Sentenza 30 marzo 2000
Massime • 1
Il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento trasferendo l'una e l'altra alla curatela, tenuta alla gestione del patrimonio ai fini di soddisfacimento dei creditori; detta privazione (il c.d. spossessamento) non si traduce tuttavia in una perdita della proprietà in capo al fallito e si risolve, invece, nella destinazione della totalità dei beni a soddisfare i creditori, oltre che nell'assoluta insensibilità del patrimonio all'attività svolta dall'imprenditore successivamente alla dichiarazione di suo fallimento. Alla curatela fallimentare, che ha un compito esclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei creditori, non si attaglia pertanto il concetto di appartenenza. Ne consegue la legittimità del sequestro preventivo disposto sui beni del fallito in forza della disposizione di cui al secondo comma dell'art.321 cod.proc.pen., relativo alla sottoponibilità a sequestro delle cose di cui è consentita la confisca ex art. 240 cod.pen. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso del curatore circa la applicabilità del terzo comma dell'art.240 cod.pen. sulla non confiscabilità delle cose appartenenti all'estraneo).
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla curatela del fallimento Lavanderia Giglio s.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della Diesse Immobiliare s.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti, intestato a D.S. Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di D.S. Antonio, D.S. Giuseppe ed O. …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 3 novembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla curatela del fallimento Lavanderia Giglio s.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della Diesse Immobiliare s.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti, intestato a D.S. Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di D.S. Antonio, D.S. Giuseppe ed O. …
Leggi di più… - 3. Confisca per i reati tributari sussiste anche all'avvio della procedura fallimentareDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2023
2. La questione sulla confisca oggetto di contrasto La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, dal canto suo, rimetteva il ricorso alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., avendo la questione sottoposta al suo esame dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, ad un contrasto interpretativo. In particolare, in riferimento ad un primo orientamento nomofilattico, come evidenziato dalle stesse Sezioni unite, la prima decisione di rilievo è rappresentata dalla sentenza Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, con cui le Sezioni Unite affermarono il principio di diritto per cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2000, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 30.3.2000
1. Dott. Carlo CASINI Consigliere SENTENZA
2. " Pierfrancesco MARINI " N. 1926
3. " Giuseppe IC " REGISTRO GENERALE
4. " IT AU EB " N. 44152/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
UR Giuseppe, nato il [...] (curatore del fallimento della società MA.DI.MA srl.);
avverso ordinanza del Tribunale di Napoli in data 27.11.1998 (quale giudice di appello nei confronti di ordinanza 22.7.1998 nel GIP nel Tribunale di Napoli in ordine a sequestro preventivo);
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
UR Giuseppe, curatore del fallimento della MA.DI.MA Immobiliare s.r.l., ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello da lui proposto nei confronti del provvedimento 22.7.1998 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, reiettivo della istanza di revoca del sequestro preventivo disposto, in data 1.8.1994, sul patrimonio (mobiliare ed immobiliare) della società.
Il ricorrente deduce che l'ordinanza ha reso erronea applicazione dell'art. 240 C.P.: i beni oggetto del sequestro, invero, non sarebbero soggetti a confisca perché, diversamente da quanto ritenuto con l'impugnato provvedimento, essi non apparterrebbero al fallito ma sì, invece, alla curatela fallimentare, soggetto terzo ed estraneo al reato giusta la previsione del comma 3 del detto articolo.
Rileva la Corte che il sequestro preventivo in esame ha colpito beni mobili ed immobili (solo di questi secondi, in realtà, si è richiesta la revoca) che, sulla base di un incontestato grave quadro indiziario, vengono indicati come il frutto del reimpiego di rilevanti somme di denaro sottratte a diverse procedure fallimentari dal principale indagato (Di PU GA), operate nella veste di coadiutore dei rispettivi curatori ed avvalendosi della complicità di funzionari di Banche, nonché falsificando le firme ed i provvedimenti dei giudici delegati;
è evidente, pertanto, che la misura cautelare ha ad oggetto il profitto dei reati commessi ed ascritti al Di PU (in particolare, art.228 L.F. e artt.314 e 476 C.P.) e, come tale, "cose delle quali è consentita la confisca" in caso di condanna, secondo la previsione di cui agli artt.321 co.2 e 240 co.1 CP. Il ricorso censura lo stesso giudizio di confiscabilità dei beni della società, dichiarata fallita in data 26.11.1997 (e quindi successivamente all'emissione del decreto di sequestro), non già contestando la loro immediata ed essenziale correlazione con i reati per i quali si procede (quale utilità economica immediatamente derivante dall'avvenuto compimento degli stessi) ma, invece, deducendo una condizione di appartenenza a persona estranea al reato, ex co.3 dell'art.240 CP, che il provvedimento impugnato avrebbe invece negato confondendo la posizione del ceto creditorio con quella del curatore fallimentare cui, con la sentenza dichiarativa del fallimento, l'appartenenza verrebbe trasferita.
Il ricorso è infondato, dovendosi escludere che la curatela fallimentare possa vantare a proprio favore l'appartenenza che i beni, preclusiva della confiscabilità.
Come è noto, infatti, il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento (art. 42 L.F.), trasferendo l'una e l'altra alla curatela, tenuta alla gestione del patrimonio ai fini di soddisfacimento dei creditori (art. 31 L.F.) detta privazione (il c.d. spossessamento) non si traduce tuttavia in una perdita della proprietà in capo al fallito e si risolve, invece, nella destinazione della totalità dei beni a soddisfare i creditori, oltre che nell'assoluta insensibilità del patrimonio all'attività svolta dall'imprenditore successivamente alla dichiarazione di suo fallimento.
Alla curatela fallimentare, che ha un compito esclusivamente gestionale (sotto il controllo del giudice delegato) e "mirato" al soddisfacimento dei creditori, non si attaglia pertanto il concetto di "appartenenza", anche nella più ampia accezione, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 18.5.1994, Comit Leasing spa;
Cass. Sez. I, 8.7.1991 n. 3118, Mendella) come non circoscritta al diritto di proprietà e, invece, estesa ai diritti reali di godimento e di garanzia.
Va osservato, per ragioni di completezza, che l'istanza di revoca del sequestro preventivo rappresentò, diversamente ed in realtà, proprio "l'interesse della massa dei creditori" - che ora il ricorrente riconosce privi di "diritti opponibili" al provvedimento impositivo della misura - e dedusse la diversa ipotesi della mancanza, per fatti sopravvenuti (fallimento della società intestataria dei beni colpiti dalla misura), delle condizioni di applicabilità del comma 1 dell'art. 321 CPP;
sotto tale profilo, il tema della "libera disponibilità" dei beni è evidentemente estraneo alla misura disposta su cose confiscabili (art. 321 co.2 CPP). Consegue che il ricorso - con il quale, peraltro, è dedotta una appartenenza che, pacificamente, non può non essere verificata che al momento dell'applicazione della confisca - deve essere rigettato, confermandosi la piena legittimità del vincolo, imposto dalla misura in oggetto a tutela delle superiori esigenze di prevenzione. Segue a carico del ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 30 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2000