Sentenza 11 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di connessione qualificata di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a seguito delle modifiche apportate dalla legge 1 marzo 2001, n.63, solo la finalità di occultamento di un reato, ravvisabile in presenza di una condotta di rimozione delle tracce dello stesso, è idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, mentre non rileva in tal senso la diversa condotta volta a garantire l'impunità da un reato, non occultabile nella sua materialità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2018, n. 7826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7826 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2018 |
Testo completo
07826-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2540/2018 ANTONIO SETTEMBRE -Presidente - CC 11/12/2018- ANDREA FIDANZIA R.G.N. 34777/2018 -Relatore ALESSANDRINA TUDINO IRENE SCORDAMAGLIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/08/2018 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore I difensori presenti insistono sull'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 7 agosto 2018, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti limitativi della libertà personale, ha rigettato l'istanza ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da NC FR avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Siracusa in data 24 luglio 2018, che ha applicato all'indagata la misura cautelare della custodia in carcere in ordine a plurime contestazioni di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, provvisoriamente ascritte all'indagata in qualità di amministratore di fatto di diverse società impegnate in una complessa operazione immobiliare relativa alla realizzazione del centro commerciale "Fiera del Sud", poi fallite (CODAF s.r.l., R.D.G. s.r.l. e ATTIVITA' EDILIZIE s.r.l.), strumentali a garantire il drenaggio di ingenti somme derivanti dal mancato pagamento delle società subappaltarici costrette a indebite cessioni -e delle imposte in un trust,di contratto in favore di altre società fittizie amministrato da un trustee avente sede in Svizzera. Il Tribunale ha confermato la valutazione di gravità indiziaria e le esigenze di cautela ritenendo sussistenti, pur all'esito delle deduzioni defensionali, i presupposti di applicazione della misura.
2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagata, per mezzo dei difensori, Avv. Alberto Gullino e Mario Ficcavento, e ne ha chiesto l'annullamento, affidando le censure a dodici motivi di ricorso, articolati in più punti, riportati in sintesi ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen. in riferimento alla incompetenza funzionale del giudice, sviluppando la censura sotto molteplici profili. Il tribunale territoriale ha erroneamente qualificato l'eccezione di incompetenza come territoriale, omettendo di considerare come il procedimento risulti connesso ad altro, in corso di accertamento presso l'autorità giudiziaria di Messina, derivante dalla denuncia contro un magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Siracusa dei pubblici ministeri procedenti nella presente vicenda processuale, e nel quale risulta indagata anche la medesima FR, ed oggetto del quale è proprio la verifica di presunti favoritismi giudiziari relativi alla realizzazione del centro commerciale "Fiera del Sud" ed all'occultamento dei reati contestati nel presente procedimento. Di guisa che tra i fatti in esame e quelli assegnati alla competenza funzionale dell'AG di Messina sussiste un evidente legame finalistico e dunque l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen..; rapporto già ritenuto, peraltro, sussistente dall'AG procedente in sede di autorizzazione ai colloqui con l'indagata in carcere, mentre la motivazione dell'ordinanza impugnata si limita, sul punto, a valorizzare la diversa natura dei reati oggetto dei separati procedimenti. Il nesso finalistico è, altresì, ravvisabile anche per il reato di calunnia in danno dei pubblici ministeri procedenti, per il quale è pendente sempre presso l'AG messinese altro procedimento, dispiegando sul medesimo rilievo essenziale la sussistenza delle odierne incolpazioni. Il Tribunale ha, infine, ritenuto potesse eventualmente ravvisarsi tra i fatti un mero collegamento investigativo ex art. 371 cod. proc. pen., omettendo di considerare come la norma contenga una clausola di salvezza che richiama proprio l'art. 12, e che il predetto vincolo sussiste anche in riferimento ad altro procedimento che vede la FR indagata dei reati di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. sempre in riferimento alla medesima operazione.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen. in riferimento alla competenza per territorio dei reati finanziari, avendo EMMEA s.r.l. sede e domicilio fiscale in Catania ed avendo, invece, il tribunale ricondotto l'operatività di tutte le società del gruppo FR in Siracusa.
2.3. Con il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen. in riferimento alla trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti difensivi prodotti al Gip e la mancanza di autonoma valutazione. Sul punto, il tribunale ha reso una motivazione illogica, omettendo di considerare le specifiche deduzioni difensive contenute nel riesame del 7 agosto 2018 (e, segnatamente, censure alle dichiarazioni di CL LO, amministratore della subappaltarice SICEP e provvedimento di archiviazione emesso dal Gip di Roma;
dichiarazioni dei testi EL, OR e TE e 2 documentazione rilevante;
qualificazione di NC FR quale amministratore di fatto del gruppo, a fronte della dimostrazione delle funzioni di project manager), invece del tutto trascurate, e di censurare la mera recezione critica nell'ordinanza genetica della richiesta del pubblico ministero.
2.4. Con il settimo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di bancarotta impropria patrimoniale e documentale, avendo sul punto il tribunale omesso di considerare le produzioni difensive, comprovanti effettivi rapporti commerciali di MVM Holding s.r.l. e altre ditte con CODAF s.r.l., la consulenza tecnica a discarico Parrino e gli atti del procedimento civile, che giustificano il contestato pagamento di €. 214.000,00 di cui si afferma la natura distrattiva.
2.5. Con l'ottavo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di bancarotta impropria per mancanza di nesso causale con il dissesto, avendo il tribunale omesso di considerare come la società CODAF non avesse operato nell'anno 2014, con conseguente difetto causale tra le falsità del bilancio 2013 (approvato nel novembre successivo e comunque non sussistenti, secondo la consulenza Parrino) ed il preesistente dissesto.
