Sentenza 18 maggio 1994
Massime • 2
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., può essere applicato anche su beni costituiti in pegno regolare; tuttavia quando l'adozione della suddetta misura di sicurezza è facoltativa, per esserne l'oggetto non illecito in modo assoluto, devesi tener conto che la confiscabilità è esclusa dall'"appartenenza" della cosa a persona estranea al reato, e che tale concetto comprende non solo il diritto di proprietà ma anche i diritti reali di garanzia. Pertanto, in tali ipotesi, poiché sul bene pignorato coesistono due diversi tipi di disponibilità (l'una, penetrante ma non assoluta, da parte del creditore pignoratizio, e l'altra, residuale, da parte del debitore garante) le cui relative facoltà possono concettualmente scindersi, il vincolo derivante dal sequestro deve essere limitato alle facoltà inerenti alla posizione del debitore garante, lasciando impregiudicate quelle spettanti, sullo stesso bene, al creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che spetta al giudice, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 259, comma primo, cod. proc. pen., applicabile in virtù dei richiami contenuti negli artt. 104 ed 81 disp. att., adottare gli accorgimenti più opportuni per assicurare, con equilibrio degli opposti interessi, la corretta custodia ed amministrazione della cose sequestrate, procedendo, se del caso, a designare come custode lo stesso creditore pignoratizio, con le facoltà che gli derivano dal diritto di garanzia, fino alla vendita e all'assegnazione della cosa o del credito dato in pegno, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria penale).
Il sequestro preventivo a scopo impeditivo, disciplinato dall'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., può avere ad oggetto anche beni che siano stati costituiti dall'indagato in pegno regolare, e ciò in quanto la disponibilità di questi da parte del creditore, pur penetrante, non può essere considerata assoluta ne' esaustiva di tutte le facoltà spettanti al debitore garante il quale, oltre all'eventuale recupero dell'eccedenza del pegno, può sempre alienare il bene o attivarsi per l'estinzione dell'obbligazione ed ottenere la restituzione dell'"eadem res" fornita in garanzia. In tali ipotesi, tuttavia, il giudice di merito che dispone la misura può limitare l'estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato, lasciando impregiudicate le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale; ed anzi tale scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di una diversa diversificazione dell'ambito di efficacia del vincolo, è da considerarsi doverosa quando le esigenze cautelari che fondano la misura consistono nel pericolo di commissione di nuovi reati, o di aggravamento di quelli già commessi, derivante soltanto dal comportamento del debitore indagato. (Fattispecie relativa a sequestro di titoli costituiti in pegno in favore di un istituto di credito da parte di soggetto indagato, tra l'altro, per corruzione).
Commentari • 9
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IL PRINCIPIO DI DIRITTO “Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione al contratto di leasing, se il conducente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato“. LA SENTENZA INTEGRALE Cassazione Penale, Sezione Unite, sentenza n. 14484/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPO Ernesto – Presidente Dott. DE ROBERTO Giovanni – Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina – Consigliere Dott. FIALE Aldo – Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero – rel. Consigliere Dott. SANDRELLI Gian Giacomo – Consigliere Dott. …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla curatela del fallimento Lavanderia Giglio s.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della Diesse Immobiliare s.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti, intestato a D.S. Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di D.S. Antonio, D.S. Giuseppe ed O. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/05/1994, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 9
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Arnaldo VALENTE Componente REGISTRO GENERALE
2. " IO RI " N. 2154/94
3. " AN IE "
4. " Fortunato PISANTI (Rel.) "
5. " NI RV "
6. " OM RD "
7. " IA ST "
8. " IO LA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da COMIT LEASING S.p.A. Milano
contro
IN ED;
