Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti.
Commentari • 4
- 1. Cass., n. 16442/2024Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 27 giugno 2024
Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l'Osservatorio Compliance 231 nell'ambito della rubrica mensile “Focus Penale Tributario”. *** Con la sentenza n. 16442 del 19 aprile 2024 la Corte di cassazione ha fornito interessanti indicazioni in merito agli indici che consentono di escludere la qualifica di cartiera in capo a una società coinvolta in un processo per frode. Ritenendo non provata la contestazione in merito all'asserita natura di società cartiera di una s.r.l. di cui l'imputato era legale rappresentante e, conseguentemente, non provata l'inesistenza delle prestazioni oggetto delle fatture contestate, i giudici di legittimità hanno annullato la condanna …
Leggi di più… - 2. FISCOeTASSE.comhttps://www.fiscoetasse.com/
- 3. Approfondimenti in tema di società cartiere. I nuovi spunti forniti dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’ItaliaFrancesco · https://www.osservatorio-231.it/ · 17 dicembre 2020
Nell'edizione di dicembre dei “Quaderni dell'antiriciclaggio” l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha trattato il tema delle società c.d. cartiere, chiarendo innanzitutto che “l'obiettivo sociale delle cartiere non è quello di produrre e scambiare beni e servizi sul mercato, bensì di emettere fatture per operazioni inesistenti, producendo semplici “carte” contabili”. Si è specificato che “dal punto di vista economico l'esistenza delle cartiere distorce l'efficienza dei mercati, attribuendo indebiti vantaggi ai partecipanti della rete criminale”. Questa è la ragione dell'attuale intensificazione dei controlli e dell'esigenza punitiva dell'ordinamento giuridico. Si è infatti …
Leggi di più… - 4. Copia incolla cautelare: legittima se .. (Cass. 43302/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
E' legittima l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, benchè redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del Pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa gradazione delle misure costituiscono, di per sè, indice di una autonoma valutazione critica e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 05/07/2018) 01-10-2018, n. 43302 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. DE AMICIS Gaetano - …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 28979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28979 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
massimowo 炤 28 9 7 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da n. 1238 sez. Sent. n. Aldo Fiale -- Presidente - CC 11/05/2016 Enrico Manzon R.G.N. 11643/2015 Vito Di Nicola - Relatore - Gastone Andreazza Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN PH, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 28-12-2015 del tribunale del riesame di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l'avv. Pierpaolo Simonetto che ha concluso per Udito per il ricorrente l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. PH AN ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Venezia ha confermato il provvedimento cautelare con il quale il giudice per le indagini preliminari di Padova ha applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per i seguenti reati: -· capo 1): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 61, comma 4, D.lgs. 504 del 1995 perché - in tesi accusatoria - in concorso e previo accordo con RD LT, RO OV e AR NZ, in qualità di amministratori della società CIBA S.r.I., già con sede in GN (PD), omettevano di versare le imposte di consumo per un importo complessivo di € 186.550,71 e gravanti sugli acquisti di oli lubrificanti effettuati dai fornitori comunitari indicati nella provvisoria imputazione (PH AN in qualità di amministratore di fatto della OR MI S.r.l. e della CIBA S.r.l. occupandosi dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia). In GN (PD) dall'1.10.2010 al 31.3.2012; - capo 3): reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 perché in tesi accusatoria in concorso e previo accordo con RO - ve OV, in qualità di amministratori della società CIBA S.r.l. già con sede in GN (PD), al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e di consentire l'evasione a terzi, occultavano