Sentenza 26 novembre 1999
Massime • 5
La riutilizzazione del fango ottenuto dopo il trattamento dei fanghi originari per la copertura dei rifiuti in discarica è operazione consentita anche ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, in quanto l'art. 6, lett. h) qualifica come recupero le operazioni previste nell'allegato C, e tale allegato prevede e consente l'operazione di recupero consistente nello spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, e non vi è dubbio che in tale operazione rientri anche lo spandimento per ricoprire i rifiuti di una discarica.
Non si verifica spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lett. b) e c) c.p.p., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi. Ed invero, in tal caso, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato mezzo ed il reato fine, ricorre solo una ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza, ne' per materia ne' per territorio, tanto più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non esser sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.
In materia di smaltimento di rifiuti speciali, va precisato che i decreti legge susseguitisi a partire dal D.L. 9 novembre 1993 n. 443 sino al D.L. 6 giugno 1996 n. 462, nessuno dei quali è stato convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 11 novembre 1996 n. 575, ponevano precise condizioni alle quali subordinavano l'esonero dalla regolamentazione prevista dal D.P.R. 10 settembre 1982 n.915, e cioè sia la prova oggettiva ed effettiva della destinazione al riutilizzo di tutti i rifiuti considerati, solo in tal caso, come residui, sia la individuazione del residuo ai sensi del D.M. 5 settembre 1994. (Nella specie la Corte ha qualificato come residui i fanghi di perforazione in quanto l'allegato 3 al d. m. 5 settembre 1994, include, all'art. 8, i detriti di perforazione provenienti da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nella categoria dei residui).
La riutilizzazione del fango ottenuto dopo il trattamento dei fanghi originari per la copertura dei rifiuti in discarica rientra nella nozione di riutilizzo, con conseguente qualifica di residui riutilizzabili dei fanghi in questione. Infatti dalle disposizioni dei decreti legge che si sono succeduti dal D.L. 9 novembre 1993 n. 443 al D.L. 6 giugno 1996 n. 462, nessuno dei quali è stato convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 11 novembre 1996 n. 575, non è ricavabile, neppure implicitamente, una qualche norma che vieti il riutilizzo dei fanghi nelle discariche per la copertura dei rifiuti.
I fanghi di perforazione provenienti da attività petrolifere costituiscono rifiuti anche ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Gli stessi non rientrano tra i rifiuti pericolosi, ma tra i rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.Lgs. Infatti la lett. c) del terzo comma dell'art. 7 dispone che sono rifiuti speciali i rifiuti da lavorazioni industriali, e non può esservi dubbio che i fanghi di perforazione rientrino nella categoria dei rifiuti da lavorazioni industriali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1999, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 26/11/1999
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere N.3948
4. Dott. Pierluigi Onorato Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.38637/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da IS ER, nato a [...] l'[...], da D'AN AO, nato a [...] il [...], e da UA OL, nato ad [...] il 1^ maggio 1935;
avverso la sentenza emessa il 22 maggio 1998 dalla corte d'appello di Potenza;
Udita nella pubblica udienza del 26 novembre 1999 la relazione fatta dal Consigliere Prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Clemente Biondi;
Svolgimento del processo
IS ER, D'AN AO e UA OL furono rinviati al giudizio del pretore di Potenza per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., 6 e 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il IS, quale legale rappresentante della Eco Geo Drilling s.r.l., essendo in possesso della autorizzazione regionale che lo abilitava ad eseguire solo la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, attivato in AT (PZ) una piattaforma di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali, costituita da fanghi di perforazione, provenienti dai pozzi della s.p.a. Agip, in assenza di autorizzazione regionale in concorso con il D'AN che, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. SITE, con sede in Potenza, titolare della discarica ubicata in Tito, essendo in possesso di autorizzazione regionale che lo abilitava solo allo smaltimento di rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati, in assenza di autorizzazione regionale aveva smaltito nella detta discarica i rifiuti speciali in essa conferiti dalla Eco Geo Drilling dopo il trattamento nella piattaforma di AT;
e in concorso con il UA che, in qualità di legale rappresentante della omonima impresa proprietaria della discarica ubicata in RT NO (FG), essendo in possesso di autorizzazione dell'amministrazione provinciale che lo abilitava solo allo smaltimento di rifiuti inerti non inquinanti, in assenza di autorizzazione regionale aveva smaltito nella detta discarica i rifiuti speciali in essa conferiti dalla Eco Geo Drilling dopo il trattamento nella piattaforma di AT (fatti commessi in AT, Tito ed RT NO dal 7 giugno 1995 al 19 aprile 1996). Alla prima udienza dell'8 gennaio 1996 il UA eccepì preliminarmente l'incompetenza territoriale del pretore di Potenza, essendo il fatto a lui ascrivibile avvenuto esclusivamente in RT NO (FG). Il pretore, con ordinanza emessa nella stessa udienza, respinse l'eccezione. Quindi, con sentenza del 18 febbraio 1997, dichiarò gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e li condannò ciascuno alla pena di mesi quattro di arresto e lire tre milioni di ammenda, con la sospensione condizionale della pena e la confisca della piattaforma in sequestro.
