Sentenza 13 giugno 2001
Massime • 1
In tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca (nella specie, veicolo adoperato per favorire l'ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari), il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca exMaurizio Riverditi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2001, n. 34019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34019 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 13/06/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 4246
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 050449/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA CO N. IL 07/09/1965
avverso ORDINANZA del 28/11/2000 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la restituzione del bene al ricorrente;
OSSERVA
Con ordinanza del 28.11.2000, il Tribunale di Brindisi respingeva la richiesta di riesame presentata nell'interesse di RL OR avverso il decreto di convalida del sequestro dell'autovettura Lancia K, targata AD 815 FL, alla cui guida si trovava TI NI, arrestato in flagranza il 7.10.2000 mentre trasportava sulla predetta auto cinque cittadini extracomunitari di nazionalità albanese.
Il difensore del RL proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), per violazione dell'art. 12, comma 4, d.lvo 286/98 in relazione all'art. 100 del D.P.R. 309/90: deduceva, in particolare, che la sua autovettura, oggetto del sequestro, era stata affidata in conto vendita al TI, che l'aveva utilizzata senza la sua autorizzazione.
Il ricorso non ha fondamento.
Preliminarmente è da rilevare che non ha pregio la dedotta violazione dell'art. 100, comma 2, del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, atteso che tale disposizione, richiamata dall'art. 12, comma 8, del d.lvo n. 286 del 1998, ha come oggetto esclusivo la decisione relativa alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati e non spiega, dunque, alcuna influenza sulla legittimità del sequestro e della convalida.
Nel merito, deve premettersi che non è contestato il rapporto pertinenziale tra l'autovettura e il reato attribuito al TI, avente ad oggetto l'avere favorito l'ingresso clandestino in Italia di cinque cittadini extracomunitari, come pure non è dubbio che l'auto non appartiene all'imputato ma al ricorrente RL, il quale ne ha chiesto la restituzione assumendo che l'aveva affidata al TI sulla base di un mandato a vendere.
Occorre precisare che, ai fini della restituzione delle cose sequestrate, è indispensabile - oltre all'inesistenza, originaria o sopravvenuta, delle esigenze probatorie, non poste in discussione in questa sede - che ricorrano le seguenti condizioni nei confronti del terzo istante: a) titolarità del diritto di proprietà sulle cose;
b) estraneità al reato per cui si procede;
c) buona fede, intesa quale non addebitabilità al terzo di alcuna negligenza nell'uso illecito delle stesse fatto dall'imputato.
Il tribunale ha disatteso la richiesta del RL ritenendo esistente una carenza di prova in ordine all'avvenuto affidamento in conto vendita dell'autovettura ed escludendo la possibilità di restituzione a causa della non dimostrata buona fede del proprietario del mezzo, onde nel presente procedimento incidentale risulta controversa soltanto la condizione riguardante lo stato soggettivo del terzo.
La "ratio decidendi" dell'ordinanza impugnata corrisponde allo sviluppo di principi di sicura affidabilità logica e giuridica, sicché l'impugnazione del RL è destituita di fondamento e deve essere, quindi, rigettata.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato - con argomentazioni riferite alla confisca ma sicuramente estensibili al sequestro - che l'inerenza del requisito della buona fede e dell'affidamento incolpevole alla condizione della persona estranea al reato implica che i terzi che vantino il diritto di proprietà o un diritto reale, hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato" compresa quella relativa alla buona fede: con la conseguenza che, qualora la cosa sia stata utilizzata da altri per commettere un reato, a carico dei terzi grava l'onere di provare l'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (cfr. Cass., Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri). In applicazione di tali principi di diritto deve riconoscersi che, in mancanza della prova della buona fede del proprietario dell'autovettura usata dal TI per il trasporto degli extracomunitari, il tribunale ha rettamente respinto l'istanza di riesame proposta contro il decreto di convalida del sequestro e l'esattezza della decisione è tanto più evidente quando si consideri che l'art. 12, comma 4, del d.lvo 25.7.1998, n. 286, prescrive la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto impiegato da chi ha favorito l'ingresso clandestino nel territorio nazionale. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2001