o distruggevano le scritture contabili e i documenti contabili, commerciali e fiscali dei quali era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari: OV CC in qualità di amministratore formale della CIBA S.r.l. dal 27.6.2011; PH AN in qualità di amministratore di fatto della CIBA S.r.l. occupandosi dell'acquisto dell'olio dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia. Accertato in Milano il 17.8.2015; capo 4): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 61, comma 4, d.lgs. 504/1995 perché in tesi accusatoria in concorso e previo accordo con ON GI, SE ON e AR NZ, in qualità di amministratori della società L1NK S.r.l., con sede in Padova, via Roma n. 3, omettevano di versare le imposte di consumo per un ammontare complessivo pari a € 1.049.532,00 e gravanti sugli acquisti di oli lubrificanti effettuati dai fornitori comunitari indicati nella provvisoria imputazione (PH AN in qualità di amministratore di fatto della OR MI S.r.l. e della LINK S.r.l. occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia). In Padova dal 21.10.2011 al giugno 2013; 2 -capo 7): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare perché - in tesi accusatoria - in concorso e previo accordo con SE ON, in qualità di amministratori della società L1NK S.r.l., con sede in Padova, via Roma n. 3, dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza depositata in data 8 ottobre 2015, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto, sottraevano o distruggevano i libri e le altre scritture contabili della predetta società (ON ES in qualità di amministratore formale della L1NK S.r.l. dal 4 giugno 2012; PH AN in qualità di amministratore di fatto della L1NK S.r.l. occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia). In Padova 1'8.10.2015; capo 8): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 61, comma 4, d.lgs. 504/1995 perché - in tesi accusatoria in concorso e previo accordo con TE RI e AR NZ, in qualità di amministratori della società GENERAL OIL S.r.l. con sede in Roma, omettevano di versare le imposte di consumo per un ammontare complessivo di € 169.920,75 e gravanti sugli acquisti di oli lubrificanti dal fornitore comunitario indicato nella provvisoria imputazione (PH AN in qualità di amministratore di fatto della OR MI S.r.l. e della GENERAL OIL S.r.l. occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia). In Padova dall'1.9.2013 al 31.3.2014; - capo 10): reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 74/2000 perché - in tesi accusatoria in concorso e previo accordo con TE RI, in - qualità di amministratori della società GENERAL OIL S.r.l. con sede in Roma, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e di consentire l'evasione a terzi, occultavano o distruggevano le scritture contabili e i documenti contabili, commerciali e fiscali dei quali era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (PH AN in qualità di amministratore di fatto della GENERAL OIL S.r.l. occupandosi dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia). Accertato in Roma il 6.11.2015; - capo 11): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 perché - in tesi accusatoria - in concorso e previo accordo con AB DO, in qualità di amministratori della società ST SERVICE S.r.l. di Vedelago (TV), al fine di consentire alla società OIL DISCOUNT S.r.l. di Padova di evadere l'IVA, emettevano nell'anno 201[ n. 2 fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti per un importo complessivo di € 30.953,36 di imponibile e € 6.500,20 per IVA (PH AN in qualità di amministratore di fatto della S.T. SERVICE S.r.l. occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai E 3 fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia). In luogo sconosciuto il 30.12.2011; capo 12): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 perché - in tesi accusatoria in concorso e previo accordo con AB DO, in - qualità di amministratori della società S.T. SERVICE S.r.l. di Vedelago (TV), al fine di consentire alla società OIL DISCOUNT S.r.l. di Padova di evadere l'IVA, emettevano nell'anno 2012 fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti per un importo complessivo di € 993.781,00 (di cui € 821.307,00 di imponibile e € 172.474,00di IVA); PH AN in qualità di amministratore di fatto della S.T. SERVICE S.r.l. occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia. In