2.6. Con il nono motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di bancarotta impropria documentale, non riconducibile all'indagata anche in considerazione della risoluzione del contratto di appalto CODAF-EMMEA e della successiva inattività.
2.7. Con il decimo e l'undicesimo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen in riferimento all'aumento di capitale di EMMEA PLUS avendo, anche al riguardo, il tribunale omesso di considerare la produzione difensiva, dimostrativa della necessità della trasformazione societaria, fiscalmente neutra, in attuazione degli accordi stipulati con I-ACCOUNT SERVICE LTD per lo sviluppo di un investimento fotovoltaico, e che alcun danno derivato all'Erario dall'operazione predetta ai sensi dell'art. 2442 cod. civ.., estendendosi il sequestro in atto alle quote di nuova emissione. L'ordinanza impugnata non ha, altresì, considerato come le 3 predette operazioni fossero lecite, in mancanza di nomina del custode all'atto del sequestro, difettando, comunque, gli indicatori della fraudolenta sottrazione al pagamento delle imposte e, in ogni caso, non risultando integrata la soglia fiscale di punibilità per gli anni di riferimento e neppure all'atto del conferimento in trust delle partecipazioni sociali dell'indagata.
2.8. Con il dodicesimo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen in riferimento alle esigenze di cautela, risultando insussistente tanto il pericolo di inquinamento delle prove che il rischio di recidiva, per essere ERREDI CONSULTING s.r.l. dalla quale l'indagata era ormai estranea, così come da tutte le società coinvolte in liquidazione sin dal 2017 e per avere l'indagata prestato - garanzie in favore dell'Erario, con conseguente erroneo apprezzamento dell'attualità e concretezza del periculum e della proporzionalità della cautela.
3. Con motivi nuovi depositati il cancelleria il 24 novembre 2018, l'indagata ha ulteriormente presidiato il ricorso.
3.1. Con il primo motivo nuovo, la ricorrente ribadisce e specifica le censure relative alla carenza di autonoma valutazione ed alla parziale trasmissione degli atti difensivi, con particolare riferimento alle memorie depositate al Pubblico Ministero e non trasmesse al GIP a corredo della richiesta di misura.
3.2. Con il secondo, reitera la eccezione di incompetenza funzionale ex art. 11 cod. proc. pen.. 3.3. Il terzo motivo ritorna sull'aumento di capitale di EMMEA PLUS s.r.l., deducendo il mancato raggiungimento della soglia di punibilità secondo schede analitiche per volume dell'imposta evasa. CONDIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo in parte fondato.
1.E' infondato il primo motivo di ricorso ripreso dal secondo motivo nuovo con il quale si censura la reiezione della eccezione di competenza funzionale per connessione, proposta dall'indagata. 4 1.1. Va, in primo luogo, rilevato come la ricorrente abbia proposto una questione di (in)competenza territoriale, fondata sulla asserita connessione dei fatti per cui si procede con i reati contestati a AR NG, già magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Siracusa, in ordine ai quali è funzionalmente competente ex art. 11 cod. proc. pen. l'autorità giudiziaria di Messina. Di guisa che se la speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ha natura funzionale, e non semplicemente territoriale, con conseguente rilevabilità, anche di ufficio, del relativo vizio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 6, n.13182 del 02/04/2012, Vitalone, Rv. 252593, Sez. U. N. 292 del 2004 Rv. 229633), nondimeno la stessa assume, con riferimento ai procedimenti connessi a quello riguardante magistrati, natura di competenza per territorio ed è, pertanto, rilevabile, ai sensi dell'art. 21, comma secondo, cod. proc. pen., prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n.26563 del 29/04/2014, Semeraro, Rv. 259967 N. 9834 del 2000 Rv. 220801, N. 4697 del 2002 Rv. 220794, N. 25279 del 2002 Rv. 222267).
1.2. Nel caso in esame dove, peraltro, non si pone la questione relativa al termine di deducibilità dell'eccezione il giudice della cautela si è - orientato entro le coordinate proprie dell'istituto, correttamente riconducendo il rilievo ad una questione inerente la competenza per territorio dell'autorità giudiziaria procedente rispetto alla vis attractiva esercitata dal procedimento radicato, per competenza funzionale, presso il tribunale di Messina, scrutinando pertanto la sussistenza del vincolo di connessione potenzialmente in grado di determinare l'attrazione della regiudicanda. I rilievi articolati al riguardo nella premessa del primo motivo di ricorso sono, oltre che genericamente formulati in quanto non se ne esplicitano le - conseguenze processuali - infondati.
1.3. La ricorrente assume sussistente tra i fatti per cui si procede ed i procedimenti penali pendenti a Messina, ex art. 11 cod. proc. pen., a carico di AR NG, ivi imputato per reati finalizzati a favorire l'indagata, un vincolo di connessione qualificata ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen., rilevante 5 sotto forma di nesso teleologico per essere le condotte ascritte al magistrato finalizzate ad assicurare alla FR una garanzia d'impunità. Assume, ancora, la pendenza presso l'autorità giudiziaria messinese di altro procedimento a carico del NG per calunnia in danno dei pubblici ministeri procedenti nel caso in esame.
