Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2013, n. 13038
CASS
Sentenza 28 febbraio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il tribunale del riesame deve limitare il suo sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sul "fumus commissi delicti" senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta affetta da vizio di motivazione l'ordinanza con cui è stato mantenuto il sequestro su un complesso immobiliare sul presupposto che le prospettazioni difensive sarebbero state successivamente esaminate nel giudizio di merito).

Commentario1

  • 1Opposizione agli atti esecutivi
    Edgardo Diomede D'Ambrosio Borselli · https://dirittoimmobiliare.org/ · 5 maggio 2016

    Il precetto è un atto del creditore, con il quale intima il debitore ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo. A quest'ultimo viene concesso un termine massimo di 10 giorni, a scadenza dei quali, in caso di mancato adempimento, il creditore potrà procedere con il pignoramento. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 480 c.p.c. l'atto di precetto va notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti, in particolare l'art.139 c.p.c. prevede che l'atto di precetto debba essere notificato rispettando l'ordine dei luoghi così come indicati dalla stessa legge a pena di nullità. La violazione di tale articolo è stata motivo di ricorso in Cassazione. La Corte …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/02/2013, n. 13038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13038
Data del deposito : 28 febbraio 2013

Testo completo