Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2016, n. 23869
CASS
Sentenza 22 aprile 2016

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Il tribunale del riesame è privo di poteri istruttori in relazione ai fatti relativi all'imputazione, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate, dovendo limitarsi, ai fini della decisione, alla valutazione delle risultanze processuali già acquisite o degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nel corso dell'udienza. (Fattispecie relativa alla richiesta di verifica della data di iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato al fine di farne discendere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza di un determinato termine).

È apparente la motivazione con la quale il tribunale del riesame, di fronte all'eccezione difensiva relativa alla mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art. 292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2016, n. 23869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23869
    Data del deposito : 22 aprile 2016

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