Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 3
Il reato previsto dall'art. 96 del d. P.R. n. 570 del 1960 è strutturalmente diverso da quello di falso in atto pubblico e con lo stesso può quindi concorrere, in quanto la fattispecie prevista dalla legge speciale è integrata solo quando le alterazione e falsificazioni di schede o di altri atti elettorali danno luogo a modifiche significative del risultato elettorale.
I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal cod. pen., perché il termine biennale di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 non riguarda l'azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico delle leggi elettorali.
La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma terzo, cod. proc. pen. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed è, pertanto, rilevabile, ai sensi dell'art. 21, comma secondo, cod. proc.pen., prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 11 c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistratihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 26563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26563 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 29/04/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1295
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 26482/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER OR N. IL 01/04/1947;
DE GI IO N. IL 05/01/1955;
avverso la sentenza n. 343/2010 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 04/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento per prescrizione del reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 96, comma 1, terza ipotesi, in esso assorbito il reato di cui all'art. 476 c.p..
Udito, per AR RA, l'avv. Campanelli Giuseppe in sost. dell'avv. Vitale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 4/6/2012, ha confermato quella emessa dal Tribunale di Taranto, che aveva condannato AR RA e De IO ID per falso in atto pubblico (art. 476 c.p., comma 2) e per alterazione del risultato delle elezioni comunali di Taranto del 2005 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 96) In pratica, alla AR, che era segretario dell'Ufficio Centrale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, è contestato di avere, su istigazione di De IO, falsificato 33 verbali di altrettante sezioni elettorali e alterato i risultati delle elezioni, modificando in aumento le cifre riportate nei predetti verbali, cosicché De IO risultava, per effetto di tale artificio, primo eletto tra i candidati della lista "Florido", superando il concorrente ET Raffaele.
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati, sollevando censure in rito e in merito.
2.1. AR RA ricorre a mezzo degli avvocati Gaetano Vitale e Nicola Marseglia, i quali si dolgono della incompetenza del giudice, della violazione dell'art. 192 c.p.p. e del difetto di motivazione.
2.1.1. Col primo motivo lamentano il difetto assoluto di motivazione in ordine all'eccezione, sollevata in primo grado, di incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, derivante dal fatto che presidente dell'Ufficio elettorale Centrale era un magistrato (il Dott. Lamarca), sicché lo stesso doveva ritenersi persona offesa o danneggiata dal reato, in quanto "le false attestazioni in ordine all'assunta regolarità delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale per la elezione del sindaco e del consiglio comunale di Taranto, sottoscritte dal Dott. Lamarca nella sua qualità di presidente, che ne attestava pertanto la verità, erano state inequivocabilmente determinate dall'inganno (art. 48 c.p.) posto in essere dall'autore, di tal che in relazione al delitto plurioffensivo, di cui all'art. 476 c.p., lo stesso Dott. Lamarca aveva assunto la qualità di persona offesa od almeno di danneggiato dal reato".
2.1.2. Col secondo si dolgono della violazione dell'art. 192 c.p.p. e della manifesta illogicità della motivazione laddove ha riconosciuto l'esistenza di "garanzie del sistema", che avrebbero reso impossibile l'opera di falsificazione prima dell'apertura dei plichi elettorali. Deducono, al riguardo, che lo smarrimento di un intero cartone di schede elettorali (la c.d. busta 5C), appartenenti alla sezione n. 149, rende evidente che il sistema non era così sicuro come opinato dai giudicanti, da cui "la ragionevole possibilità di interferenze precedenti ovvero coeve all'espletamento delle operazioni". Si dolgono, inoltre, della attribuita rilevanza indiziaria alla consulenza grafologica espletata, nonostante la parzialità dell'accertamento (che non aveva riguardato tutti i membri dell'Ufficio elettorale) e nonostante gli esiti incerti della stessa (nemmeno il consulente aveva affermato la sicura riferibilità all'imputata delle alterazioni riscontrate sui verbali). Infine, lamentano una lettura pregiudiziale e travisante degli indizi a carico della AR, ritagliati tra un complesso di operazioni a cui parteciparono tutti i membri dell'ufficio elettorale.