1.3.1. Siffatti profili non integrano il prospettato vincolo qualificato. Invero, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n.53390 del 26/10/2017, confl. comp. in proc. Patroni Griffi, Rv. 271223). Dal testo del provvedimento impugnato e dalle allegazioni difensive risulta che i reati contestati al NG riguardano l'iscrizione di procedimenti e la auto-assegnazione degli stessi finalizzata a contrastare una relazione redatta da altri magistrati delle Procura di Siracusa, nonché le iniziative investigative genericamente finalizzate ad ostacolare la riconducibilità alla famiglia FR delle società Open Land, RGD, CODAF ed ERREDI;
iniziative che esprimono, all'evidenza, un palese intento favoritistico degli interessi 6 economici e processuali riconducibili alla famiglia FR, ma che non - possono ritenersi finalizzate alla commissione o all'occultamento dei reati oggetto del presente procedimento. Sotto il primo profilo va, difatti, rilevato come i reati oggetto della provvisoria incolpazione in esame fossero stati già "commessi" rispetto alle condotte favoritistiche ipotizzate a carico del NG e finalizzate, quindi, alla loro sottovalutazione. Sotto il secondo aspetto, va rilevato come mentre l'"occultamento" del reato evoca la materiale rimozione dell'evidenza indiziaria di un illecito penale, nel caso in esame, invece, la condotta ascritta al NG nel separato procedimento riguarda la diversa ipotesi della predisposizione di elementi atti non già ad occultare reati in corso di accertamento, bensì a confutarne la 60 -rilevanza penale, al fine di assicurare alla famiglia FR oltre al profitto, al prezzo ed prodotto dei medesimi reati -l'impunità. Ed è proprio nel necessario distinguo tra la finalità di "occultamento" di un reato di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen. e la tensione della condotta ad assicurarne, invece, l'impunità che è dato cogliere il diverso spessore del vincolo tra reati. Invero, il criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, costituito dalla connessione di procedimenti, è regolato da norme di stretta interpretazione, in quanto correlate al principio costituzionale del giudice precostituito per legge, onde le stesse non sono estensibili oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., tra i quali non è annoverata, dopo le modifiche della relativa lettera c) ad opera della legge n. 63 del 2001, la connessione tra reati commessi al fine di assicurare l'impunità ai colpevoli di altro reato. Ne consegue che è esclusa la "vis attractiva" della competenza in capo al giudice competente per il reato più grave (Sez. 1, n.25723 del 20/05/2008, Confl. comp. in proc. Feleppa, Rv. 240462). Deve, pertanto, affermarsi il principio per cui solo la finalità di occultamento di un reato che si integra in presenza di una condotta di - rimozione delle tracce integra l'ipotesi di connessione qualificata di cui - all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., idonea a determinare lo spostamento della competenza territoriale, mentre l'orientamento della condotta dell'agente a garantire l'impunità da un reato non occultabile nella sua materialità - non - rileva in tal senso, in seguito alle modifiche della relativa lettera c) ad opera della legge n. 63 del 2001. 1.3.2. Né il necessario vincolo di connessione può ravvisarsi tra i fatti per cui si procede ed il diverso procedimento per calunnia in danno dei pubblici ministeri titolari del presente procedimento, palesandosi la latitudine dell'accertamento rimesso all'autorità giudiziaria messinese ex art. 11 cod. proc. pen. ben più ampia e solamente complementare rispetto ai fatti per cui si procede, sussistendo solo un vincolo di inferenza probatoria tra la dimostrazione del fatto oggetto di incolpazione e la natura calunniosa della medesima che, come tale, resta escluso dalla formulazione dell'art. 12 cod. proc. pen.. 7 Invero, non si verifica spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lett. b) e c) qualora, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo ed il reato fine attribuito a soggetti diversi, ricorre solo una ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza, nè per materia nè per territorio, tanto più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non esser sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 3, n.2731 del 26/11/1999 - dep. 2000, Bonassisa, Rv. 215762 1.4. Non dispiegano, del pari, rilevanza gli ulteriori criteri di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. prospettati dalla ricorrente.
1.4.1. Il procedimento per calunnia citato non è riferibile alla fattispecie di cui all'art. 12 lett. a), che esplicita il vincolo di connessione in relazione al reato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro (o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento) o all'ipotesi di cui alla lettera b), che disciplina il caso di imputato di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Sotto l'ultimo profilo evidenziato, la ricorrente prospetta altro profilo di connessione tra il procedimento in cui è indagata a Messina per atti di corruzione nei confronti dei Consiglio della Giustizia Amministrativa siciliana ed i fatti per cui si procede nel presente procedimento, mentre il Tribunale ha puntualmente evidenziato come, in riferimento alla posizione della FR rispetto alle contestazioni di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen., non risulta che la stessa sia indicata nella richiesta di rinvio a giudizio del 19 luglio 2018 della Procura di Messina) e che la mera indicazione dei titoli di reato non consente di delibare la sussistenza delle condizioni della invocata connessione. E siffatta argomentazione non risulta che assertivamente confutata nel ricorso, con conseguente genericità della relativa doglianza.
1.4.2. Del tutto generica s'appalesa, inoltre, la pretesa di ricondurre l'esistenza di un vincolo di connessione rilevante ex art. 12 lett. c) cod. proc. pen. al riferimento contenuto nel provvedimento relativo ai colloqui indicato 0 08 dalla difesa, limitato nell'ambito funzionale della richiesta autorizzazione ad evidenziare i legami correnti tra l'istante e l'indagata. I diversi fatti per cui si procede in diverse sedi giudiziarie appaiono, pertanto, legati da vincoli di complementarietà e di inferenza probatoria che, tuttavia, non integrano gli stringenti postulati della connessione qualificata che, sola, giustifica deroghe ai criteri di distribuzione della competenza per territorio, in attuazione del principio di precostituzione del giudice naturale. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
2. Sono, invece, inammissibili le censure contenute nel secondo motivo di ricorso.
2.1. Il ricorrente lamenta il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale in ordine ai delitti dichiarativi in materia fiscale in relazione ai quali non sono state applicate misure cautelari, con conseguente introduzione di un tema che esorbita dall'effetto devolutivo dell'impugnazione. Il rilievo è, comunque, inammissibile in quanto omette di confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha fatto corretta applicazione del principio di effettività per cui, in tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardanti le imposte relative alle persone giuridiche, si determina con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, e che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, qualora questa risulta avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente (Sez. 3, n.20504 del 19/02/2014, Cederna, Rv. 259783; Sez. 3, n.27701 del 01/04/2014, Santacroce, Rv. 260110).
