Sentenza 11 agosto 2014
Massime • 1
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 11/08/2014, n. 47748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47748 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 11/08/2014
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI F. - rel. Consigliere - N. 20
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 27488/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA ON N. IL 03/10/1988;
avverso l'ordinanza n. 154/2014 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 06/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 6 febbraio 2014 il Tribunale di Catania rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di IN CE, indagato in ordine al reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3, aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo A) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato dall'art. 80 dello stesso D.P.R. e dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo B) e, per l'effetto, confermava l'ordinanza emessa in data 13.01.2014 dal G.I.P. del Tribunale di Catania e la misura applicata.
Avverso tale provvedimento IN CE, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) in relazione all'art. 270 c.p.p. e art. 178 c.p.p., lett. c). Sosteneva la difesa che il
Tribunale del riesame aveva errato nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità o comunque di nullità generale a regime intermedio delle intercettazioni ex art. 270 c.p.p.. Lamentava la difesa che il pubblico ministero aveva disposto di acquisirsi agli atti del presente procedimento la copia audio e i relativi brogliacci delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento nei confronti di ignoti relativo all'omicidio di PO RO. I file audio integrali e i verbali di trascrizione peraltro non risultavano presenti ne' nel fascicolo del pubblico ministero, ne' in quello trasmesso al Tribunale del riesame e il pubblico ministero procedente aveva autorizzato soltanto l'estrazione di copia delle tre conversazioni indicate nell'informativa ed utilizzate dal G.I.P. per l'emissione della misura, essendo le altre relative ad altro procedimento.
2) Violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p., relativamente ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73. Lamentava la difesa che non sussisteva il requisito della gravita indiziaria in relazione ad una eventuale partecipazione del ricorrente al reato associativo in oggetto e in conseguenza in relazione ai reati fine contestati. Il IN infatti non era mai stato visto spacciare per strada, ne' avere contatto con sostanze stupefacenti di nessun tipo ed inoltre lo stesso non era mai stato intercettato, ne' era stato mai oggetto di dichiarazioni accusatorie da parte di altri soggetti.
3) art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2. Erronea applicazione della legge penale. Manifesta illogicità della motivazione. Lamentava la difesa che erroneamente il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e art. 112 c.p. in relazione all'ingente quantitativo di stupefacente complessivamente trattato.
Osservava a tal proposito la difesa che erroneamente il tribunale del riesame aveva ritenuto la sussistenza di tale aggravante, dal momento che la mancanza di alcun dato quantitativo, ricavato in modo assolutamente presuntivo e senza alcun riscontro effettivo, e l'indicazione circa i guadagni presuntivamente ricavati dagli associati avrebbero imposto un ragionamento di non contestabilità della predetta aggravante, che era stata ritenuta sulla base di criteri presuntivi e non oggettivi, in contrasto con la sentenza n. 36258 del 24 maggio 2012 delle Sezioni Unite di questa Corte. 4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Secondo la difesa non sussisterebbe l'aggravante in questione in quanto non vi sarebbe alcuna certezza che l'associazione avesse agevolato il sodalizio mafioso operante sul territorio, in particolare il gruppo mafioso dei Nizza, appartenente al clan dei Santapaola-Ercolano. Sul punto sarebbero state assolutamente sopravvalutate le dichiarazioni del collaborante SU EL, ne' sarebbero sussistenti i collegamenti tra tale LI OR e tale LI RC, facenti parte di clan mafiosi, nonché i contrasti tra quest'ultimo e PO RO. Non ci sarebbe stata poi alcuna prova della consapevolezza in capo al ricorrente della finalità dell'associazione di agevolare un gruppo mafioso, ne' di una sua ignoranza colposa, con la conseguente impossibilità di contestargli l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Infine, secondo la difesa, mancava la prova della consapevolezza in capo all'imputato dell'ingente giro di affari dell'associazione in considerazione altresì del ruolo di infimo livello che egli aveva nell'ambito della stessa, dovendosi ritenere che una tale consapevolezza poteva ritenersi sussistente solo in capo ai soggetti che rivestivano posizione di vertice nell'organizzazione. 5) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione all'art. 275 c.p.p. - Mancanza o contraddittorietà della motivazione. Lamentava la difesa che erroneamente il tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente in capo al IN un gravissimo e concreto pericolo di reiterazione di fatti analoghi in considerazione alla ritenuta sua appartenenza ad un sodalizio criminale finalizzato alla commissione di delitti in materia di stupefacenti. Secondo la difesa si sarebbe trattato di fatti assolutamente occasionali e sporadici che avrebbero dovuto imporre una diversa valutazione circa le esigenze di cautela che avrebbero potuto essere soddisfatte con l'applicazione di una misura meno afflittiva.