In sostanza il pretore pervenne alla declaratoria di responsabilità degli imputati in ragione della natura dei fanghi in questione. Ritenne infatti che gli stessi non potessero essere qualificati come residui destinati al riutilizzo e che quindi non fossero assoggettabili alla normativa più favorevole emanata in forza dei numerosi decreti legge mai convertiti in legge ma più volte reiterati a partire dal decreto legge n. 443 del 9 novembre 1993 per arrivare al decreto legge n. 113 dell'8 marzo 1996 (per quanto riguardava l'arco temporale dei fatti contestati nel capo di imputazione) e quindi ancora reiterati sino al decreto legge n. 462 del 6 settembre 1996, ultimo della serie ed anch'esso non convertito,
ma seguito dalla legge 11 novembre 1996, n. 575, che aveva fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei suddetti decreti legge. Secondo il pretore, l'applicabilità della normativa più favorevole doveva essere esclusa sia perché i fanghi in questione non potevano essere qualificati come residui perché non destinati, ne' in astratto ne' in concreto, al riutilizzo successivo in cicli di produzione o di consumo per ottenere prodotti o materie prime o per la combustione energetica, sia perché non rientranti nelle tipologie previste dal decreto del ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, perché erano risultati contenere una quantità di oli minerali superiore a quella consentita dal detto regolamento. Il pretore escluse altresì che fosse configurabile la buona fede degli imputati o una ignoranza scusabile della legge penale.
Tutti gli imputati proposero appello.
Il IS dedusse tra l'altro:
a) che il d.m. 5 settembre 1994, consentiva il riutilizzo dei fanghi e detriti di perforazione, purché conformi ai punti 8.3 e 8.12 dello stesso decreto;
b) che i certificati di analisi sui campioni prelevati dai NAS sul camion usciti dalla piattaforma avevano riscontrato la non conformità al d.m. 5 settembre 1994, per la sola presenza di alcuni metalli, ma poi l'istruttoria dibattimentale aveva provato, come riconosciuto dalla sentenza del pretore, che per i metalli rispettavano i parametri fissati dal decreto ministeriale;
c) che tuttavia il pretore aveva individuato una non conformità in relazione alla presenza di oli minerali in eccedenza ai valori previsti;
d) che però nelle certificazioni non vi era alcun riferimento agli oli minerali, tanto che il giudizio di non conformità era stato riferito ai soli metalli, in quanto le percentuali esaminate erano riferite solo alla voce "estratto etereo";
e) che erroneamente il pretore aveva ritenuto che "oli minerali" ed "estratto etereo" fossero la stessa cosa, quando è invece noto che si tratta di sostanze del tutto diverse in quanto l'estratto etereo è l'insieme di oli minerali e vegetali, mentre il limite da osservare è riferito ai soli oli minerali, così come diverse sono le metodologie per la individuazione dei suddetti parametri;
f) che, del resto, era significativo che nella stessa consulenza del pubblico ministero risultava che, analizzati gli stessi campioni, i parametri riferiti agli oli minerali erano risultati tutti inferiori ai limiti di legge.
g) che il certificato di analisi del 27 giugno 1996, relativo al prelievo effettuato dal consulente del pubblico ministero il precedente 15 giugno, era inutilizzabile avendo lo stesso consulente ammesso di avere effettuato il prelievo dei rifiuti ancora in fase di trattamento, e quindi non ancora pronti per essere conferiti in discarica, e che di ciò lo stesso pretore aveva dovuto prendere atto tanto da non tenere conto delle conclusioni del consulente. Il D'AN tra l'altro dedusse:
a) che i fanghi in questione erano riutilizzabili quali residui per la copertura dei rifiuti solidi urbani ai sensi del d.m. 5 settembre 1994, in quanto rispettavano le caratteristiche previste da tale decreto.
b) che in particolare non vi era nessuna prova che i fanghi smaltiti nella sua discarica avessero una percentuale di oli minerali superiore a quella consentita e ciò perché le uniche campionature prelevate ed esaminate riguardavano il materiale trasportato dai camion della Eco Geo Drilling ad RT NO (FG) presso la discarica del UA. Nessun nesso, quindi, esiste tra le dette campionature e la qualità e la tipologia del materiale utilizzato nella discarica di Tito (PZ). Anzi, dai certificati di analisi prodotti in dibattimento risultava che il materiale conferito nella sua discarica era conforme alle prescrizioni della normativa speciale ed idoneo all'uso quale residuo.
c) che nessun valore, neppure indiziario, potevano avere le caratteristiche relative allo smaltimento ed alla stratificazione dei rifiuti riferite dal teste, dal momento che si trattava delle caratteristiche proprie del conferimento di materiali come quelli in esame, tenuto anche conto della dimensione della discarica. d) che erano del tutto inconferenti gli argomenti del pretore relativi alle modalità di pagamento dei fanghi, le quali erano del tutto logiche e conformi alle regole di mercato, sol che si fosse tenuto conto della peculiare attività svolta dalla società del IS e dalla sua ditta.
e) che in ogni caso era indubbio che mancava l'elemento psicologico del reato se non altro perché egli si era attenuto alle prescrizioni del d.m. 5 settembre 1994. Il UA, a sua volta, dedusse tra l'altro:
a) violazione delle norme sulla competenza in quanto a lui era stato contestato soltanto lo smaltimento di rifiuti speciali nella propria discarica di RT NO (FG) e quindi la competenza del pretore di Foggia non poteva subire limitazioni dalla prospettazione accusatoria che voleva quei reati in continuazione con altri reati commessi dal IS in AT. Invero, l'art. 12, primo comma, lett. a), cod. proc. pen. sarebbe stato applicabile solo se ad esso
UA fosse stato contestato il concorso in tutti i reati, compresi quelli commessi in AT, mentre il concorso fra lui e il IS riguardava reati commessi tutti in RT NO.
b) che non vi era nessuna valida prova che i fanghi in questione contenessero una percentuale di oli minerali superiore a quella consentita, come del resto fu riscontrato anche dal consulente tecnico del pubblico ministero.
c) che in ogni caso andava applicato il d.m. 5 settembre 1994, ed andava comunque anche affrontato il problema della prescrizione dal momento che i reati a lui contestati sarebbero stati commessi fino all'agosto 1995;
d) che in ogni caso era indubbia la sua buona fede ed il suo errore incolpevole, mentre non era possibile trarre elementi di responsabilità nei suoi confronti da accertamenti e prove acquisiti a carico di altro imputato.