2.1.3. Col terzo censurano, per vizio di motivazione, il diniego delle attenuanti generiche, negate in maniera "pressocché assiomatica" per la gravità del fatto e senza tener conto degli elementi favorevoli addotti dalla difesa (l'imputata è vedova con due figli a carico).
2.2. De IO ID ricorre personalmente deducendo, in primo luogo, violazione delle regole di valutazione probatoria, in quanto - lamenta - il giudice d'appello si è limitato a far propria la motivazione del giudice di primo grado e a descrivere i comportamenti dell'imputato, senza dare ragione della loro valenza probatoria, ne' ha utilizzato contro l'imputato indizi dotati di gravità, precisione e concordanza.
Contesta, in particolare, il passo della sentenza in cui si dice che l'assenza di prova di collegamento diretto tra Dott. IO e AR "non esclude che il De IO resti colpito dalla forte valenza probatoria di essere, indiscutibilmente, il beneficiario della falsificazione. Ciò posto, in ipotesi, potrebbe anche non esserci stato un "collegamento diretto" tra i due imputati bene potendo la AR essere stata indotta dall'intervento del terzo. E tale ipotesi sarebbe irrilevante per escludere la carica probatoria della quale si è detto nei confronti del De IO", in quanto, in tal modo, è violato il principio della presunzione di innocenza dell'imputato. Contesta la carica indiziante dei comportamenti riportati in sentenza (l'essersi distaccato dagli altri componenti della sua lista già al momento dello spoglio delle schede e l'aver accettato la carica di consigliere comunale quando già si sapeva della avvenuta falsificazione dei verbali) e ricorda che la semplice connivenza non è sufficiente a configurare la cooperazione nel reato.
In secondo luogo lamenta che i giudici abbiano ritenuto il concorso formale tra il reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 96 e quello di cui all'art. 476 c.p., comma 2, sebbene si tratti di norme in rapporto di specialità.
Eccepisce, infine, la prescrizione del reato elettorale, dovendo applicarsi il termine biennale posto, in materia, dal D.P.R. n. 570 del 1960, art. 100. CONSIDERATO IN DIRITTO
È inammissibile il ricorso di AR RA;
infondato quello di De IO;
1. AR RA propone censure che sono già state esaminate e confutate -con logiche e congrue argomentazioni - dal giudice di primo grado e, poi, dalla Corte d'appello.
1.1. La questione di competenza è stata esaminata da entrambi i giudicanti, i quali hanno spiegato che il Dott. La RC non è ne' persona offesa ne' persona danneggiata dal reato, poiché, pur essendo i reati di falso potenzialmente plurioffensivi, quello commesso nella specie non tocca in nessuna maniera il Dott. La RC, che non ha subito alcuna lesione nella sua sfera giuridica e non è stato pregiudicato in nessun concreto interesse ne', per l'effetto, ha subito alcun danno dal reato.
Del tutto congetturali sono le deduzioni difensive, secondo cui il Dott. La RC avrebbe, su induzione della AR, compiuto "false attestazioni in ordine all'assunta regolarità delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale", posto che non è specificato quali sarebbero le "attestazioni" dedotte in ricorso e posto che, comunque, rispetto ad esse non è stata elevata alcuna imputazione dall'organo titolare dell'azione penale, che ha contestato il falso commesso direttamente dalla AR e non anche reati commessi per interposta persona. Infatti, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'art. 11 è necessario che il magistrato assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, "attraverso le iniziative formali previste dall'ordinamento giuridico spettanti all'organo del pubblico ministero" (C, Sez. 2^, 22.1^2011, n. 15583, C, Sez. 6^, 22.4.2008, n. 35218; ; Cass. n. 40984 del 9.5.05);'cosa che, nella specie, non è avvenuta.
