Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
Le disposizioni della legge 1 giugno 1991 n. 166 (di conversione del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103) in materia di condono di sanzioni civili e sanzioni amministrative dovute per l'omesso o il ritardato pagamento di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali (cosiddetto condono previdenziale) - il cui art. 1, in particolare, ha fatto salvi gli effetti dei precedenti decreti legge non convertiti (n. 338 del 1990 e n. 28 del 1991), ma non anche del decreto legge n. 259 del 1990 (scaduto prima della sua reiterazione) - non hanno carattere retroattivo e, quindi, non comportano il diritto alla restituzione delle somme corrisposte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul condono, che siano effettivamente dovute (nella specie, a titolo di sanzioni civili) in base alla precedente situazione normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/1999, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Francesco Sommella Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere
3. Dottor Alberto Spanò Consigliere
4. Dottor Pietro Cuoco Consigliere
5. Dottor Luciano Vigolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso gli uffici della sua Avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Correa e Leonardo Lironcurti, giusta delega in calce al ricorso;
contro
ER OR
intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia del 30 marzo 1995, depositata il 14 luglio 1995, numero 1070/95, r.g. 7962/93;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 28 gennaio 1999 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Antonino Sgroi, per delega dei difensori del ricorrente;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso al ET di Brescia, ER OR propose opposizione al decreto del 27 settembre 1989 - con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, della somma di lire 3.342.005 a titolo di contributi da lavoro autonomo per gli anni dal 1983 al 1985 e connesse sanzioni aggiuntive maturande fino alla data dell'effettivo pagamento - sostenendo di non avere svolto attività lavorativa dal 28 ottobre 1983 al 12 novembre 1986, essendo stato, in tale periodo, sottoposto a carcerazione e che, avendo pagato per intero i contributi per tutto l'anno 1983, aveva diritto alla rimborso "se ed in quanto dovuto" per la parte relativa al periodo 28 ottobre-31 dicembre 1983.
L'ente previdenziale, costitutosi, precisò che - avendo il ER provveduto, in data 8 novembre 1989, al pagamento della somma di lire 2.078.823 per contributi e somme aggiuntive con riferimento all'anno 1983, senza formulare riserva alcuna di ripetizione - ancora dovuta era quella di lire 512.865 a titolo di sanzioni per ritardato adempimento e a tale ultimo importo limitò la sua definitiva richiesta, contestando inoltre la fondatezza della richiesta di rimborso parziale non essendo frazionabili i contributi per il godimento della assistenza sanitaria, determinati per l'intera annualità di riferimento.
La difesa dell'opponente replicò che la somma non era dovuta per effetto del disposto dell'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990 numero 259 e che avendo lo stesso pagato quella di lire
1.188.147 a titolo di sanzioni - superiore al 40% del capitale per contributi - era lui creditore della somma di lire 828.827 della quale aveva quindi diritto alla ripetizione.
Il ET accolse quest'ultima richiesta.
La sentenza, gravata di appello dall'ente, è stata confermata dal Tribunale di Brescia con quella indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che era da disattendersi la tesi sostenuta dall'appellante, secondo la quale, avendo il ER adempiuto al pagamento dei contributi prima della emanazione del provvedimento di condono, non avrebbe avuto diritto a godere delle riduzioni sulle sanzioni che erano state solo da quest'ultimo previste per coloro che ancora fossero in mora, e ciò in quanto, ad avviso dello stesso giudice, doveva ritenersi che, nella specie, la posizione debitoria non poteva considerarsi definita o pervenuta a esaurimento, pendendo - al momento del pagamento - la lite nel corso della quale il solvens, intervenuto il provvedimento di condono, aveva fatto richiesta di restituzione di quella parte della somma che doveva considerarsi come indebitamente versata a titolo di sanzioni. Di questa decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione:
Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990 numero 259 e vizio di motivazione - l'ente ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che fosse applicabile, nel caso di specie, il dettato del citato articolo 8 sulla riduzione delle sanzioni civili sino al punto da considerare come ripetibili le somme che, a tenore di quest'ultima norma, non si sarebbero dovute se il tardivo adempimento fosse stato successivo alla entrata in vigore del provvedimento di condono. Ad avviso del ricorrente, nessun indebito pagamento era ravvisabile, e ciò in quanto le somme, che erano state versate antecedentemente a tale ultima data, erano effettivamente dovute riferendosi a un credito contributivo, la cui sussistenza neanche si era contestata, soddisfatto prima che fosse stata emanata la norma in questione.
Va preliminarmente osservato che errato è il riferimento, fatto dai giudici di merito, all'articolo 8 (comma 5) del decreto-legge numero 259 del 1990, quale norma ipoteticamente applicabile nella specie.
E invero, questo specifico provvedimento decadde in quanto, essendo stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 settembre non fu convertito in legge e non fu iterato da altro di urgenza entro il 16 novembre 1990, data di scadenza del sessantesimo giorno dalla sua emanazione.
Evidentemente non avrebbero potuto - ne', del resto, lo furono - esserne fatti salvi gli effetti da quello successivo (numero 338), perché emanato solo il 22 novembre e pubblicato lo stesso giorno, pur contenente nell'articolo 3 (comma 6) previsione sostanzialmente identica. Solo di questo, invece, e di quelli che lo seguirono (numeri 338 del 22 novembre 1990 e 28 del 28 gennaio 1991) furono espressamente fatti salvi gli effetti dall'articolo 1 della legge 1^ giugno 1991 numero 166 che converti l'ultimo provvedimento d'urgenza della serie, e cioè quello numero 103 del 29 marzo 1991. Tanto premesso, deve rilevarsi la fondatezza della critica svolta con il motivo di ricorso.
E invero, in tanto potrebbe condividersi la soluzione adottata con la sentenza impugnata in quanto potesse attribuirsi, alle disposizioni dettate dai provvedimenti sopra citati in tema di condono delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento di contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, un carattere retroattivo, il che invece non si è, neanche implicitamente, previsto. Del resto, sembra anche concettualmente difficile ipotizzare che il legislatore, pressato da esigenze di bilancio, nel disporre una forma di riduzione della entità delle sanzioni al solo fine di invogliare gli evasori all'adempimento dell'obbligo contributivo, contestualmente preveda la restituzione, in favore di chi abbia in precedenza adempiuto, di somme legittimamente incassate dagli enti preposti alle gestioni.
in tale senso è, del resto, la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le disposizioni dell'articolo 4 comma 6 del decreto- legge 28 aprile 1987 numero 156 in materia di condono delle per omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali non hanno carattere retroattivo e, quindi, non comportano il diritto alla restituzione delle somme corrisposte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul condono, che siano effettivamente dovute (nella specie, a titolo di sanzioni civili) in base alla precedente situazione normativa, mentre è giustificata la richiesta di restituzione di somme pagate in eccedenza di quelle dovute in applicazione del provvedimento stesso, qualora esse siano state versate dopo il 29 aprile 1987 (Cass., 4 ottobre 1995, n. 10407), postulando lo stesso istituto del condono previdenziale la sussistenza in atto del debito e quindi il non avvenuto pagamento delle relative somme (Cass., 2 settembre 1995, n. 9289). Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, non deve disporsi rinvio potendo la Corte decidere direttamente nel merito ai sensi del disposto dell'articolo 384 del codice di procedura civile. Ne consegue che, in applicazione dei principi sopra enunciati, deve rigettarsi la domanda proposta da ER OR nel giudizio di primo grado.
Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da ER OR;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999