avverso l'ordinanza 15.12.1993 del Tribunale di Ancona con la quale in sede di riesame veniva confermato il provvedimento di sequestro preventivo di titoli adottato nei confronti del IN. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Fortunato Pisanti;
Lette le conclusioni del P.M. dott. Aponte con le quali si chiede il rigetto del ricorso;
sentito per la ricorrente l'avv.to Gamberini Momgenet che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
sentito per l'imputato IN ED il difensore l'avv. Fiorella che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 11.11.1993 il Tribunale di Ancona, nel corso del procedimento penale
contro
IN ED, imputato tra l'altro dei reati di cui agli artt. 640, 479, 319 e 321 Cod. Pen. disponeva, su richiesta del pubblico ministero, il sequestro preventivo di titoli vari(BTP - CCT - BEI - BIRS - etc), per un valore complessivo di circa 32 miliardi di lire ( 31.96 5.08 6.000), depositati presso la Banca Commerciale di Milano sul conto di "SIREF spa, fiduciante IN ED": titoli costituiti in pegno per oltre 29 miliardi (L. 29.464.151.769) a favore della COMIT LEASING S.p.A. a garanzia del pagamento delle rate trimestrali e del canone globale di un contratto di leasing immobiliare stipulato a favore di una società del gruppo IN. Eseguito il sequestro, la COMIT S.p.A. - terzo estraneo alle ipotesi criminose - proponeva istanza di riesame contestando la legittimità del provvedimento cautelare: e ciò non solo perché il IN per il solo fatto della costituzione del pegno aveva perduto la disponibilità materiale e giuridica dei titoli sequestrati, ma anche perché "medio tempore" essa istante aveva maturato il diritto a "realizzare" definitivamente i titoli ricevuti in pegno in quanto la società del gruppo IN, utilizzatrice del finanziamento, era decaduta dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.). Con ordinanza in data 15.12.1993 il Tribunale di Ancona, quale giudice del riesame, premesso che il creditore pignoratizio - nel pegno regolare quale quello costituito nella specie - non acquista la proprietà delle cose ricevute in pegno, ma resta titolare di un diritto reale di garanzia che ben può coesistere con il vincolo penale dell'art. 321 c.p.p. a carico del debitore: non potendosi escludere che il debitore stesso, soddisfatta in altro modo l'obbligazione, possa rientrare nella disponibilità delle cose costituite in pegno, riteneva di dover confermare l'adottata misura preventiva sotto entrambi i profili considerati in prime cure: e cioè sia perché la disponibilità dei titoli da parte del IN poteva agevolare la commissione di altri reati del tipo di quelli attribuitigli ("se non anche aggravare le conseguenze di quelli già commessi"), sia perché, rappresentando i titoli il verosimile reimpiego del maggior lucro derivato all'imputato dalle truffe a danno dello Stato formanti oggetto delle imputazioni, i titoli stessi all'esito del giudizio di merito avrebbero potuto essere confiscati ai sensi dell'art. 240 c.p. in quanto profitto dei reati contestati.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la società COMIT S.p.A. riaffermando l'illegittimità della misura sulla base di due motivi.
Con il primo denuncia la violazione dell'art. 321 co. 2 c.p.p. per essere stato ritenuto applicabile il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, a valori e titoli che - essendo gravati da diritto reale di garanzia a favore di un soggetto estraneo all'attività criminosa: e perciò appartenenti ad un terzo - confiscabili non sarebbero neppure in caso di condanna dell'imputato, ostandovi il disposto dell'art. 240 co. 3 c.p.p. per il quale il concetto di appartenenza ha portata più ampia del diritto di proprietà e si estenda anche alla titolarità del diritto reale di garanzia.
Con il secondo denuncia la violazione dell'art. 321 co. 1 e 2 c.p.p. per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che si potessero considerare nella disponibilità del IN beni che neppure potenzialmente potevano rientrare nel patrimonio del medesimo: da un lato perché, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale, si versava in materia di pegno irregolare essendo tenuta essa ricorrente per contratto a restituire non gli stessi titoli ricevuti in pegno ma una quantità di titoli dello stesso genere e della stessa specie;
e, dall'altro, perché a causa dell'inadempimento del debitore e della decadenza dello stesso dal beneficio del termine, erasi già verificata la compensazione tra il credito garantito e il controcredito (dal datore del pegno) alla restituzione del "tantundem".
