrodotto, attraverso l'esame testimoniale, il contenuto dell'atto dichiarato nullo.
Con un secondo motivo di gravarne, la ricorrente lamenta l'omesso esame del punto, dedotto con l'atto di appello, relativo al prospettato concorso di colpa nella causazione del fatto anche del conducente di altra autovettura che, nella circostanza, aveva urtato l'auto della UG, provocando l'asportazione dello specchietto retrovisore dell'auto di quest'ultima.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente, ed assorbentemente, rilevarsi - quanto alle statuizioni penali contenute nella gravata sentenza - che, come più volte ritenuto da questa Corte, la fattispecie disciplinata dall'art. 589, 3^ c., c.p., non costituisce una autonoma figura di reato complesso, ex art. 84 c.p. (figura di reato, questa, che, determinata dalla unificazione normativa di almeno due reati, dà luogo ad una autonoma figura di reato che, nella nuova e diversa descrizione legale, riconsidera normativamente le fattispecie di reato unificate nella nuova previsione normativa); ne', tampoco, dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato delineato dal 1^ c. della norma incriminatrice in questione;
essa prevede, invece, una ipotesi di concorso formale di reati, secondo la previsione dell'art. 81, 1^ c., c.p.: con un'unica condotta colposa, posta in essere nello stesso contesto spazio-temporale, si viola più volte la stessa disposizione di legge (art. 589, 1^ c., c.p.:
concorso omogeneo), o più disposizioni di legge (artt. 589, 1^ c., e 590 c.p.: concorso eterogeneo).
Disciplinando, così, la richiamata norma incriminatrice più violazioni di legge, unificate solo quoad poenam, ne consegue che ogni fattispecie di reato, in tal guisa e solo a tali fini unificati, conserva la propria autonomia e distinzione, in riferimento ai vari istituti di diritto sostanziale e processuale;
in particolare, il termine prescrizionale di legge va computato in relazione a ciascuna fattispecie di reato, alle altre unificata quoad poenam, e non alla previsione quantitativa unitariamente indicata nel 3^ c. della norma, che stabilisce solo il limite sanzionatorio per gli unificati, solo a tal fine, reati concorrenti.
Nella specie, i reati epigrafati (omicidio colposo e lesioni colpose), tutti scaturenti dalla stessa condotta posta in essere nello stesso contesto spazio-temporale, sono stati commessi il 20 maggio 1991 (sopravvenuta la morte della BU l'8 giugno successivo); avendo il primo giudice riconosciuto le attenuanti generiche (che nella sentenza qui gravata si riconosce "accordate prevalenti (v. motivazione)", la relativa pena massima in astratto comminabile per ciascuno di tali reati, ai sensi dell'art. 157, 2^ c., c.p., è inferiore ai cinque anni di reclusione e,
conseguentemente, il termine prescrizionale massimo per tali fattispecie di reato si determina in sette anni e mezzo, ai sensi degli artt. 157, 1^ c., n. 4, e 160, u. c., c.p.: i relativi termini, quindi, si sono definitivamente perenti il 20 novembre 1998. E perciò, in applicazione del 1^ c. dell'art. 129 c.p.p. (e non ricorrendo diversa ipotesi sussumibile nella previsione del 2^ c. di tale norma, esame che per il principio del favor innocentiae anche il giudice della legittimità può compiere, pur nei limiti dei propri poteri: così anche Cass., Sez. III, 02.04.1997, n. 3028), deve disporsi l'annullamento senza rinvio della impugnata decisione. E nondimeno questa Corte deve decidere sul proposto ricorso ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, ai sensi dell'art 578 c.p.p.. Il ricorso è, a tali fini, infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di doglianza (che specificamente riguarda solo il decesso della BU), premesso che, per espresso dettato normativo (art. 116 disp. att. c.p.p.), l'autopsia deve essere disposta secondo le modalità previste dall'art. 360 c.p.p., nella specie l'esame autoptico eseguito dal prof. GO venne dal primo giudice dichiarato nullo, sicché i relativi atti sono del tutto inutilizzabili;
tale inutilizzabilità degli esiti delle indagini autoptiche non è affrancabile mediante l'esame testimoniale del consulente tecnico che quelle indagini, riconosciute nulle, ebbe ad eseguire, perché tale testimonianza si porrebbe in contrasto col disposto dell'art. 197, lett. d), c.p.p., ed esulando gli apprezzamenti tecnici dai limiti della prova testimoniale (art 194 c.p.p.): tale testimonianza puo, semmai, riguardare solo i dati oggettivi previamente rilevati, non costituenti oggetto delle indagini autoptiche eseguite. Gli esiti della indagine autoptica riconosciuta nulla neppure possono essere apprezzati ed utilizzati dal perito (successivamente nominato), giacché in tal caso rivivrebbe uno loro utilizzabilità indiretta e per relationem, a fronte, invece, della loro definitiva caducazione utilizzatoria in dipendenza della dichiarata nullità.