La corte d'appello di Potenza, con sentenza del 22 maggio 1998, revocò la confisca della piattaforma e confermò nel resto la sentenza di primo grado. In particolare osservò tra l'altro:
a) che era infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal UA
b) che la condotta criminosa contestata non era stata depenalizzata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e che alla fattispecie continuavano ad applicarsi gli artt. 6 e 25, primo comma, d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, perché contenenti una disciplina più favorevole;
c) che punto essenziale e decisivo del processo era la questione se i fanghi in questione rientrassero o meno nel concetto di residui destinati al riutilizzo, cioè al reimpiego in cicli di produzione o di consumo per ottenere prodotti o materie prime o per la produzione di energia;
d) che a tale quesito doveva darsi risposta negativa in quanto doveva escludersi che i fanghi avessero la natura di materie prime secondarie o di residui destinati al riutilizzo;
e) che quindi mancava una delle condizioni necessarie perché potesse applicarsi l'esimente e ciò a prescindere dall'altra condizione che i fanghi rientrassero in una delle tipologie indicate dal d.m. 5 settembre 1994;
f) che, del resto, il detto d.m. 5 settembre 1994 non poteva interpretarsi come derogatorio della legge e quindi ritenere i fanghi come residui solo perché eventualmente rispettosi dei valori in esso indicati, non potendo attribuirsi ad una norma posta da una fonte di rango secondario efficacia derogatoria di una norma posta da una fonte primaria;
g) che quindi erano irrilevanti tutte le considerazioni svolte dagli imputati in ordine alla reale composizione chimica dei fanghi ed alle modalità ed ai risultati delle analisi;
h) che non poteva parlarsi di errore di fatto perché secondo la stessa prospettazione del UA l'errore sarebbe caduto sulla composizione dei fanghi e cioè su un fatto irrilevante ai fini della configurabilità del reato;
i) che nemmeno poteva parlarsi di errore incolpevole della legge penale e che sussisteva l'elemento psicologico dei reati. Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. Il D'AN lamenta che la corte d'appello ha ritenuto di superare le varie eccezioni proposte con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado limitandosi alla constatazione della differenza tra norma primaria e norma secondaria ed alla impossibilità che la seconda possa derogare alla prima. Osserva che tale soluzione è però insoddisfacente perché: a) nella materia si sono sovrapposti, a partire dal 1982, vari decreti legge non convertiti, i cui effetti sono stati però fatti salvi dalla legge 11 novembre 1996, n. 575; b) la classificazione del materiale proveniente dalla perforazione dei pozzi petroliferi quale "residuo" è stabilita dal d.m. 5 settembre 1994; c) tale norma condiziona l'inserimento dei fanghi da perforazione nella categoria dei residui e non in quella dei rifiuti speciali al solo idoneo e prescritto trattamento che li renda rispettosi dei valori ivi indicati;
d) il d.m. 5 settembre 1994 intervenne a disciplinare la materia dei residui a ben dodici anni di distanza dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. e) ciò porta a ritenere che la materia sia disciplinata dal solo decreto ministeriale citato, intervenuto evidentemente proprio per fare chiarezza nella ingarbugliata materia già regolata dalla legge;
f) un eventuale contrasto tra le norme lascerebbe insormontabili profili di dubbio sull'esistenza dell'elemento psicologico del reato;
g) in ogni caso l'interesse della salute pubblica tutelato dalla norma risulta soddisfatto dal trattamento obbligatorio cui sono sottoposti i fanghi di perforazione, che fa perdere agli stessi ogni nocività e pericolosità; h) proprio per questo la sentenza impugnata non ha adeguatamente risposto al motivo di gravame addotto dalla difesa.
Il IS deduce i seguenti due motivi:
a) violazione degli artt. 6 e 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Osserva che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che la destinazione dei fanghi in questione ad una discarica fosse sintomo intuitivo dell'oggettiva destinazione all'abbandono e che quindi essi andassero considerati come rifiuti, insuscettibili di qualsiasi potenziale attitudine al riutilizzo. Con ciò però la sentenza impugnata assimila sul piano giuridico tutto ciò che è conferito in discarica alla categoria dei semplici rifiuti. Al contrario nella specie era rimasto provato che il materiale estratto dalla piattaforma del IS era reimpiegato nei siti in cui era conferito per la copertura stratificata dei rifiuti ivi esistenti, con una attitudine funzionale manifesta e propria delle materie prime secondarie, come evidenziato dallo scarso impatto ambientale dei fanghi e dal rispetto dei parametri di cui al d.m. 5 settembre 1994.. b) violazione degli artt. 6, primo comma, lett. h), e 7, terzo comma, lett. g), decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Osserva che secondo la nuova disciplina per rifiuto deve intendersi, a mente dell'art. 6, primo comma, lett. a), qualsivoglia sostanza rientrante nel relativo allegato A), il quale però non contempla i fanghi da perforazione, esclusi peraltro anche dalla categoria dei rifiuti pericolosi. Inoltre l'elenco dei rifiuti speciali, di cui all'art. 7, terzo comma, lett. g), richiama tassativamente soltanto la categoria dei fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, di per se stessi destinati all'abbandono. Infine, le operazioni di recupero previste dall'allegato C) e richiamate dall'art. 6, primo comma, lett. h), prevedono e consentono, conformemente al caso di specie, tanto lo spandimento dei rifiuti sul suolo a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia (punto R10) quanto l'utilizzazione degli stessi, ottenuti anche dalla detta operazione (punto R11). Pertanto, anche a ritenere che l'attività del IS avesse avuto ad oggetto sostanze assimilabili ai rifiuti, gli attuali parametri normativi escludono che le operazioni di riutilizzo poste in essere abbiano violato la legge penale.
