Sentenza 30 maggio 2013
Massime • 1
In materia di confisca - sia quale misura di prevenzione reale, sia quale confisca atipica - i terzi rimasti estranei al procedimento nel cui ambito è stato disposto il sequestro, possono proporre incidente di esecuzione per far valere i propri diritti sul bene oggetto di ablazione, a condizione che versino in buona fede e che abbiano trascritto il loro titolo anteriormente al sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2013, n. 27201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27201 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/05/2013
Dott. VECCHIO SS - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1975
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 43471/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LÌ AN N. IL 14/07/1968;
avverso l'ordinanza n. 31/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dr. Volpe Giuseppe che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 6 luglio 2012 la Corte di Appello di Palermo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione, avanzata da AN AL, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della s.r.l. "Air Panarea", avverso l'ordinanza resa dalla stessa Corte in data 21 luglio 2010, depositata il 3 settembre 2010, che aveva respinto la sua richiesta di revoca della confisca, avente ad oggetto la quota del 40% del capitale della società opponente, disposta con sentenza della medesima Corte di Appello in data 30 dicembre 2009, irrevocabile il 5 ottobre 2011, che aveva definito il procedimento penale a carico degli imputati SS IN ed altri in ordine ai delitti di riciclaggio e fittizia intestazione di beni.
1.1 A fondamento della decisione la Corte di Appello richiamava le vicende riguardanti la quota oggetto di confisca, già intestata dal IN a IN Lo TO, suo prestanome, - come dimostrato da alcune intercettazioni, dalle deposizioni di quanti avevano intrattenuto rapporti commerciali con l'impresa, identificata con la persona del IN stesso e dalle ammissioni di quest'ultimo - quindi dal Lo TO ceduta alla AL, anch'essa indicata quale prestanome del predetto imputato, nel luglio 2005, soltanto un mese prima del provvedimento di sequestro preventivo della società, nonché l'apporto di capitali fornito per la costituzione e la gestione finanziaria dell'impresa dal IN tramite l'acquisizione mediante contratto di "leasing" da parte della Sirco s.p.a. di un velivolo del valore di oltre un milione e mezzo di euro, ceduto in sublocazione alla Air Panarea s.r.l., ritenendo dimostrata la fittizia intestazione della quota e la sua reale riconducibilità al IN, che avrebbe in tal modo investito proventi dell'attività illecita di riciclaggio senza risultare formale titolare delle quote e gestore della società.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione la AL a mezzo del suo difensore, il quale con unico motivo lamenta violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 240 e 648 ter c.p., e contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in quanto:
- il G.U.P. del Tribunale di Palermo con la propria sentenza aveva disposto la confisca dell'intero capitale sociale della Air Panarea s.r.l., poi mantenuta per la sola quota del 40%, ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1, in quanto "prodotto" del delitto di cui al capo b)
della rubrica, che riguardava il reimpiego della somma di Euro 10.000.000 in specifiche operazioni finanziarie, non comprensive della costituzione della Air Panarea s.r.l., senza che alcuna indicazione fosse rinvenibile della partecipazione concorsuale al predetto reato della stessa ricorrente AL o del socio VI, mentre il delitto di riciclaggio era stato contestato come commesso dal 21/1 al maggio 2005, quindi dopo la costituzione della predetta società; - il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto chiarire le ragioni del ritenuto impiego nella costituzione e nella gestione della società di somme di provenienza illecita;
- l'opportunità procurata dal IN di ottenere in sublocazione l'elicottero col quale era stata gestita l'attività aeronautica non poteva ritenersi equipollente al reimpiego di risorse finanziarie di origine illecita anche perché la Air Panarea aveva acquisito il bene dalla Elisem s.r.l., estranea al gruppo IN, la quale lo aveva ottenuto dalla Sirco, cui era riconducibile il capitale utilizzato nell'investimento iniziale per ottenere il velivolo, mediante contratto stipulato dall'amministratore giudiziario per un canone, da questi concordato dopo l'imposizione del sequestro preventivo;
