Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
Nei procedimenti di prevenzione cui non si applica la disciplina del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è inammissibile l'istanza di ammissione allo stato passivo avanzata, ai sensi della legge n. 228 del 2012, da creditori chirografari che non hanno proposto azione esecutiva prima della confisca, fatta salva la possibilità di chiedere il fallimento e di essere inseriti al passivo quando debitrice è una impresa di cui sia stato confiscato l'intero patrimonio aziendale. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina prevista dall'art. 1, comma 198, legge n. 228 del 2012 in quanto la stessa non irrazionalmente sacrifica le ragioni del creditore privo di cause legittime di prelazioni e rimasto inerte fino alla confisca, attribuendo all'intervento ablativo un'efficacia radicalmente modificativa anche delle posizioni soggettive direttamente collegate con il bene sottratto).
Commentari • 5
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- 2. Simone Calvigionihttps://dirittopenaleuomo.org/
Nato nel 1986 a Roma, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza nell'anno accademico 2010/2011 presso l'Università degli Studi di “Roma Tre”, con la valutazione di 110 su 110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile intitolata «Il fatto impeditivo»; nell'anno accademico 2012/2013 ha conseguito il diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”; nell'anno 2013 ha svolto un tirocinio formativo presso la Procura Generale della Repubblica della Corte di cassazione. Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel novembre 2014 e dall'anno 2015 è iscritto nell'albo …
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- 5. Penale Diritto e ProceduraRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 dicembre 2023
Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2013, n. 49821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49821 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 17/10/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1518
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 24232/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU.FRA.TRASPORTI S.R.L.;
avverso l'ordinanza n. 90/2008 TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del 03/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNÒ RADDUSA BENEDETTO;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Lufra Trasporti srl in amministrazione giudiziaria propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale della prevenzione di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'istanza, formulata dalla ricorrente L. n. 228 del 1912, ex art. 199, di ammissione al passivo della Sultano srl, società sottoposta a confisca di prevenzione giusta il Decreto 4 marzo 2011. 2. Evidenzia al fine la ricorrente che l'inammissibilità della istanza è stata motivata dalla natura meramente chirografaria della relativa pretesa, in quanto tale estranea alle categorie legittimate, ai sensi dell'art. 198 della citata legge, a prendere parte alla possibile soddisfazione sul ricavato dalla liquidazione del compendio confiscato . Siffatta interpretazione, tuttavia, andrebbe rimeditata attraverso una lettura costituzionalmente orientata del dato normativo in disamina, tendente a garantire anche ai creditori chirografari di imprese coinvolte nella confisca di prevenzione che non avevano iniziato pregresse azioni esecutive, la possibilità di soddisfarsi sul patrimonio aziendale nei limiti sanciti dalla detta normativa. In alternativa viene invocata l'incostituzionalità della L. n. 228 del 2012, art. 198, rispetto agli artt. 3, 24, 25, 27, 42 e 47 della carta Costituzionale o, ancora, si sollecita la disapplicazione della medesima disposizione normativa in favore delle norme comunitarie, segnatamente l'art. 5, comma 8 della Convenzione di Vienna e art. 5, comma 7 della Convenzione di Strasburgo. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
3.1. La coerenza a norma della decisione adottata . Osserva la Corte come l'inequivoco tenore letterale della disposizione di cui alla L. n. 228 del 2012, art. 198, non lasciava al Tribunale di Caltanissetta
altra soluzione che quella nel caso assunta.
Tra i creditori che, per le procedure di prevenzione rimaste estranee al D.Lgs. n. 159 del 2011, giusta la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 117, possono, con le forme e i tempi dettati della citata L. n. 228 del 2012, artt. 199 e 200, partecipare alla distribuzione della liquidazione dei cespiti ablati (art. 201), nei limiti della soglia massima garantita dall'art. 203, non risultano annoverati i chirografari che, prima del sequestro, non abbiano dato corso ad alcuna azione esecutiva, anche nelle forme del mero intervento in iniziativa mossa da altri creditori, sul patrimonio oggetto di sequestro e confisca.