Il UA, da parte sua, deduce i seguenti due motivi:
a) art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 16 cod. proc. pen. erronea applicazione delle norme che regolano la competenza. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale. Invero, le contestazioni mosse ai tre imputati, pur se articolate in un unico punto, sono nettamente differenziate: al IS, prima, sono stati contestati una serie di episodi commessi in Tito (PZ) in concorso con il solo D'AN e poi gli sono stati contestati diversi, distinti ed autonomi episodi, commessi in RT NO (FG), in concorso con il solo UA. In particolare, lo smaltimento dei rifiuti speciali nella discarica di RT NO sarebbe stato effettuato, secondo l'imputazione e la sentenza di condanna, solo dagli imputati IS e UA, senza alcuna interferenza da parte del D'AN. Quindi le attività delittuose non hanno alcun collegamento tra loro. Nè si può prospettare - come ha fatto la corte d'appello - l'ipotesi di un unico evento determinato dalla condotta di più persone e ciò perché l'evento della presunta condotta illecita è costituito dal deterioramento della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistente, con indispensabile riferimento ad un determinato territorio. L'inquinamento causato in RT NO è diverso ed autonomo rispetto a quello prodotto in Tito. Quindi il UA potrebbe rispondere solo dell'attività inquinante del territorio di RT NO. Del resto, il reato contestato al IS ed al UA è quello di smaltimento di rifiuti speciali nella discarica di RT NO, sicché in RT NO inizia e si consuma la condotta antigiuridica degli imputati. In ogni caso la connessione per continuazione prevista dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen. è idonea a determinare lo spostamento della competenza solo se l'episodio in continuazione riguardi lo stesso o, se sono più, gli stessi imputati ossia solo se sia riferibile ad una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i partecipanti.
b) art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art.
8.3.3 del d.m. 5 settembre 1994, attuativo del decreto legge 438/1994; errata individuazione de 1 quadro normativo che consentiva il riutilizzo di residui di perforazione e conseguente illogicità della sentenza. Lamenta che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che, secondo quanto disposto dal decreto legge n. 162/1995, fosse consentito il riutilizzo dei rifiuti speciali solo per cicli di produzione o consumo. Invece il d.m. 5 settembre 1994, attuativo degli artt. 2 e 5 del decreto legge 8 luglio 1994, n. 438, individuava, al punto 8.3, i fanghi di perforazione come residui inerti ed assimilabili ed, al punto 8.4.3, indicava il loro riutilizzo per ripristini ambientali previa eventuale disidratazione. Quindi il riutilizzo dei fanghi e detriti di perforazione era consentito dalle disposizioni vigenti anche per fini diversi dai cicli di produzione e di consumo intesi in senso stretto. Pertanto, la corte d'appello avrebbe dovuto accertare soltanto la natura e la qualità dei fanghi conferiti nella discarica e poiché non era stata acquisita la prova che i fanghi stessi presentassero oli minerali in una percentuale superiore a quella consentita, nessuna contestazione poteva essere mossa all'imputato. In ogni caso erroneamente sono state ritenute ininfluenti le argomentazioni difensive sull'errore di fatto del UA.
Motivi della decisione
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale regolarmente e tempestivamente sollevata dal UA sin dalla prima udienza dell'8 novembre 1996 dinanzi al pretore e poi riproposta nei successivi gradi del giudizio. Per risolvere tale questione è necessario innanzitutto esaminare ed interpretare il capo di imputazione, dal momento che la competenza per territorio deve essere valutata appunto in base al tenore dell'imputazione.
Ora, nel capo di imputazione vengono indicati indistintamente tre diversi reati, tutti riconducibili agli artt. 6 e 25 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed ognuno di essi avente carattere di reato continuato perché costituito dal ripetersi della condotta nel tempo, e precisamente:
a) un primo reato continuato (che per comodità si può definire come reato A) consistente nel fatto che nella piattaforma sita in AT (PZ) e di proprietà della società Eco Geo Drilling di cui era legale rappresentante il IS, si era provveduto allo stoccaggio ed al trattamento dei rifiuti speciali costituiti daì fanghi di perforazione provenienti dai pozzi petroliferi della società Agip, pur essendo all'epoca la Eco Geo Drilling titolare di autorizzazione regionale che la abilitava alla sola raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali;
b) un secondo reato continuato (che per comodità si può definire come reato B) consistente nel fatto che nella discarica sita in Tito (PZ) di proprietà della società Site, di cui era legale rappresentante il D'AN, venivano smaltiti i suddetti rifiuti speciali conferiti dalla soc. Eco Geo Drilling dopo il trattamento subito nella piattaforma di AT, pur essendo la soc. Site titolare di autorizzazione regionale che la abilitava allo smaltimento dei soli rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili;
c) un terzo reato continuato (che per comodità si può definire come reato C) consistente nel fatto che nella discarica sita in RT NO (FG) di proprietà della ditta di cui era legale rappresentante il UA venivano smaltiti i suddetti rifiuti speciali conferiti dalla soc. Eco Geo Drilling dopo il trattamento subito nella piattaforma di AT, pur essendo il UA in possesso di autorizzazione della amministrazione provinciale che lo abilitava solo allo smaltimento di rifiuti inerti non inquinanti. Ora, la questione da risolversi consiste nello stabilire se: 1) con l'imputazione il reato A) è stato contestato al solo IS, il reato B) al D'AN in concorso con in IS, e il reato C) al UA in concorso con lo stesso IS;
ovvero 2) tutti e tre i reati sono stati contestati come commessi da tutti e tre gli imputati in concorso tra loro.