2.2. A tanto aggiungasi che i reati fiscali oggetto di provvisoria incolpazione appaiono inscindibilmente connessi con i delitti di bancarotta per cui si procede, con conseguente inconsistenza della censura anche sotto tale profilo.
3. E' infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura violazione della legge processuale in riferimento agli artt. 309 co. 5 e 291 co.1 cod. proc. pen. per essere stati trasmessi solo parzialmente al tribunale gli atti valutati dal Gip per l'emissione dell'ordinanza genetica. 9 3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, invero, l'inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al G.i.p. al momento della richiesta non si verifica se non risulta che l'atto, asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p. (Ex multis Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusumano, Rv. 269885, N. 3529 del 1999 Rv. 212561, N. 7 del 2004 Rv. 228860, N. 4567 del 2009 Rv. 242818). L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura, spettando all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione abbiano rivestito tale carattere (Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348). L'inottemperanza al disposto di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen.- alla quale l'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. ricollega la perdita di efficacia della misura cautelare si pone, - difatti, quale garanzia del diritto di difesa e non si configura quando l'omissione non abbia determinato un effettivo pregiudizio. Nella delineata prospettiva, è onere del ricorrente dedurre tanto che l'atto non trasmesso al giudice dell'impugnazione sia stato, invece, prodotto dal PM al GIP, che la specifica rilevanza dell'atto medesimo per la decisione Co del riesame.
3.2. Nel caso in esame, la censura articolata nel ricorso è meramente assertiva, limitandosi la ricorrente a censurare la tecnica redazionale dei provvedimenti de libertate, reiterando nei successivi motivi la sottovalutazione di argomenti difensivi che, da un lato, risultano valutati (salvo le considerazioni di cui infra ai § 5 e 7) nel provvedimento impugnato e, dall'altro, non sono stati specificatamente enunciati nella asserita portata dimostrativa contraria nel ricorso. Di guisa che le censure se escludono che la ES ignorasse il contenuto degli atti di cui lamenta l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame non consentono di ritenere nella specie configurata tout court la - violazione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen.. 1 010 La perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. è, peraltro, prevista solo in ipotesi di "mancata" trasmissione degli atti (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879) e non può applicarsi laddove il tribunale del riesame comunque disponga dei medesimi, essendo la predetta sanzione collegata all'effettiva lesione del diritto di difesa, e non già ad un mero adempimento formale, del tutto superfluo in ipotesi di conoscenza della difesa del reperto. Il terzo motivo di ricorso è, pertanto, inondato.
4. Sono, del pari, genericamente formulati e, comunque, infondati il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, richiamati dal primo motivo nuovo.
4.1. In riferimento al postulato dell'autonoma valutazione delle condizioni cautelari da parte del giudice, va premesso come secondo le indicazioni ermeneutiche espresse da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U., n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789) il legislatore del 2015 ha chiaramente mostrato, anche con interventi paralleli su più norme (gli artt. 292, comma 2, lett. c) e 292, comma 2, lett. c-bis), di considerare fra gli obiettivi connotanti la riforma quello di sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell'Ufficio richiedente, così da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall'intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello stesso comma». Il tratto più innovativo della riforma è stato, dunque, ravvisato non solo nel rafforzamento dell'obbligo di giustificazione del provvedimento impositivo, nella prospettiva di scongiurare motivazioni apparenti non sostanzialmente riferibili ad un giudice terzo, ma soprattutto nella modifica delle prerogative attribuite, in fase decisoria, ex art. 309 comma 9 al tribunale del riesame, al quale è conferito il potere di annullamento dell'ordinanza che non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292 cod. proc. pen., delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 11 Di guisa che la riforma impone al giudice del riesame di caducare i provvedimenti cautelari afflitti dalle più gravi carenze motivazionali (motivazione "radicalmente assente o meramente apparente", o "mancante in senso grafico" o consistente in mere "clausole di stile" di consistenza argomentativa nulla), mentre permane il potere di correggere le argomentazioni insufficienti, parzialmente carenti o contraddittorie.
4.2. Nel quadro così delineato, si impone l'individuazione degli indicatori di un effettivo ed autonomo giudizio valutativo, in considerazione come rilevato dalla dottrina della ineliminabile discrezionalità interpretativa del giudice emittente e dei giudici dell'impugnazione nella valutazione del quantum (e del quomodo) di motivazione adeguata. Ed il thema s'appalesa ancor più complesso in ipotesi di integrale recepimento della richiesta cautelare del pubblico ministero, apparendo in tal caso ancor più arduo enucleare in astratto indicatori predeterminati di un percorso valutativo autonomo del giudice. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (V. Sez. 6, n.13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648); fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). In particolare, è stato puntualizzato come al fine dell'autonoma valutazione non rileva un'analisi puramente strutturale delle proposizioni che 12 compongono la trama motivazionale, ma è necessario e sufficiente verificare che siano stati esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione, ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare (ex multis Sez. 5, n. 11912 del 2/12/2015 - dep. 2016, Belsito, Rv. 266428). La previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire al compendio indiziario un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari. E se l'accoglimento parziale della richiesta esplicita ex se una riconsiderazione indipendente delle condizioni cautelari, in caso di integrale accoglimento la previsione di "autonoma valutazione" impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura ma non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari purchè emerga dal complesso del provvedimento al di là dell'analisi - del tratto grafico, della struttura formale dell'ordinanza, della suddivisione o meno in paragrafi e della sintassi delle proposizioni che compongono la trama motivazionale del provvedimento che il Gip abbia valutato e verificato autonomamente la esistenza dei singoli reati contestati e la loro attribuibilità soggettiva. In altri termini, il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poichè con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (ex multis Sez. 5, n.11985 del 07/12/2017 - dep. 2018, PM in proc. Santoro, Rv. 272939).