E nella specie è incontroverso che l'odierna società ricorrente, sfornita di quaisivoglia garanzia reale sul patrimonio aziendale della impresa oggetto di confisca, non ha altresì svolto in precedenza al sequestro alcuna azione esecutiva.
3.2 La disciplina oggetto di applicazione non soffre peraltro di alcuna incoerenza sul piano della tutela diversamente accordata ai creditori chirografari ne' si pone in conflitto con i principi costituzionali e la disciplina sovrannazionale segnalata in ricorso dalla ricorrente.
Perfettamente in linea con la strada definitivamente tracciata dal codice antimafia (e prima ancora dalle novelle che ne hanno preceduto l'introduzione negli anni sino al 2010, modificando l'impianto originario della L. n. 575 del 1965), il dato normativo in disamina contempera l'esigenza della collettività - di privare il soggetto pericoloso socialmente dei beni oggetto dell'azione preventiva - con le posizioni soggettive dei terzi che sul patrimonio oggetto di confisca vantano una pretesa (che solo apparentemente si mostra) confliggente con quella generale. Ciò sancendo la definitiva prevalenza dell'interesse collettivo sotteso all'azione ablativa (tant'è che il bene confiscato viene acquisito al patrimonio dello Stato libero dalle formalità formalmente trascritte e iscritte in precedenza al sequestro: si veda l'art. 197) ma senza travolgere, sacrificandole integralmente, tutte le ragioni di credito che si trovano con il bene oggetto di ablazione in immediata relazione (proprio per la presenza dei pesi e degli oneri considerati dal citato art. 197).
Tale contemperamento viene realizzato:
- trasformando la pretesa reale del terzo in un mero diritto ad un ristoro patrimoniale, delimitato non oltre una soglia massima definita ex lege (si veda l'art. 203 da leggere in parallelo all'art. 53 del codice antimafia);
- considerando, nella platea dei soggetti legittimati a godere di tale ristoro, non solo i titolari di diritti reali di garanzia ma anche i creditori, meramente chirografari, che tuttavia, prima del sequestro, si erano mossi esecutivamente nei confronti delle utilità oggetto di ablazione o erano intervenuti in procedure da altri instaurate, così da creare, per via processuale, una interrelazione con il bene tale da giustificare un profilo di opponibilità alla pretesa statuale;
- rinnovando l'indefettibile, per la opponibilità alla confisca, riferimento alla buona fede del creditore quale ulteriore e integrativo momento costitutivo della pretesa, in deroga all'ordinario statuto civilistico delle ragioni di credito. Il sequestro seguito da confisca si atteggia in definitiva come un pignoramento: se v'è ne sono di precedenti caduti sul medesimo bene, si trattano unitariamente (siccome assorbiti dall'azione ablativa) in direzione della unica liquidazione (alla stregua della disciplina ex art. 561 c.p.c. e sempre che alla stessa si addivenga rispetto alle scelte di destinazione del bene confiscato, rispondendo diversamente dell'obbligo l'erario) ; alla liquidazione prendono parte anche i chirografari di buona fede che sono intervenuti in pignoramenti da altri eseguiti;
in ogni caso, si garantisce il diritto a parteciparvi ai titolari di garanzie reali accese in precedenza. Per quel che qui più conta, gli altri creditori non hanno diritto a partecipare alla distribuzione del riparto ricavato dalla vendita coattiva del patrimonio confiscato senza che la scelta normativa adottata possa essere tacciata di irrazionalità nel differenziare tra le posizioni tutelate. Al pari di qualsivoglia altra pretesa di credito sfornita di prelazioni reali, i titolare di tali posizioni soggettive subiscono in definitiva gli effetti della inerzia mostrata nell'agire per la soddisfazione del proprio diritto. Una volta che si attribuisca all'intervento ablativo una forza così determinante da incidere, modificandole, anche sulle posizioni soggettive dotate di immediata correlazione con la res (tanto da portare recentemente le sezioni unite civili di questa Corte a dare nuova forza teorica alla tesi della natura originaria dell'acquisto: si cfr in motivazione la sentenza 10532/13), va da sè che l'affidamento del creditore, pur di buona fede, esclusivamente legato alla garanzia patrimoniale giustificata dall'art. 2740 c.c., non possa che assumere un tono assolutamente e coerentemente recessivo, giustificato proprio dalla assenza di momenti di collegamento del bene confiscato con il credito asseritamente pretermesso, unica ragione di opponibilità, peraltro depotenziata nelle sue prerogative essenziali, al potere di confisca dello Stato.
