Versione
24 ottobre 1989
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8 giugno 2001
8 giugno 2001
Art. 674. Revoca di altri provvedimenti 1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
(( 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale . ))
(( 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale . ))
Commentari • 59
- 1. Cassazione penale n. 4131/1993https://www.brocardi.it/ · 229.85669
(massima n. 1) Sulla revoca dell'indulto condizionato l'art. 674 c.p.p. nulla dispone in relazione al tipo di procedimento che deve essere adottato dal giudice dell'esecuzione competente a provvedere in tutti quei casi in cui la revoca stessa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; tuttavia, poiché la decisione è assunta su richiesta del pubblico ministero non avendo il giudice il potere di provvedere d'ufficio, è inevitabile l'integrazione del contraddittorio con la parte interessata. Deve quindi ritenersi necessario il procedimento di esecuzione, l'omissione delle cui formalità (ed in particolare dell'avviso al condannato e della presenza del difensore) è causa di nullità assuluta.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 7434Provvedimento: […] il Giudice delle indagini preliminari presso quel Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata, respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 672 e 674 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse dello stesso AR protesa ad ottenere la declaratoria di nullità o, comunque, […] che aveva chiesto contestualmente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui ai titoli nn. 1 e 2 del medesimo ordine di esecuzione, sarebbe in contrasto con l'art. 674 cod. proc. pen., che è norma di stretta interpretazione e che dispone che la revoca dei benefici si configura come un'attività di natura giurisdizionale, […]Leggi di più...
- giudice del rinvio·
- inammissibilità ricorso·
- art. 168 cod. pen.·
- giurisdizione del giudice dell'esecuzione·
- esecuzione di pene concorrenti·
- revoca sospensione condizionale della pena·
- art. 674 cod. proc. pen.·
- diritto di difesa·
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