Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31990
CASS
Sentenza 14 giugno 2006

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Massime1

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto derivante dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può riguardare beni che siano oggetto di una procedura fallimentare, e, quindi, può comportare il sacrificio delle ragioni dei creditori, trattandosi di beni intrinsecamente ed oggettivamente pericolosi per la loro pertinenza al reato, ma, ove tali beni siano sequestrati per equivalente, spetta al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca ex
    Maurizio Riverditi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2006, n. 31990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31990
Data del deposito : 14 giugno 2006

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