Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di tutela della sicurezza pubblica, è illegittima la convalida, da parte del Gip del Tribunale, del provvedimento del Questore - che imponga l'obbligo di presentazione presso il competente ufficio di polizia contestualmente al divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, adottato ai sensi dell' art. 6, comma secondo, legge n. 401 del 1989 -, qualora essa intervenga prima che sia decorso il termine assegnato all'interessato per predisporre le proprie difese. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento del G.i.p. che aveva convalidato il provvedimento del Questore - con il quale si dava contestualmente avviso all'interessato della facoltà di presentare, entro 48 ore dalla notifica, memorie o altre deduzioni - il giorno successivo alla notificazione del provvedimento, e, quindi, senza il rispetto del termine assegnato all'interessato).
Commentario • 1
- 1. Violenza negli stadi: sull'ordinanza di convalida del provvedimento del QuestoreAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2004, n. 45183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45183 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 27/10/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 4135
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 01522/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI CO, N. IL 27/11/1983;
avverso ORDINANZA del 07/04/2004 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO Giuseppe che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 22.3.2004, notificato all'interessato il 6 aprile successivo, alle ore 12,25, il Questore di Roma, premesso che il 21 marzo precedente, in occasione dell'incontro di calcio Lazio - Roma svoltosi allo stadio Olimpico, ST CO era stato tratto in arresto poiché chiaramente identificato mentre tentava di allontanarsi dal gruppo di tifosi che aveva lanciato pietre ed artifici contro personale della polizia di stato che era in servizio di ordine pubblico all'esterno della curva sud ed aveva riportato lesioni, e che vi era altresì l'esigenza di adottare un provvedimento urgente a fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, impose al ST, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 13.12.1989 n. 401, il divieto di accesso per tre anni a tutte le competizioni calcistiche sia ufficiali che amichevoli presso gli stadi Flaminio e Olimpico di Roma ed in quelli in cui terranno incontri la Roma o la Lazio, con la prescrizione di presentarsi al Commissariato di Anzio - Nettuno, luogo di sua residenza, trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo, trenta minuti dopo l'inizio del secondo tempo e venti minuti dopo il termine di ogni incontro di calcio delle squadre della Roma o della Lazio. Con lo stesso provvedimento fu dato avviso al ST della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, entro 48 ore dalla notifica, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari cui competeva la convalida della prescrizione. Il provvedimento, su richiesta del Pubblico Ministero presentata il 7 aprile 2004 alle ore 12,15, fu convalidato lo stesso giorno dal GIP presso il Tribunale di Roma, in ora non specificata, sulla base del rilievo che sussistevano le condizioni che avevano legittimato la emissione dello stesso. Contro l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del ST chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989 e per violazione del diritto di difesa, avendo il GIP convalidato il provvedimento in orario non precisato del giorno successivo alla sua notifica all'interessato e quindi senza neppure il rispetto del termine di 48 ore assegnato all'interessato per la presentazione delle memorie difensive e per omessa motivazione del provvedimento del Questore e dell'ordinanza di convalida con riguardo all'esame dei presupposti e delle ragioni di pericolosità e di necessità e di urgenza che giustificavano il provvedimento anche in relazione alla gradualità della sanzione ed mancata specificazione delle manifestazione interdette. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare ed assorbente il primo motivo di ricorso attinente al mancato rispetto, da parte del GIP, del termine di 48 ore per la presentazione di memorie e deduzioni difensive, assegnato dal Questore con il provvedimento di prescrizioni, avendo il GIP convalidato il provvedimento il giorno successivo alla sua notificazione, in ora non indicata. L'art. 6 della legge n. 401 del 1989, applicabile nel caso in esame, pur disciplinando ed inquadrando l'obbligo di comparizione - che non consegue automaticamente di divieto amministrativo di accesso - nel sistema delle previsioni e garanzie stabilite dall'art. 13 della Costituzione per ogni misura restrittiva della libertà personale, provvisoriamente adottata dall'autorità di pubblica sicurezza, attraverso il sistema della convalida da parte dell'autorità giudiziaria, non aveva inizialmente previsto la facoltà per l'interessato di difendersi nella fase precedente alla convalida, ma la Corte Costituzionale era intervenuta con la sentenza 23.5.1997 n. 144, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del Questore dovesse contenere l'avviso che l'interessato aveva facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Successivamente tale principio è stato recepito in legge. Per questo il provvedimento del Questore, nel caso in esame, ha espressamente previsto che "il presente provvedimento verrà comunicato al Procuratore della Repubblica di Roma.... che ne chiederà, entro 48 ore dalla notifica, convalida al GIP del Tribunale, al quale entro il medesimo termine l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni".
Orbene, la giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che la convalida da parte del GIP, che deve intervenire nel termine massimo di 96 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore, sia illegittima qualora sia intervenuta prima del termine assegnato per la difesa all'interessato ovvero prima comunque di un lasso di tempo sufficiente per predisporre tale difesa, che, normalmente, nel caso in cui l'interessato risieda nella sede del GIP che deve operare la convalida, viene individuato in almeno 24 ore. È stato infatti precisato che il termine del quale deve poter usufruire il soggetto al quale sia notificato il provvedimento del Questore che gli impone le prescrizioni, non può essere tanto compresso da rendere di fatto impossibile o estremamente arduo il detto esercizio, con la conseguenza che deve ritenersi di norma insufficiente, al fine summenzionato, il lasso di tempo di un solo giorno che sia intercorso tra la notifica del provvedimento all'interessato e la convalida di esso da parte del giudice e ciò determina la illegittimità dello stesso provvedimento di convalida, non essendo ragionevolmente esigibile che nell'arco di una giornata un soggetto (normalmente inesperto di diritto), riesca a reperire un difensore, a sottoporgli il caso e ad ottenere la tempestiva redazione di uno scritto difensivo e ciò specie se il GIP abbia sede in un luogo diverso dalla residenza dell'interessato (cfr. per tutte Cass. 29.11.2000, Cacciotti).
Nel caso in esame il GIP ha convalidato il provvedimento del Questore il giorno successivo alla notificazione del provvedimento, senza indicazione di orario, per cui non vi è la prova che sia stato rispettato il termine di almeno 24 ore, mentre è provato che comunque non è stato rispettato il termine di 48 ore che era stato assegnato al ricorrente per predisporre la propria difesa. In tale situazione si deve ritenere che la convalida sia avvenuta illegittimamente per violazione del diritto di difesa dell'interessato. L'ordinanza di convalida, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione presso il competente ufficio di polizia, deve essere pertanto annullata senza rinvio, non potendo la convalida, che deve necessariamente intervenire nelle novantasei ore successive alla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, a pena di inefficacia del provvedimento stesso, essere più validamente rinnovata, mentre può essere tenuto fermo il medesimo provvedimento nella parte riguardante il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, che non è soggetto a convalida.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2004