luogo sconosciuto dal 31.1.2012 al 28.9.2012; -capo 14): reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 74/2000 perché - in tesi accusatoria - in concorso e previo accordo con SINGH Karnail, in qualità di amministratori della società S.T. SERVICE S.r.l. di Milano, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e di consentire l'evasione a terzi, occultavano o distruggevano le scritture contabili e i documenti contabili, commerciali e fiscali ven dei quali era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (PH AN in qualità di amministratore di fatto della ST SERVICE S.r.l. occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia). Accertato in Milano il 10.11.2015; - capo 15): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 perché - in tesi accusatoria in concorso e previo accordo con ON GI, in qualità di amministratori della società MORENA S.r.I., già con sede in Padova, via Savelli 56, al fine di consentire alla società OIL DISCOUNT S.r.l. di Padova di evadere l'IVA, emettevano nei confronti di quest'ultima società nell'anno 2013 n. 4 fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti per un ammontare complessivo di € 284.427,43 (di cui € 235.064,00di imponibile e € 49.363,43= per IVA) relative alla vendita di olio lubrificante;
PH AN in qualità di amministratore di fatto della MORENA S.r.l. occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia. In Padova dal 31.1.2013 al 31.5.2013; capo 16): reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 74/2000 perché - in tesi accusatoria - in concorso e previo accordo con EM AT, in qualità di amministratori della società MORENA S.r.l. di Sant'Agata Bolognese (BO), al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e di consentire l'evasione a terzi, occultavano o distruggevano le scritture contabili e i documenti contabili, commerciali e fiscali dei quali era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. EM AT in qualità di amministratore formale della MORENA S.r.l. dal 13.1.2014; JI PH in qualità di amministratore di fatto della MORENA S.r.l. occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia. Accertato in Sant'Agata Bolognese (BO) II30.10.2015; - capo 17): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 perché - in tesi accusatoria in concorso e previo accordo con AB DO, - NE LU e SE ON, in qualità di amministratori del CONSORZIO FLY di Roma, già con sede in Padova, via San Canziano 3, al fine di consentire alla società OIL DISCOUNT S.r.l. di Padova di evadere l'IVA, emettevano nell'anno 2013 nei confronti di quest'ultima società n. 9 fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti per un imponibile complessivo di € 1.870.486,69 e IVA di € 392.802,19 relative alla vendita di olio lubrificante (PH AN in qualità di amministratore di fatto del CONSORZIO FLY occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia). In Padova dal 31.1.2013 al 30.9.2013; capo 19): reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. 74/2000 perché - in tesi accusatoria in concorso e previo accordo con EM AT, ven - NE LU e SE ON, in qualità di amministratori del CONSORZIO FLY di Roma, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e di consentire l'evasione a terzi, occultavano o distruggevano le scritture contabili e i documenti contabili, commerciali e fiscali dei quali era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari (PH AN in qualità di amministratore di fatto del CONSORZIO FLY occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia). Accertato in Roma il 13.10.2015; capo 20): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000 perché - - in tesi accusatoria - in concorso e previo accordo con LI IO, in qualità di amministratori della società OIL DISCOUNT S.r.l. con sede in TR (PD), al fine di consentire a quest'ultima società di evadere l'IVA, indicavano nella dichiarazione annuale relativa alla predetta imposta per l'anno 2011 elementi passivi fittizi, per un imponibile di € 37.453,56 avvalendosi delle 2 fatture d'acquisto di olio lubrificante per operazioni soggettivamente inesistenti cui al capo 11), emesse nell'anno 2011 dalla società ST SERVICE s.r.i. di Vedelago (TV); PH AN in qualità di amministratore di fatto della società OIL DISCOUNT S.r.l. occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia. In