Da qui la constatata radicale inconsistenza dei dubbi di incostituzionalità sollevati.
Nè la normativa sovrannazionale richiamata in ricorso e, in genere, il diritto dell'Unione Europea rassegnano la presenza di spazi di tutela esplicitamente destinati a garantire i creditori, siano essi dotati di prelazione reale o meno, che vengano a contatto con l'azione preventiva, mancando peraltro allo stato una disciplina uniforme delle confische sganciate dalla condanna (la stessa proposta di direttiva relativa al congelamento ed alla confisca dei proventi di reato, la 2012/00 36, che non sembra peraltro neppure involgere il tema della confisca di prevenzione, contiene spunti interpretativi nuovi rispetto al tema in questione). E del resto, a conferma di quanto sopra, neppure la esperienza giurisprudenziale legata alla Cedu da conto di situazioni conflittuali nelle quali è venuta in gioco la posizione dei terzi creditori, dotati o meno di garanzia reale: i precedenti conosciuti ( primo tra tutti la sentenza della Corte di Strasburgo del 20 gennaio 2009 nella causa Sud fondi/Italia) involgono sempre ed esclusivamente posizioni di terzi in conflitto con il potere statuale di confisca titolari di diritti dominicali, situazione palesemente diversa da quella qui oggetto di interesse.
4. La sorte dei creditori di imprese sociali in caso di confisca non solo delle quote ma anche del patrimonio aziendale di riferimento. A ciò si aggiunga che, a parere della Corte, l'impostazione difensiva sottesa al ricorso risulta fondata su una erronea visione della portata oggettiva della disciplina dettata dalla legge di stabilità del 2012 che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente non detta regole omnicomprensive, involgenti la definizione di ogni possibile conflitto tra terzi creditori e pretese erariali sottese all'azione ablativa di prevenzione.
Di certo si rivolge e definisce le ipotesi in cui la confisca abbia ad oggetto beni determinati estranei a qualsivoglia situazione imprenditoriale di riferimento;
comprende, anche, le situazioni di credito di matrice aziendale in relazione alle quali i creditori si sono muniti, sul patrimonio dell'impresa, di garanzie reali o hanno attivato iniziative esecutive cadute sullo stesso. Ne restano fuori, invece, i crediti, meramente chirografari, dei terzi relativi a patrimoni aziendali sequestrati e confiscati in uno all'ablazione delle quote sociali di riferimento, formalmente e sostanzialmente attratti alla disponibilità del proposto, id est il caso qui in disamina. Siffatto vuoto, peraltro coerente al dato normativo preesistente alla introduzione del codice antimafia, non necessariamente porta tuttavia alla soluzione interpretativa suggerita dalla difesa della ricorrente, in forza alla quale tali categorie di creditori rimarrebbero inopinatamente escluse da ogni forma di tutela apprestata dall'ordinamento.
4.2 Piuttosto, secondo questo Collegio, sono diversi gli elementi che spingono l'interprete ad una soluzione di segno opposto. Effettivamente, a differenza dei creditori chirografari di buona fede coinvolti indirettamente in azioni ablative aventi ad oggetto beni determinati, là dove la confisca sia caduta su patrimoni aziendali riferibili ad enti societari (per aver integralmente coperto la confisca sia il capitale sociale che il sottostante patrimonio societario), il creditore chirografario della società non avrebbe la possibilità di soddisfarsi altrimenti, preclusagli la via, per quanto sopra evidenziato, della partecipazione alla distribuzione della liquidazione del patrimonio aziendale.
Tutto porterebbe a ritenere, dunque, che all'interpretazione fornita dal Tribunale, pienamente coerente al dato letterale della norma di interesse, consegua una sostanziale incapacità di soddisfazione del creditore, definitivamente ostacolata dall'intervento ablativo. Ma a ben vedere, in linea di principio, siffatto assunto non sembra convincente.