Può a questo proposito ricordarsi che, alla prima udienza dinanzi al pretore dell'8 novembre 1996, quando il difensore del UA sollevò l'eccezione di incompetenza territoriale del pretore di Potenza - osservando che con il capo di imputazione, in realtà, erano stati contestati distinti reati e precisamente al IS in concorso con il D'AN lo smaltimento di rifiuti speciali nella città di Potenza e sempre al IS in concorso però con il UA il diverso reato dello smaltimento di rifiuti speciali in RT NO - il pretore rigettò l'eccezione con ordinanza che così motivava: "considerato che, a prescindere, per il momento, e salvo eventuale modifica successiva del capo di imputazione ove l'istruttoria dovesse portare a tanto, il reato per cui è chiamato a rispondere il UA commesso in Foggia è stato contestato in concorso anche al IS e che connesso a tale reato allo stesso IS ne è stato contestato uno ulteriore, cronologicamente commesso per primo e nel territorio per il quale questo giudice è competente;
che quindi allo stato degli atti si verte in ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. a), cod. proc. pen. con conseguente applicabilità dell'art. 16 cod. proc. pen., che prevede la competenza del giudice del luogo dove il primo reato è stato contestato... ". Sembrerebbe, quindi, che con questa ordinanza il pretore abbia ritenuto che il reato indicato come C), commesso in RT NO, fosse stato contestato in concorso al UA ed al IS, mentre l'ulteriore reato indicato come A), commesso in AT, fosse stato contestato al solo IS. Ciò sembrerebbe confermato anche dal corso del dibattimento di primo grado, dato che le tutte le difese degli imputati si svolsero sulla base del presupposto che con il capo di imputazione il reato A) era stato contestato al solo IS, il reato B) al IS in concorso con il D'angelo, ed il reato C) al IS in concorso con il UA, nonché dalla stessa sentenza di primo grado, dalla quale appare che il pretore sembra affermare la responsabilità del solo IS per il reato A), del IS in concorso col D'AN per il reato B), e del IS in concorso con il UA per il reato C).
Se però così fosse, se cioè davvero con l'ordinanza dell'8 novembre 1996 il pretore avesse ritenuto che con l'imputazione fosse stato contestato al UA ed al IS il solo concorso nel reato C) mentre il reato A) fosse stato contestato al solo IS, è evidente come la soluzione adottata dal pretore stesso in ordine alla competenza territoriale sarebbe errata. In questo caso, infatti, tra i reati A) e C) non era individuabile una connessione per concorso di persone nel medesimo reato, dal momento che il concorso riguardava il solo reato C), ma eventualmente la connessione prevista dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., ossia quella della continuazione fra più
reati commessi da una persona con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero quella prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., che ricorre tra l'altro quando dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire gli altri, potendosi ritenere che il reato A) fosse stato commesso dal IS per eseguire anche il reato C).
Senonché, questi due tipi di connessione non erano idonei a determinare lo spostamento della competenza territoriale dal pretore di Foggia a quello di Potenza relativamente al (solo) reato contestato al UA e commesso nel territorio di Foggia. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, non si verifica spostamento della competenza per connessione prevista dall'art. 12 lettere b) e c) cod. proc. pen., qualora i reati siano stati commessi da soggetti diversi. Ed invero, in tal caso, mancando l'unità del processo volitivo tra il reato-mezzo e il reato-fine, ricorre solo un'ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria che non produce lo spostamento di competenza, ne' per materia ne' per territorio, tanto più che l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di procedimenti per reati commessi in continuazione o connessi teleologicamente non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. I, 2 dicembre 1998, Archinà, m. 212.270; Sez. I, 2 luglio 1998, Di Carlo, m. 211.170; Sez. I, 8 giugno 1998, Sama, m. 210.882; Sez. I, 25 marzo 1998, Apreda, m. 210.418 e 210.41 7; Sez. VI, 19 novembre 1997, Cunetto, m. 210.085; Sez. V, 21 gennaio 1998, Cusani, m. 210.02 6; Sez. I, 18 dicembre 1996, Ietto, m. 206.560; Sez. I, 6 giugno 1996, Bragagnolo, m. 205.313; Sez. I, 10 gennaio 1996, Di Rollo, m. 205.124; Sez. I, 9 marzo 1995, Pischedda, m. 200.701 e 200.70 2; Sez. III, 30 luglio 1993, Bemardini, m. 194,469 Sez. I, 16 ottobre 1991, Barretta, m. 188.844). Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia pero comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice (Sez. I, 8 giugno 1998, Sama, m. 210.882;
Sez. IV, 12 agosto 1996, Acampora, m. 206.2933). La corte d'appello sembrerebbe quasi essersi resa conto dell'errore in cui è caduto il pretore, e quindi respinge l'eccezione di incompetenza territoriale riproposta dal UA per un motivo diverso, e cioè per la ragione che la competenza per territorio deve valutarsi in relazione al tenore dell'imputazione e che nella specie l'imputazione, formulata con un unico capo, parlava esplicitamente di concorso fra loro di tutti e tre gli imputati, concorso realizzato con condotte poste in essere da ciascuno di essi nello svolgere le rispettive attività di smaltimento dei fanghi che, prodotti dai pozzi Agip, venivano convogliati dapprima in AT, presso la Eco Geo Drilling e poi conferiti alla discarica del UA od a quella della Site.
