Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2002, n. 7418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7418 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
I D , A S O S 0 L 1 L A . 3 T O , T 3 B A R 5 I R 'A D E . L P ° A N S L T I E S 3 N D O -7 G I P S O -8 M N I 1 A E 1 D S A E I TUA 42 D E , A E O G T O R G N T REPUBBLICA ITALIANA T E E IS T L S I !, G E R I E A R D L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L O E 0 7 M41 10 /100 D LA CORTE I A Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Primo Presidente f.f. - R.G. N. 20214/99 Cron. 20648 Presidente di sezione Dott. Rafaele CORONA - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere Ud. 14/03/02 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TEN ZA sul ricorso proposto da: EI VI, IO OB, DI AN, RC AN, CC LA AT, CA AT, RO OM, SC GE, GE IU, ON OB, TR RM, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi 2002 dall'avvocato GUGLIELO PREVE, giusta delega in calce 595 al ricorso;
M -1
- ricorrenti -
contro
S.P.A., SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER FFSS in persona del legale rappresentante AZIONI, pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA BA, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 2130/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 08/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'avvocato Lidia BA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti. M -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 14 novembre 1996, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti ex dipendenti della società Ferrovie dello Stato, collocati a riposo tra il 9 luglio 1994 ed il 16 giugno 1995, adivano il Pretore del lavoro di Torino chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell'indennità di utilizzazione con le maggiorazioni contrattuali per questa previste, nonché alla riliquidazione del trattamento pensionistico, tenendo conto, nella base di calcolo, sia dell'aumento stipendiale maturato il 1° ottobre 1995, ai sensi dell'art. 37 del contratto collettivo 18 novembre 1994, sia di altra indennità contrattuale a far tempo dal 1° dicembre 1995. Il Pretore adito accoglieva la domanda limitatamente al capo relativo all'indennità di utilizzazione, rigettandola quindi per il resto. Entrambe le parti interponevano gravame. Il Tribunale di Torino, dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla società Ferrovie dello Stato, rigettava quello proposto dai lavoratori, ritenendo in particolare che non possano essere computati nella base pensionabile i miglioramenti economici maturati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Avverso questa sentenza i lavoratori soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. La società Ferrovie dello Stato ha presentato controricorso., illustrato con memoria. Motivi della decisione La controversia ha ora per oggetto il trattamento pensionistico dei dipendenti della Ferrovie dello Stato s.p.a. ed è stata quindi rimessa dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite, essendo rilevabile d'ufficio sul punto questione di giurisdizione, non preclusa dalla decisione sul merito in ordine all'indennità di utilizzazione. 3 Al riguardo, invero, è appena il caso rilevare che il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi o perché sul punto il giudice abbia espressamente pronunciato e su tale capo non vi sia stata impugnazione, o perché, avendo il giudice pronunciato nel merito su più capi di domanda, l'impugnazione abbia riguardato soltanto alcuni di essi, sempreché, però, i capi non espressamente impugnati abbiano riguardato pretese aventi titolo nel medesimo rapporto (v. Cass. SU 4 luglio 2001 n. 9050 e 1° settembre 1999 n. 605). Nella specie, la controversia ha per oggetto due distinti rapporti giuridici facenti capo agli stessi lavoratori, il rapporto di lavoro subordinato, relativamente al rivendicato diritto all'indennità di utilizzazione, ed il rapporto previdenziale, relativamente alla corretta determinazione del trattamento pensionistico. Appare quindi evidente che la statuizione, non impugnata, del giudice di primo grado in ordine al primo rapporto, spettante evidentemente alla giurisdizione del giudice ordinario, non può assurgere a giudicato implicito sulla giurisdizione anche sul secondo rapporto, essendo questo del tutto autonomo rispetto al primo ed ancora controverso. In ordine a quest'ultimo, devesi pertanto rilevare che, come queste Sezioni Unite già hanno già avuto occasione di affermare (v. Cass. SU 27 novembre 2000 n. 1212 e 19 giugno 2000 n. 451), rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti la domanda relativa alla riliquidazione della pensione, proposta dall'ex dipendente della s.p.a. Ferrovie dello Stato a seguito degli aumenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, atteso che la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la 4 trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della deliberazione CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del D.L. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35). La ritenuta persistenza di tale giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava sull'apposito Fondo (istituito con legge 9 luglio 1908 n. 418) che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa sopra citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale, infatti, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributi da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso. Da quanto rilevato consegue dunque che, pronunciando sul ricorso, deve essere dichiarata d'ufficio la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla residua questione relativa al trattamento pensionistico. Quanto alle spese giudiziali, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensarle tra le parti per l'intero giudizio.
P.Q.M.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. N. 533 11-8-73 Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002. LEGGE O DELLA Il Consigliere estensore lumini. Ravagquani Il Primo Presidente B.Viny BaldassaВлов жи *. CANCELLIERE lowshi AT Depositata in Cancelleria 21 MAG 2099- oggi, IL CANCELLIERE C;
Giovanni Giambattis thin