Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro di cose pertinenti a reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca (nella specie, veicolo adoperato per favorire l'ingresso clandestino in Italia di soggetti provenienti da paesi extracomunitari), il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, la mancata percezione di qualsiasi profitto derivante dal fatto penalmente sanzionato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità del bene.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca exMaurizio Riverditi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2013, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2013
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3329
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 18510/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE NA N. IL 03/10/1966;
avverso l'ordinanza n. 1/2013 TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA, del 22/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 28.12.2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, del motopeschereccio AN intestato a AL AN ed in uso al coniuge NE Michelantonio, indagato per concorso nei reati di trasporto ed importazione di kg 1.610 di marijuana;
detenzione e porto illegale, nella cabina di comando del peschereccio, di un fucile mitragliatore kalashnikov completo di caricatore con 60 cartucce e baionetta, e di una pistola cal. 7,65 di fabbricazione cecoslovacca completa di caricatore, silenziatore e 30 cartucce;
del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. e) per avere procurato l'ingresso illegale nel territorio nazionale allo straniero US GU di nazionalità albanese.Con la recidiva reiterata e specifica. In Manfredonia il 13.11.2012.
Con ordinanza del 22.1.2013 il Tribunale del riesame di Foggia, adito a norma dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il sequestro preventivo.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) richiama una pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'astratta configurabilità del reato non è sufficiente ad integrare il "fumus commissi delicti"; 2) denuncia l'erronea interpretazione della L. n.286 del 1998, art. 12, comma 4 ter in quanto il requisito della necessaria appartenenza all'imputato del bene oggetto di confisca è previsto in via generale dall'art. 240 cod. pen. come affermato anche dalla Corte cost. con sentenza n. 78 del 2001. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Deve essere riaffermato l'orientamento interpretativo secondo cui, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare reale da parte del tribunale del riesame non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi, (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). A tale interpretazione il Tribunale del riesame si è attenuto, ritenendo che dagli atti processuali emergesse l'astratta riconducibilità del fatto contestato alla ipotizzata fattispecie di trasporto illegale di stranieri nel territorio nazionale, aggravato dalla disponibilità di armi ai sensi della L. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. e).
2. Il Tribunale del riesame ha affermato l'applicabilità del sequestro preventivo del motopeschereccio non appartenente all'indagato NE, essendo pacificamente intestato alla di lui moglie AL AN, sulla base di una duplice concorrente argomentazione: ha ritenuto che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 4 ter prevede una ipotesi di confisca obbligatoria del mezzo di trasporto usato per commettere i reati di cui ai commi 1 e 3 a prescindere dalla appartenenza a terzi del mezzo stesso;
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'estraneità al reato deve essere intesa come assenza di condizioni che valgono a profilare a carico del proprietario un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità di un uso illecito della cosa, ritenendo nel merito che tale addebito di negligenza potesse essere mosso nei confronti di AL AN. La prima argomentazione spesa dal giudice cautelare è erronea: come correttamente osservato dal ricorrente, l'art. 240 c.p.p., comma 3, con disposizione valevole in via generale in materia di confisca, stabilisce che l'appartenenza del bene a terzi costituisce condizione ostativa alla sottoposizione a confisca (e di riflesso alla applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca) delle cose servite o destinate alla commissione del reato;
la Corte cost. con ord. n. 78 del 2001 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 4 sul rilievo che la disposizione in oggetto è interpretabile nel senso che la confisca dei mezzi di trasporto può essere disposta solo nei confronti dei soggetti che abbiano concorso alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3 o ne abbiano comunque tratto profitto.
La seconda argomentazione è giuridicamente corretta ed idonea a giustificare la decisione di conferma del provvedimento cautelare adottata in sede di riesame.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ai fini della qualifica di persona estranea al reato, nei cui confronti non può essere disposta la misura di sicurezza della confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen., commi 2 e 3, non è sufficiente che il soggetto non abbia veste di concorrente nel reato, ma occorre altresì che lo stesso non abbia beneficiato in alcun modo dei profitti derivati e che versi in una posizione soggettiva di affidamento incolpevole o buona fede, ricorrendo una situazione di non conoscibilità, con l'uso dei criteri ordinari di diligenza, dell'uso illecito della cosa;
ne consegue che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene. (in termini Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013, Longo, Rv. 254749; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondiario S.p.a. e altri, Rv. 250804; sulla nozione di persona estranea al reato, Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, C. fall, in proc. Focarelli, Rv. 228164).
La motivazione del giudice cautelare, secondo cui la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la mancanza di negligenza propria in relazione all'uso illecito che, della imbarcazione di sua proprietà, è stato possibile fare ad opera del coniuge, è giuridicamente corretta ed immune da vizi logici.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014