Con ordinanza 9 marzo 1984 la Quinta Sezione penale di questa Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato, lo ha rimesso alle Sezioni Unite a mente dell'art. 618 c.p.p. segnalando la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in merito all'applicabilità della misura cautelare a cose che appartengono a titolo di proprietà o per altro diritto reale, a persona diversa dall'indagato nonché in merito all'ipotizzabilità di una loro successiva confisca. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il contrasto denunciato dall'ordinanza di rimessione è fatto risalire a due precedenti giurisprudenziali di questa Corte Suprema emessi entrambi in materia di sequestro preventivo di libretti di risparmio costituiti in pegno in favore di soggetti estranei al reato.
Secondo la prima di tali decisioni (Cass., I c.c.
8.7.1991 Banca Comm. Italiana in proc. c. Mendella CED 187903) poiché il diritto reale di garanzia determina un'indisponibilità del bene da parte del proprietario e correlativamente l'assoggettamento del bene stesso alla disponibilità del titolare del credito garantito, va escluso per le cose sottoposte a garanzia reale, l'applicabilità del sequestro preventivo di cui al co. 1 dell'art. 321 c.p.p. in quanto tali cose, non essendo nella disponibilità del proprietario contro cui si procede, sono insuscettibili dell'uso pregiudizievole che questa misura è diretta a prevenire;
inoltre, secondo la stessa decisione, poiché il concetto di appartenenza, assunto nell'art.240, co. 3 c.p. per escludere la confiscabilità delle cose altrui non illecite in modo assoluto, non si riferisce soltanto alle cose appartenenti a terzi per diritto di proprietà, ma va esteso anche alle cose oggetto di diritti reali di garanzia e ciò per le medesime ragioni dianzi accennate circa la titolarità effettiva del potere di disponibilità sulla cosa, è da ritenere non consentito neppure il sequestro strumentale alla confisca di cui al 2 comma dell'art. 321:
quanto meno sino al soddisfacimento delle ragioni creditorie per le quali la garanzia risulta costituita.
La seconda delle citate pronunce (Cass. II c.c. 15.5.1992, Banca Pop. di Milano in proc. c/Tosarelli mass. 190289) - emessa in tema di sequestro disposto soltanto in funzione preventiva ed impeditiva (ipotesi del 1 co. citato) - ha invece affermato la legittimità della misura anche quando ricade su cose che appartengono a persona diversa dall'indagato per diritto di proprietà o per altro titolo, osservando che il vincolo in esame, il cui scopo è quello di rendere inoffensiva ed indisponibile la "res", è imposto per generali esigenze di tutela della collettività che devono essere soddisfatte anche se risultano pregiudizievoli per il terzo che ne è gravato;
ed ha aggiunto che, per effetto di siffatta interpretazione dell'art. 321, co. 1 c.p.p. non ne esce compresso più del dovuto il diritto del titolare della garanzia reale in quanto, a parte la revocabilità della misura in caso di cessazione medio tempore delle esigenze cautelari, le ragioni del terzo, una volta esaurita la funzione del sequestro, potrebbero sempre essere fatte valere neutralizzando a mezzo di impugnazione la confisca che eventualmente fosse stata disposta.
4. - Quest'ultimo orientamento è da ritenere condivisibile nelle sue linee generali, facendo però salva l'esigenza di non sacrificare oltre il necessario i diritti di sequestratari estranei al fatto reato, tenuto conto della specificità della posizione del terzo, che nella specie non è quella di proprietario bensì di titolare di un diritto reale di garanzia.
5. - Ma prima di affrontare il tema centrale della questione devoluta a queste Sezioni Unite e che consiste nello stabilire se le cose costituite in pegno possano formare oggetto del sequestro preventivo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 321, occorre precisare che nella specie - come ritenuto dal giudice a quo - si verte in tema di pegno regolare di titoli di credito.
