Sentenza 1 marzo 2013
Massime • 1
Dei beni sottoposti a sequestro a norma dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, qualora sopravviene il fallimento dell'imputato, può essere autorizzata la vendita su richiesta del curatore della procedura concorsuale ai fini della distribuzione del ricavato ai creditori, solo se il giudice acquisisce la ragionevole certezza che i cespiti non rientreranno nella diretta o indiretta disponibilità del condannato. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento impugnato che ha escluso di poter accedere alle richieste di revoca della confisca per la mancata prospettazione di concrete e specifiche misure di salvaguardia da adottare nella fase di vendita della procedura fallimentare).
Commentari • 2
- 1. La Cassazione torna sul rapporto tra sequestri/confische e procedureFederico Mazzacuva · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza che si offre all'attenzione del lettore, resa in sede di giudizio cautelare, la Suprema Corte, nel rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare i provvedimenti cautelari reali disposti su beni oggetto del fallimento (qualora la relativa dichiarazione sia successiva all'apposizione del vincolo penale), torna nuovamente sull'annoso problema del rapporto tra, da un lato, sequestri e confische e, dall'altro, procedure concorsuali[1]. La vicenda processuale trae origine da un provvedimento di sequestro, disposto su somme di denaro …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca exMaurizio Riverditi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2013, n. 20216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20216 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/03/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 748
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 2273/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARCONTE CONSOLATO N. IL 15/03/1939;
CURATELA FALLIMENTARE "ARCONTE CONSOLATO";
ARCONTE IR EP N. IL 25/10/1976;
ARCONTE MA IP AT N. IL 15/09/1964;
ARCONTE PI CO N. IL 28/10/1968;
ARCONTE ROSARIO N. IL 22/04/1967;
avverso l'ordinanza n. 58/2008 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 11/06/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di assise di appello di Reggio Calabria ha rigettato le opposizioni di ON TE e dei terzi interessati NC, IA PI, MA PA e TE IO, curatela fallimentare "TE ON", tutte dirette contro il provvedimento della medesima Corte del 20 febbraio/5 maggio 2008, che ha disposto la confisca di alcuni beni immobili - unità immobiliari e un terreno di natura orto irriguo, ricadenti nel Comune di Reggio Calabria - ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12- sexies, sul presupposto della condanna ad anni cinque di reclusione di ON TE per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.
La Corte di assise di appello ha premesso che sequestro e confisca non presuppongono che i beni siano frutto dell'attività delittuosa per la quale si sia riportata condanna, ne' che vi sia una stretta relazione cronologica con il reato commesso. Ha quindi evidenziato che il primo acquisto di immobili fu fatto nel 1965, seguito da altro nel 1969, per poi aggiungere che l'TE non ha per nulla dimostrato che all'epoca percepisse redditi tali da consentire quegli acquisti e che nessun elemento di fatto è stato raccolto in tale direzione. Nè può affermarsi che allora potè accumulare redditi idonei attraverso l'evasione fiscale nell'attività di venditore di stoccafisso ammollato, estendendo a tale periodo i risultati degli accertamenti della Guardia di Finanza che per il periodo di vari anni successivo, dal 1974 al 1977, hanno acclarato un'evasione fiscale, e ciò perché la dimostrazione del reddito ottenuto negli anni 1965- 1969 non può basarsi su mere supposizioni. Peraltro il reddito accumulato attraverso l'evasione delle imposte, sì come accertato dalla Guardia di Finanza, non vale a giustificare neppure gli acquisti immobiliari del 1975.
