Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 49153
CASS
Sentenza 12 novembre 2015

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La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 49153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49153
Data del deposito : 12 novembre 2015

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