TR (PD) 1'1.10.2012; capo 21): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000 perché - - in tesi accusatoria in concorso e previo accordo con LI IO, in qualità 5 di amministratori della società OIL DISCOUNT S.r.l. di Padova, al fine di consentire a quest'ultima società di evadere l'IVA, indicavano nella dichiarazione annuale relativa alla predetta imposta per l'anno 2012 elementi passivi fittizi per un importo complessivo di € 993.781,00 (di cui € 821.307,00 di imponibile ed € 172.474,00 di IVA), avvalendosi delle 12 fatture d'acquisto di olio lubrificante per operazioni soggettivamente inesistenti cui al capo 12), registrate nelle scritture contabili obbligatorie emesse dalla società ST SERVICE S.r.l. di Vedelago (TV); PH AN in qualità di amministratore di fatto della società OIL DISCOUNT S.r.l. occupandosi in particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia. In TR (PD) il 25.9.2013; capo 22): delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000 perché - in tesi accusatoria in concorso e previo accordo con LI IO, in qualità - di amministratori della società OIL DISCOUNT S.r.l. di Padova, al fine di consentire a quest'ultima società di evadere l'IV A, indicavano nella dichiarazione annuale relativa alla predetta imposta per l'anno 2013 elementi passivi fittizi pari ad un imponibile di € 2.105.551,00 (per un'imposta indebitamente detratta pari ven a € 442.165,00), avvalendosi delle 4 fatture d'acquisto di olio lubrificante per operazioni soggettivamente inesistenti cui al capo 15), emesse nell'anno 2013 dalla società MORENA Sir.L nonché avvalendosi delle 9 fatture d'acquisto di olio lubrificante per operazioni soggettivamente inesistenti cui al capo 17), emesse nell'anno 2013 dal CONSORZIO FLY di Padova;
PH AN in qualità di amministratore di fatto della società OIL DISCOUNT S.r.l. occupandosi in : particolare dell'acquisto dell'olio lubrificante dai fornitori comunitari e della sua rivendita in Italia. In Padova il 30.9.2014. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite il difensore, articola quattro motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà, la carenza e/o la manifesta illogicità della motivazione, sul punto relativo alla lamentata carenza motivazionale in ordine alla gravità degli elementi indiziari (art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.). Assume che, con la richiesta di riesame, aveva eccepito la nullità dell'ordinanza cautelare per carenza motivazionale sulla gravità indiziaria, essendosi il Gip limitato ad aderire supinamente alle tesi del pubblico ministero;
sostiene di aver evidenziato l'insussistenza nel merito dei gravi indizi di colpevolezza, insuscettibili di essere desunti dal complesso degli atti di indagine passati in rassegna dal Gip;
in particolare aveva lamentato la carenza di 6 elementi dai quali inferire in capo al ricorrente l'asserita qualità di amministratore di fatto delle varie società indicate nelle provvisorie imputazioni. Siffatte censure sarebbero state disattese dal Tribunale del Riesame con motivazione reputata carente, quand'anche si fosse richiamato il principio secondo il quale le ordinanze dei Giudici della cautela si integrano a vicenda, posto che il Tribunale del riesame non avrebbe apportato alcun elemento integrativo della motivazione censurata per l'assoluta genericità ed apoditticità dell'apparato argomentativo di sostegno, essendosi limitato ad affermare che il Gip aveva interpolato i passi della richiesta del pubblico ministero con autonome valutazioni, con cui avrebbe pienamente soddisfatto gli oneri motivazionali previsti dalle norme processuali invocate. Ciò nonostante il fatto che fossero stati contestati 22 distinti capi di imputazione provvisoria, nemmeno avvinti dalla continuazione, e la difesa aveva ritenuto l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, imputazione per imputazione. In altri termini, i rinvii, contenuti nell'ordinanza impugnata, sarebbero relativi a parti dell'ordinanza genetica che, a loro volta, rinviavano, puramente e van semplicemente, alla richiesta del pubblico ministero (e, quindi, alle relazioni della polizia giudiziaria) o direttamente alle stesse relazioni di polizia giudiziaria, senza che si rinvenisse alcuna esplicitazione delle ragioni per cui le opinioni espresse, le deduzioni e le argomentazioni degli organi della polizia giudiziaria fossero condivisibili, riducendosi pertanto l'onere motivazionale ad un atto di "registrazione" delle valutazioni operate dagli inquirenti.