Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 10471
CASS
Sentenza 12 febbraio 2014

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In caso di sequestro preventivo disposto su un bene gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza - essendo giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato - comporta l'immediata restituzione del bene ai sensi dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo disposto ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992).

La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 dello stesso anno. (In motivazione la Corte ha escluso la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina citata, in base al carattere di specialità della normativa contenuta nel "codice antimafia" e all'insussistenza in materia di una lacuna legislativa colmabile ai sensi dell'art. 12, comma secondo delle preleggi).

Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a chiedere una tutela in via anticipata proponendo, durante la pendenza del procedimento penale, istanza di revoca della misura cautelare al fine di poter iniziare o proseguire l'azione esecutiva civile. (Fattispecie in tema di sequestro disposto ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992).

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  • 1Simone Calvigioni
    https://dirittopenaleuomo.org/

    Nato nel 1986 a Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nell'anno accademico 2010/2011 presso l'Università degli Studi di “Roma Tre”, con la valutazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile intitolata «Il fatto impeditivo»; nell'anno accademico 2012/2013 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”; nell'anno 2013 ha svolto un tirocinio formativo presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di cassazione. Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel novembre 2014 e dall'anno 2015 è iscritto nell'albo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2014, n. 10471
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10471
Data del deposito : 12 febbraio 2014

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