Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/05/1994, n. 9
CASS
Sentenza 18 maggio 1994

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Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., può essere applicato anche su beni costituiti in pegno regolare; tuttavia quando l'adozione della suddetta misura di sicurezza è facoltativa, per esserne l'oggetto non illecito in modo assoluto, devesi tener conto che la confiscabilità è esclusa dall'"appartenenza" della cosa a persona estranea al reato, e che tale concetto comprende non solo il diritto di proprietà ma anche i diritti reali di garanzia. Pertanto, in tali ipotesi, poiché sul bene pignorato coesistono due diversi tipi di disponibilità (l'una, penetrante ma non assoluta, da parte del creditore pignoratizio, e l'altra, residuale, da parte del debitore garante) le cui relative facoltà possono concettualmente scindersi, il vincolo derivante dal sequestro deve essere limitato alle facoltà inerenti alla posizione del debitore garante, lasciando impregiudicate quelle spettanti, sullo stesso bene, al creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che spetta al giudice, in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 259, comma primo, cod. proc. pen., applicabile in virtù dei richiami contenuti negli artt. 104 ed 81 disp. att., adottare gli accorgimenti più opportuni per assicurare, con equilibrio degli opposti interessi, la corretta custodia ed amministrazione della cose sequestrate, procedendo, se del caso, a designare come custode lo stesso creditore pignoratizio, con le facoltà che gli derivano dal diritto di garanzia, fino alla vendita e all'assegnazione della cosa o del credito dato in pegno, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria penale).

Il sequestro preventivo a scopo impeditivo, disciplinato dall'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., può avere ad oggetto anche beni che siano stati costituiti dall'indagato in pegno regolare, e ciò in quanto la disponibilità di questi da parte del creditore, pur penetrante, non può essere considerata assoluta ne' esaustiva di tutte le facoltà spettanti al debitore garante il quale, oltre all'eventuale recupero dell'eccedenza del pegno, può sempre alienare il bene o attivarsi per l'estinzione dell'obbligazione ed ottenere la restituzione dell'"eadem res" fornita in garanzia. In tali ipotesi, tuttavia, il giudice di merito che dispone la misura può limitare l'estensione del vincolo alle facoltà spettanti al debitore indagato o imputato, lasciando impregiudicate le facoltà di esclusiva pertinenza del creditore pignoratizio estraneo all'illecito penale; ed anzi tale scissione delle rispettive sfere di disponibilità, ai fini di una diversa diversificazione dell'ambito di efficacia del vincolo, è da considerarsi doverosa quando le esigenze cautelari che fondano la misura consistono nel pericolo di commissione di nuovi reati, o di aggravamento di quelli già commessi, derivante soltanto dal comportamento del debitore indagato. (Fattispecie relativa a sequestro di titoli costituiti in pegno in favore di un istituto di credito da parte di soggetto indagato, tra l'altro, per corruzione).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/05/1994, n. 9
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9
Data del deposito : 18 maggio 1994

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