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge, conseguente alla violazione del disposto dell'art. 9 d.lgs. 74 del 2000 nella parte in cui al ricorrente sono state ascritte dal Gip tanto la violazione in concorso dell'art. 2 quanto quella dell'art. 8 del d.lgs.74/2000 nonché la contraddittorietà, carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in parte qua (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.) sul rilievo che la doglianza della difesa, in sede di riesame, si appuntava sul fatto che non fossero minimamente specificati i gravi indizi in base ai quali l'indagato dovesse ritenersi amministratore di fatto di società rispettivamente emittenti e utilizzatrici;
non solo: che non vi fosse alcuna indicazione e giustificazione sul punto, che rendesse evidente in base a quali elementi l'emissione delle fatture e l'utilizzazione delle stesse si dovessero ritenere deliberate dall'asserito amministratore di fatto. A detti difetti, ove emendabili, non avrebbe posto rimedio l'ordinanza impugnata che avrebbe unicamente sostenuto, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che il Gip avesse fatto buon governo di quei principi, del tutto disancorati dal caso di specie e comunque senza adeguata e logica motivazione dimostrativa dei presupposti applicativi, con riferimento alle singole imputazioni 7 provvisorie, della fattispecie censurata, derivando da ciò la sussistenza del vizio denunciato.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione di legge, conseguente alla violazione del disposto dell'art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per carenza motivazionale in relazione al requisito dell'autonoma valutazione tanto dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. quanto delle ravvisate esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.). Sottolinea che il Tribunale si sarebbe limitato ad evidenziare i passi dell'ordinanza genetica nei quali il Gip avrebbe dato prova di aver operato una autonoma valutazione sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari. Tuttavia, anche confrontando le parti indicate come autonome con la richiesta del pubblico ministero ed i rinvii di questa alle relazioni della polizia giudiziaria, non emergerebbe il ritratto dell'autonoma valutazione, permanendo pertanto il vizio di legge lamentato.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della contraddittorietà, carenza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto relativo alla ven lamentata insussistenza della ravvisata esigenza cautelare di cui all'articolo 274 lettera c) codice di procedura penale per difetto del requisito dell'attualità (articolo 606, comma 1, lettera e), codice di procedura penale). Il ricorrente, dopo aver riportato la doglianza formulata con la richiesta di riesame e la motivazione resa dal Tribunale, rileva che se l'attualità del pericolo si concretizzaa, come riportato nell'ordinanza impugnata, nella alta probabilità che si presenti l'occasione di delitto, cui corrisponderebbe l'altrettanta alta probabilità che la persona sottoposta alle indagini, torni a delinquere, allora, sulla scorta di detta connessione, nel caso di specie, l'attualità difetterebbe. Al momento dell'adozione della misura cautelare, infatti, il ricorrente intratteneva rapporti professionali con diverse società nessuna delle quali è stata attinta da misure cautelari reali, dovendosi perciò opinare che eventuali indizi di reiterazione, evocati prima dal pubblico ministero e fatti propri successivamente dal Gip, non raggiungessero in concreto un sicuro grado di gravità. Se così non fosse, non si spiegherebbe, d'altra parte, la mancata adozione nei confronti di dette persone giuridiche di adeguate misure cautelari reali, a maggior ragione perché le stesse continuano ad operare, come prevede il loro oggetto sociale, nell'ambito del commercio degli oli lubrificanti e dei prodotti petroliferi. Alla luce di ciò, la motivazione si appalesa contraddittoria e, in parte qua, assente. 8 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. I primi tre motivi, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati. Essi non hanno alcun fondamento.