Deve, invece, essere considerato, come riferito dai collaboratori di giustizia Giacomo AU e Filippo CA, che l'TE era il cassiere e il contabile della cosca AN e s'interessava dello spaccio di stupefacenti e, secondo il AU, anche si prestiti di denaro usurari, e ciò giustifica ampiamente i suoi acquisti. Quanto poi all'opposizione della curatela fallimentare, la Corte di assise di appello ha rilevato che la confisca ex art. 12-sexies, pur obbligatoria, ha ad oggetto oggetti di per sè non necessariamente pericolosi;
essa, invero, mira ad evitare che il condannato per taluni reati possa beneficiare dei frutti e dei vantaggi di detti beni o utilizzarli in azioni criminose, sicché lo scopo è realizzato quando il condannato viene, con certezza, privato della disponibilità sostanziale, e non solo formale, di essi. Ha allora aggiunto che il curatore, con la relazione depositata il 10 novembre 2009 appositamente richiestagli, si è limitato ad affermare, quanto al pericolo che i beni potessero rientrare nella disponibilità dell'TE, quel che aveva sostenuto con l'opposizione, e cioè che "gli immobili non costituiscono elementi di pericolosità, non sono serviti a commettere il reato", e pertanto che la loro vendita, per il soddisfacimento degli interessi dei creditori, potrebbe recidere definitivamente il vincolo con il condannato. La Corte territoriale ha sul punto ritenuto che le affermazioni del curatore sono state generiche, che non hanno indicato misure specifiche per evitare il pericolo che i beni surrettiziamente possano rientrare nella disponibilità dell'TE. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Managò, ON TE e NC, IA PI, MA PA e IO TE, deducendo:
- violazione di legge e difetto di motivazione. L'ordinanza non ha risposto al rilievo mosso con l'opposizione circa l'improcedibilità della richiesta della Procura generale di confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12-sexies in ragione del fatto che i beni non erano più nella disponibilità di ON TE o dei terzi interessati, e ciò da molti anni prima che fosse disposto il sequestro preventivo. Tutti i beni, infatti, erano rientrati a costituire l'attività di un fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale del 17 luglio 1978. È poi illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui supera il dato in atti, costituito dall'accertamento ad opera della Guardia di Finanza di un'omessa dichiarazione dei redditi prodotti da ON TE con la conseguenza che le possidenze economiche dovevano ritenersi di gran lunga superiori agli investimenti stessi. Non è rispondente alla realtà l'affermazione che quanto riferito dalla Guardia di Finanza rientri in una presunzione sulla base della redditività media del settore commerciale di interesse. TE ON, infatti, aveva escogitato - come affermato nell'atto di opposizione - un particolare sistema contabile per contenere il volume di affari nella commercializzazione dello stoccafisso ammollato, che era incentrato sulla fatturazione direttamente a nome dei vari clienti dell'TE ad opera del fornitore del prodotto medesimo, che però veniva venduto ai dettaglianti proprio dall'TE. Con questo sistema l'TE, negli anni, ha recuperato risorse finanziarie utili all'acquisto dei molti immobili ora confiscati ed è irrilevante, nella dimostrazione dell'assenza di sproporzione con le ricchezze accumulate, che le fonti di reddito siano identificabili nei redditi dichiarati a fini fiscali piuttosto che nel valore delle attività economiche che tali entità patrimoniali producano, pur in assenza o incompletezza di una dichiarazione dei redditi. L'ordinanza impugnata ha trascurato gli atti difensivi in cui è contenuta la ricostruzione della capacità reddituale del ricorrente. Il ricorso deve poi essere assegnato alle Sezioni unite per la soluzione del contrasto circa la prevalenza della procedura di confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12-sexies su quella fallimentare, atteso che l'ordinanza impugnata ha fatto adesione al principio di diritto espresso da alcune decisioni della Corte di cassazione che si pongono in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite, secondo cui l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole - Sez. U, n. 9 del 28/4/1999 (dep. 8/6/1999), Bacherotti, Rv. 213511 -. Non deve essere trascurato, a tale ultimo fine, che la confisca in esame non ha natura obbligatoria ma facoltativa.
L'ordinanza impugnata ha poi omesso di considerare che al tempo dei maggiori investimenti immobiliari dell'TE, SA AN, di cui l'TE sarebbe il braccio destro secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia, aveva poco più di diciotto anni;
non si comprende, quindi, quale caratura mafiosa si fosse potuta riscontrare all'epoca.
Successivamente ON TE, per mezzo del difensore avv.to Managò, ha depositato memoria di replica alla requisitoria del procuratore generale, riportandosi integralmente a quanto già articolato e dedotto nei motivi di ricorso.
