Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo sulle giacenze di conto corrente acceso dall'indagato presso una banca, quando si sospetti che siffatta ricchezza costituisca il provento di distrazioni fraudolente commesse in pregiudizio di società fallite; né, a tal fine, rileva la confusione con il personale patrimonio qualora il cespite sequestrato rappresenti il prodotto o il profitto del reato della distrazione fraudolenta in pregiudizio della fallita società, quale risultato della condotta criminosa, con la conseguenza che esso mantiene una sua intrinseca pericolosità che non si esaurisce nella confusione patrimoniale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2010, n. 42235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42235 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 30/09/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1416
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 32362/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT O\, nato il *5.6.1989*;
avverso l'Ordinanza del Tribunale della Libertà di Ascoli Piceno del 7.7.2010;
È presente l'avv. Cardenà Claudia, del Foro di Ancona, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. Marasca in difesa del ricorrente;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Sandrelli Gian Giacomo;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. DI CASOLA Carlo) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. IN FATTO
CO TA ricorre avverso l'Ordinanza 8.6.2010 del Tribunale del riesame di Ascoli Piceno che ha rigettato l'appello avanzato in relazione al sequestro preventivo applicato dal GIP con Ordinanza 7.5.2010, sulle giacenze di c/c acceso dal predetto presso Unicredito filiale di *Roma*.
La premessa consiste nel sospetto che siffatta ricchezza altro non sia che il provento di distrazioni fraudolente commesse in pregiudizio della fallita ICO MEDICAL Srl. e NOVICO Srl., secondo le risultanze delle indagini di PG. Esse rappresentano il controvalore della vendita di immobili, già gravati da ipoteca o altro gravame, i quali sarebbero stati liberati mediante denaro distratto fraudolentemente dagli organismi caduti in procedura concorsuale. Lamenta il ricorrente l'erronea applicazione della legge processuale per la carenza di immediatezza e pertinenzialità dei cespiti, rispetto al reato fallimentare di cui il NT\ è oggetto di indagine proprio per la supposta condotta distrattiva. IN DIRITTO
In tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo di conti correnti e depositi di titoli, pertinenti ad una società dichiarata fallita, quando il pericolo derivante dalla libera disponibilità delle risorse economiche frutto della alienazione di cespiti dell'impresa fallita, presenti i requisiti della concretezza e della attualità, determinando un aggravamento dell'offesa agli interessi creditori. È, pertanto, legittimo il sequestro preventivo preordinato all'esigenza di fermare la circolazione del denaro onde impedire la probabile dispersione di siffatta ricchezza (cfr. Cass. Sez. 5, 24 gennaio 2005, Langè, CED Cass. 231176). Il ricorrente oppone, tuttavia, la carenza del rapporto di immediatezza con il reato, atteso che il denaro prima di essere accreditato sul c/c bancario, si era confuso con il personale patrimonio. Ma il cespite sequestrato - nella prospettazione di accusa, sul punto esente da contestazione - rappresenta certamente il prodotto del reato della distrazione fraudolenta in pregiudizio delle fallite società, quale risultato della condotta criminosa (cfr. Cass. Sez. Un. 3.7.1996, Chabrui, Ced Cass., rv. 205707). Come tale il cespite mantiene una sua intrinseca pericolosità che non si esaurisce nella confusione patrimoniale. D'altra parte, nella nozione di profitto rientrano non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa. Il ricorso è, quindi, infondato e viene rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il/ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2010