Inoltre, e conclusivamente, si rileva che l'art. 11 c.p.p., prevede una semplice deroga alla competenza per territorio e ne condivide quindi la natura. Pertanto, il termine di rilevamento della stessa è da individuarsi, in base all'art. 21 c.p.p., comma 2, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1 (C, Sez. 6^, 18.4.2002, Mancini, Rv 222267; C, Sez. 4^, 6.12.2001, Rv 220794-i C, Sez. 6^, 26.10.1999, Rv 220801). Interpretazione avallata dalla Corte Costituzionale, secondo cui "rientra, difatti, nella discrezionalità del legislatore limitare la possibilità di rilevare l'incompetenza per territorio a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo (ord. n. 130 del 1995 e ord. n. 521 del 1991), evitando così che, avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo spostamento di competenza territoriale o che le parti possano sottrarne la cognizione al giudice oramai investito;
tutto ciò senza che venga in rilievo una situazione idonea a ledere in concreto l'imparzialità del giudice, per la quale opera, invece, l'istituto della ricusazione (Corte Cost, n. 349 del 25/7/2000). Nella specie, invece, la questione è stata sollevata, tardivamente, in sede di discussione. Il primo motivo è, pertanto, inammissibile.
1.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di doglianza, in ragione della aspecificita delle censure ivi prospettate, che richiamano pedissequamente quelle formulate in appello, omettendo di correlare criticamente ed in modo puntuale le ragioni argomentative della decisione impugnata con quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
Nel caso di specie ci si trova dinanzi a due pronunce, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, si da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, avuto riguardo al fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti della ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalla difesa. È orientamento costante di questa Suprema Corte quello secondo cui deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma solo apparenti, in quanto omettono, in modo del tutto disancorato dal correlativo apparato motivazionale, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza fatta oggetto di ricorso (Sez. 6^, n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838; Sez. 6^, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Rv. 244181).
Nella specie la ricorrente, che non mette in discussione le avvenute falsificazioni, prospetta a sua difesa la possibilità che le alterazioni siano avvenute prima dell'arrivo dei verbali all'Ufficio centrale elettorale, o nelle sezioni elettorali o in prefettura, ovvero nell'Ufficio elettorale stesso, durante le soste dei lavori, ad opera di altre persone. Su tali argomenti i giudici di merito hanno svolto approfondite ed esaustive riflessioni, rilevando e dimostrando che l'alterazione dei verbali non poteva essere avvenuta nelle sezioni elettorali, essendo impensabile che l'operazione illecita potesse essere stata portata a termine, contemporaneamente, in 33 sezioni, poiché ciò richiedeva un'organizzazione e un coinvolgimento di persone impensabile in una comunità ristretta come quella tarantina, anche in considerazione degli interessi in gioco;
che l'alterazione non poteva essere avvenuta in Prefettura (dove i plichi contenenti i verbali erano transitati per breve tempo), dal momento che nessun rilievo era stato svolto intorno;
all'integrità dei plichi (debitamente sigillati) al momento della loro apertura nell'Ufficio Centrale Elettorale;
che l'alterazione non poteva essere avvenuti nelle pause dei lavori dell'Ufficio Centrale, sia perché - anche in questo caso - ;non erano mai state rilevate violazione notturne dei sigilli, sia perché -per quanto appreso da tutti i componenti dell'Ufficio Centrale e dai rappresentanti di lista - mai vi era stato abbandono - nelle brevi pause giornaliere - della documentazione elettorale da parte del personale addetto. A carico della AR hanno poi rilevato che era stata la sola componente dell'Ufficio a maneggiare e dettare, contemporaneamente, su delega del presidente, i dati delle preferenze, affinché venissero riportati nei prospetti riepilogativi;
che mai aveva palesato incertezza nella dettatura delle cifre riferite a De IO, nonostante la maggior parte dei dati falsificati presentassero vistose anomalie, tali da rendere pressoché indecifrabili i dati stessi;
che la maggior parte delle alterazioni si riferivano ai verbali delle sezioni sicuramente letti dall'imputata; che la perizia grafica espletata ha rivelato - laddove è stato possibile un confronto - la coincidenza dei tratti grafici in ben sedici alterazioni, frutto quasi certamente della stessa mano, e che la AR mancò di spontaneità nel rilascio del saggio grafico, palesando un intento dissimulatorio incompatibile con la coscienza della estraneità alle falsificazioni. A fronte di tali logiche osservazioni i difensori ripropongono la tesi delle faglie nel sistema, poggiandola su un dato indimostrato e irrilevante (lo smarrimento di una busta), che non ha nulla a che vedere con l'attività falsificatoria imputata alla AR e omettendo di valutare e confutare la ricostruzione dell'occorso operata dai giudicanti;
si preoccupano di svalutare le risultanze della perizia grafica senza considerare che essa rappresenta solo uno dei tasselli, e nemmeno il più importante, del costrutto accusatorio, significativa più per le modalità di produzione del saggio grafico da parte della AR che per i risultati dell'osservazione peritale sugli scritti esaminati;
ignorano completamente le acute osservazioni dei giudicanti sulle modalità di svolgimento delle operazioni all'interno dell'Ufficio e sul ruolo avuto, nelle stesse, dall'imputata. Le critiche difensive sono, pertanto, prive di "novità" e della persuasività e congruenza necessarie per incidere, anche in termini meramente dubitativi, sul compendio degli elementi che hanno portato la Corte territoriale all'affermazione della penale responsabilità.
