Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2013, n. 48804
CASS
Sentenza 9 ottobre 2013

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Il curatore fallimentare è legittimato, quale terzo in buona fede, a proporre istanza di revoca del sequestro preventivo disposto, ex art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, ai fini di confisca in misura equivalente al profitto derivante dal reato, nei confronti di una società fallita, nella cui disponibilità siano confluiti i proventi di un'attività criminosa, considerato che il curatore non fa uso dei beni illeciti esistenti nell'attivo fallimentare ma è viceversa incaricato dell'amministrazione di detto attivo e dei beni che ne fanno parte nell'esclusivo interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale, i quali, d'altro canto, in virtù di detta ammissione, sono portatori di diritti alla conservazione dell'attivo, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei loro crediti, che - pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo destinato alla realizzazione della "par condicio creditorum" - trovano riconoscimento e tutela, nel corso della procedura, attraverso l'azione del curatore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2013, n. 48804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48804
Data del deposito : 9 ottobre 2013

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