Malgrado la carenza di una apposita disciplina normativa destinata a regolare tali posizioni, il diritto vivente primariamente formato dalle scelte giurisprudenziali dei giudici di merito nell'opera di gestione dei ed "patrimoni dinamici" soggetti a sequestro e confisca ha dato corpo a scelte sistematiche volte al riconoscimento delle pretese meramente chirografarie dei creditori aziendali. Ciò nell'ottica volta a garantire la prosecuzione dell'attività di impresa, diversamente in radice ostacolata rispetto al mancato riconoscimento di pretese provenienti da soggetti strategici, per l'importanza dagli stessi assunta, nel quadro imprenditoriale di riferimento. Non di rado, tuttavia, al riconoscimento di tali crediti si è pervenuti agitando, da parte del creditore, l'ipotesi del fallimento dell'impresa coinvolta nel sequestro e rimasta sul mercato.
Ed è su tale punto che emerge con evidenza l'attuale inconsistenza teorica delle tesi difensive.
4.3 La nuova normativa, per le procedure di prevenzione anteriori al 13 ottobre 2011 ( quale è pacificamente ritenuta quella di specie), si pone in linea con la disciplina dettata dal codice antimafia anche in punto alla non proseguibilità o alla possibilità di instaurare azioni esecutive;
tace e non disciplina dunque il rapporto corrente con le iniziative concorsuali. Non sembra dubitabile che l'impresa sottoposta ad ablazione sia fallibile, ciò prescindendo anche da quanto oggi inequivocabilmente sancito dalla novella del 2011. Lo imponeva, sopra ogni altra cosa, l'idea della consentita (anzi favorita, nell'ottica quantomeno della migliore conservazione delle utilità confiscate) prosecuzione dell'attività aziendale che colora ormai da tempo tutti gli interventi legislativi in materia, ben prima della introduzione del codice antimafia, senza che potesse giustificarsi deroga alcuna alle ordinarie regole dello statuto dell'imprenditore commerciale.
4.4 Nulla esclude, dunque, che il creditore chirografario non soddisfatto di impresa sociale integralmente attinta dalla confisca non possa attivarsi e ottenere il fallimento della stessa. Non vale sul punto affermare che la procedura concorsuale è comunque una procedura esecutiva sì che l'iniziativa del creditore sarebbe impedita dal divieto di cui della cit. L. n. 228 del 2012, art. 194, comma 1. L'argomento, di per sè confutato dalle precedenti considerazioni di sistema in ordine alla impossibilità di escludere dal fallimento un soggetto che si muove sul mercato seguendo la matrice tipica dell'impresa commerciale, trova una facile smentita nel tenore della analoga disposizione (art. 55) contenuta nel codice antimafia, che costituisce come è di tutta evidenza, il riferimento di origine della disciplina in disamina: ed il codice antimafia, se pur un verso impone il blocco delle iniziative esecutive individuali, per altro verso pacificamente acconsente al fallimento delle imprese sequestrate e confiscate, poco importa che il sequestro sia precedente o successivo alla instaurazione della procedura concorsuale.
4.5 Altro tema, anche se intimamente legato al precedente, sul piano della effettività della tutela, è quello inerente la possibilità per il detto creditore e per esso, della massa fallimentare, di soddisfarsi sul patrimonio confiscato. Il tema non trova una regolamentazione esplicita nella normativa previgente;
ed ha dato corpo a diversi conflitti interpretativi tra chi sosteneva una sistematica prevalenza delle ragioni pubbliche sottese all'intervento preventivo, tale da rimanere insensibile alle pretese concorsuali (cfr da ultimo la sentenza nr 31890/08 di questa stessa sezione della Corte; e quella nr 16783/10 della Prima sezione); e chi, per contro, anticipando l'innovazione normativa, riteneva comunque ingiustificato un integrale sacrificio degli interessi portati dai creditori, dovendosi ritenere, per contro, in ogni caso realizzato l'interesse collettivo una volta che la ablazione del patrimonio riferito al soggetto socialmente pericoloso finisca per cadere sui diritti del proposto residuati dalla soddisfazione delle pretese dei creditori concorsuali (si veda la sentenza nr 20443/07 della sezione 3^ di questa Corte).