2. Sono infondate o inammissibili le censure mosse da De IO ID alla sentenza impugnata.
2.1. Priva di vizi logici e rispettosa delle regole di valutazione probatoria è quella parte della sentenza che ha disatteso le doglianze difensive in ordine all'affermazione della penale responsabilità.
Alla conclusione contestata la Corte di merito è pervenuta non solo sulla base della fondamentale considerazione, costituente anche preciso elemento indiziario a carico dell'imputato, che solo lui aveva interesse a sollecitare la falsificazione dei verbali e ad alterare il risultato dell'elezione, in quanto unico beneficiario dell'attività delittuosa posta in essere, materialmente, dalla AR, ma anche in considerazione dei comportamenti adottati "successivamente alla scoperta del falso, divenuto palese poco dopo la chiusura dei seggi. L'essere rimasto attaccato alla carica illegalmente conseguita e l'aver atteso la pronuncia di rimozione del T.A.R., in una col passaggio immediato ad altro gruppo consiliare, sono indicativi non solo "dell'attaccamento alla poltrona", ma anche della spregiudicatezza nella gestione, e quindi nel conseguimento, della carica, e della consapevolezza della sua illecita acquisizione, posto che l'artificio posto in essere lo allontanava - come non poteva sfuggirgli - da quelli che, facendo parte della sua stessa lista, erano rimasti danneggiati dalla falsificazione, e quindi avevano nei suoi confronti motivi di avversione.
L'immediato passaggio ad altro gruppo consiliare acquista, quindi, il significato - ad esso attribuito dal giudicante - di preventivo allontanamento dai compagni di lista, di cui sapeva d'aver tradito la fiducia. Nessuno incongruenza o illogicità è ravvisabile in siffatto ragionamento, posto che i comportamenti descritti hanno effettivamente la valenza ad essi attribuita dal giudicante e posto che la prova della partecipazione al reato può essere legittimamente desunta, tra l'altro, da condotte, positive o negative, successive al fatto, che appaiono a questo connesse secondo criteri di inferenza logica o in base all'id quod plerumque accidit.
Neppure sono ravvisabili illogicità o, peggio ancora, violazioni di legge nell'affermazione che la AR potrebbe essere stata indotta all'azione illecita contestata dall'intervento del terzo, al di fuori di un "collegamento diretto" con De IO, giacché, con tale espressione, la Corte territoriale non ha inteso affermale che la responsabilità di De IO prescinde dalla condotta da lui positivamente tenuta, ma solo che il collegamento tra i due imputati, invece di essere "diretto", potrebbe essere stato mediato da una terza persona: il che, in base ai principi generali, non rappresenta affatto una deroga ai principi che regolano il concorso nel reato, giacché l'intervento mediato - al pari di quello diretto - è fonte anch'esso di responsabilità penale.
In conclusione, la sentenza impugnata si segnala, sul punto della responsabilità, per sufficienza argomentativa e relativa completezza del suo tessuto motivazionale, per cui il vizio lamentato non sussiste.