La difesa di IN CE presentava per l'odierna udienza note e produzione documentale in cui ribadiva le richieste formulate nell'atto di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva preliminarmente il Collegio che, sebbene non sia imminente la scadenza dei termini della custodia cautelare, come osservato dal difensore nelle note di cui sopra, correttamente il presente procedimento è stato assegnato alla sezione feriale in considerazione del provvedimento del Presidente di questa Corte che ha disposto che sono assegnati alla sezione feriale "i ricorsi contro le misure cautelari personali e reali emesse nell'ambito di procedimenti di criminalità organizzata (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, comma 2; sez. U. sentenza n. 37501 del 15.07.2010).
Tanto premesso si osserva che infondato è il primo motivo di ricorso relativo alla eccezione di inutilizzabilità delle disposte intercettazioni.
Come osservato nel provvedimento impugnato infatti, nel procedimento che ci occupa, le intercettazioni nel diverso procedimento (relativo alle indagini a carico di ignoti per l'omicidio di PO RO, sono state compiute nell'ambito dei casi consentiti dalla legge, ne' risulta dedotta alcuna questione di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3. Viene invece anche in questa sede censurato il mancato deposito dell'intero materiale captativo riguardante il diverso procedimento.
Peraltro, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, una nullità di ordine generale a regime intermedio deriva esclusivamente dall'omesso accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e utilizzate per l'emissione di un provvedimento di coercizione personale, venendo pertanto esclusa la sussistenza di un obbligo generalizzato di messa a disposizione dell'intero brogliaccio. Nel provvedimento impugnato veniva per contro evidenziato che l'ufficio della Procura aveva messo a disposizione della difesa le conversazioni del diverso procedimento utilizzate dal G.I.P. ai fini dell'emissione della misura cautelare a carico del ricorrente. Infondato è poi il secondo motivo di ricorso relativo alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria. Secondo il costante insegnamento di questa Corte infatti , per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertade" la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito (cfr, sez. 1, sent. n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).
Nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza della ipotizzata associazione ed al ruolo rivestito dall'odierno indagato, con motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.
I giudici di merito hanno invero riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di una analitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dalle numerose conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, spesso riportate per ampi stralci, unitamente agli esiti di una complessa attività investigativa condotta anche attraverso servizi di controllo e osservazione, e valorizzando altresì i riscontri desumibili dai sequestri di sostanza stupefacente, dagli arresti in flagranza del reato di spaccio, dalle sommarie informazioni rese dagli acquirenti e dalle dichiarazioni del collaborante e di persone informate. Alla luce di tali plurime emergenze risultano peraltro prese in esame tutte le prospettazioni difensive in questa sede reiterate ed oggetto di ricorso, le quali sono confutate alla stregua di considerazioni- quali quelle riassunte nella parte narrativa - che risultano puntuali e coerenti sul piano logico e corrette da un punto di vista giuridico, di tal che le critiche mosse dal ricorrente, lungi dall'evidenziare profili di evidente illogicità o carenza argomentativa, si risolvono nella prospettazione dell'esistenza di diverse chiavi di lettura, le quali però non si impongono rispetto a quella avversa con carattere di oggettività e univocità e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede, tanto più in quanto caratterizzata,come sopra detto, dai criteri valutativi più fluidi ed elastici propri della fase cautelare.
Fondato è invece il terzo motivo di ricorso.