Il contrario assunto della ricorrente, secondo cui si tratterebbe invece di pegno irregolare disciplinato dall'art. 1851 c.c. non può trovare ingresso in questa fase di legittimità neppure come motivo nuovo consentito (art. 325 co. 3 , in relazione all'art. 311, co. 4 c.p.p.), in quanto risulta dedotto in termini apodittici e privi di specificità, con generico riferimento a documentazione (verbale di sequestro e condizioni generali del contratto di pegno che non appare convalidare l'ipotesi, e inoltre implica valutazioni su un tema di fatto non prospettato nelle pregresse fasi: art. 591, in relazione all'art. 581, lett. c, c.p.p.). 6. - Ciò posto, bisogna convenire che nel pegno regolare di beni mobili (art. 2786 c.c.) e degli altri beni equiparati (art. 2784, co. 2 c.c.) la costituzione della garanzia reale, che postula l'effettiva consegna al creditore delle cose oppignorate, determina bensì l'assoggettamento delle cose stesse alla disponibilità materiale e giuridica del titolare del credito garantito: trattasi tuttavia di una disponibilità che se è "esclusiva" sotto l'aspetto materiale e di rilevante portata ed ampiezza sotto quello giuridico (tra l'altro: il creditore può esercitare azioni possessorie iure proprio, l'azione di rivendicazione in via surrogatoria, compiere atti conservativi, soddisfarsi sui frutti, ecc.) non è però assoluta o totalitaria, ne' esaustiva di tutta la gamma delle facoltà inerenti alle reciproche posizioni giuridiche delle parti, tant'è che la proprietà delle cose resta al debitore garante, il quale come potrebbe cedere a terzi questo suo diritto (ancorché non assistito dal possesso e minacciato di esproprio) così potrebbe conservarlo per sè attivandosi medio tempore e fino alla scadenza, per l'estinzione dell'obbligazione garantita (per adempimento, per nullità, per prescrizione, per rinunzia, ecc.) in modo da scongiurare la definitiva acquisizione del bene al creditore pignoratizio (art. 2797-2798 c.c.) ed ottenere la restituzione della "eadem res" costituita in pegno.
7. - Ora, in funzione di queste ultime evenienze, oltre che dell'eventuale recupero dell'eccedenza del pegno sempre spettante al debitore garante (sia esso adempiente o inadempiente) nonché in considerazione del contenuto del potere di disponibilità del creditore pignoratizio che, come si è visto, non è assoluto e totalitario, è da ritenere che il giudice di merito nell'applicazione del 1ø comma dell'art. 321 c.p.p. possa graduare la portata oggettiva del sequestro preventivo nel senso che ben può limitare l'efficacia della misura alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato lasciando impregiudicate le facoltà che sono di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio. Una tale scissione delle rispettive sfere di disponibilità è anzi doverosa allorquando l'esigenza di difesa sociale che è alla base della misura preventiva in questione è fatta consistere, come nella specie, nei pericoli (di commissione di nuovi reati, di aggravamento delle conseguenze dei reati già commessi) derivabili soltanto dal comportamento del debitore indagato e dall'illecita strumentabilità delle facoltà a lui pertinenti.
Si deve pertanto concludere che nessun ostacolo impedisce l'applicabilità del sequestro preventivo di cui all'art. 321, co. 1 c.p.p. alle cose soggette a pegno regolare con effetti limitati alla posizione del debitore garante indiziato di reato.