4.6 Tra i due corni dell'alternativa interpretativa sopra rassegnata, questo Collegio mostra di aderire alla seconda opzione. Per più ordini di ragioni.
4.6.1 In primo luogo perché, pur se certamente estranea alla specie ratione temporis, la disciplina introdotta dal codice antimafia in punto di regolamentazione dei rapporti tra procedura fallimentare e misura di prevenzione patrimoniale, ben può costituire un momento di riferimento per conformare - a fronte di perduranti dubbi applicativi nel dilemma tra contrapposte situazioni, soggettive e collettive, degne di assoluto rilievo-posizioni assolutamente analoghe ad un unico trattamento, quantomeno sostanziale. Il tutto in modo da rendere coerenti le dinamiche dell'impresa sottoposta a confisca sia nel corso della gestione non connotata da insolvenza (la dove pacificamente, con il correttivo della buona fede accertata dal Giudice delegato di concerto con l'amministratore giudiziario, il credito chirografario strumentale alla protrazione dell'attività viene di norma riconosciuto e soddisfatto pur se pregresso al sequestro) con quelle destinate ad operare all'emergere dell'insolvenza.
4.6.2 In secondo luogo non può non evidenziarsi come lo stesso orientamento espresso da questa Corte in senso contrario all'idea interpretativa qui propugnata, non era da ritenersi appagante anche prima della novella normativa apportata dal codice antimafia. La soluzione che vede la sistematica prevalenza della confisca rispetto alle pretese chirografarie dei terzi sul patrimonio aziendale coinvolto in un fallimento trova un costante riferimento nella decisione 24 maggio 2004 nr 29551 delle SS UU di questa Corte;
e muove da un immediato parallelismo che suole pedissequamente operarsi tra confisca di prevenzione e confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, sul presupposto di una errata lettura che di tale arresto viene solitamente fornita.
In linea con quanto già affermato dalla 3^ sezione di questa Corte (con la citata sentenza nr 20443/07, che si riferiva invero all'ipotesi del sequestro e della confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, le cui connotazioni sono tuttavia assolutamente analoghe a quelle della confisca di prevenzione : si cfr quanto al parallelismo tra le due misure la sentenza nr 920/03, Montella, delle SS.UU) giova rimarcare come nell'occasione le SS UU della Corte - dopo aver ribadito la rilevanza generale e pubblicistica da ascrivere alla tutela dei creditori da valutare nel raffronto con gli interessi pubblici perseguiti tramite la confisca - ebbero a limitare l'inopponibilità al fallimento della confisca alla sola ipotesi della confisca caduta su cose intrinsecamente ed oggettivamente pericolose (ad esempio quelle di cui al dell'art. 240, comma 2, n. 2).
In siffatte ipotesi, è il bene che risulta connotato in sè da una situazione di pericolo, ritenuta tale dalla legge, prescindendo da chi lo detiene;
ed è per tale ragione che siffatta confisca finisce per prevalere su tutto, occorrendo comunque neutralizzare la sostanziale carica di pericolosità sottesa al bene tramite l'apprensione dello stesso allo Stato, con conseguente insensibilità dell'iniziativa ablativa al fallimento del soggetto interessato. Se, invece, il bene è privo di tale intrinseca pericolosità e diviene pericoloso in ragione della correlazione con la pericolosità del soggetto che ne è proprietario o comunque ne ha la disponibilità sostanziale;
se, dunque, in coerenza la confisca è comunque volta a privare il soggetto pericoloso di beni che costituiscano il frutto o il vantaggio dei reati senza che risulti finalizzata ad impedire, in radice, la circolazione stessa di quel bene;
ecco che, nel ritenere delle SS.UU. citate, non v'è ragione per sacrificare inutilmente i diritti dei creditori insinuati nella massa fallimentare giacché la spoliazione del bene favorita dalla procedura concorsuale finisce per concorrere comunque alla finalità sottesa alla confisca, garantendo in ogni caso la sottrazione definitiva del bene alla disponibilità del reo.
