Sentenza 14 giugno 2006
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto derivante dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può riguardare beni che siano oggetto di una procedura fallimentare, e, quindi, può comportare il sacrificio delle ragioni dei creditori, trattandosi di beni intrinsecamente ed oggettivamente pericolosi per la loro pertinenza al reato, ma, ove tali beni siano sequestrati per equivalente, spetta al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca exMaurizio Riverditi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31990 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 14/06/2006
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1094
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 47616/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
AS DO, n. ad Aradeo il 29.3.1953;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in data 28 ottobre 2005;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Ubaldo Macrì, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 28 ottobre 2005, rigettava l'appello proposto da AS DO avverso il provvedimento emesso dal g.i.p. presso lo stesso Tribunale in data 30 settembre 2005 di rigetto delle istanze di revoca totale ovvero parziale del sequestro preventivo disposto, ai sensi degli artt. 640 quater e 322 ter c.p., su beni di proprietà della stessa e della ES s.r.l. corrispondenti per valore alle somme incassate da varie società per illecita percezione di erogazioni pubbliche. Il Tribunale, dopo avere ritenuto ammissibile il sequestro per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata, contesta la tesi difensiva, secondo la quale il sequestro avrebbe dovuto riguardare gli immobili e i macchinari delle aziende beneficiarle delle pubbliche erogazioni e non i beni personali dell'indagata, e afferma che detti immobili e macchinari non sarebbero il profitto diretto del reato per il quale si procede. Il Tribunale rigetta anche la richiesta di ridurre il vincolo reale per non vanificare le esigenze di cautela cui il sequestro preventivo è diretto, sia perché dalla perizia di stima risulta che per alcuni immobili sequestrati sussisterebbero seri dubbi in ordine alla legittimità della concessione edilizia e ciò ridurrebbe notevolmente il loro valore di mercato, sia perché la garanzia prestata dal complesso immobiliare delle società IC e AT dovrebbe considerarsi ipotetica, in considerazione della circostanza che è stato dichiarato il fallimento di tali società e che la pretesa dello Stato va posposta a quella dei creditori inseriti nella massa fallimentare.
Propone ricorso per Cassazione il difensore della AS, denunciando violazione di legge ex art. 325 c.p.p. in relazione all'art. 322 ter c.p.. Il difensore ricorrente afferma che il sequestro avrebbe dovuto colpire in primo luogo i beni mobili e immobili delle società nelle quali erano confluite le somme delle illecite erogazioni pubbliche e solo per l'eventuale differenza quantificata in denaro avrebbe potuto colpire beni personali dei correi. Il ricorrente contesta, inoltre, l'affermazione dell'ordinanza impugnata circa la irrilevanza della trasformazione del denaro corrisposto in beni aziendali, poiché detti beni sarebbero esattamente quelli oggetto di finanziamento e in fatto è stata contestata solo una sovrafatturazione. Il ricorrente aggiunge che, trattandosi di sequestro per equivalente non potrebbero confiscarsi patrimoni per l'intero valore a ciascuno dei concorrenti nel reato moltiplicando così la somma da cautelare, ma semmai solo ad uno consentendo in sede civile il successivo riparto pro quota tra gli stessi.
Con riferimento alla richiesta di riduzione del sequestro, il ricorrente afferma che non sarebbe consentito mettere in dubbio la legittimità di una concessione edilizia mai impugnata a distanza di oltre cinque anni dal rilascio, mentre sarebbe errata l'affermazione che la pretesa dello Stato va posposta a quella dei creditori inseriti nella massa fallimentare, in quanto il bene confiscabile, al contrario, dovrebbe ritenersi insensibile alla procedura fallimentare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. L'infondatezza del primo motivo di ricorso, con il quale si afferma che il sequestro avrebbe dovuto riguardare il primo luogo gli immobili e i macchinari delle aziende beneficiarle delle pubbliche erogazioni, si desume dai principi giuridici elaborati da questa Suprema Corte con riferimento all'individuazione del profitto del reato. Le Sezioni Unite hanno puntualizzato che per "profitto del reato" si deve intendere il vantaggio di natura economica che deriva dall'illecito, quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, di "diretta derivazione causale dall'attività del reo", dovendosi evitare un'estensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato (Sez. Un. 24 maggio 2004, n. 29951, Curatela fall. in proc. Lucarelli;
Sez. Un. n. 41936 del 2005 cit.). La possibilità teorica di individuare la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, quale presupposto del sequestro preventivo e della successiva confisca (Cass. Sez. 21 ottobre 1994 - 25 gennaio 1995, n. 4114, Giacalone, riv. 200855), implica che tale trasformazione abbia i caratteri della certezza e della esatta corrispondenza di valori. L'accertamento di tale trasformazione è di competenza del giudice di merito, così che, se tale accertamento abbia avuto esito negativo, qualsiasi diversa valutazione della difesa relativa alla tracciabilità del profitto non può essere posta a base di una censura di legittimità, tanto più che l'art.325 c.p.p. espressamente limita la ricorribilità per Cassazione alla sola violazione di legge, con esclusione, quindi, del sindacato dei vizi della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Questa Suprema Corte ha, poi, chiarito che è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter cod. pen., per l'intero importo relativo al prezzo o profitto dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena;
dall'altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere sanzionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del prezzo o profitto accertato, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale (Sez. Un. 41936 del 2005 cit.; Sez. 5^, 16 gennaio 2004, n. 15445, Napolitano, riv. 228750). Il ricorrente, pur accettando l'applicazione del suddetto principio solidaristico, afferma che "non potrebbero confiscarsi patrimoni per l'intero valore a ciascuno dei concorrenti nel reato moltiplicando così la somma da cautelare"; non risulta, però, che ciò sia avvenuto nel caso di specie, poiché, a seguito di una motivata valutazione di valore dei beni sequestrati non solo alla AS, ma anche agli altri concorrenti nel reato (in particolare ET RO), il giudice di merito perviene alla conclusione che "solo salvaguardando il vincolo sui beni personali di AS DO e della ES, può essere assicurata la concreta possibilità di confisca per equivalente dell'intero profitto dei reati contestati".