4.3. A siffatti criteri di verifica dell'esercizio di una autonoma valutazione delle condizioni cautelari corrisponde un simmetrico onere di motivazione. Di guisa che è apparente la motivazione con la quale il tribunale 13 del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Gip dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità (Sez. 1, n.23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267994), mentre anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 3, n.49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365).
4.4. Il Tribunale del riesame di Catania ed il G.I.P hanno fatto corretta applicazione dei principi indicati, fatti salvi i rilievi di cui infra.
4.4.1. L'ordinanza impugnata ha congruamente argomentato in ordine alla infondatezza della censura con cui la ricorrente, in sede di riesame, ha lamentato che l'ordinata genetica del G.I.P. difettasse di un'autonoma valutazione degli elementi di prova e avesse ignorato le allegazioni difensive depositate nel corso delle indagini dalla difesa con memoria del 17 novembre 2017. In particolare, il Tribunale del Riesame ha dato atto che l'ordinanza del G.I.P. si era diffusamente soffermata (ff. 8-18) sul contenuto delle deposizioni rese dalle persone informate sui fatti, tra cui VI CL, EL LV, TE LV e OR LV, di cui la difesa ha lamentato l'inattendibilità, affermandone, invece, l'affidabilità con conseguente implicita reiezione delle argomentazioni difensive, in linea con il principio secondo cui il tribunale del riesame deve limitare il suo sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul "fumus commissi delicti" senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera 14 negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti (Sez. 3, n. 13038 del 28/02/2013, P.M. in proc. Lapadula, Rv. 255114).
4.4.2. In particolare, in relazione alla deduzione dell'archiviazione, pronunciata dal GIP di Roma in relazione ai fatti denunciati dal LO, va rilevato come la censura da un lato introduca una valutazione di merito, preclusa nella presenta fase di legittimità; dall'altra, si appalesi genericamente formulata, trascurando di considerare la diversa latitudine dell'accertamento svolto nella presente sede cautelare rispetto alla frammentaria delibazione rimessa all'autorità giudiziaria romana.
4.4.3. Quanto, infine, alla attribuzione all'indagata del ruolo di amministratore di fatto delle società coinvolte, va rilevato come la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alle società oggetto d'analisi, e dunque non soltanto rapportandosi alle mere qualifiche formali rivestite in ambito societario, ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (ex multis Sez. 5, n.41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273), riconducibili secondo validate massime - di esperienza ad indici sintomatici quali la diretta partecipazione alla - gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa, l'unitaria regia di diversi organismi societari in relazione tra loro. Il relativo apprezzamento che si traduce in un accertamento di fatto, - sindacabile esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione e, in questa sede, solo della totale assenza - non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che ne declina lo status nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel sistema penale delle incriminazioni, che sanzionano una situazione di abuso della relativa posizione nel più ampio contesto delle ingerenze e degli - interessi antigiuridici che ne arricchiscono il ruolo. Invero, la nozione di amministratore di fatto è stata introdotta dall'art. 2639 cod. civ. e presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei 15 poteri inerenti alla qualifica о alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione, che sia effettuata in modo occasionale o non episodico. La prova della posizione di amministratore di fatto, esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare. In tal senso, la giurisprudenza civile evidenzia come i descritti connotati non implicano "l'esercizio di tutti i poteri propri dell'amministratore di una società, ma richiedono unicamente lo svolgimento di un'apprezzabile attività di gestione in termini non occasionali o episodici" (sent. 9222/1998), mentre, in sede penale, rileva piuttosto la funzione di regia e di strategica gestione dell'ente, in violazione del complesso dei doveri posti a presidio dell'interesse dei creditori, dei terzi e del mercato.
4.4.4. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata descrive gli indicatori dell'effettiva riconducibilità all'indagata delle scelte relative alla fallita e alla serie di società coinvolte nelle operazioni contestate, illustrando anche le partecipazioni in entità diverse;
elementi tutti che disegnano un ruolo di unitaria regia e di effettiva ingerenza della FR rispetto ad una costellazione societaria strategicamente orientata alla salvaguardia del patrimonio personale e all'accumulo di ingenti debiti erariali inevasi, in pregiudizio delle ragioni dei creditori. Di guisa che, pur richiamando l'ampia rassegna degli elementi indiziari e delle circostanze rilevanti in riferimento alle esigenze di cautela, l'ordinanza cautelare genetica ha espresso una esplicita rivalutazione delle medesime condizioni cautelari, ricostruendo la vicenda oggetto di accertamento ed enucleandone specifiche anomalie, ritenute configuranti, a carico dell'indagata, gli elementi costitutivi dei reati oggetto di incolpazione. Ed il tribunale del riesame ha dato conto con motivazione ampia e circostanziata, aderente ai principi di diritto richiamati, degli indicatori di autonoma valutazione rilevati, ancorando la propria (ri)valutazione a specifici 1 16 6 - -a sua volta passaggi motivazionali dell'ordinanza genetica, procedendo nella nuova disamina delle condizioni cautelari alla luce delle deduzioni difensive sviluppate nel ricorso di riesame. Ed a fronte di siffatta univoca linea interpretativa, correttamente richiamata nell'ordinanza impugnata, il ricorrente si limita alla formulazione di una generica doglianza, che pretende di ridurre il provvedimento impositivo ad una mera riscrittura retorica, sotto forma di perifrasi, della richiesta del PM, utilizzando un argomento che non si confronta con il provvedimento impugnato ed articolando un rilievo che potrebbe essere espresso in tutti i casi in cui il Gip condivida l'argomentazione dell'ufficio richiedente.
