Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
In materia di immigrazione clandestina, l'art. 12, comma quarto, del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede la obbligatoria confisca del mezzo di trasporto utilizzato. Pertanto, in caso di sequestro, la restituzione al terzo proprietario o titolare di altro diritto reale é subordinata alla prova dei fatti costitutivi della pretesa e, quindi, della titolarità del diritto vantato e dell'estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni che valgano a profilare a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2005, n. 45473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45473 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3575
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 026995/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR AN;
avverso ORDINANZA del 10/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli, (annullamento con rinvio);
OSSERVA
Il 27/12/2003 il Tribunale di Udine, adito ex art. 322 bis c.p.p. dal P.M. dopo provvedimento di rigetto del G.I.P., ha disposto il sequestro preventivo di un'autovettura immatricolata nella Repubblica Ceca in procedimento penale a carico di VAGNER Lubomir, arrestato il 27/11/2003 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Concluse le indagini preliminari la società "ALIMEX CR", intestataria del veicolo, rappresentata da UR JA, ha avanzato istanza di restituzione, respinta dal G.U.P. di Tolmezzo con provvedimento del 26/04/2005.
L'appello proposto dal terzo proprietario ex art. 322 bis c.p.p., è stato a sua volta respinto con l'ordinanza in epigrafe. Il Tribunale ha rilevato che l'appellante aveva provato di avere noleggiato la vettura al VAGNER nell'esercizio di lecita attività commerciale, ma non aveva fornito ulteriori elementi atti a dimostrare positivamente l'adempimento del dovere di vigilanza e prevenzione dell'uso illecito del veicolo, anche con riguardo all'affidabilità del locatario. Ricorre per Cassazione la difesa, denunciando carenza di motivazione in ordine ai parametri cui doveva essere riferito nello specifico l'obbligo di vigilanza del proprietario, posto che le norme nazionali e internazionali vigenti in tema di noleggio prescrivono espressamente soltanto l'identificazione del consegnatario del veicolo, adempimento puntualmente osservato nella fattispecie. Va in proposito ricordato che, in materia di immigrazione clandestina, è prevista obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto utilizzato (D.Lgs. 286 del 1998, art. 12, comma 4). Pertanto, in caso di sequestro, la restituzione al terzo proprietario o titolare di altro diritto reale è subordinata alla prova dei fatti costitutivi della pretesa, e quindi della titolarità del diritto vantato e dell'estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni che valgano a profilare a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa (Cass., Sez. 1^, 02/05 - 09/08/2000, Selini;
13/06 - 18/09/2001, Carla). Tale principio non è in sè contestato dal ricorrente, il quale sostiene però che il giudice di merito - ai fini della verifica della sua esatta applicazione - sarebbe tenuto a indicare le "linee guida che specifichino in concreto il contenuto del dovere di diligenza e vigilanza posto in carico all'esercente un servizio di autonoleggio"; l'indeterminatezza dell'obbligo comporterebbe cioè la necessità di una puntuale specificazione del suo contenuto nell'ambito dell'attività commerciale svolta. La doglianza è, in questi termini, infondata.
L'opponibilità del sequestro al terzo proprietario è infatti, alla stregua del principio giurisprudenziale citato, collegata ad un affidamento doloso o colposo del bene all'autore del reato;
provato l'affidamento, l'interessato ha l'onere di dimostrare l'assenza di una condotta colpevole, l'esercizio cioè della diligenza e della vigilanza in concreto prevedibilmente sufficienti ad impedire l'uso illecito del mezzo di trasporto (cfr. Cass., Sez. 1^, 21/04 - 07/05/2004, Dragomirescu). Ne segue che il riferimento al concetto normativo di colpa, ampiamente elaborato dalla giurisprudenza, non necessita di ulteriori specificazioni da parte del giudice, il quale deve solo valutare se le circostanze allegate dall'interessato valgano ad escluderne la configurabilità. Nel caso di specie è stato ragionevolmente ritenuto che la mera stesura di un contratto di locazione previa identificazione della controparte abbia neutra valenza, ne' al proposito vengono mosse specifiche obiezioni. Soltanto per completezza va chiarito che, se all'esercente un'attività di autonoleggio non possono ovviamente richiedersi accertamenti consentiti soltanto ad organi di polizia, non gli è certo vietato, ad esempio, assumere informazioni sull'uso cui il veicolo sarà destinato e predisporre clausole contrattuali di impegno all'osservanza delle norme vigenti nei paesi di transito e destinazione.
Il ricorso va perciò respinto;
consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005