2.1. La Corte di cassazione ha già affermato, in diverse pronunce, che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per "relationem" al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (Sez. van 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016. Tinnirello, Rv. 265645). Nella vicenda in esame, il Tribunale cautelare ha precisato come, sulla base di approfondite investigazioni condotte, su input dell'Ufficio Dogane, dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Padova, l'attività d'indagine avesse delineato un sistema di cessioni di olio lubrificante avvenute in favore della OIL DISCOUNT S.r.l. (società ritenuta amministrata di fatto dal ricorrente), tramite un doppio ordine di interposizioni di società cedenti fittizie (parimenti ritenute amministrate di fatto dal ricorrente) tutte qualificabili come "cartiere", di primo e di secondo livello;
società "cartiere" che, prive, in quanto tali, di una reale struttura operativa e inadempienti rispetto agli obblighi fiscali verso lo Stato italiano, emettevano formali fatture di vendita. Più in dettaglio, come accertato dai Giudici cautelari con logica ed adeguata motivazione, l'olio lubrificante giungeva in Italia da fornitori comunitari direttamente dalle sedi di questi ultimi a mezzo di autotrasportatori, figurando esso tuttavia venduto non già da tali fornitori comunitari bensì dalla società di diritto rumeno OR MI S.r.l. (il cui unico compito, di fatto, era quello di ricevere le fatture emesse dai menzionati fornitori comunitari rimasti nell'ombra e di fatturare a sua volta il prodotto - mai passato in concreto per la sua sede rumena;
detto transito peraltro veniva fatto figurare mediante compilazione di CMR false alle società "cartiere" italiane di primo livello: in - particolare la CIBA S.r.l., la fallita LINK S.r.l. e la GENERAL OIL S.r.l.). A loro volta le società "cartiere" italiane di primo livello vendevano, in seguito, 9 figurativamente il prodotto ad altre società "cartiere" di secondo livello (ossia la S.T. SERVICE S.r.l., della MORENA S.r.l. e del CONSORZIO FLY); queste ultime, a loro volta, rivendevano il prodotto alla OIL DISCOUNT S.r.l. che infine lo commercializzava a prezzi inferiori a quelli di mercato. Tale articolato sistema consentiva di non versare né l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, introdotti in Italia, né l'IVA: di qui la possibilità per la destinataria finale, OIL DISCOUNT S.r.l., di praticare un prezzo inferiore a quello di mercato, alterando quest'ultimo. Ciò posto, il Tribunale del riesame, prendendo specifica posizione sui motivi di gravame sollevati dal ricorrente nei confronti dell'ordinanza cautelare, ha chiarito come il provvedimento coercitivo fosse pervenuto a ricostruire il meccanismo sul quale era strutturata la frode in maniera autosufficiente rispetto al contenuto delle risultanze investigative e al contenuto della domanda cautelare perché, pur avendone richiamato per larghi tratti gli esiti al fine di condividerli, aveva tuttavia eseguito autonome valutazioni attraverso originali considerazioni espresse, di volta in volta, sulla valenza degli elementi indiziari passati in rassegna e sulla consistenza delle esigenze cautelari ritenute presenti nel caso di specie. van A conferma di ciò il Collegio cautelare ha indicato, a titolo meramente esemplificativo, le pagine dell'ordinanza nelle quali emergeva che le considerazioni svolte dal Gip, il cui contenuto è stato anche sinteticamente esplicitato (v. da pag. 13 a pag. 18 dell'ordinanza del tribunale di Venezia), non trovavano riscontro nel testo della richiesta del pubblico ministero, a dimostrazione che il giudice della cautela aveva compiuto un'autonoma valutazione del materiale sottoposto alla sua cognizione. Si tratta di un aspetto significativo del controllo realizzato dal Collegio cautelare che neppure il ricorrente specificamente contesta, salvo ad eccepire, in maniera del tutto assertiva, che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad eseguire una sorta di ratifica dell'operato del Gip. Invece, il Collegio cautelare si è attenuto al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, essendo essa espressione del principio generale per cui l'esercizio di un autonomo potere comporta il dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la decisione, con la conseguenza che la necessità di un'autonoma valutazione è compatibile con il rinvio "per relationem" o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, salvo che l'ordinanza recepisca acriticamente la richiesta cautelare aggiungendovi mere clausole di stile senza una necessaria rielaborazione critica di essa (Sez. 6, n. 47233 del 29/10/2015, Moffa A., Rv. 265337), situazione, quest'ultima, nella specie non