Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 26563
CASS
Sentenza 29 aprile 2014

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Il reato previsto dall'art. 96 del d. P.R. n. 570 del 1960 è strutturalmente diverso da quello di falso in atto pubblico e con lo stesso può quindi concorrere, in quanto la fattispecie prevista dalla legge speciale è integrata solo quando le alterazione e falsificazioni di schede o di altri atti elettorali danno luogo a modifiche significative del risultato elettorale.

I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal cod. pen., perché il termine biennale di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 non riguarda l'azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico delle leggi elettorali.

La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma terzo, cod. proc. pen. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed è, pertanto, rilevabile, ai sensi dell'art. 21, comma secondo, cod. proc.pen., prima della conclusione della udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Art. 11 c.p.p. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 26563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26563
Data del deposito : 29 aprile 2014

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