- le sentenze di merito non avevano dato conto delle ragioni della ritenuta provenienza illecita del denaro investito nella costituzione della Air Panarea s.r.l. e della natura di questa quale prodotto del delitto di cui al capo b), sicché il richiamo al giudicato sul punto offriva una motivazione soltanto apparente;
- la decisione assunta dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, sulla base degli stessi elementi disponibili per la Corte di Appello, aveva affermato che la Air Panarea s.r.l. si era autofinanziata con gli utili percepiti dalla gestione dell'attività, non erano rinvenibili apporti di capitale illecito, non era dimostrata l'influenza del IN nella gestione, condotta piuttosto con l'opera quotidiana dei soci AL e VI;
- le dichiarazioni rese da SS IN nel procedimento di cognizione non aveva indicato costoro quali propri prestanome, tanto che non era stata disposta la confisca dell'intero capitale sociale.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Giuseppe Volpe, con requisitoria scritta pervenuta il 12 dicembre 2012 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
1. Va in via preliminare rilevato che, ancorché la ricorrente non avesse in origine specificato il fondamento giuridico dell'istanza di revoca della confisca e soltanto con il ricorso per cassazione del 27/9/2010, qualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., avesse richiamato precedenti istanze avanzate durante la perdurante pendenza del giudizio di appello a carico del IN ed altri, ove aveva dichiarato di agire quale terzo avente diritto alla restituzione del bene confiscato, deve ritenersi che ella abbia inteso vantare la propria posizione di terzo in buona fede, titolare del diritto di proprietà sulla quota confiscata e quindi una posizione giuridicamente qualificata e riconosciuta dall'ordinamento, pregiudicata dalla statuizione ablativa. 1.1 È pacifico, sia in dottrina, che in giurisprudenza, che la confisca non comporta l'estinzione dei diritti sul bene confiscato vantati dai terzi, che si tratti di diritti reali di godimento o di garanzia, e che, in ossequio alle garanzie costituzionali a tutela del diritto di azione e difesa e del diritto di proprietà, ai terzi, rimasti estranei al procedimento nel cui ambito è stata disposta l'applicazione della misura ablativa del sequestro finalizzato alla confisca, sia quale misura di prevenzione reale ai sensi del L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, sia quale confisca atipica ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, quindi formalmente non soggetti agli effetti del giudicato penale, è consentito agire con la proposizione di incidente di esecuzione per far valere le situazioni giuridiche soggettive sul bene nella loro titolarità, oggetto di ablazione, quando versino in buona fede ed abbiano trascritto il loro titolo anteriormente al sequestro ed a tal fine sono ammessi a proporre deduzioni ed a chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla revoca della confisca o a tutela del loro diritto (Cass., sez. 1, n. 14928 del 21/2/2008, Marchitelli, rv. 240164; sez. 1, n. 45572 del 21/11/2007, Upgrade s.r.l. Brescia, rv. 238144; sez. 6, n. 18/9/2002, Diana, rv. 222664; sez. 1, n. 34019 del 13/6/2001, Carla, rv. 219753; sez. 1, n. 20/10/1997, Cifuni, rv. 208927).
1.2 Si ricorda poi che nel procedimento di esecuzione, proposto da terzi per ottenere la restituzione dei beni confiscati, gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio di cognizione, all'esito del quale è stata disposta la confisca, sono utilizzabili (sez. 1, n. 22860 del 03/05/2011, Puddu, rv. 250444), salvo poi verificarne la "tenuta" probatoria alla luce di quelli contrari offerti dai terzi a dimostrazione del loro diritto.
2. Tanto statuito in linea generale, va detto che, come già rilevato dalla Corte territoriale nei suoi due provvedimenti di rigetto, rispettivamente dell'istanza di revoca della confisca e dell'opposizione, delle vicende inerenti la costituzione della Air Panarea s.r.l. e della intestazione della quota pari al 40% del suo capitale sociale a IN Lo TO ad opera di IN SS si sono occupate le sentenze rese in sede di cognizione nel procedimento penale a carico, tra gli altri, di IN SS, le quali, oltre ad avere riconosciuto la responsabilità di costui in ordine ai delitti di riciclaggio ed intestazione fittizia di beni, hanno disposto la confisca della quota, oggetto dell'istanza di revoca.
