Sentenza 4 marzo 2008
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di persone appartenenti ad associazioni mafiose, il sequestro finalizzato alla confisca è insensibile alla procedura fallimentare precedentemente instaurata, in quanto la "res" oggetto della misura ablativa, trovando la sua genesi in un'attività illecita, è considerata pericolosa in base ad una presunzione assoluta e deve pertanto essere definitivamente acquisita al patrimonio dello Stato, non potendo essere rimessa in circolazione nell'ambito della procedura fallimentare.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di persone affiliate ad associazioni mafiose, l'omessa chiamata del curatore dei beni coinvolti in una procedura fallimentare a carico del proposto non determina la nullità del procedimento, ferma restando la sua facoltà di esplicare successivamente le sue difese, proponendo incidente di esecuzione.
Commentari • 3
- 1. La Cassazione torna sul rapporto tra sequestri/confische e procedureFederico Mazzacuva · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con l'ordinanza che si offre all'attenzione del lettore, resa in sede di giudizio cautelare, la Suprema Corte, nel rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa alla legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare i provvedimenti cautelari reali disposti su beni oggetto del fallimento (qualora la relativa dichiarazione sia successiva all'apposizione del vincolo penale), torna nuovamente sull'annoso problema del rapporto tra, da un lato, sequestri e confische e, dall'altro, procedure concorsuali[1]. La vicenda processuale trae origine da un provvedimento di sequestro, disposto su somme di denaro …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca exMaurizio Riverditi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. I poteri del curatore in relazione al sequestro dei cespiti fallimentari: la soluzione della CassazioneAccesso limitatoAlfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2008, n. 31890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31890 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2008 |
Testo completo
3 18 90 / 08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 04/03/2008
SENTENZA N. 6041 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. OLIVA NO PRESIDENTE
1. Dott. MANNINO SAVERIO FELICE CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. AGRO' ANTONIO N. 035722/2007
3. Dott. MILO NICOLA 11
4. Dott.DOGLIOTTI MASSIMO
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDZÉÍANZA sul ricorso proposto da :
1) NO RA N. IL 08/11/1943
2) NO EP N. IL 27/05/1973
3) NO VA EP N. IL 21/10/1949
4) CIRRINCIONE RA N. IL 19/01/1925
N. IL 17/07/1951 5) CI OS NA AR
N. IL 31/08/1970 6) NO OSLIA
7) NO EN CE N. IL 28/10/1979
8) CURATELA DEL FALLIMENTO S.I.C.I.S. SPA N. IL 00/00/0000
N. IL 06/09/1966 9) AN CE
N. IL 04/10/1968 10) AN EF
N. IL 11/02/1941 11) IC MADDALENA
del 23/05/2007 Corte Appello Palermo;
avverso DECRETO
Sentito, in camera si consiglio, la relazioneSel consigliere Sr. N. Hils;
Lette le conclusioni Sel P. G. Sr. G. Izzo, che ha chiesto l'inammissibilità Sei rearti.
Fatto e diritto 1- La Corte d'Appello di Palermo, con decreto 23/5/2007, decidendo in sede di rinvio sul gravame avverso il decreto 11/12/2001 del locale Tribunale, disponeva il sequestro e la confisca, ai sensi della legge 31/5/1965 n. 575, di beni immobili, beni mobili, società, quote sociali e capitali riconducibili a RU CO e ritenuti frutto o reimpiego di attività illecite poste in essere dal medesimo, a cui carico era emerso, così come analiticamente illustrato dal Giudice di primo grado, un quadro indiziario particolarmente sintomatico della sua appartenenza al sodalizio mafioso "Cosa Nostra" operante in Bagheria, non spiegando alcuna incidenza sull'applicabilità della misura di prevenzione patrimoniale la circostanza che il proposto, in pendenza della procedura d'appello, era deceduto, principio quest'ultimo fissato nella sentenza 31/1/2005 di questa Suprema Corte, che aveva annullato la precedente pronuncia 16/6/2004 del Giudice distrettuale, che aveva dichiarato venuta meno, per morte del proposto, la misura di prevenzione personale e revocato quella patrimoniale.
2- Hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo motivi vari e per lo più ripetitivi di quelli già articolati in sede d'appello, i difensori di RU CO (proposto) e dei terzi interessati, RU IU, RU GI IU, RI CO, NI OS AN AR, RU OSlia, RU NT, Curatela fallimento S.I.C.I.S. spa, FA EN, FA EF e FI Maddalena.