Ancora dopo, ON TE, per mezzo del co-difensore avv.to AN, ha proposto memoria di replica e contestuali motivi aggiunti, con cui ha dedotto la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine: alla supposta disponibilità dei beni in capo al ricorrente, dedotta in via presuntiva, nonostante la dichiarazione di fallimento ed un concordato in corso;
la mancanza di specifiche e concrete indicazioni in ordine ai redditi del proposto all'epoca dell'acquisto dei beni, al fine di operare un giudizio di proporzione/sproporzione degli stessi;
omessa motivazione di alcune fondamentali allegazioni del ricorrente;
omessa considerazione dell'enorme lasso temporale tra l'epoca di acquisto dei beni e la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa per la quale ha riportato condanna.
Ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Polimeni, la Curatela fallimentare "TE ON" in persona del curatore fallimentare, deducendo:
- violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha operato una confusione, traendone errate conclusioni in ordine all'eventuale prevalenza sugli interessi fallimentari, tra confisca facoltativa e confisca obbligatoria. La confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12-sexies è assimilabile alla confisca facoltativa del prodotto o del profitto del reato, dal momento che il fine che le è proprio può essere perseguito con lo spossessamento del soggetto che ha la disponibilità del bene, senza che sia necessario che quel bene sia eliminato dalla circolazione mediante incameramento da parte dello Stato. La Corte di appello ha quindi errato nel ritenere che lo spossessamento a favore dei creditori fallimentari, invece che a favore dello Stato, non sia misura idonea a realizzare gli interessi sottesi alla confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12-sexies. - Violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha trascurato di considerare buona parte delle indicazioni offerte dalla curatela fallimentare circa l'assenza di un pericolo che i beni confiscati, una volta devoluti alla massa fallimentare, potessero rientrare nella disponibilità del condannato. La Corte di appello ha infatti limitato l'esame alla relazione del curatore fallimentare e non ha prestato attenzione all'attività difensiva posta in essere nell'interesse della curatela, e specificamente ad una memoria esplicativa, di cui non è traccia nell'ordinanza impugnata, tesa a chiarire le già esaustive (ma tecniche) indicazioni del curatore circa la natura e l'origine dei crediti insinuati al passivo. Dall'esame dello stato passivo si trae che i creditori sono per lo più enti istituzionali, sicché è assurdo ipotizzare che per il tramite di organismi e di istituti siffatti potesse consumarsi la temuta distorsione delle finalità della procedura fallimentare. Il necessitato iter procedimentale, diretto alla vendita dei beni per il successivo riparto dei ricavi, offre adeguate garanzie anche in ordine ai beni destinati al soddisfacimento delle ragioni di quei creditori che non rientrano nel novero degli enti istituzionali. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito esposte. Ambedue i ricorsi vertono intorno alla questione dei rapporti tra fallimento e procedura di confisca, proponendo l'assunto secondo cui la dichiarazione di fallimento, e la conseguente destinazione dei beni al soddisfacimento degli interessi dei creditori, realizza lo spossessamento dei beni in capo al condannato e quindi la finalità della confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12-sexies, che pertanto deve cedere a fronte della prevalenza della procedura fallimentare. Il principio di diritto, che il Collegio ritiene applicabile per la soluzione delle questioni poste con i ricorsi, è stato affermato da Sez. 3, n. 20443 del 2/2/2007 (dep. 25/5/2007), Sorrentino, Rv. 236846, nel senso che "l'obbligatorietà della confisca nei casi previsti dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies, conv. con modif. in L. 7 agosto 1992, n. 356, siccome stabilita non in funzione dell'intrinseca pericolosità delle cose da confiscare, ma soltanto del loro legame con chi abbia subito condanna per determinati delitti, non impedisce che, qualora dette cose, nell'ambito di procedimento penale per taluno di tali delitti, siano state oggetto di sequestro preventivo in vista appunto della loro assoggettabilità a confisca obbligatoria e sia quindi sopravvenuto il fallimento dell'imputato, il curatore del fallimento possa chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla loro vendita ed alla conseguente distribuzione del ricavato ai creditori concorsuali, dandosi luogo anche in tal modo alla realizzazione della finalità perseguita dal legislatore, costituita dallo spossessamento del condannato, con l'avvertenza, peraltro, che il giudice, in tal caso, è tenuto a esercitare un più rigido e penetrante controllo onde acquisire la ragionevole certezza che i beni che sarebbero stati da confiscare non ritornino surrettiziamente in altro modo, attraverso prestanomi o con altri fraudolenti accorgimenti, nella diretta o indiretta disponibilità del condannato medesimo".