2.1 È dunque dimostrato in via documentale che la pronuncia di condanna, già divenuta irrevocabile, contiene l'accertamento del fatto che la costituzione e la successiva gestione della Air Panarea s.r.l. aveva offerto l'occasione al IN per reinvestire, in impresa produttiva di servizi, una parte dei proventi ricavati dal delitto di riciclaggio del denaro, in ammontare di gran lunga superiore, già di pertinenza del defunto padre e certo ricavato di attività criminose commesse da quest'ultimo nel contesto della sua appartenenza a sodalizio mafioso e che l'intestazione della quota pari al 40% del capitale sociale dell'impresa era avvenuta in via fittizia inizialmente in capo a IN Lo TO, ma tale partecipazione era riconducibile allo stesso IN, coinvolto in via di mero fatto anche della conduzione dell'attività e nel procurarle i beni strumentali necessari. Il che già di per sè priva di qualsiasi valore le obiezioni difensive circa la mancata dimostrazione della provenienza illecita del denaro investito nella Air Panarea s.r.l. per quanto attiene a detta quota e rende irrilevante che le sue vicende non fossero state incluse nella descrizione dei fatti illeciti, racchiusa nel capo b) della rubrica del procedimento di cognizione, risultando un positivo accertamento giudiziale di entrambi i profili fattuali sopra descritti.
2.2 Deve superarsi, perché palesemente infondata, anche la censura che sostiene non essere configurabile nel caso specifico il rapporto di derivazione del capitale investito nella costituzione della Air Panarea s.r.l. dal delitto di riciclaggio per una discrasia cronologica, essendosi verificato il primo evento in data 5/12/2003, ossia in un momento antecedente l'inizio della consumazione del delitto che lo avrebbe "prodotto", contestato in riferimento al lasso temporale tra il 21 gennaio ed il maggio 2005; in realtà la sentenza di primo grado a carico del IN, confermata sul punto da quella d'appello, indica tre distinte disposizioni a fondamento giuridico della disposta confisca, adottata ai sensi: - L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies perché il IN è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 648 ter, 648 bis e 12 quinquies (capi e ed f della rubrica) ed è risultato titolare, anche per interposta persona, di beni ed attività incompatibili con i redditi legali e comunque le intraprese economiche svolte;
- della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3 perché il denaro riciclato o fittiziamente intestato a terzi proveniva dal padre VI, condannato per reato associativo;
- dell'art. 240 c.p.p., comma 1, avendo ad oggetto beni prodotto o profitto dei reati per i quali il IN ha riportato condanna.
Pertanto, anche a voler escludere che la configurabilità dei presupposti per la confisca ai sensi di quest'ultima norma, resta comunque immutata la sua legittimità quale confisca atipica ex art. 12 sexies sopra citato.
3. Va poi considerato che la Corte di Appello ha già esaminato e offerto corretta risposta alle maggior parte delle obiezioni difensive, riproposte col ricorso in esame in assenza di profili di originalità, in quanto ha osservato che:
- la AL, così come il VI in precedenza, non avevano mai negato la qualità di intestatari fittizi delle quote della Air Panarea s.r.l., circostanza positivamente affermata anche dal IN, ma si erano limitati a protestare la loro estraneità al procedimento penale a carico di questi, ad affermare di avere gestito in proprio l'attività aziendale e la loro qualità di terzi estranei;
- l'operazione traslativa della quota dal Lo TO alla AL era stata realizzata nell'imminenza del sequestro, reso palese dalla sottoposizione del IN ad indagini per riciclaggio, in base al suo valore nominale di appena Euro 4.000,00, nonostante la società avesse nel frattempo prodotto utili per oltre Euro 300.000 annui dalla sua costituzione;
- ad ulteriore riprova della riconducibilità della Air Panarea s.r.l. al medesimo centro di interessi, ossia al IN, militava l'ammontare del canone di sublocazione, pattuito per il godimento dell'elicottero, impiegato per l'attività d'impresa, corrisposto dalla stessa, di gran lunga inferiore a quello che la Sirco s.p.a. aveva versato alla concedente, mentre era irrilevante che la concessione in sublocazione fosse stata disposta dall'amministratore giudiziario della Sirco, posto che, come riferito da detto ausiliario nella sua relazione, il bene era stato realizzato per essere destinato espressamente alla Air Panarea s.r.l., essendo del tutto estraneo all'oggetto sociale ed agli interessi d'impresa della Sirco, anch'essa sottoposta a confisca, la quale aveva sostenuto la spesa iniziale per l'acquisizione del velivolo ed era comunque riferibile sempre al IN, mentre la disponibilità del bene aveva consentito alla Air Panarea s.r.l., avente un patrimonio netto di appena Euro 40.000,00, inidoneo ad offrire garanzie di alcun tipo, di non fare ricorso all'indebitamento per procurarsi fonti di finanziamento esterne e quindi di poter percepire redditi per Euro 600.000 nel 2006.