sussistente come il Collegio 10 cautelare ha dimostrato richiamando le parti dell'ordinanza coercitiva del tutto indipendenti rispetto al contenuto della domanda diretta ad ottenere la misura cautelare. In buona sostanza, ciò che si richiede al giudice della cautela, in materia così delicata in tema di diritti fondamentali, è che il provvedimento di rigore venga adottato in maniera consapevole attraverso un discorso giustificativo che dia conto nella motivazione del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare siano state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice al quale è conferito il potere di limitare i diritti di libertà, evenienza da escludere, ex positivo iure, quando l'atto si limiti puramente e semplicemente a recepire interamente il contenuto della richiesta cautelare o di un atto di indagine ovvero si limiti ad interpolarli con l'aggiunta di clausole di stile o di frasi stereotipate. Il legislatore ha cioè voluto, con la novella ex lege 16 aprile 2015, n. 47, evitare l'odiosa tecnica del cd. "taglia e incolla" e dell'acritica ricezione della domanda cautelare, sanzionando espressamente con la nullità gli atti che, esclusivamente in tale modo formati, non contengono, per presunzione di legge, una valutazione autonoma, da parte del soggetto legittimato a limitare i diritti di vch libertà, sugli elementi costitutivi della fattispecie cautelare. Ne consegue che, al fine di sindacare se il provvedimento coercitivo sia corredato o meno di un'autonoma valutazione sul fumus e sui pericula, è necessario verificare che siano esplicitate, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare. Siffatti criteri devono essere osservati sia con riferimento alle singole posizioni cautelari e sia, come correttamente opina il ricorrente, con riferimento alle singole "imputazioni cautelari", fermo restando che, in presenza di posizioni analoghe o di "paraimputazioni" descrittive di fatti commessi, come nella specie, con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ripeta continuamente le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché dal contesto del provvedimento risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti. Il Tribunale del riesame si è attenuto a tali principi, con la conseguenza che, sul punto, la doglianza è infondata.
2.2. Quanto alle ragioni che sono state enunciate per attribuire al ricorrente la qualifica di amministratore di fatto delle società artefici della frode, il Tribunale ha ritenuto acquisita la prova cautelare sulla base dei rapporti intrattenuti (e provati dalle e-mail acquisite al corredo processuale) dalla segretaria del 11 ricorrente, da conversazioni telefoniche intrattenute dallo stesso ricorrente e nelle quali quest'ultimo dava atto inequivocabilmente di essere stato l'amministratore di fatto della società di diritto rumeno Loren Chemical s.r.l., dalle deposizioni rese da numerose fonti di prova dalle quali è stato desunto con evidenza il ruolo di amministratore di fatto da parte del ricorrente. Si tratta di elementi che, neppure specificamente censurati, sono stati enunciati attraverso un apparato motivazionale completo e privo di vizi di manifesta illogicità e pertanto insuscettibile di essere sindacato in sede di legittimità.
2.3. Conseguentemente il Tribunale ha correttamente escluso la violazione, nel caso di specie, dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 sul rilievo che il ricorrente avesse provveduto sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti che alla loro successiva utilizzazione, operando quindi sotto la duplice veste di amministratore (di fatto) del soggetto giuridico emittente le fatture e come amministratore dei sodalizi che quelle fatture avevano utilizzato. Nel pervenire a tale conclusione, i Giudici cautelari si sono attenuti al principio, secondo il quale, in tema di reati tributari, il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non trova applicazione va quando l'amministratore della società che ha emesso le fatture per operazioni inesistenti coincida con il legale rappresentante della diversa società che le abbia successivamente utilizzate (Sez. 3, n. 19025 del 20/12/2012, dep. 2013, Cetti Serbelloni, Rv. 255396). Il ricorrente non sembra contestare tale approdo, dolendosi piuttosto del fatto che i Giudici cautelari lo avessero immotivatamente ritenuto, di volta in volta, amministratore di fatto sia della società emittente che di quella utilizzatrice, ma la doglianza è assorbita dal rigetto della precedente censura, posto che la qualifica di amministratore di fatto delle società indicate nelle provvisorie imputazioni ex art. 2 ed 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è supportata da congrua motivazione priva di vizi logici.