2.2. I reati di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 96 e di cui all'art. 476 c.p., comma 2, non sono tra loro in rapporto di specialità, ma di complementarità: il primo è posto a presidio del regolare esito della consultazione elettorale;
il secondo a presidio della genuinità degli atti pubblici fidefacenti.
L'art. 96 cit., invero, punisce chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, "altera il risultato" delle elezioni. Pur non richiedendo che vi sia stata una modificazione dei risultati elettorali tale da portare addirittura alla elezione di soggetti che invece non sono stati eletti, la norma richiede comunque una variazione che abbia "alterato" i risultati, ossia li abbia comunque modificati in modo significativo.
Ciò comporta che non ogni condotta da cui consegua una modificazione del risultato elettorale è punibile ai sensi del D.P.R. n. 570 del 1960, art. 96, ma solo quella che alteri significativamente il risultato suddetto, compromettendo, anche solo a livello potenziale (per esempio, in considerazione della possibilità che uno degli eletti venga meno e subentri il primo dei non eletti), gli esiti della consultazione. Il principio tratto da mass. 254626 (secondo cui "Integra il reato previsto dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 96, l'alterazione del risultato elettorale che, seppure si riveli ininfluente sulla proclamazione finale, determini comunque una modificazione della posizione conseguita dai candidati nella graduatoria, in quanto l'ordine raggiunto da ciascuno di essi è rilevante nel caso di subentro ad alcuno degli eletti") va precisato, quindi, giusta quanto spiegato nella motivazione della stessa decisione, nel senso che deve esserci una alterazione potenzialmente lesiva dell'interesse protetto, rimanendo la repressione dei comportamenti illeciti affidata, in caso contrario, all'operatività delle diverse figure di reato rilevanti nella specie. Le due ipotesi di reato sono pertanto strutturalmente diverse, e non danno luogo ad un concorso apparente di norme, in quanto ben possono esservi alterazioni e falsificazioni di schede o altri atti elettorali che integrano il reato di cui all'art. 476/2 (ovvero quello previsto dal D.P.R. n. 576 del 1960, art. 90), ma non danno luogo ad alterazioni significative e rilevanti del risultato elettorale, in quanto non hanno comportato ne' la proclamazione di un candidato in luogo di un altro, ne' una modificazione della posizione di ciascun candidato in graduatoria.
2.3. Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui viene edotta l'intervenuta prescrizione del reato elettorale. La giurisprudenza di questa Corte, sviluppando un discorso partito dalla sentenza Marini n. 17630 del 2005, si è ormai assestata nel senso che i reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal c.p., perché il termine biennale di prescrizione dell'azione, di cui all'art. 100 del testo unico per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, ha riferimento esclusivo alla decadenza dall'azione che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile in riguardo a qualunque reato previsto dall'indicato testo unico, e non all'azione penale di competenza del Pubblico Ministero.
Tale orientamento è stato infatti ripreso, senza soluzioni di continuità, dalla sentenze successive, che hanno ampiamente argomentato intorno alla natura dell'azione (popolare) contemplata dall'art. 100 cit. ed al termine di prescrizione (rectius, di decadenza) in esso previsto (Cass., n. Sez. 3^, 11.11.2008, n. 46370, Piccolo, m. 241797; Sez. 3^, 11.1.2011, n. 5603, Leonarduzzi, m. 249417; Sez. 3^, n 4851 del 20/11/2012, m. 254625; sez. 5^, n. 51523 del 14/11/2013). Il Collegio condivide pienamente (e richiama qui) le ampie, complete ed articolate motivazioni delle ultime sentenze citate, con le quali, attraverso una diversa interpretazione fondata sul dato testuale nonché sulla necessità di una esegesi adeguatrice anche alla luce dei nuovi principi costituzionali, possono ritenersi ormai superate le argomentazioni della più antica interpretazione seguita dalla giurisprudenza risalente e ribadita, per l'ultima volta, dalla sentenza Cultrera del 2006.
3. In conclusione, il ricorso di AR, contenendo motivi manifestamente infondati, va dichiarato inammissibile, mentre va rigettato quello di De IO, che va anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di AR RA e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende;
rigetta il ricorso di De IO ID e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014