- Non esplicava alcun rilievo l'avvenuta revoca da parte del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, del sequestro e della confisca della stessa quota, che non teneva conto di quanto rilevato dall'amministratore giudiziario, soprattutto in ordine all'estraneità all'oggetto sociale ed al ramo di attività della società Sirco s.p.a., anch'essa del IN, dell'acquisto di un elicottero, che, invece, era "costumizzato" e strategico per la conduzione dell'attività della Air Panarea s.r.l.. 3.1 Da tali premesse ha quindi ricavato la dimostrazione del ruolo fondamentale rivestito dal IN nella costituzione e nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, dei valore economico dell'"opportunità" dallo stesso accordata alla Air Panarea di utilizzare l'elicottero, altrimenti non accessibile a quelle vantaggiose condizioni.
3.2 Inoltre, sebbene sia dimostrato che la AL aveva trascritto il proprio acquisto della quota cedutale dal Lo TO prima dell'imposizione sulla stessa del titolarità del diritto vantato, secondo quanto già statuito dai giudici di merito. Sotto il primo profilo, si è rilevato come il memoriale della AL del 3/7/2012 offriva prova della sua piena consapevolezza delle modalità e finalità dell'intestazione apparente della quota al Lo TO per volere del IN, effettuata in attesa di poter subentrare lui stesso. Quanto alla pretesa buona fede, deve rilevarsi che nello stesso documento aveva sostenuto di aver convinto il IN a cedere la sua partecipazione per non essere coinvolta nelle sue vicende giudiziarie, per cui all'inizio di giugno del 2005 era stato stipulato l'atto di cessione al valore nominale di Euro 4.000, corrisposto con assegno di conto corrente, incassato il quale;
qualsiasi apporto finanziario del IN era stato restituito senza successive altre erogazioni di denaro.
3.3 Ebbene, è proprio su tali circostanze di fatto che la posizione della AL si scontra con l'assoluta assenza di dimostrazione: ne' nel memoriale, ne' in alcun atto precedente, o successivo, sono mai stati indicati gli estremi del titolo, ne' lo stesso è stato prodotto in copia e nemmeno sono state offerte altre indicazioni per individuarlo e verificarne emissione e negoziazione. In tal modo la relativa deduzione, che pur avrebbe potuto risultare decisiva per le sorti del procedimento, dimostrando che la ricorrente, non soltanto aveva ottenuto il trasferimento della titolarità della quota, ma l'aveva fatto a titolo oneroso, come riportato nel relativo atto traslativo, che però non reca alcuna menzione dell'assegno, ma da atto del già avvenuto pagamento del corrispettivo, risulta generica e sfornita del benché minimo supporto probatorio.
3.4 Affetto da siffatte carenze, il ricorso non è dunque idoneo a confutare quanto rilevato nel provvedimento impugnato, laddove si era già considerata la mancata produzione di documentazione in grado di smentire la simulata appartenenza delle quote e dell'apparente cessione di quella acquisita dalla AL tramite il Lo TO e risulta nel suo insieme aspecifico e manifestamente infondato. Ne discende la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013