È vero che subito dopo la corte d'appello dà un'altra motivazione, osservando che la competenza del pretore di Potenza andava ritenuta anche perché poteva ravvisarsi l'ipotesi di connessione, di cui all'art. 12, lett. a), cod. proc. pen., data della determinazione dell'evento da parte di più persone con condotte indipendenti tra loro, ipotesi che ricorreva nella specie perché il UA ed il D'AN potevano abusivamente smaltire i fanghi in parola solo perché gli stessi venivano conferiti dalla Eco Geo Drilling, che opera in AT. Questa motivazione, però, sembra porsi in insanabile contraddizione con la prima, per il motivo che, nel momento stesso in cui la corte d'appello afferma la competenza del pretore di Potenza perché sussiste l'ipotesi di connessione della determinazione dell'evento da parte di più persone con condotte indipendenti fra loro, nello stesso tempo esclude anche che fosse mai stato contestato al UA un qualsiasi concorso nel reato commesso dal IS in AT o nel reato commesso dal IS e dal D'AN in Tito, perché se vi è concorso o compartecipazione di due o più soggetti nel medesimo reato non vi può essere anche determinazione dell'evento da parte dei due o più soggetti con condotte indipendenti fra loro.
Senonché, sebbene le motivazioni date in proposito dai giudici di merito non siano soddisfacenti, ritiene il Collegio che la conclusione cui essi sono giunti sia esatta e che la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal UA debba essere rigettata.
Ed invero, come si è già avuto modo di rilevare, l'unica ipotesi di connessione prevista dall'art. 12 cod. proc. pen. che potrebbe determinare, nei confronti del UA, la competenza del pretore di Potenza e che sarebbe astrattamente ravvisabile nel caso in esame è quella del reato o di più reati commessi da più persone in concorso o in cooperazione tra loro. Ossia, se davvero al UA è stato contestato anche il concorso con il reato commesso dal IS in AT e con quello commesso in Tito, allora certamente può operare la causa di connessione e quindi lo spostamento della competenza in capo al giudice del luogo in cui è stato commesso il primo reato.
Ora, per decidere se al UA sia stato meno contestato anche il concorso, quanto meno, nel reato A), deve aversi riguardo unicamente al tenore letterale del capo di imputazione. Ed a parere del collegio, dal contenuto obiettivo e letterale del capo di imputazione si ricava appunto che tutti e tre i reati sono stati contestati a tutti e tre gli imputati come commessi tutti in concorso tra loro. Ciò emerge non solo dal dato formale che l'imputazione è stata contestata con un unico capo per tutti e tre ì reati ed a tutti e tre gli imputati, anziché con tre capi distinti, ma soprattutto dal tenore letterale dell'imputazione stessa, la quale invero parla unitariamente del IS, del D'AN e del UA come "imputati del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. cod. pen., art. 110 cod. pen., artt. 6 e 25 d.P.R. 915/82 perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il IS in qualità... attivava una piattaforma di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali... in assenza di autorizzazione regionale in concorso con il D'AN che, in qualità... smaltiva nella suddetta discarica i rifiuti speciali in essa conferiti... dopo il trattamento nella piattaforma di AT;
e in concorso con il UA, che in qualità... smaltiva nella suddetta discarica i rifiuti speciali in essa conferiti... dopo il trattamento nella piattaforma di AT".
Sembra quindi evidente che, stando al capo di imputazione, a tutti e tre gli imputati è stato contestato il concorso e la compartecipazione in tutti e tre i reati. Ciò basta, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., trattandosi di reati aventi pari gravità, a determinare la competenza del giudice competente per il primo reato, e quindi la competenza del pretore di Potenza, essendosi il reato A) verificato nel territorio di Potenza.
E poiché la competenza deve essere determinata esclusivamente sulla base del tenore letterale dell'imputazione, così come essa è stata contestata agli imputati, ritiene il Collegio del tutto irrilevante sia la circostanza che il pretore sembra avere interpretato l'imputazione in un modo diverso, ossia che il reato A), commesso in AT, fosse stato contestato al solo IS, e non anche al UA in concorso col IS, tanto che tutta l'istruttoria dibattimentale sembra essersi svolta sulla base di questo presupposto e che la sentenza di primo grado non accenna minimamente ad una corresponsabilità del UA nel reato A) e sembra ritenerlo responsabile solo per il reato C), sia la circostanza che la stessa corte d'appello appare anch'essa dubitare di tale soluzione tanto da ricorrere all'ipotesi, inconciliabile con la prima, della determinazione dell'evento da parte di più persone con condotte indipendenti tra loro e da mostrare anch'essa, nel corso della motivazione, di ritenere che in ordine al UA occorresse dimostrare soltanto la sua responsabilità per il reato commesso in RT NO e non anche per quello commesso in AT.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal UA deve dunque essere respinta.
