Articolo 674 del Codice di procedura penale
Articolo 610Articolo 714
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
8 giugno 2001
Art. 674. Revoca di altri provvedimenti 1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
(( 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale . ))
Entrata in vigore il 8 giugno 2001
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