Questo principio non si contrappone all'impostazione ricostruttiva operata dai ricorsi per la parte in cui escludono che la confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12-sexies debba in ogni caso prevalere sulle ragioni del fallimento, ma richiede, appunto, che si valuti in concreto l'esistenza o meno della ragionevole certezza che i beni confiscati, ove invece rimessi alla curatela fallimentare, non possano ritornare nella disponibilità del condannato. Si osserva, allora, che sul punto la Corte di appello ha adeguatamente motivato;
ha fatto riferimento alla relazione del curatore che ha illustrato natura e origine dei crediti insinuati al passivo ed ha rilevato come questi non abbia indicato specifiche misure per evitare il pericolo che i beni, eventualmente venduti nella procedura fallimentare, potessero rientrare nella disponibilità dell'TE; ha a tal proposito ritenuto insufficiente il riferimento alla necessità che la liquidazione dei beni debba essere sottoposta all'approvazione da parte del comitato dei creditori e vagliata dal giudice delegato, e ciò perché - ha proseguito - "i rapporti mafiosi possono essere sotterranei e i beni acquistati da soggetti occultamente legati al condannato" -fl. 15 e 16 dell'ordinanza -.
A ben vedere, la Corte di appello ha così preso in esame anche i profili che il ricorso della curatela ha detto esser stati affidati ad una memoria difensiva, asseritamente trascurata dall'impugnata ordinanza. Con completezza di valutazione ha considerato l'eventualità di dare in concreto prevalenza alla tutela degli interessi creditori, sul presupposto condivisibile che le procedure fallimentari di vendita dei beni sottoposti anche a confisca non siano automaticamente satisfattive delle ragioni sottese al provvedimento ablatorio. Ha quindi escluso di poter accedere alla richiesta di revoca della confisca, per l'assenza di prospettazione di concrete e specifiche misure di salvaguardia adottabili nella procedura fallimentare e specificamente dirette alla fase della vendita, che è quella ove, come è ben indicato nell'ordinanza impugnata, possono verificarsi le indebite intromissioni. L'intervento del comitato dei creditori e il vaglio del giudice delegato non si pongono, infatti, quali misure specifiche di salvaguardia, occorrendo uno sforzo aggiuntivo di tutela che, nel caso concreto, come osservato dalla Corte di appello, non è stato adeguatamente compiuto dalla curatela fallimentare. Circa poi l'altro motivo di doglianza, relativo al fatto che l'TE avrebbe dato giustificazione della sproporzione adducendo la prova di una consistente evasione fiscale, deve rilevarsi che la Corte di appello ha dato adeguata motivazione in ordine alla non pertinenza del rilievo. È argomento del tutto logico che l'accertamento per il periodo 1974-1977 di un giro di affari superiore a quello dichiarato nulla possa dire, se non sul piano di una mera presunzione non rilevante ai fini della decisione sull'opposizione al provvedimento di confisca, sulla composizione del reddito per anni precedenti, e specificamente per il periodo dal 1965 al 1969. La Corte ha aggiunto che l'TE non ha per nulla dimostrato che all'epoca dei primi acquisti, negli anni 1965 e 1969, avesse percepito redditi tali da consentire dette acquisizioni. Manifestamente infondato è poi il rilievo di ricorso secondo cui al tempo dei maggiori investimenti immobiliari dell'TE l'AN era poco più che diciottenne, e ciò perché la deduzione è di una tale genericità da non infirmare l'assunto dei collaboratori di giustizia AU e CA, per i quali, come affermato nell'ordinanza impugnata, l'TE era il cassiere della cosca AN, il contabile e il prestanome, oltre che la mente e il braccio destro, di SA AN (fl. 11 e 12 dell'ordinanza).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2013