4.5. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono, pertanto, infondati.
5. E', invece, parzialmente fondato il settimo motivo di ricorso limitatamente alle censure che riguardano il capo 1) nei termini di cui infra.
5.1. L'ordinanza impugnata ha evidenziato come nel bilancio di esercizio di CODAF s.r.l. al 31 dicembre 2013 risultassero pagamenti per complessivi € 214.000 in favore di MVM Holding s.r.l., registrati l'11 febbraio 2013 e il 5 marzo 2013, ritenuti non sorretti dalla necessaria giustificazione causale, in assenza di rapporti commerciali tra le due società tra il 2011 ed il 2013, inferendone la natura distrattiva. Dal testo del provvedimento impugnato risulta, tuttavia, l'esplicito richiamo ad un procedimento per accertamento tecnico preventivo proposto da MVM nei confronti di CODAF s.r.l. di cui la difesa ha documentato l'esito - (f. 32 ricorso) nel cui ambito era stata dedotta e documentata la - sottoscrizione, tra MVM Holding s.r.l. e R.G.D. s.r.l., di un contratto di subappalto per la progettazione e realizzazione del centro commerciale su cui si incentra la presente vicenda cautelare, stipulato il data 24 ottobre 2011, al quale era seguito il 5 gennaio 2013 su imposizione della committente EMMEA - un secondo, analogo, negozio tra MVM Holding s.r.l. e CODAF s.r.l., con il quale quest'ultima si era obbligata al pagamento del corrispettivo di € 1.850.000,00 in favore di MVM. 17 Risulta, altresì, evidenziato come tra il dicembre 2012 ed il gennaio 2013 RGD s.r.l. cedeva a CODAF s.r.l. i contratti di subappalto, tra cui quello stipulato con MVM. -Alla stregua delle deduzioni difensive di CODAF s.r.l. che, nel costituirsi nel procedimento, aveva negato di essere subentrata nel contratto già in essere tra RGD e MVM, affermando, invece, di aver stipulato un contratto di subappalto autonomo il Tribunale del Riesame ha ritenuto - inesistente ogni obbligazione di subentro e che quindi vi fosse stata una distrazione di € 214.000,00 per non essere tale somma supportata da alcuna ragione economica o contabile. Siffatta argomentazione non appare logicamente incensurabile, ove si rilevi che la ritenuta assenza di rapporti commerciali tra MVM e CODAF negli anni 2011-2013 non è stata giustificata rispetto alla circostanza che il - Tribunale del Riesame non ha messo in discussione - della stipula tra le parti del contratto di subappalto del gennaio 2013 e della registrazione dei pagamenti nel febbraio e nel marzo 2013, dunque in epoca successiva al contratto. Sul punto non risulta alcuna confutazione delle argomentazioni difensive, finalizzate alla dimostrazione dell'effettività del rapporto contrattuale (all. n.33 bis memoria riesame;
esito CTP all.n.33) e, dunque, alla giustificazione economica delle rimesse in favore di MVM. Di guisa che si appalesa apodittica e contraddittoria l'affermazione che finisce per postulare la natura distrattiva dei pagamenti in modo tralatizio, senza affrontare e confutare la giustificazione causale riferibile al contratto antecedentemente sottoscritto. Né il tribunale ha rappresentato ricostruzioni alternative, tali da riconciliare razionalmente il dato documentale con la natura distrattiva dei relativi trasferimenti economici. In particolare, rimane oscuro il riferimento alle deduzioni di Codaf nella memoria di costituzione in giudizio, nella quale la predetta società avrebbe contestato di essere subentrata nel contratto d'appalto tra RGD e MVM, rispetto all'affermazione secondo cui la somma di € 214.000,00 sarebbe stata corrisposta proprio a tale titolo;
riferimento che non affronta e risolve le avverse censure dell'indagata. 18 In altri termini, dal testo dell'ordinanza impugnata non risulta adeguatamente giustificato, con il necessario grado di chiarezza, il percorso inferenziale che ha condotto alla qualificazione dei pagamenti come distrattivi e la resistenza della piattaforma dimostrativa rispetto alle deduzioni defensionali. Di guisa che la censura svolta dal ricorrente al riguardo è fondata.
5.2. Appare, altresì, fondata la censura relativa alla omessa valutazione delle produzioni difensive, finalizzare alla dimostrazione dell'effettività delle prestazioni, relativa ai pagamenti che sono stati effettuati a ON AL, AR ER di LO US, MD PAVIMENTI s.r.l., IO MI NO s.p.a. E CAPPUCCIO s.r.l., avendo anche al riguardo l'ordinanza impugnata ritenuto apoditticamente siffatti esborsi senza titolo, omettendo di confrontarsi con gli argomenti esplicitati nel riesame e con le relative produzioni. Anche su tale punto il ricorso va, pertanto, accolto.
