Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, l'inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al G.i.p. al momento della richiesta non si verifica se non risulta che l'atto, asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 304
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 036248/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ZO OL, N. IL 27/09/1978;
avverso ORDINANZA del 13/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Udito il difensore Avv. DE ANGELIS nell'interesse dell'indagato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 13.9.2008 il Tribunale di Bologna, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha respinto la richiesta di riesame presentata, per quanto qui interessa, da Di OR AO contro la ordinanza del GIP del Tribunale di Modena che aveva applicato al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di omicidio volontario ai danni di JA IR e di rissa commessi in Modena il 15 agosto 2008.
Il Di OR era stato tratto in arresto in flagranza di reato unitamente a IE DE, TE ST, Di TT PE e UH ZA (gli ultimi tre soltanto per il reato di rissa).
Sulla base delle dichiarazioni di diversi testimoni, di alcuni agenti della polizia di stato che avevano assistito a parte del fatto e delle dichiarazioni degli indagati, il Tribunale ha ritenuto che il De OR avesse cagionato volontariamente la morte di JA IR nei cui confronti aveva più motivi di rancore, colpendolo con una coltellata al petto e che nel contempo non fosse ravvisabile la scriminante della legittima difesa invocata dall'indagato poiché si era presentato all'incontro con la vittima armato ed aveva subito indirizzato il colpo mortale nei confronti del suo diretto antagonista. Il Tribunale ha altresì respinto in via preliminare la richiesta del Di OR di declaratoria di inefficacia della misura per non avere l'autorità procedente trasmesso al Tribunale il CD contenente le immagini dei fatti in contestazione ritratte dalle telecamere poste a protezione dell'edificio antistante il quale si era consumata la parte finale della rissa fino all'omicidio del giovane JA rilevando che non vi era prova che il CD fosse stato messo a disposizione del GIP ex art. 291 c.p.p., comma 1, poiché di esso non si era fatta menzione nella richiesta di applicazione della misura da parte del P.M. e neppure il GIP lo aveva menzionato pur avendo diligentemente preso in esame tutti gli atti che gli erano stati presentati, comprese le fotografie depositate in cancelleria il giorno successivo a quello dell'interrogatorio di garanzia degli indagati.
Ha proposto ricorso per cassazione il Di OR personalmente lamentando con unico motivo violazione dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, con conseguente inefficacia della misura cautelare per avere il Pubblico Ministero omesso di trasmettere al Tribunale del riesame il CD allegato al seguito della informativa della Questura di Modena in data 16.8.2008, costituente un documento rilevante ai fini della decisione perché ritraente il momento culminante della azione omicidaria e la cui visione diretta da parte del Tribunale e del difensore avrebbe consentito di meglio delineare la posizione dei singoli indagati, le armi improprie dagli stesi detenute e le modalità di utilizzo della armi e così di supportare la configurazione della esimente della legittima difesa invocata dall'indagato. Ha all'uopo rilevato che lo stesso Tribunale aveva condiviso la rilevanza del CD, mentre la prova della trasmissione del CD in allegato agli atti pervenuti al GIP si traeva dalla presenza fra gli atti trasmessi al P.M. - e quindi al GIP - del verbale di sequestro "con relativo verbale di acquisizione di un CD con filmato e file", dalla allegazione del CD al "seguito informativa di reato 16.8.2008" e dal rilievo che il CD era stato notato dalla difesa dell'indagato, in sede di estrazione di copia degli atti ai fini della convalida dell'arresto, imbustato e allegato all'ultima pagina del "seguito informativa".
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a sezioni unite, è nel senso che la perdita di efficacia della misura custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al gip in sede di richiesta della misura, mentre una siffatta sanzione non opera allorché quest'ultimo giudice aveva ricevuto gli atti in maniera parziale, sia perché dal combinato disposto dell'art. 309 c.p.p., commi 4 e 10 risulta che egli è tenuto ad esaminare gli atti ricevuti (e non altri eventualmente in possesso del P.M.), sia perché non gli si può fare carico di un adempimento che non dipende da lui. Conseguentemente il comportamento omissivo del p.m. circa il mancato inoltro di alcuni atti assunti prima della richiesta della misura, atti che, pertanto, il gip non ha potuto valutare, ed il corrispondente mancato esame degli stessi da parte del tribunale del riesame, non determina la perdita di efficacia della ordinanza custodiale, ma soltanto la inutilizzabilità di eventuali atti che li presuppongono (v. per tutte Cass. Sez. Un. 20 novembre 1996, Glicora). Di tali principi ha fatto corretta applicazione il tribunale del riesame il quale ha ritenuto, sulla base di una argomentazione non illogica, come tale non censurabile in questa sede, che non vi fosse la prova che il P.M. avesse trasmesso il CD al GIP, mentre le contestazioni contenute su tale punto nel ricorso sono completamente apodittiche in quanto assumono che la trasmissione del CD al P.M. implichi anche la prova della consegna di tale atto da parte del P.M. al GIP, il che, invece, non è essendo ben possibile - e la giurisprudenza sul punto anche delle sezioni unite lo dimostra - che il P.M. abbia omesso di trasmettere l'atto al GIP, trattenendolo per esigenze di ulteriori indagini. In ogni caso, se pure si fosse trattato di atto pervenuto al GIP, non si porrebbe ugualmente alcuna questione di inefficacia della misura in ipotesi di atto privo di rilievo nella economia della motivazione poiché non preso in esame (v. Cass. sez. 4 n. 40044 del 2005, rv. 232432; Cass. sez. 3 n. 30306 del 10.7.2002, rv. 223360), come nel caso di cui si tratta in cui il CD non ha costituito pacificamente oggetto di valutazioni probatorie da parte del GIP in sede di emissione della misura cautelare. In definitiva il ricorso del Di OR, siccome totalmente infondato, deve essere respinto con le conseguenze di legge in merito alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009