8. - Quanto all'applicabilità, alle stesse cose, del sequestro prodromico alla confisca di cui al co. 2 dell'art. 321 c.p.p., sequestro che costituisce, come detto nella relazione al codice, previsione specifica e autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma (conf. Cass. VI 3.11.1992. Garofalo, mass. 192.862; Cass. III 23.6.1996 Bertelli, mass. 193.403; Cass. I 23.6.1993 Cassanelli, mass. 194.824), occorre considerare che in generale problemi di sequestrabilità non si pongono di fronte a cose illecite in modo assoluto, soggette a confisca obbligatoria. Meno agevole si presenta invece la soluzione allorquando si tratta di cose suscettibili di confisca facoltativa dovendosi tener conto che, per costante giurisprudenza (Cass. I CED 187.90 3 citata innanzi;
Cass. III 1212.1978 Giorgi CED 140.5 66; Cass. I 8.4.1986 Campione, mass. 172.367; Cass. Cass. VI c.c. 14.4.1993 Ciarletta, CED 195.68 4), il concetto di "appartenenza" cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 240 c.p. per escludere la confiscabilità delle cose altrui non illecite in modo assoluto, non è limitato al diritto di proprietà, ma è esteso anche alle cose oggetto di diritti reali di garanzia. Ciò, tuttavia, non senza aggiungere e far intendere dalla giurisprudenza più avvertita, che l'estensione in tal modo operata, per ragioni connesse alla titolarità del potere di disponibilità effettiva del bene, si traduce in definitiva in un divieto per così dire temporaneo, e comunque non irrevocabile, di confisca, siccome valevole "sino al soddisfacimento delle ragioni creditorie per le quali la garanzia risulta costituita" (cfr. Cass. I, 8.7.1991, Banca Comm. It. sopra già citata).
Orbene, perfezionando ed emendando - in rapporto alla concreta fattispecie (cose assoggettate a pegno regolare) - quest'ultimo e più puntuale indirizzo in considerazione di quanto innanzi precisato a proposito della disponibilità non totalitaria del bene da parte del creditore pignoratizio e della residuale disponibilità del bene stesso da parte del debitore nonché in considerazione della scindibilità concettuale delle facoltà spettanti all'uno e all'altro soggetto, ritengono queste Sezioni Unite che non sia precluso e che anzi sia consentito il sequestro finalizzato alla confisca delle cose costituite in pegno regolare limitatamente alle facoltà inerenti alla posizione del debitore garante, indagato o imputato:
impregiudicate, anche qui, le facoltà correlativamente spettanti sulle stesse cose al creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale.
In questo quadro che si traduce anche in un correttivo dalla linea interpretativa della citata pronunzia n. 2286 (Cass. II, mass. 190.289) la quale sembra voler paralizzare e postergare fino alla fase della decisione sulla confisca la tutela delle ragioni del creditore pignoratizio: così sacrificando oltre il necessario gli interessi dei privati estranei al reato e non considerando che l'oggetto del pegno normalmente è costituito da beni (compresi i titoli di Stato) che abbisognano di gestione e di amministrazione (si pensi ai titoli in scadenza da rinnovare in costanza di pegno, all'esercizio del voto nel pegno delle azioni di società, ecc.) spetta al giudice di merito, attingendo dai poteri conferitigli dall'art. 259 co. 1 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 81 att., cui si riferisce il successivo art. 104, adottare gli accorgimenti opportuni per assicurare, con equilibrio degli opposti interessi, la corretta custodia e amministrazione delle cose sequestrate: procedendo, se del caso, a designare come custode lo stesso creditore pignoratizio, con le facoltà che gli derivano dal diritto di garanzia, fino alla vendita e all'assegnazione della cosa o del credito dato in pegno, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria penale.
9. - Tutto ciò considerato sul piano esegetico, si deve in concreto rilevare che il provvedimento impugnato, sia pure senza che la relativa statuizione risulti formalizzata in dispositivo, è stato adottato, come è detto nella motivazione, con la clausola: "fermo restando il permanere in capo al creditore pignoratizio della causa legittima di prelazione".
Ne deriva, in virtù delle argomentazioni sopra svolte in materia di applicabilità dei commi 1 e 2 dell'art. 321 c.p.p. alle cose costituite in pegno, il rigetto di entrambi i motivi di ricorso:
atteso, peraltro, che con i medesimi nulla si è opposto in merito alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari. Mette conto, infine, aggiungere con riferimento all'ultima ragione di difesa concernente l'eccepita decadenza del beneficio del termine da parte della società beneficiaria del finanziamento formante oggetto dell'obbligazione principale garantita (art. 1186 c.c.), che la deduzione è priva di rilevanza, per mancanza di interesse, dal momento che il provvedimento impugnato, come già detto, ha fatto salve le questioni intrinseche al rapporto di prelazione intercorrente tra le relative parti.
P.T.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.5.1994.