5.3. Quanto, invece, alla penale di € 507.000,00, prevista a carico di CODAF ed in favore di EMMEA in caso di inadempimento delle obbligazioni, ed inserita in contabilità tra le sopravvenienze passive, il percorso giustificativo reso dal Tribunale non appare alla stregua del sindacato consentito nella - presente fase cautelare - censurabile. All'indagata si contesta di avere il 31 ottobre 2013 registrato nel sottoconto 748.7 (denominato "sopravvenienze passive") di CODAF s.r.l. la penale contrattuale di €. 507.00, maturata in favore di EMMEA senza che nello stato patrimoniale fosse mai stato acceso un fondo rischi, in contropartita di un accantonamento da effettuare sul conto economico. Tale condotta è stata ritenuta rilevante sia ai sensi dell'art. 216, comma 1, n.1 I.f. (esposizione di passività inesistenti: capo 1)), sia ai sensi dell'art. 223, comma 2 (aggravamento del dissesto come conseguenza di false comunicazioni sociali). In motivazione si espone che la penale predetta era stata richiesta da EMMEA con atto di citazione del 30 settembre 2013 e che il 31 dicembre 2013 tale penale era stata accesa al n. 679 del conto finanziario 469.3 "debiti vari" di Codaf, con annotata a contropartita la voce "sopravvenienze passive", senza alcuna esplicazione nella nota integrativa. 19 5.3.1. Dal testo dell'ordinanza impugnata risulta che tale posta -ai sensi degli artt. 2423 e 2423-bis avrebbe dovuto essere iscritta in bilancio cod. civ. alla voce fondo rischi nello stato patrimoniale, ed esposta in contropartita ad un accantonamento da accendere nel conto economico, trattandosi di debito incerto e comunque non pagato, come risulta dall'azione giudiziaria esercitata per la esazione della penale. Di guisa che l'iscrizione dell'importo della penale tra le sopravvenienze passive ha ingiustificatamente conferito carattere di certezza al debito di CODAF nei confronti di EMMEA s.r.l., nonostante che all'epoca della sua iscrizione lo stesso fosse oggetto di contenzioso.
5.3.2. Tale affermazione del Tribunale del Riesame è immune da censure. Il ricorrente ha replicato all'articolato percorso argomentativo sopra illustrato con l'apodittico rilievo, già svolto in sede di riesame, e comunque di merito in quanto finalizzato a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame dell'erronea - applicazione dei principi contabili, alla stregua dell'analisi tecnica a firma del dott. Parrino;
deduzione che non s'appalesa idonea a superare il percorso giustificativo dell'ordinanza impugnata, alla stregua del sindacato sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità. In particolare, il ricorrente censura (ff. 33-35 ricorso) la tecnica redazionale adottata dal Tribunale del riesame, che aveva motivato per relationem, rimandando all'esposizione del consulente a discarico, senza specificare come e perché gli argomenti del consulente contrastassero, in maniera valida, quelli posti dal Giudice per le indagini preliminari a fondamento dell'ordinanza genetica. Il motivo pecca, pertanto, di genericità, atteso che non basta il riferimento alle pagine di una consulenza o di una memoria per ritenere assolto l'obbligo di specificità imposto dall'art. 581 cod. proc. pen. a chi impugna un provvedimento giudiziale, dovendosi, al contrario, indicare specificamente i passaggi motivazionali affetti dalle criticità lamentate e le ragioni della ritenuta illogicità.
5.4. Al riguardo va solo ribadito che la stessa condotta di iscrizione della posta di € 507.000 è stata contestata alla ricorrente nel capo 1) come 2 20 0 esposizione di passività inesistenti e omessa accensione di un fondo rischi per l'importo corrispondente ed anche al capo 2), nel quale è stata imputata alla ricorrente la mancata accensione di un fondo rischi di più ampia portata che tenesse conto, appunto, di tale penale e del risarcimento dei danni di 2.000.000,00 di euro nei confronti di EMMEA. E' quindi evidente che l'accoglimento del ricorso, quanto al capo 1), non comprende anche le censure formulate dal ricorrente in ordine all'iscrizione della penale (la cui illecita apposizione in bilancio è stata, come detto, contestata anche al capo 2), che si appalesano, invece, infondate. In punto di diritto, va solo osservato come la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico (Sez. U, n.22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266802) e se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni (ibidem, Rv. 266803); profili che risultano argomentativamente affrontati nell'ordinanza impugnata.
6. Sono infondate le ulteriori doglianze con riferimento alle altre violazioni contestate al capo 2), prospettate nell'ottavo e nel nono motivo di ricorso.
6.1. La ricorrente assume che il dissesto di CODAF s.r.l. fosse già conclamato nell'esercizio 2013 e che, nel 2014, la predetta società non avesse operato, da ciò inferendo l'irrilevanza della falsa appostazione contabile siccome postuma rispetto allo stato di decozione. Siffatto rilievo non è conducente in quanto la dedotta inoperatività della società non è circostanza che esclude ex se l'aggravamento del dissesto, né giustifica l'omissione di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione quando come nella specie - si accumulino perdite ulteriori (anche relative a - protesti sopravvenuti) e la dichiarazione di fallimento sopraggiunga in una condizione di progressivo aggravamento del dissesto, rispetto al quale l'esposizione in bilancio di dati non veritieri dissimuli la reale condizione della 21 società (Sez. 5, n.42811 del 18/06/2014, Ferrante, Rv. 261759, N. 42272 del 2014 Rv. 260394). E', difatti, l'occultamento di una sostanziale perdita del capitale sociale che, evitando che si palesi la necessità di procedere al rifinanziamento o alla liquidazione della società, determina l'aggravamento del dissesto di quest'ultima (Sez. 5, n.28508 del 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575).
6.2. Sono generiche le doglianze articolate nel nono motivo di ricorso in riferimento al capo 3) della rubrica, rispetto alla quale a fronte del - mancato deposito delle scritture contabili di CODAF dal 17 marzo 2014 alla data del fallimento la ricorrente si limita a rivendicare l'inattività della fallita - e la generica mancanza di consapevolezza dell'omissione, omettendo di confrontarsi con il complessivo costrutto dell'ordinanza impugnata che ne descrive il ruolo e l'interesse. Le censure articolate sul punto non appaiono, pertanto, nella presente fase cautelare idonee a disarticolare la motivazione dell'ordinanza impugnata.
7. E', invece, parzialmente fondato il decimo motivo di ricorso limitatamente alle censure che riguardano i capi 7) ed 8).
