Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2442.
(( (Passaggio di riserve a capitale).)) ((L'assemblea puo' aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi gia' possedute.
L'aumento di capitale puo' attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.))
(( (Passaggio di riserve a capitale).)) ((L'assemblea puo' aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi gia' possedute.
L'aumento di capitale puo' attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.))
Commentari • 66
- 1. Sulla natura dei versamenti in conto capitaleDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 26 luglio 2022 · 22.375982
[…] Per quanto concerne il primo aspetto, trattandosi di un aumento di capitale gratuito ai sensi dell'art. 2442 c.c., il secondo comma di tale disposizione imporrebbe che le azioni di nuova emissione siano assegnate agli azionisti “in proporzione di quelle da essi già possedute”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2024, n. 42447Provvedimento: […] Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 521 e 522 del codice di rito, per avere la Corte territoriale fondato l'affermazione di responsabilità su un fatto nuovo e non contestato, ossia la supposta violazione dell'art. 2442 cod. civ. 4.3 Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 I. fall., segnatamente con riguardo all'elemento oggettivo del reato. Del tutto fuori fuoco sarebbe il riferimento della Corte agli artt. 2442 e 2343 bis cod. civ., sulla cui base non può pronunciarsi un giudizio di responsabilità per bancarotta fraudolenta fallimentare. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- valutazione complessiva operazione·
- elemento soggettivo del reato·
- giudicato parziale·
- art. 216 I. fall.·
- prescrizione reato·
- bancarotta riparata·
- art. 2343 bis cod. civ.·
- bancarotta fraudolenta distrattiva·
- elemento oggettivo del reato