Sentenza 7 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di tutela penale dell'ambiente, non è imputabile all'ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 la responsabilità amministrativa per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto, pur essendovi un richiamo a tale responsabilità nell'art. 192, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l'indicazione delle sanzioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la doglianza difensiva riguardante la mancata contestazione del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti alla società proprietaria del mezzo sottoposto a sequestro preventivo).
Commentario • 1
- 1. Le garanzie del diritto penale valgono anche nei confronti degli entihttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Con l'approvazione del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, il diritto penale ha subito una vera e propria rivoluzione copernicana: per la prima volta si è affermato il principio per cui societas delinquere et puniri potest[1], nonostante le forti rimostranze espresse da quota parte della dottrina[2]. Una frangia di quest'ultima, infatti, sosteneva che solo le persone fisiche, e non anche gli enti, potessero commettere reati. Le forti diffidenze nutrite da alcuni commentatori portarono il legislatore a prevedere una forma ibrida di responsabilità, manifestata dalla stessa denominazione di quest'ultima quale «amministrativa da reato», e di conseguenza a porla a metà tra la responsabilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2008, n. 41329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41329 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 07/10/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 00974
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 017781/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GA AN IA, N. IL 30/04/1976;
avverso ORDINANZA del 03/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. LIUZZO Giuseppe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IP AN RI, amministratore e legale rappresentante de La Dinamica snc di IP RI & co., per il tramite del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Messina che in data 3.3.08 rigettava l'appello avverso il provvedimento con il quale il GIP del tribunale di Patti aveva respinto la richiesta di restituzione dei mezzi della società sottoposti a sequestro preventivo per il reato di cui al D.Lgs. n.152 del 2006, art. 256. Il tribunale aveva rigettato l'appello sul duplice presupposto che trattatavasi di mezzi assoggettabili a confisca obbligatoria e che non vi era la prova che IP RI avesse usato i mezzi della società al di fuori di qualsiasi rapporto organico.
Eccepisce la ricorrente:
1) violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 321 c.p.p., art.240 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259 sul rilievo che anche in caso di confisca obbligatoria il sequestro preventivo rimane facoltativo nel caso in cui la res non rivesta carattere di intrinseca pericolosità;
2) violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 240 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259 avendo il tribunale affermato che l'onus probandi circa l'uso dei mezzi al di fuori del rapporto organico con la società incombeva all'indagato e non essendo stata contestata alcuna violazione ai soci ne' alla società per responsabilità penale o amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Avuto riguardo al primo motivo va anzitutto puntualizzato che il GIP aveva respinto la richiesta di dissequestro sul presupposto della confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.
Il che è certamente esatto sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2 che recita: "2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui all'art. 256 e art. 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto". Occorre poi ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, per l'applicabilità del sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 2 non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 per il sequestro preventivo tipico, ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità. Ciò che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso. (Sez. 6, n. 1022 del 17/03/1995 Rv. 201943; Sez. 3, n. 1810 del 02/05/2000 Rv. 217682). Da quanto detto deriva dunque che versandosi nella specie in un'ipotesi di confisca obbligatoria il sequestro preventivo è comunque certamente legittimo per effetto del disposto dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e che la questione sollevata relativa alla correttezza del passaggio motivazionale dell'ordinanza del riesame "... il vincolo cautelare che deve essere adottato ai sensi dell'art.321 c.p.p., comma 2..." rispetto al dettato normativo che si limiterebbe a rendere facoltativo il sequestro anche nel caso di confisca obbligatoria rimane sostanzialmente priva di rilevanza. Quanto al secondo motivo di ricorso correttamente il tribunale del riesame, dopo avere premesso - citando giurisprudenza di questa Sezione - che la confisca non opera in danno di soggetti terzi estranei, ha rigettato l'appello escludendo che nella specie vi fossero elementi per ritenere che IP RI - che era alla guida del veicolo - avesse agito al di fuori di qualsiasi rapporto organico con la società proprietaria dell'automezzo di cui l'odierna ricorrente IP AN RI è amministratore legale. Sulla doglianza che così opinando l'onere probatorio di dimostrare l'estraneità ai comportamenti illeciti sarebbe stato indebitamente attribuito alla società proprietaria dei mezzi e che, in ogni caso nessuna contestazione era stata ipotizzata ne' nei confronti dei soci, ne' nei confronti della società stessa per responsabilità penale o amministrativa si osserva quanto segue.
Questa Corte ha già evidenziato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, le condizioni per la confiscabilità del bene devono sussistere già al momento del sequestro;
tuttavia la appartenenza a terzo estraneo al reato, quale causa ostativa alla confisca obbligatoria di bene non intrinsecamente pericoloso, e, conseguentemente, allo stesso sequestro, deve, in sede di indagini preliminari, risultare in maniera palese attesa la necessaria sommarietà degli accertamenti compiuti in tale fase (Sez. 3, n. 4746 del 12/12/2007 Rv. 238785). Va altresì ricordato che nelle misure cautelari reali (nella specie sequestro preventivo) è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi (Sez. 3, n. 1656 del 04/05/1999 Rv. 213736). Appare inoltre fuorviante il rilievo concernente la mancata contestazione dell'illecito alla società proprietaria dell'automezzo. Sembra, infatti, da escludere, allo stato, la possibilità di estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato in esame. Ed invero nonostante la L. 29 settembre 2000, n. 300, art. 11, comma 1, lett. d) abbia delegato al Governo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica anche in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti, tra le altre, dalla dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006), il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, attuativo della delega,
non disciplinava originariamente la materia ne' risulta che con riferimento a quest'ultima vi siano state successive integrazioni così come accaduto per altri settori.
Allo stato l'unico richiamo alla responsabilità amministrativa dell'ente sul tema dei rifiuti sembra essere quello contenuto al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192, comma 4, che tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti delle persone giuridiche, espressamente sembrerebbe fare riferimento unicamente alla previsione del cit. art. 192, comma 3 che ha per oggetto gli obblighi di rimozione dei rifiuti nel caso di abbandono incontrollato. Per quanto concerne la responsabilità degli enti, difetta dunque attualmente sia la tipizzazione degli illeciti e sia la indicazione delle sanzioni: il che indiscutibilmente contrasta con i principi di tassatività e tipicità che devono essere connaturati alla regolamentazione degli illeciti.
Infine, quanto alla mancata iscrizione sul registro degli indagati dell'amministratore della società o dei soci, a prescindere dal fatto che il nominativo di IP RI compare anche nella ragione sociale della società (in nome collettivo) il rilievo non può assumere comunque alcuna valenza decisiva essendo ancora in corso la fase delle indagini il cui obiettivo è proprio quello di individuare ed identificare i soggetti nei cui confronti va esercitata l'azione penale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2008