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15 agosto 2009
15 agosto 2009
Art. 474-bis.
(( (Confisca). )) ((Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.))
(( (Confisca). )) ((Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.))
Commentari • 24
- 1. Contraffazione: la Cassazione delimita i confini del reato e della confiscaAccesso limitatoGiulia Maria Mentasti · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2024 · 30.102425
Giurisprudenza • 84
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2019, n. 19369Provvedimento: […] Si pone, quindi, la questione della natura della confisca prevista dall'art.474 bis cod. pen., norma che recita: "Nei casi di cui agli artt. 473 e 474 è sempre ordinata [...] la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, […] la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato". L'art. 474 bis cod. pen., quindi, riproduce alla lettera il secondo comma dell'art. 240 cod. pen.. […]Leggi di più...
- confisca senza condanna·
- accertamento reato·
- giurisdizione del giudice dell'esecuzione·
- messa alla prova·
- proporzionalità sanzione·
- confisca beni strumentali al reato·
- confisca obbligatoria·
- art. 676 cod. proc. pen.·
- art. 474 bis cod. pen.·
- art. 240 cod. pen.