Venendo al merito, deve in primo luogo essere esaminato il secondo motivo del ricorso proposto dal IS con il quale si sostiene che il fatto non sarebbe più previsto come reato a seguito del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per i motivo che questo non considererebbe rifiuti i fanghi di perforazione. Osserva infatti il ricorrente che, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per rifiuto deve intendersi qualsivoglia sostanza rientrante nel relativo allegato A), il quale però non contempla i fanghi da perforazione, i quali sarebbero peraltro esclusi anche dalla categoria dei rifiuti pericolosi. Inoltre l'elenco dei rifiuti speciali, di cui all'art. 7, terzo comma, lett. g), richiama tassativamente soltanto la categoria dei fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, di per se stessi destinati all'abbandono, categoria con tutta evidenza estranea al caso in esame.
Il ricorrente infine ricorda che le operazioni di recupero previste dall'allegato C) e richiamate dall'art. 6, primo comma, lett. h), prevedono e consentono, conformemente al caso di specie, tanto lo spandimento dei rifiuti sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (punto R10) quanto l'utilizzazione degli stessi, ottenuti anche dalla detta operazione (punto R11). Il motivo è infondato. Invero, l'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dispone che deve intendersi per "rifiuto"
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ora, l'allegato A al medesimo decreto legislativo, al punto Q11 contempla i "residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)". Nell'indice del medesimo allegato A, sono poi espressamente indicati, al punto 01.05.00 i "fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione". Nessun dubbio quindi che i fanghi di perforazione provenienti da attività petrolifere, come quelli in questione, costituiscano rifiuti anche ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Altrettanto indubitabile è poi che gli stessi,
anche ai sensi della nuova disciplina normativa, non rientrino fra ì rifiuti pericolosi ma rientrino invece tra i rifiuti speciali ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.lgs. 22/1997. È vero, infatti, che l'art. 7, terzo comma, lett. g), include tra i rifiuti speciali soltanto i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, ma è anche vero che la lett. c) del medesimo terzo comma dispone che sono rifiuti speciali i "rifiuti da lavorazioni industriali" e non può esservi dubbio che i fanghi di perforazione rientrino appunto nella categoria dei rifiuti da lavorazioni industriali e debbano quindi essere qualificati come rifiuti speciali anche ai sensi della nuova normativa. Per quanto riguarda poi le operazioni di recupero dei fanghi previste dall'allegato C) si rinvia alle osservazioni che verranno fatte in seguito.
Tutti i ricorrenti lamentano poi che erroneamente la corte d'appello ha escluso che nella specie fosse applicabile il d.m. 5 settembre 1994, per il motivo che questo costituisce una fonte normativa di livello secondario e quindi le norme da essa poste dovrebbero essere disapplicate dal giudice penale perché esse non potrebbero avere effetto derogatorio di quelle poste da fonti di livello primario, quali i diversi decreti legge succedutisi dal 1993 al 1996 in materia di riutilizzo di residui derivanti da cieli di produzione o di consumo nonché in materia di smaltimento di rifiuti. Esattamente la corte d'appello osserva che punto cruciale del presente processo è la questione se i fanghi di perforazioni provenienti dai pozzi dell'Agip e quindi dapprima stoccati e trattati nella piattaforma di AT e poi smaltiti nelle discariche debbano essere qualificati come rifiuti speciali, e quindi assoggettati alla normativa di cui alla d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ovvero rientrino nella nozione di residui destinati al riutilizzo e quindi assoggettati alla normativa più favorevole introdotta dai suddetti decreti legge innumerevoli volte reiterati per quasi tre anni (e che coprono l'intero arco di tempo delle fattispecie contestate), a partire dal decreto legge 9 novembre 1993, n. 443, fino al decreto legge 6 giugno 1996, n. 462, ultimo della serie, decreti legge nessuno dei quali è stato mai convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 11 novembre 1996, n. 575. Il pretore prese le mosse dal decreto legge 10 maggio 1995, n. 162, per la ragione che questo era il decreto legge in vigore nel momento in cui cominciarono le condotte contestate, ma esattamente la corte d'appello ha posto in rilievo che il riferimento a tale decreto legge piuttosto che ad un altro è in pratica irrilevante poiché questo non faceva che riprendere sul punto il tenore dei precedenti decreti legge con norme, sempre sul punto, ripetute sostanzialmente dai decreti legge successivi.
Ora, i decreti legge in questione distinguono i "rifiuti" dai "residui", stabilendo, in via generale, che le disposizioni del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che i decreti legge stessi disciplinano e qualificano come attinenti al riutilizzo dei residui, mentre si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo (v. ad es., art. 12, sesto comma, decreto legge 10 maggio 1995, n. 162).
Quanto alla nozione di "residuo", i decreti legge in questione stabiliscono che deve considerarsi "residuo" ogni "sostanza o materiale residuale derivante da un processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a riutilizzo", e che costituiscono poi "riutilizzo" le "operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia" (v., ad es., art. 2, lett. B) e H), decreto legge 10 maggio 1995, n. 162).
