Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2000, n. 1926
CASS
Sentenza 30 marzo 2000

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Il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento trasferendo l'una e l'altra alla curatela, tenuta alla gestione del patrimonio ai fini di soddisfacimento dei creditori; detta privazione (il c.d. spossessamento) non si traduce tuttavia in una perdita della proprietà in capo al fallito e si risolve, invece, nella destinazione della totalità dei beni a soddisfare i creditori, oltre che nell'assoluta insensibilità del patrimonio all'attività svolta dall'imprenditore successivamente alla dichiarazione di suo fallimento. Alla curatela fallimentare, che ha un compito esclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei creditori, non si attaglia pertanto il concetto di appartenenza. Ne consegue la legittimità del sequestro preventivo disposto sui beni del fallito in forza della disposizione di cui al secondo comma dell'art.321 cod.proc.pen., relativo alla sottoponibilità a sequestro delle cose di cui è consentita la confisca ex art. 240 cod.pen. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso del curatore circa la applicabilità del terzo comma dell'art.240 cod.pen. sulla non confiscabilità delle cose appartenenti all'estraneo).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla curatela del fallimento Lavanderia Giglio s.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della Diesse Immobiliare s.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti, intestato a D.S. Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di D.S. Antonio, D.S. Giuseppe ed O. …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 3 novembre 2023

    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2022, il Tribunale del riesame di Pescara ha rigettato l'appello cautelare proposto dalla curatela del fallimento Lavanderia Giglio s.n.c. avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni rappresentati dalle quote del capitale sociale della Diesse Immobiliare s.r.l. e dell'intera proprietà della porzione di un immobile sito in Montesilvano in Via Garigliano n. 2, meglio identificato in atti, intestato a D.S. Giuseppe, oggetto di sequestro da parte del G.i.p. in data 22 gennaio 2020 nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di D.S. Antonio, D.S. Giuseppe ed O. …

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  • 3Confisca per i reati tributari sussiste anche all'avvio della procedura fallimentare
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 ottobre 2023

    2. La questione sulla confisca oggetto di contrasto La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, dal canto suo, rimetteva il ricorso alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., avendo la questione sottoposta al suo esame dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, ad un contrasto interpretativo. In particolare, in riferimento ad un primo orientamento nomofilattico, come evidenziato dalle stesse Sezioni unite, la prima decisione di rilievo è rappresentata dalla sentenza Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, con cui le Sezioni Unite affermarono il principio di diritto per cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/2000, n. 1926
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1926
Data del deposito : 30 marzo 2000

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