Come la quarta sezione penale ha avuto occasione di rammentare di recente nell'esame di ricorsi proposti da indagati coinvolti nella medesima operazione che ci occupa (cfr., Cass., sez. 4, sent. n. 27736 dell'11.04.2014, non massimata), qualora si tratti di una pluralità di reati in materia di stupefacenti, la ricorrenza della circostanza di cui all'art. 80, co.2, T.U. Stup., che accede ai delitti di cui all'art. 73 T.U. Stup., va verificata in relazione a ciascuno dei delitti commessi, dovendosi escludere che di ingente quantità si possa parlare in virtù della sommatoria dei quantitativi trasportati, ceduti, detenuti e così via, a meno che non sia possibile identificare una antecedente condotta avente ad oggetto l'intero quantitativo, solo frazionato in successive quote. Del pari, l'aggravante in parola è sì configurabile anche se la materiale disponibilità della sostanza sia frazionata tra più persone, in modo che solo dalla somma dei diversi quantitativi risulti superato il dato ponderale necessario, ma sempre che tra esse sia ravvisabile il concorso nel reato (sez. 6, sent. n. 47984 del 27.11.2012, Kamberaj e altri, Rv. 254276). Nel caso di specie il tribunale si è limitato ad affermare la ricorrenza dell'aggravante di cui trattasi avuto riguardo "all'attività complessivamente posta in essere dagli spacciatori per ogni giornata di lavoro", nonché al fatto che la via Capo Passero rappresentava "una delle maggiori piazze di spaccio di riferimento per la città di Catania ed il suo Hinterland che, in quanto tale, attirava centinaia e centinaia di acquirenti ogni giorno, garantendo introiti stimati in 20-30.000 euro al giorno, per un giro di affari annuo di circa 5-6 milioni di Euro".
Tali riferimenti, seppur suggestivi, si rivelano tuttavia troppo generici quanto alla possibilità di imputare sul piano oggettivo, ancorché a livello indiziario, l'intera mole delle cessioni al IN per via diretta o mediata dalla ipotizzata compartecipazione all'attività delittuosa altrui, tenuto anche conto della incertezza in ordine alla natura "monopolistica" dell'attività di spaccio esercitata nella zona, a sua volta derivante dalla incerta riferibilità - di cui appresso si dirà - della stessa a uno dei clan mafiosi che se la contendono.
Analogamente deve dirsi, con riferimento al quarto motivo, con riferimento all'aggravante di cui all'art.7 d.l. 152/91, conv. in legge 203/91. L'ordinanza impugnata ha al riguardo fatto leva essenzialmente sull'ipotizzato collegamento operativo con un gruppo mafioso (probabilmente riconducibile ai Nizza): collegamento spiegato sul piano logico dalla impossibilità di argomentare che il sodalizio potesse operare in piena autonomia senza rispondere del proprio operato alle famiglie mafiose storicamente radicate nel territorio;
dedotto in particolare, sulla base dell'analisi delle video riprese effettuate, dalle modalità e continuità della presenza sui luoghi dell'odierno ricorrente, oltre che dalla sua frequentazione assidua con alcuni soggetti stabilmente dediti allo spaccio e con altri che, nell'ambito dell'associazione, rivestivano una posizione di rilievo (PO RO, Viola, Leonardi). Sulla base di tali considerazioni i giudici del Tribunale del riesame hanno ritenuto che il ruolo del IN fosse quello di vedetta mobile durante il turno di spaccio pomeridiano presso la "piazza" insistente al civico 121 di via Capo Passero.
Orbene, è di tutta evidenza la genericità dei riferimenti che enunciano in termini soltanto probabilistici l'identità del gruppo mafioso che sarebbe stato agevolato dai singoli fatti di spaccio. Si deve al riguardo rammentare che l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso postula l'esistenza effettiva di un'associazione che abbia i caratteri indicati dall'art. 416 bis c.p. (a differenza dell'altra ipotesi di aggravante, pure prevista dal medesimo art. 7, che richiede soltanto che i reati siano commessi avvalendosi del metodo mafioso) (Sez. 2, n. 41003 del 20.09.2013, Bianco e altri, Rv.257240).
Postula, altresì, la individuazione delle modalità attraverso le quali la condotta illecita risulta agevolatrice dell'associazione mafiosa.
La motivazione del provvedimento impugnato è sul punto del tutto carente e l'evocazione delle circostanze del funerale di PO RO, con il rilievo del sicuro interesse di concorrenti organizzazioni mafiose per l'area teatro delle attività illecite in esame, non aggiunge nulla di concreto e determinato ad un quadro indistinto e privo di puntuali acquisizioni processuali. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alle ritenute aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (conv. in L. n. 203 del 1991) con rinvio al Tribunale dì Catania per nuovo esame, dovendosi ritenere assorbito il quinto motivo di ricorso in punto di esigenze cautelari.
Il ricorso va nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle questioni concernenti l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e quella di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, e rinvia per nuovo esame su tali punti al tribunale di Catania. Rigetta il ricorso nel resto.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014