Sentenza 12 novembre 2015
Massime • 1
La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.
Commentari • 8
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Il ricorso è fondato. 1. Giova alla migliore comprensione dei motivi del ricorso una sintetica ricostruzione degli essenziali snodi procedimentali. Con ordinanza del 9 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania applicava a G. la misura degli arresti domiciliari. 1.1. Il procedimento a suo carico era nato in forza della denuncia presentata il 15 novembre 2024 dalla parte offesa, G. M. che, spaventata e piena di lividi (in tal senso le fotografie scattate in quella sede dal personale di Polizia Giudiziaria che, peraltro, direttamente constatava lo stato di prostrazione della ragazza oltre che la contestuale ricezione, da parte della stessa, di …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione Il ricorso proposto era ritenuto inammissibile. In particolare, per quello che rileva in questa sede, tra i motivi, che avevano indotto la Suprema Corte alla sua reiezione, in punto di diritto, vi era quel costante orientamento nomofilattico secondo cui l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 49153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49153 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2015 |
Testo completo
49 1 5 3/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA SEZIONE VI PENALE CAMERALE 12.11.2015 SENTENZA Composta da N. 2014 - Presidente. REGISTRO Dott. VINCENZO ROTUNDO GENERALE Dott. STEFANO MOGINI Rel. Consigliere - N. 35185/15 Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti nell'interesse di OL TO e PU GENNARO avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli il 30.6.2015; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
udite le conclusioni del sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di LO MM e l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso di SI RO;
udito l'Avv. Maurizio Capozzo, difensore di fiducia dei ricorrenti, che ha depositato copia del provvedimento del Tribunale di Napoli in data 9.11.2015 col quale il SI è stato rimesso in libertà ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso del LO. Ritenuto in fatto 1. LO MM e SI RO ricorrono per mezzo del loro difensore di fiducia avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza emessa il 12.6.2015 dal g.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato ai ricorrenti la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui ai capi A, contestato al solo LO, e B dell'imputazione provvisoria.
2. I ricorrenti censurano l'ordinanza impugnata con comune ricorso a firma del loro difensore fiduciario, lamentando difetto di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari legittimanti l'adozione della misura. Quanto alla gravità indiziaria, i ricorrenti segnalano l'indebito ricorso da parte del Tribunale ad una motivazione per relationem nella quale le funzioni svolte all'epoca dei fatti dal M.LL LO sono state erroneamente indicate (il LO non era al tempo il comandante della Stazione Carabinieri di Portici). Inoltre, incongrua doveva ritenersi la valutazione relativa all'esistenza di esigenze cautelari concrete e attuali, tenuto conto che i fatti afferivano ad un unico episodio, per di più risalente al 2012, che non vedeva coinvolto in modo diretto il SI. Il Tribunale non aveva inoltre tenuto in considerazione la circostanza che, nelle more, i ricorrenti avevano tenuto un comportamento irreprensibile ed erano stati trasferiti e sospesi dal servizio, sicché doveva escludersi l'attualità delle esigenze che il Tribunale aveva ritenuto giustificassero l'applicazione delle misure cautelari a cari degli stessi ricorrenti. All'odierna udienza il difensore dei ricorrenti ha depositato copia del provvedimento del Tribunale di Napoli in data 9.11.2015 col quale è stata revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a SI RO, con contestuale sua rimessione in libertà. Considerato in diritto 3. Il ricorso proposto nell'interesse di SI RO, nelle more rimesso in libertà, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di LO MM è infondato. In sede di ricorso proposto ai sensi dell'art. 311 c.p.p. la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 1, n. 6972, del 7.12.1999, Alberti). Nell'ordinanza impugnata vengono invece posti in evidenza, e ponderatamente valutati, gli elementi in base ai quali il Tribunale ricava con motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici l'esistenza a carico del LO di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati a lui contestati (p. 2 e ss.) e di esigenze cautelari legittimanti l'applicazione delle misure in atto (p. 10 e ss.). Nel fare ciò il Tribunale si è riferito alla motivazione dell'ordinanza genetica dando conto puntualmente delle ragioni per le quali ha fatto proprio, in alcuni passaggi, il contenuto dell'atto richiamato, che ha sottoposto a vaglio critico, pur in assenza di 2 SM una alternativa ricostruzione dei fatti da parte dei ricorrenti, sia per quanto attiene la piena attendibilità e la precisione del narrato di AT GaLL (riscontrate, tra l'altro, dai buoni di consegna di cui al capo B e dalle captazioni telefoniche e ambientali di conversazioni tra il LO e l'Ispettore del lavoro BorrieLL e tra lo stesso GaLL e lo zio FI UI), sia per quanto riguarda l'esistenza di attuali esigenze cautelari, tratta dalla gravità delle condotte pervicacemente e reiteratamente poste in essere, in un quadro di sistematica operatività delinquenziale di un "centro di potere” oramai deviato, connotatosi per abusi e sopraffazioni in danno di comuni cittadini. Del tutto congruo e logico deve infine ritenersi il passaggio della motivazione puntualmente dedicato all'inefficacia del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del ricorrente ad elidere le ritenute esigenze cautelari in ragione della sua durata, limitata al perdurare della cautela personale. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del LO al pagamento delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di SI RO per sopravvenuta carenza di interesse. Rigetta il ricorso di LO MM e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 12 novembre 2015. Il Relatore Finsenso Rotunds Il Presidente Stefano Mogini, Vincenzocenzo Rotundo джори DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 11 DIC 2015 IL EMA D ICCA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U ZI S Piera Esposito O N E 3