Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
Il terzo estraneo al reato non è legittimato all'impugnazione della sentenza nel capo relativo alla confisca di un bene di sua proprietà e può far valere le sue ragioni con la proposizione di un incidente di esecuzione. (La Corte ha precisato altresì che il terzo estraneo al reato può impugnare la misura cautelare del sequestro con la richiesta di riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 23926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23926 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 825
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 7617/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA LF, nato il [...];
avverso la sentenza dell'8.10.2008 del GIP del Tribunale di Modena;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Febbraro Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con conversione in incidente di esecuzione.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 8.10.2008 il GUP del Tribunale di Modena applicava a DA VI e BI FR la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, comma 1; ai sensi dell'art. 240 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259 disponeva la confisca degli automezzi sequestrati. Propone ricorso per Cassazione RA LF, a mezzo del difensore, per violazione di legge in relazione all'art. 240 c.p.p., comma 3. Anche alla confisca obbligatoria prevista dalla legislazione speciale si applica il principio generale di cui all'art. 240 c.p.p., comma 3. Dagli atti emerge inconfutabilmente che l'autoveicolo speciale "Fiat Iveco Unic 190.25 SIE, tg. BA D25714 è di proprietà di RA LF, soggetto estraneo al reato ed in assoluta buona fede ed a cui non poteva addebitarsi alcuna negligenza in relazione all'uso illecito del veicolo. Non poteva pertanto essere disposta la confisca di detto veicolo.
2) Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1) Non c'è dubbio che, a norma dell'art. 240 c.p., comma 3, le disposizioni della prima parte dello stesso articolo (confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto) e del n. 1 del capoverso (confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo del reato) non si applichino se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
Ed è altrettanto indubitabile, quanto alla posizione del terzo in tema di cose pertinenti al reato che ne renda obbligatoria la successiva confisca, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ".......il terzo che chieda la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi, come proprietario o titolare di altro diritto reale su di esse è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa" (cfr. Cass. sez. 1, n. 34019 del 13.6.2001; conf. Cass. sez. 1 n. 45473 del 25.10.2005). 2.2) Il RA, però, a prescindere dalla fondatezza delle sue doglianze, non è legittimato ad impugnare la sentenza. A norma dell'art. 568 c.p.p., comma 3 il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce e cioè il pubblico ministero (art. 570 c.p.p.), l'imputato (art. 571 c.p.p.), il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda (art. 575 c.p.p.), la parte civile (art. 576 c.p.p.). Il RA è terzo estraneo al reato e quindi non ha diritto ad impugnare.
Egli avrebbe potuto impugnare il sequestro a norma dell'art. 322 c.p.p. oppure proporre incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p..
2.3) Difettando la legittimazione ad impugnare, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010