E tuttavia, nel caso di specie, la gravata sentenza ha, per intanto, ritenuto "superfluo", e quindi non rilevante ai fini del conclusivo divisamento espresso, il riferimento contenuto in perizia alla visita necroscopica ed all'esame autoptico eseguiti dal precedente consulente tecnico. Per il resto, i dati acquisiti e valorizzati dalla Corte territoriale, depurati anche dei riferimenti testimoniali al precedente esame autoptico, danno, di per sè, autonoma, congrua e definitiva contezza del giudizio di responsabilità conclusivamente espresso.
Rilevano, infatti, al riguardo: i dati della documentazione medica acquisita (il referto e la cartella clinica), dai quali pacificamente emerge che la BU riportò la frattura scomposta della gamba destra, trauma cranico e ferita lacero contusa all'orecchio destro;
la constatazione, rilevabile dal mero esame esterno, sul cadavere della donna, del prof. GO, circa i fenomeni contusivi e la frattura dell'arto inferiore;
la circostanza che la BU riportò le lesioni in questione (certificate nel referto e nella cartella clinica) in dipendenza del sinistro che occupa, che la stessa rimase degente, per tali lesioni riportate, presso il Reparto Ortopedico del nosocomio di Vibo Valentia dal 20 maggio al 4 giugno e che l'evento letale si verificò l'8 giugno successivo;
i rilievi espressi dal perito, prof. DO, circa la natura traumatica delle lesioni subite dalla BU, in conseguenza dell'urto col mezzo investitore, la costrizione all'immobilità della paziente per tutto il periodo della sua degenza ospedaliera, favorente stasi ematica a sua volta costituente un "ulteriore fattore trombogeno"; la imprevedibilità di insorte complicanze trombotiche, delle quali dà atto la sentenza impugnata, escludendo una eziologia arteriosclerotica, "non avendo la BU ancora compiuto 53 anni". Deve da tanto ritenersi che, in effetti, il sinistro che occupa si pose come conditio sine qua non delle lesioni e del successivamente insorto esito letale, non evidenziandosi, poi, o diversamente proponendosi cause sopravvenute rilevanti ai sensi del 2^ c. dell'art. 40 c.p.. Quanto al secondo motivo di ricorso, riconducibile alla previsione di cui all'art. 606, 1^ c., lett. e), c.p.p., v'è innanzitutto da rilevare che, come desumesi dal testo del provvedimento impugnato, la UG aveva dedotto in sede di appello che "gli eventi dannosi erano da ascrivere a caso fortuito, in quanto lo sbandamento della Fiat 127 era stato determinato dall'urto di striscio di autovettura proveniente in senso inverso" e non dalla velocità dalla stessa nella circostanza serbata. I giudici del merito hanno esaustivamente esaminato tale punto gravatoriamente dedotto, rilevando che gli espletati accertamenti tecnici avevano evidenziato che l'auto della UG presentava solo la asportazione dello specchio retrovisore esterno sinistro, mentre nessuna traccia di collisione era stata riscontrata sulla fiancata sinistra del veicolo, da tanto argomentando che l'urto con l'autovettura, non identificata, interessante solo lo specchio esterno dell'auto dell'imputata, "non può ... essere considerato determinante per il pauroso sbandamento della Fiat 127", rilievo causale assumendo, invece, la scarsa perizia di guida della UG e la eccessiva velocità serbata "in relazione alla contingenza", nonché le condizioni del mezzo ("non sottoposto alla periodica revisione ed avente il pneumatico posteriore destro privo di battistrada"), con tale colpa concorrendo (solo) quella delle vittime, che nella circostanza procedevano sul lato della carreggiata opposto a quello indicato dalla norma ("se tale prescrizione avessero osservato, sarebbero rimaste indenni"). La impugnata decisione, dunque, non è affatto carente di motivazione sul punto della dedotta incidenza causale dell'urto con l'altra autovettura, avendo la Corte territoriale esaminato le allegazioni di parte al riguardo fatte valere con l'atto di appello, dando, della mancata condivisione della doglianza, congrua e logica spiegazione, che si sottrae a rilievi di sorta in questa sede di legittimità.
Deve, conclusivamente, annullarsi senza rinvio la impugnata sentenza, perché estinti i reati per prescrizione, e rigettarsi il ricorso agli effetti delle statuizioni civili.
P.Q.M.
La Corte - IV Sezione penale - annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti delle statuizioni civili
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 1999