Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2008, n. 41329
CASS
Sentenza 7 ottobre 2008

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Massime1

In tema di tutela penale dell'ambiente, non è imputabile all'ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 la responsabilità amministrativa per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto, pur essendovi un richiamo a tale responsabilità nell'art. 192, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l'indicazione delle sanzioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la doglianza difensiva riguardante la mancata contestazione del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti alla società proprietaria del mezzo sottoposto a sequestro preventivo).

Commentario1

  • 1Le garanzie del diritto penale valgono anche nei confronti degli enti
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    Con l'approvazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, il diritto penale ha subito una vera e propria rivoluzione copernicana: per la prima volta si è affermato il principio per cui societas delinquere et puniri potest[1], nonostante le forti rimostranze espresse da quota parte della dottrina[2]. Una frangia di quest'ultima, infatti, sosteneva che solo le persone fisiche, e non anche gli enti, potessero commettere reati. Le forti diffidenze nutrite da alcuni commentatori portarono il legislatore a prevedere una forma ibrida di responsabilità, manifestata dalla stessa denominazione di quest'ultima quale «amministrativa da reato», e di conseguenza a porla a metà tra la responsabilità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2008, n. 41329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41329
Data del deposito : 7 ottobre 2008

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