Sentenza 22 aprile 2016
Massime • 2
Il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell'udienza. (Fattispecie relativa alla richiesta di verifica della data di iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato al fine di farne discendere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza di un determinato termine).
È apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2016, n. 23869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23869 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2016 |
Testo completo
23 8 6 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO N. 1499/2016 - Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. N. 5347/2016- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE GIACOMO ROCCHI Dott. - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC TO RO N. IL 27/05/1980 avverso l'ordinanza n. 462/2015 TRIB. LIBERTA' di ANCONA, del 24/12/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 2EVA CARDIA ehe ha chiesto ie rigento del cieoc diti difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona rigettava la richiesta di riesame proposta dal difensore di CC OR OB avverso quella del G.I.P. dello stesso Tribunale applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per plurimi episodi di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, nonché per i delitti di cui all'art. 74 stesso decreto, detenzione e porto d'arma, estorsione aggravata, sequestro di persona ed altre imputazioni. Limitandosi alle questioni sollevate dalla difesa con l'odierno ricorso, il Tribunale negava la nullità dell'ordinanza genetica eccepita dalla difesa del richiedente il riesame: in effetti, il Giudice per le indagini preliminari aveva esplicitato la propria compiuta valutazione del quadro indiziario e cautelare, inserendo nel corpo del provvedimento in gran parte mutuato da altri atti - l'indicazione degli elementi valutativi espressi. Il Tribunale rigettava, altresì, l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine attuati in assenza delle richieste proroghe di indagini: il P.M. aveva dato atto che le richieste di proroga erano state richieste e concesse.
2. Ricorre per cassazione il difensore di OR OB CC deducendo distinti motivi. Con un primo motivo si deduce violazione dell'art. 292 comma 2 lett. c bis ли cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato la mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari delle specifiche esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza nonché mancanza di motivazione in ordine all'eccepita nullità dell'ordinanza genetica per l'utilizzo della tecnica del "copia e incolla". La difesa aveva dedotto la mancanza di un'autonoma valutazione e la mera e pedissequa ricopiatura della richiesta del P.M. da parte del G.I.P.; il Tribunale, pur riconoscendo che l'ordinanza impugnata era in parte mutuata da altri atti, aveva sostenuto che il G.I.P. aveva esplicitato la propria compiuta valutazione del quadro indiziario e cautelare. Il ricorrente ribadisce che il provvedimento del G.I.P. aveva un numero di pagine quasi uguali alla richiesta del P.M.; che non era sufficiente per ritenere presente un'autonoma valutazione da parte del Giudice l'attestazione che ciò era avvenuto contenuta nella pag. 17; che l'ordinanza genetica era frutto di una semplice rielaborazione linguistica della richiesta del P.M., ma che i due atti erano sostanzialmente collimanti. Secondo il ricorrente, il fatto che il Giudice avesse affermato di conoscere a fondo gli atti di indagine non incideva sulla circostanza che egli avesse redatto 2 un atto copiando per la maggior parte la richiesta del P.M.; l'utilizzo della tecnica del "copia e incolla" integrava una caratteristica estrinseca del provvedimento che denotava in sé la mancanza di un'autonoma valutazione. In definitiva erano nulle sia l'ordinanza genetica, per assenza di una autonoma valutazione, sia l'ordinanza del Tribunale, che aveva omesso di motivare sulla relativa eccezione. In un secondo motivo, ricorrente deduce violazione degli artt. 335 e 407 cod. proc. pen. in relazione alla verifica dell'iscrizione del nominativo di CC nel registro delle notizie di reato e conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine compiuta in assenza di iscrizione. -Di fronte alla puntuale eccezione sollevata dalla difesa che ignorava in quale data il nominativo del ricorrente era stato iscritto il Tribunale avrebbe - dovuto verificare la circostanza e le conseguenti eventuali inutilizzabilità degli atti di indagine, se compiuti senza iscrizione o dopo la scadenza del termine delle indagini stesse, per le quali non era stata avanzata alcuna richiesta di proroga. Il Tribunale aveva omesso la verifica chiesta dalla difesa e, altresì, l'accertamento in ordine all'esistenza di richieste di proroga delle indagini da parte del P.M.. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. ли CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In primo luogo, occorre ribadire che la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei dati di cui il ricorrente lamenta la mancanza è del tutto legittima: provvedendo su identica eccezione (anche in quella sede il ricorrente lamentava la mancata trasmissione della nota di iscrizione dell'indagato nell'apposito registro e del decreto di proroga dei termini per le indagini preliminari), questa Corte ha escluso che rientrino fra gli atti da trasmettere ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. quelli a contenuto meramente processuale, che non costituiscono elementi sui quali si fonda il provvedimento limitativo della libertà ai sensi dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 34858 del 30/07/2015 - dep. 12/08/2015, Liotta, Rv. 264502; Sez. 6, n. 45055 del 30/11/2005 - dep. 07/12/2005, Sebastiano ed altri, Rv. 233511). Ciò premesso, si deve anche escludere un obbligo per il Tribunale di eseguire gli accertamenti richiesti dalla difesa: non solo si trattava di richiesta di 3 natura esplorativa -il ricorrente ignora la data di iscrizione di CC nel registro delle notizie di reato, ma deduce l'inutilizzabilità di alcuni o di tutti gli atti di indagine nell'ipotesi in cui l'iscrizione fosse avvenuta entro una certa data non indicata e fossero stati eseguiti atti di indagine dopo la scadenza del - termine ma, soprattutto, il Tribunale del riesame è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate, per cui, pur dovendo decidere anche in base agli atti eventualmente prodotti dalle parti (come espressamente previsto dall'art. 309, comma 9 cod. proc. pen.), non può svolgere attività istruttorie "nuove" (Sez. 2, n. 6816 del 14/11/2007 - dep. 13/02/2008, P.M. in proc. Caratozzolo e altro, Rv. 239432).
