Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/1999, n. 4175
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Sentenza 26 aprile 1999

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Le disposizioni della legge 1 giugno 1991 n. 166 (di conversione del decreto legge 29 marzo 1991 n. 103) in materia di condono di sanzioni civili e sanzioni amministrative dovute per l'omesso o il ritardato pagamento di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali (cosiddetto condono previdenziale) - il cui art. 1, in particolare, ha fatto salvi gli effetti dei precedenti decreti legge non convertiti (n. 338 del 1990 e n. 28 del 1991), ma non anche del decreto legge n. 259 del 1990 (scaduto prima della sua reiterazione) - non hanno carattere retroattivo e, quindi, non comportano il diritto alla restituzione delle somme corrisposte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sul condono, che siano effettivamente dovute (nella specie, a titolo di sanzioni civili) in base alla precedente situazione normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/1999, n. 4175
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4175
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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