Il ricorrente, in verità, censura la suddetta valutazione effettuata dal Tribunale, affermando che "non può essere messa in dubbio la legittimità di una concessione edilizia mai impugnata" e che "il bene confiscabile dovrebbe ritenersi insensibile alla procedura fallimentare".
La prima affermazione, però, è di puro fatto, in quanto questa Corte non può censurare un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, per di più formulato sulla base di precise indicazioni peritali (pag. 6 ordinanza impugnata). La seconda affermazione, invece, è infondata alla luce delle considerazioni che seguono. Le Sez. Un. 24 maggio 2004, n. 29951, Curatela fall. In proc. Lucarelli, riv. 228165, citate dal ricorrente hanno effettivamente affermato che "il sequestro preventivo avente ad oggetto un ben confiscabile in via obbligatoria, deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare", ma tale principio è stato formulato con riferimento alla confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2, sul presupposto di una intrinseca e oggettiva pericolosità della res in base ad una presunzione assoluta di legge, così che "le ragioni di tutela dei terzi creditori sono destinate ad essere pretermesse rispetto alla prevalente esigenza di tutela della collettività".
Con riferimento, invece, alla confisca facoltativa ex art. 240 c.p., comma 1, (riguardante il profitto del reato), le citate Sez. Un.hanno affermato che "È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca facoltativa, di beni provento di attività illecita e appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale, a condizione che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dia motivatamente conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare": tali ragioni sono precisate nella parte della motivazione ove si afferma che "la confisca facoltativa, infatti, postula il concreto accertamento, da parte del giudice, della necessità di evitare che il reo resti in possesso delle cose che sono servite a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, e che quindi potrebbero mantenere viva l'idea del delitto commesso e stimolare la perpetrazione di nuovi reati, ed il medesimo effetto viene realizzato, per altra via, dallo spossessamento derivante dalla declaratoria fallimentare, che potrebbe essere quindi idonea a fare venir meno lo stesso motivo della cautela, assicurando inoltre la garanzia dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore fallito.
La realizzazione delle medesime esigenze cautelari, tuttavia, non può essere automaticamente affermata e l'autorità giudiziaria dovrà accertare caso per caso le concrete conseguenze della eventuale restituzione, tenendo anche presenti le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, le qualità dei creditori ammessi al passivo e l'ammontare di questo, al fine di considerare le possibilità che l'imputato, anche qualora abbia agito attraverso lo schermo societario, ritorni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. In tale prospettiva può pure profilarsi l'opportunità di consentire la restituzione con l'imposizione di prescrizioni, ai sensi dell'art. 85 disp. att. c.p.p.". Le citate Sez. Un. non prendono espressamente in esame l'ipotesi normativa di cui agli artt. 322 ter e 640 quater c.p., che è quella di una confisca obbligatoria (e non facoltativa) del profitto del reato o di beni di valore equivalente, avente natura non di misura di sicurezza, bensì sanzionatoria. Deve ritenersi che sia necessario effettuare una distinzione: con riferimento al profitto "diretto" del reato può affermarsi una automatica "insensibilità" alla procedura fallimentare, non in forza della obbligatorietà della confisca, bensì in ragione della circostanza che si tratta di beni intrinsecamente ed oggettivamente pericolosi data la loro pertinenza al reato, così come il prezzo del reato di cui all'art. 240 c.p., comma 2, n. 1; mentre, con riferimento ai beni di valore equivalente rimane ferma la necessità del suddetto accertamento caso per caso da parte dell'autorità giudiziaria, poiché la obbligatorietà della confisca no,n implica la loro oggettiva ed intrinseca pericolosità, trattandosi, come si è detto, di un prelievo pubblico a compensazione di un prelievo illecito, così che, una volta esclusa l'eventualità che l'autore del reato rimanga in possesso di beni di valore equivalente al profitto, la pretesa dello Stato di effettuare il predetto prelievo deve trovare tutela nell'ambito della procedura fallimentare, in applicazione della normativa di settore (art. 2752 c.c.), soprattutto tenendo presente il rilievo pubblicistico degli interessi perseguiti dalla procedura fallimentare, che sovrastano quelli dei singoli creditori.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2006