2. Il primo motivo di ricorso, invece, è fondato e determina l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Questa Corte ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle ли esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ad opera dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha novellato l'art. 292 co. 1 lett. c cod. proc. pen. non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015 dep. 01/03/2016, Cosentino, Rv. 265951; Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015 - dep. 27/11/2015, Moffa Andrea, Rv. 265337). Non si è in presenza di una innovazione bensì della interpretazione "corretta" ed autentica della precedente normativa: il riferimento alla "autonoma valutazione" non aggiunge, a quelli preesistenti, un nuovo requisito a pena di nullità ma conferma normativamente quell'interpretazione secondo la quale il provvedimento cautelare, oltre ad avere il necessario contenuto "informativo", deve dimostrare la effettiva valutazione da parte del giudicante e, quindi, il reale esercizio della giurisdizione. Anche la disposizione novellata dell'art. 292 cod. proc. pen., tenuto conto della specificità dei vari casi, non impone affatto che ciascuna singola circostanza di fatto, ciascun punto rilevante debba essere nuovamente "scritto" ed autonomamente valutato senza possibilità di rinvio ad altri atti (Sez. 3, n. 48962 del 01/12/2015 - dep. 11/12/2015, D R, Rv. 265611). La legge impone, invece, un giusto rigore che era già emerso in quella giurisprudenza che richiedeva la conformità della ordinanza di custodia ad un modello minimo che consentisse di esplicare la sua funzione e non mira, invece, ad introdurre un formalismo che 4 renda inutilmente incerta la validità delle ordinanze di custodia. Questo è il senso della norma dell'art. 309, comma 9 cod. proc. pen., che prevede l'annullamento quando la motivazione "manca" o "non contiene l'autonoma valutazione", espressione quest'ultima che significa che la nullità ricorre quando, pur a fronte di un contenuto ineccepibile dell'atto sul piano formale di completezza, si tratta chiaramente di una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa. Pertanto, deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., l'ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario (Sez. 6, n. 40978 del 15/09/2015 - dep. 12/10/2015, P.M. in proc. De Luca, Rv. 264657). Con riferimento alla prassi del "copia e incolla" non vi è alcuna espressa censura da parte del legislatore. Si deve rimarcare che l'aggettivo "autonoma" è riferito alla "valutazione", ma non alla "esposizione" delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, cosicché la riforma sembra implicitamente legittimare proprio il "copia e incolla" della richiesta del P.M. in punto di esposizione degli indizi (cui il Giudice ricorrerà se e nella misura in cui tale esposizione è adeguata ed organica); piuttosto, sarà la valutazione del P.M. degli elementi indiziari (per lo più esposti in atti della polizia giudiziaria) e della loro gravità a non poter essere recepita acriticamente dal Giudice, il cui provvedimento per non essere affetto da nullità - dovrà far - emergere una propria valutazione autonoma. Così inquadrata la questione, pare evidente che l'ordinanza in questa sede impugnata contenga una motivazione decisamente carente. In effetti, il Tribunale non nega che l'ordinanza del G.I.P. sia "mutuata da altri atti" valutazione che il ricorrente sostiene essere eccessivamente prudente, cercando di dimostrare che, in realtà, l'ordinanza è sostanzialmente copiata dalla richiesta del P.M. ma afferma che "in più parti dell'ordinanza ... il - G.I.P. ha inserito proprie conclusioni nelle quali indica gli elementi valutativi espressi e durante la stessa ricostruzione dei singoli episodi sono indicate le valutazioni effettuate dal G.I.P.". Quindi, vi sarebbe sì, il ricorso da parte del G.I.P. ad un sostanziale "copia e incolla" (come si è visto, di per sé non illegittimo), ma completato da specifiche autonome valutazioni del Giudice sia sulla ricostruzione dei fatti che sul quadro indiziario complessivo. Si tratta di motivazione sostanzialmente apparente: di fronte ad 5 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, lì - 8 GIU. 2016 un'eccezione che il Tribunale ammetteva avere un principio di fondatezza, non era possibile operarne il rigetto con una frase del tutto generica e sintetica che non indica in quali punti, passaggi o pagine della corposa ordinanza del G.I.P. (di ben 400 pagine) potesse rinvenirsi quella autonoma valutazione che la legge pretende a pena di nullità (art. 292 cod. proc. pen.). Il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata produce la sostanziale disapplicazione della norma che impone al Tribunale di annullare il provvedimento impugnato se la motivazione non contiene l'autonoma valutazione;
impedisce, altresì, a questa Corte l'espletamento della valutazione di legittimità della procedura. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona, che provvederà a motivare adeguatamente e specificamente sulla eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonoma valutazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Ancona in funzione di giudice del riesame. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Vecchio Giacomo Rocchi fromདེ་ཡང་ཁ་ཡེ་BEL. ausmo Vecch DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 GIU 2016 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 6