4.6.3 Tanto premesso, sembra alla Corte che, al pari del sequestro e della confisca ex art. 12 sexies, anche la confisca di prevenzione sfugga all'idea della pericolosità intrinseca del bene. Vero è che è sempre più sfumato il collegamento alla pericolosità del soggetto di riferimento (come dimostrano sia il venir meno del requisito della attualità come anche la oramai consentita ex lege confisca post mortem) ; ma è altrettanto incontrovertibile che è sempre nel riferimento alla pericolosità sociale del proposto che la confisca di prevenzione trova un indefettibile e irrinunziabile riferimento (tanto è vero che anche nel caso di cui del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18, comma 3, è necessaria la valutazione incidentale di pericolosità del soggetto deceduto) tanto da privare il bene di una rilevanza in sè quanto alla pericolosità che ne motiva la ablazione di prevenzione.
Ciò che di certo accomuna le due figure in esame (la misura di sicurezza ex art. 12 sexies e la confisca di prevenzione) è l'assenza di pertinenzialità tra i beni da confiscare e i reati o le situazioni indice di pericolosità presi a presupposto dell'iniziativa ablativa: in entrambi i casi tra le utilità in confisca e le condotte poste a fondamento dell'azione ablativa non si rivela necessaria la presenza di nesso di derivazione, essendo piuttosto imprescindibile al fine la mera presenza della sproporzione patrimoniale tra acquisizioni e disponibilità finanziarie. Del resto ed infine sul punto, proprio la confermata prospettiva di liquidazione del patrimonio confiscato per soddisfare le pretese dei creditori rappresenta oggi (anche per le procedure non disciplinate dal codice antimafia) un segno inequivoco della non pericolosità in sè dell'utilità oggetto di confisca di prevenzione: la liquidazione costituisce infatti momento di protratta circolazione del bene, incompatibile con l'idea della destinazione, vincolata e immodificabile, all'erario dei cespiti confiscati perché intrinsecamente pericolosi.
4.7 In linea con quanto sopra, dunque, l'intervenuto fallimento dell'impresa sottoposta a confisca (per quote e patrimonio aziendale) estranea alla normativa attratta alla regolamentazione dettata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, non finisce per assumere un significato di indifferenza rispetto alle pretese dei soggetti che prendono parte alla massa fallimentare, tra essi inclusi anche i creditori chirografari, per altra via esclusi dalla possibilità di soddisfarsi coattivamente sul patrimonio sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale.
E se la disciplina transitoria del codice antimafia finisce per precludere una pedissequa riproposizione dello schema procedurale ivi previsto, ciò tuttavia non significa che il sistema non consenta comunque di realizzare tale fine, contemperando le esigenze pubblicistiche sottese all'intervento in prevenzione e le ragioni di credito della massa fallimentare.
Al fine, seguendo proprio l'insegnamento tracciato dalle citate sezioni unite nn 229951/04 e ribadito dalla terza sezione con la richiamata sentenza 20443/07, il Giudice fallimentare, nel verificare i crediti, inserirà tra gli elementi da valutare anche quello della buona fede, per fare si che nel passivo non vengano veicolate situazioni appositamente create per favorire indirettamente lo stesso proposto. Indi, il Curatore fallimentare potrà proporre, quale terzo legittimato, incidente di esecuzione innanzi al Tribunale di prevenzione alla stregua di quanto previsto della L. n. 228 del 2012, artt. 200 e segg., norme queste che, in assenza di una esplicita regolamentazione delle ipotesi di intervenuto fallimento di imprese integralmente attratte a procedure di prevenzione non disciplinate dal codice antimafia, ben possono rappresentare le regola di riferimento quanto alla individuazione del giudice competente in punto al giudizio di opponibilità dei crediti nonché per la definizione del procedimento volto alla liquidazione ed alla soddisfazione dei crediti ammessi (sempre non oltre la soglia massima prevista dall'art. 203 stessa legge).
5. In ragione di tanto, devono ritenersi infondati, sotto ogni possibile versante i profili di doglianza sollevati in ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013