Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia fatta all'atto della richiesta d'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale non ha effetto nel successivo e autonomo procedimento relativo all'adozione dei provvedimenti conseguenti all'esito del periodo di prova, sicché non è viziata l'ordinanza emessa in quest'ultimo procedimento nel caso in cui per la relativa udienza non sia stato dato avviso al difensore di fiducia nominato in sede d'applicazione della misura alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2008, n. 28553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28553 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/06/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1825
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028053/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR NT, N. IL 10/01/1972;
avverso ORDINANZA del 12/06/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 12/6/2007 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato non estinta la pena inflitta ad NT UT con la sentenza 4/3/96 del GIP del Tribunale di Milano, non avendo il condannato, affidato al Servizio Sociale con provvedimento del 29/8/2005, adempiuto alla prescrizione risarcitoria. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato deducendo errata applicazione di legge per avere il Tribunale di Sorveglianza omesso di dare avviso delle udienze svoltesi dinanzi a sè al difensore di fiducia nominato dal UT all'atto della richiesta di applicazione della misura alternativa, nomina avente effetti di palese immutabilità, in tal modo ignorando che sussisteva piena identità tecnico funzionale - all'interno dello stesso procedimento di sorveglianza - tra fase applicativa della misura e fase terminativa della sua efficacia.
Ritiene il Collegio che la tesi proposta in ricorso, per la quale alla unicità del procedimento di sorveglianza (dispiegantesi dalla prima richiesta di misura sino alla definizione di uno dei suoi esiti) non potrebbe non corrispondere la necessaria immutabilità del difensore di fiducia nominato per la fase della "costituzione", con la conseguenza per la quale sarebbe affetta da nullità la fase della verifica dell'adempimento risarcitorio non svoltasi con la presenza di detto difensore (perché non avvisato della udienza), non meriti alcuna condivisione. Ed infatti l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale è regolato dalla L. n. 354 del 1975, art. 47 attraverso la organica previsione delle condizioni di ammissione, delle prescrizioni che vengano imposte a regolarne l'esito, delle verifiche assegnate al servizio sociale sul suo svolgimento nel tempo, delle possibilità di adozione di modifiche medio tempore da parte del Magistrato di Sorveglianza, degli esiti della ammissione (sostanzialmente consistenti nella revoca o nella declaratoria di estinzione). La stessa disciplina dell'istituto in termini di ampia dislocazione temporale di un esperimento di "rieducazione" del condannato impone la concettuale scansione dei suoi effetti nei tre momenti, o nelle tre fasi, dell'ammissione, della esecuzione - gestione, della conclusione. Il procedimento di sorveglianza della adozione dell'affidamento è quindi autonomo, concettualmente e funzionalmente, da quelli successivi ed indeterminati (del resto essendo le modificazioni e la stessa revoca adottabili ex officio a seguito di una relazione del servizio sociale): ne' a diversamente opinare induce l'esame delle regole processuali delineate dall'art.678 c.p.p., con il richiamo a quelle di cui all'art. 666 c.p.p.,
posto che, se manca del tutto alcuna indicazione di un qualche segno unificante del rito, è semmai proprio l'adozione del modello camerale, costruito sulla esigenza di una pronta ed immediata risposta del Giudice ad una richiesta specifica, ad indicare come ogni fase dell'istituto in disamina necessiti della sua autonoma e specifica cognizione camerale.
E del resto il principio della autonomia delle fasi non è nuovo alla giurisprudenza di questa Corte che lo ha ripetutamente applicato, segnatamente con riguardo alla non ultrattività della elezione di domicilio tra la fase della cognizione e quella, successiva, della misura di sorveglianza (cfr. Cass. sent. n. 46265/2007). Dalla reiezione della tesi proposta nel ricorso, discende, quindi, che rettamente il Tribunale ha ritenuto rituale l'avviso d'udienza effettuato presso il difensore d'ufficio contestualmente nominato, spettando al condannato, alla vigilia della udienza fissata per deliberare sull'estinzione della pena, procedere alla sostituzione di detto difensore con altro di propria fiducia al quale doversi rinnovare l'avviso stesso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente UT NT al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008