Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1999, n. 2731
CASS
Sentenza 26 novembre 1999

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La riutilizzazione del fango ottenuto dopo il trattamento dei fanghi originari per la copertura dei rifiuti in discarica è operazione consentita anche ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, in quanto l'art. 6, lett. h) qualifica come recupero le operazioni previste nell'allegato C, e tale allegato prevede e consente l'operazione di recupero consistente nello spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, e non vi è dubbio che in tale operazione rientri anche lo spandimento per ricoprire i rifiuti di una discarica.

Non si verifica spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lett. b) e c) c.p.p., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi. Ed invero, in tal caso, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo ed il reato fine, ricorre solo una ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza, ne' per materia ne' per territorio, tanto più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non esser sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.

In materia di smaltimento di rifiuti speciali, va precisato che i decreti legge susseguitisi a partire dal D.L. 9 novembre 1993 n. 443 sino al D.L. 6 giugno 1996 n. 462, nessuno dei quali è stato convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 11 novembre 1996 n. 575, ponevano precise condizioni alle quali subordinavano l'esonero dalla regolamentazione prevista dal D.P.R. 10 settembre 1982 n.915, e cioè sia la prova oggettiva ed effettiva della destinazione al riutilizzo di tutti i rifiuti considerati, solo in tal caso, come residui, sia la individuazione del residuo ai sensi del D.M. 5 settembre 1994. (Nella specie la Corte ha qualificato come residui i fanghi di perforazione in quanto l'allegato 3 al d. m. 5 settembre 1994, include, all'art. 8, i detriti di perforazione provenienti da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nella categoria dei residui).

La riutilizzazione del fango ottenuto dopo il trattamento dei fanghi originari per la copertura dei rifiuti in discarica rientra nella nozione di riutilizzo, con conseguente qualifica di residui riutilizzabili dei fanghi in questione. Infatti dalle disposizioni dei decreti legge che si sono succeduti dal D.L. 9 novembre 1993 n. 443 al D.L. 6 giugno 1996 n. 462, nessuno dei quali è stato convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 11 novembre 1996 n. 575, non è ricavabile, neppure implicitamente, una qualche norma che vieti il riutilizzo dei fanghi nelle discariche per la copertura dei rifiuti.

I fanghi di perforazione provenienti da attività petrolifere costituiscono rifiuti anche ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Gli stessi non rientrano tra i rifiuti pericolosi, ma tra i rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.Lgs. Infatti la lett. c) del terzo comma dell'art. 7 dispone che sono rifiuti speciali i rifiuti da lavorazioni industriali, e non può esservi dubbio che i fanghi di perforazione rientrino nella categoria dei rifiuti da lavorazioni industriali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1999, n. 2731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2731
    Data del deposito : 26 novembre 1999

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