I difensori degli ultimi tre hanno depositato, in data 18/2/2008, memoria con la quale hanno ribadito e ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, sollecitandone l'accoglimento.
3- Il ricorso proposto nell'interesse di RU CO è inammissibile, essendosi interrotto ogni rapporto processuale con il medesimo, a seguito dell'intervenuto decesso.
4- Gli altri ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
4a- Si denuncia la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 4 della legge n. 1423/56, contestandosi la tesi che legittima la confisca antimafia anche in caso di morte del proposto, prima dell'irrevocabilità della misura di prevenzione personale (ricorso di RU IU, GI IU, OSlia, NT, RI CO e NI OS A.M.).
Il motivo è infondato, in quanto il giudice di rinvio non poteva che uniformarsi, ex art. 627/3° c.p.p., alla sentenza di questa Suprema Corte, che aveva annullato la precedente decisione di appello, statuendo, in conformità dell'indirizzo interpretativo privilegiato -poi- dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte (cfr. sentenza n. 18 del 3/7/1996), che la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso, una volta che siano accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e sia rimasta indimostrata la legittima provenienza dei beni, non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione. 4b- Si è dedotta la violazione della legge penale e di quella processuale (artt. 2ter/5° legge n. 575/65, 24 e 111 Cost.), nonché il vizio di motivazione sulla irregolare partecipazione della Curatela del fallimento S.I.C.I.S. spa al procedimento.
La censura non ha pregio sotto più profili. I beni coinvolti in una procedura fallimentare a carico del proposto non possono ritenersi, in pendenza della stessa, come appartenenti a terzi, sicché non v'è alcun obbligo di comunicare al curatore fallimentare l'invito ad intervenire nel procedimento. In ogni caso, parti necessarie del procedimento di prevenzione sono il pubblico ministero e il proposto, con l'effetto che l'eventuale omessa chiamata del terzo non comporta la nullità della procedura, ferma restando la facoltà del terzo medesimo di proporre incidente di esecuzione (cfr. Cass. sez. I 20/10/1997 n. 5840; sez. VI 22/3/1999 n. 950). La Curatela
2 del fallimento S.I.C.I.S. spa è comunque, di fatto, intervenuta nella procedura e ha spiegato sostanzialmente le sue difese.
Con altro motivo, la citata società ha denunciato la violazione di legge, con riferimento alla normativa fallimentare e all'art. 2undecies/3° legge n. 575/'65, dovendo darsi prevalenza alla procedura fallimentare, instaurata precedentemente, su quella di prevenzione. Anche tale censura è infondata. Il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, qual è quella adottata in sede di misura di prevenzione, infatti, è insensibile alla procedura fallimentare, in quanto la res oggetto della misura ablativa, trovando la sua genesi in attività illecita, è considerata pericolosa in base ad una presunzione assoluta e deve essere perciò definitivamente acquisita al patrimonio dello Stato, non potendo essere rimessa in circolazione nell'ambito della procedura fallimentare (cfr. Cass. S.U. n. 29951/2004). 4c- Gli FA e la FI hanno dedotto, con due distinti motivi, il vizio di motivazione in ordine al ritenuto controllo totale della “Thermoplastic srl" da parte di RU CO e in ordine alla disparità di trattamento riservata ad altri immobili per i quali non era stata disposta la confisca.
Le doglianze, incidendo sul vizio di motivazione, sono inammissibili, considerato che il ricorso avverso il provvedimento impugnato è consentito, ai sensi dell'art. 4/11° legge 1423/'56, soltanto per violazione di legge. Con un ulteriore motivo, i predetti hanno lamentato l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge in materia di personalità giuridica ed il connesso vizio di motivazione. Tale censura è priva di fondamento.
Il decreto impugnato, invero, con motivazione adeguata e non censurabile in questa sede, ha ritenuto che lo stabilimento industriale, formalmente intestato alla "Thermoplastic srl", era in realtà riconducibile all'esclusiva disponibilità della S.I.C.I.S. e, quindi, di RU
CO, con l'effetto che detto stabilimento non poteva, di fatto, considerarsi patrimonio della società “Thermoplastic srl" e, pertanto, infondata è la pretesa dei soci FA-Ficale.
5- Alla pronuncia di rigetto, consegue la condanna dei ricorrenti di riferimento al pagamento in solido delle spese processuali.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso di RU CO. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso in Roma il 4/3/2008
Il Presidente
Buokk Il Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 LUG 2008
AL CANCELLIERE C1 SUPER
DI Scalia
قعد
3