Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45183
CASS
Sentenza 27 ottobre 2004

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In tema di tutela della sicurezza pubblica, è illegittima la convalida, da parte del Gip del Tribunale, del provvedimento del Questore - che imponga l'obbligo di presentazione presso il competente ufficio di polizia contestualmente al divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, adottato ai sensi dell' art. 6, comma secondo, legge n. 401 del 1989 -, qualora essa intervenga prima che sia decorso il termine assegnato all'interessato per predisporre le proprie difese. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento del G.i.p. che aveva convalidato il provvedimento del Questore - con il quale si dava contestualmente avviso all'interessato della facoltà di presentare, entro 48 ore dalla notifica, memorie o altre deduzioni - il giorno successivo alla notificazione del provvedimento, e, quindi, senza il rispetto del termine assegnato all'interessato).

Commentario1

  • 1Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45183
Data del deposito : 27 ottobre 2004

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