3. Inammissibile è invece la quarta censura, laddove il ricorrente si lamenta della ritenuta esistenza da parte dei Giudici cautelari del pericolo attuale di reiteratio criminis. Come lo stesso ricorrente riconosce, il Tribunale cautelare ha affermato che la situazione di ampia disponibilità societaria ed il già intrapreso sfruttamento di essa da parte del AN, secondo il suo collaudato modus operandi, deponessero per la sussistenza delle esigenze cautelari, come connotate da stringente attualità, tanto che nessuna misura cautelare non custodiale sarebbe risultata idonea, nel caso in esame, a contenere le esigenze cautelari stimate di spiccato rilievo, altrimenti al ricorrente di riprendereconsentendosi 12 immediatamente le fila, eventualmente anche tramite prestanome, dei propri illeciti traffici utilizzando le nuove società al momento esistenti e a lui riconducibili ovvero sostituendole con nuove società, secondo uno schema collaudato e percorso con successo in passato. In altri termini, il tribunale cautelare ha ritenuto che l'attuale esistenza di assetti societari (peraltro trattasi di società di capitali con una propria personalità giuridica) riconducibili al ricorrente rappresentasse la certa occasione da parte sua per reiterare delitti della stessa specie, posto che misure restrittive, diverse da quelle custodiali, non avrebbero soddisfatto il bisogno cautelare, potendo il ricorrente stesso avvalersi, come in passato, di prestanome e ripetere le medesime condotte illecite ricollocandosi nel circuito delinquenziale che solo la misura cautelare (nella specie, gli arresti domiciliari) avrebbe scongiurato, tenuto conto del quadro indiziario indicativo, anche per la pluralità e la consistenza degli illeciti, di una pericolosità di elevato spessore delinquenziale. Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta, ampiamente argomentata e priva di manifesta illogicità rispetto alla quale il ricorrente, assumendo che si sarebbero potute adottare misure cautelari reali nei confronti delle società o che poteva essergli applicata una misura interdittiva ovvero, in ven mancanza dell'una e dell'altra alternativa, che si sarebbe dovuto conseguentemente ritenere l'insussistenza del requisito dell'attualità, oppone una propria valutazione che, da un lato, non tiene conto del fatto che non spetta al giudice cautelare di praticare alternative decisorie quando esse siano ritenute, come nella specie, non praticabili (essendosi motivatamente escluso che misure diverse da quelle custodiali fossero idonee a salvaguardare il dato cautelare) ovvero quando esse attingano soggetti estranei alla posizione dell'indagato ed autonomi rispetto ad esso e, dall'altro, non tiene conto che una tale valutazione si risolve in una censura di merito non consentita nel giudizio di legittimità, perché la motivazione non è censurabile per saggiare la tenuta logica di essa mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, quali sarebbero quelli pronosticati nel motivo di ricorso, dovendosi attribuire rilievo, quando si opera il sindacato di legittimità sulla motivazione, esclusivamente al testo del provvedimento impugnato o, a seguito della legge 20/02/2006 n. 46, ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame, con la conseguenza che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del ப ட provvedimento impugnato nella sua portata testuale oppure, nel limiti consentiti (art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.), nella sua portata extratestuale, operazioni che tuttavia devono essere necessariamente condotte senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v. Sez. U, n. 13 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Da tutto ciò deriva l'inammissibilità del quarto motivo di impugnazione ed il conseguente rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Fiale Aedo fale Lito Ciricre DEPOSITATA IN CANCELLERIA 12 LUG 299 L TL CANCELLIERE YO N E Luana Mariani 14