7.1. L'aumento di capitale sociale di EMMEA PLUS srl, contestato ai ها sensi dell'art. 11 d. lgs. 74/2000 consegue alla creazione della new.co mediante conferimento del complesso aziendale di EMMEA srl sottoposte a sequestro e delle partecipazioni in OPS snc di Giuliana Formica e da siffatti elementi l'impostazione accusatoria ha tratto gli indici di una operazione fraudolenta, riconducibile all'indagata. Invero, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n.29636 del 02/03/2018, Auci, Rv. 273493). E, nella delineata prospettiva, anche le operazioni di trasformazione societaria possono essere idonee, se valutate in relazione non soltanto al 22 momento vengano poste in essere, ma anche in relazione alle vicende successive, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione (V. Sez. 3, n.232 del 27/09/2017 - dep. 2018, P.M. in proc. Zattera, Rv. 272173, N. 19595 del 2011 Rv. 250471). In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la natura fraudolenta degli atti dispositivi presuppone non soltanto la lesione di un diritto altrui, per effetto della riduzione del patrimonio del debitore che rende più difficoltosa l'azione di recupero dell'erario, ma anche che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile (Sez. 3, n.10161 del 16/05/2017 - dep. 2018, Cemin, Rv. 272547, N. 19595 del 2011 Rv. 250471), mentre la natura di reato di pericolo richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei in base ad ▾ un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell'Erario a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un'esecuzione esattoriale in atto. (Sez. 3, n.13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771 N. 39079 del 2013 Rv. 256376).
7.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, omettendo di confutare le deduzioni difensive che, nel circostanziare le ragioni dell'operazione societaria, hanno specificatamente argomentato riguardo il carattere fiscalmente neutrale dell'operazione, l'idoneità della stessa all'elusione dell'obbligazione tributaria ed il sotteso elemento soggettivo intenzionale, oltre che le implicazioni che in punto di legittimazione all'operazione dispiega la mancata nomina del custode e il superamento del tasso soglia dell'evasione. Siffatti elementi, viepiù rilevanti nella valutazione della posizione dell'indagata che in quanto non socia non ha partecipato agli atti, non - - risultano compiutamente affrontati e risolti nell'ordinanza impugnata, sì da ritenersi ineccepibilmente ricostruita una operazione fraudolenta in danno dell'Erario.
7.3. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio perché il tribunale proceda a nuovo esame relativamente al "fumus" del reato, 23 motivando in ordine all'effettivo carattere simulato della predetta operazione e alle conseguenze derivanti dalla stessa sulla capienza del patrimonio complessivo dell'indagata rispetto alle pretese dell'Erario.
8. Non è, invece, fondato l'undicesimo motivo di ricorso.
8.1. In riferimento al conferimento nel trust Quantias Superuisorem delle partecipazioni dell'indagata e, in generale, alla predisposizione di strumenti di separazione patrimoniale finalizzati ad ostacolare il recupero forzoso dell'inadempimento fiscale, il ricorrente deduce l'esistenza all'epoca della costituzione del trust di debiti erariali sottosoglia, della prestazione di - idonee garanzie patrimoniali e dell'inesistenza di accertamenti fiscali, omettendo di confrontarsi con l'ordinanza impugnata che ha nei limiti di - sindacabilità in sede di legittimità e nel più ampio contesto descritto nella provvisoria incolpazione rappresentato un adeguato percorso giustificativo,- e con i principi per cui integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte anche la stipulazione di un negozio giuridico simulato, poichè la necessità della declaratoria giudiziale per superare l'effetto segregativo dell'atto dispositivo rende più difficoltoso il recupero del credito erariale (Sez. 3, n.20862 del 07/11/2017 - dep. 2018, Palazzo, Rv. 273661), e secondo cui ai fini dell'integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74 del 2000) - che sanziona la condotta di chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, considerato che nella previsione vigente il riferimento a tale procedura appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto e non vi è alcun riferimento alle condizioni previste precedentemente dall'art. 97, comma sesto, del d.P.R n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 15, comma quarto, della legge n. 413 del 1991 (ovvero alla avvenuta effettuazione di accessi, ispezioni o verifiche, o alla preventiva notificazione, all'autore della condotta fraudolenta, di inviti, richieste o atti di accertamento). Pertanto, ai fini del perfezionamento del reato in questione è richiesto soltanto che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad 24 impedire il soddisfacimento totale o parziale del fisco (Sez. 5, n.7916 del 10/01/2007, Cutillo, Rv. 236053).
8.2. I rilievi della difesa, implicando un accesso al merito della regiudicanda, sono, pertanto, inconducenti, in quanto in materia di misure cautelari personali, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, ivi compreso il peso probatorio degli indizi, né di verificare la rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, né di rivalutare le caratteristiche soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura o che ne ha valutato ii mantenimento o la modifica, e del tribunale del riesame chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de libertate (tra le altre, Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che ne governano l'apprezzamento (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, e, tra le successive, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391, e, tra le successive, Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331; Sez.6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).
8.3. Ne consegue che, ad eccezione dei capi 1), 7) e 8) nei termini sopra illustrati, il resto del ricorso deve essere rigettato. 25 9. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, che impone il rinvio al Tribunale per nuovo esame, il dodicesimo motivo relativo alle esigenze cautelari è assorbito. Il giudice di merito provvederà ad effettuare una nuova valutazione anche con riferimento a tale ultimo profilo all'esito del nuovo esame dei punti del ricorso accolti nel presente procedimento. 10. Deve quindi annullarsi l'ordinanza impugnata, limitatamente ai capi 1), 7) e 8) con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente ai capi 1), 7) e 8) con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania;
rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2018 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Antonio Settembre DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 FEB. 2019 Il Funzionati Giudiziario Diana UBALDI 2 26 6