Ora, esattamente la corte d'appello ricorda che, affinché possa essere applicata la normativa più favorevole di cui ai ricordati decreti legge occorre che risulti positivamente in atti, in maniera oggettiva ed effettiva, la prova della destinazione al riutilizzo di tutti i rifiuti, considerati solo in questo caso come residui derivanti da ciclo di produzione o di consumo utilizzati in un processo produttivo o di combustione per la produzione di energia (Sez. III, 1 dicembre 1997, Nardino, m. 209.821; Sez. III, 6 febbraio 1995, D'Amore, m. 201.967; Sez. III, 26 settembre 1995, Salvarani, m. 203.91 6; Sez. III, 21 febbraio 1994, Albani, m. 197.332). Va invece precisato quanto affermato dalla corte d'appello in relazione alla necessità di una ulteriore condizione, costituita dal fatto che si tratti di materie rientranti nelle tipologie elencate dal d.m. dell'ambiente 5 settembre 1994. E ciò perché la corte d'appello richiama in proposito alcune massime che si riferiscono invece ad una ipotesi del tutto diversa, ossia quelle massime secondo le quali per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 12 dei decreti legge in questione con conseguente non punibilità delle attività qualificate come operazioni di recupero, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui occorre sia che queste siano effettuate in conformità alla disciplina dettata con il d.m. 26 gennaio 1990 e alla normativa regionale sia la prova in modo oggettivo ed effettivo della destinazione al riutilizzo (Sez. VI, 11 settembre 1997, Squadrito, m. 210.299; Sez. III, 26 settembre 1995, Salvarani, m. 203.916; Sez. III, 3 maggio 1995, Alario, m. 201.790;
Sez. III, 16 novembre 1994, Zambianchi, m, 201.406. Sez. III, 15 aprile 1994, Rossi, m. 199.722). Si tratta, infatti, di una ipotesi del tutto estranea al caso di specie nel quale non si fa alcuna questione dell'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 12, quarto comma, decreto legge 10 maggio 1995, n. 162 (ed analoghe disposizioni degli altri decreti legge), se non altro perché tale esimente è applicabile soltanto ai fatti commessi fino al 7 gennaio 1995, ed è quindi certamente irrilevante nella specie, dato che i fatti contestati hanno avuto inizio il 7 giugno 1995. In realtà, quindi, la corte d'appello intende richiamare la condizione posta, tra l'altro, dall'art. 5, primo comma, decreto legge 10 maggio 1995, n. 162 (e disposizioni analoghe) secondo cui chi intenda effettuare lo stoccaggio, il trattamento o il n'utilizzo dei residui di cui agli allegati 2 e 3 al d.m. 5 settembre 1994 e di cui al d.m. 16 gennaio 1995 (con alcune eccezioni) è tenuto a darne annualmente comunicazione alla sezione regionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione o provincia competente. Il successivo art. 12, primo comma (e disposizioni analoghe) stabilisce poi che chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel decreto legge in questione, relative ai "residui individuati", non osserva gli obblighi stabiliti da alcuni commi degli articoli precedenti (tra cui quello di comunicazione) è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni (con aumento del massimo dell'ammenda a lire trenta milioni nel caso le violazioni riguardino residui pericolosi).
È per questo che la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha affermato che, in materia di smaltimento di rifiuti speciali, i decreti legge in questione - i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 575 del 1996 - ponevano precise condizioni alle quali subordinavano l'esonero dalla regolamentazione stabilita dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915: e cioè sia la prova oggettiva ed effettiva della destinazione al riutilizzo di tutti i rifiuti considerati, solo in tal caso, come residui;
sia l'individuazione del residuo ai sensi del d.m. 5 settembre 1994 (Sez. III, 23 gennaio 1997, Marotta, m. 207.287). Nella specie questa seconda condizione è pacificamente sussistente dato che l'allegato 3 al d.m. 5 settembre 1994, all'art. 8, include espressamente nella categoria dei residui, e precisamente in quella dei residui inerti e assimilabili, i fanghi ed i detriti di perforazione provenienti tra l'altro da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi (punti 8.3.1 ed 8. 12.1). La corte d'appello ha invece ritenuto che nella specie non sussistesse la prima delle condizioni richieste perché si potesse parlare di residui non soggetti alla normativa di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. E ciò perché non si trattava di residui destinati al riutilizzo, cioè al reimpiego in cicli di produzione o di consumo per ottenere prodotti o materie prime o per la produzione di energia. Infatti, ha osservato la corte d'appello, nella specie i fanghi di perforazione, dopo avere subito il trattamento, non erano avviati ad alcun nuovo ulteriore ciclo di produzione o consumo, ne' tantomeno erano destinati a processi di combustione finalizzati a produzioni energetiche. Invero, sempre secondo la corte d'appello, affinché vi sia ciclo o processo di produzione o consumo è necessario che i rifiuti vengano o avviati alla distribuzione per essere poi destinati al consumo in sè, o ancora trattati o aggiunti ad altri materiali in modo tale da perdere l'originaria identità chimico-morfologica e da assumerne una nuova che sia anche munita di autonoma utilità merceologica, oppure che siano trattati in modo tale da concorrere a fare assumere ad altri o oggetti o sostanze una nuova e diversa utilità merceologica. Nella specie, invece, non avveniva nulla di tutto questo ne' i fanghi erano destinati a combustione per produrre energia. Essi, infatti, erano inviati alle discarica di Tito destinata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati ed alla discarica di RT NO destinata alla raccolta di rifiuti non inquinanti, dove erano utilizzati per ricoprire i rifiuti ivi scaricati.
Il problema però sorge per il fatto che, come si è visto, la classificazione dei fanghi di perforazione e dei detriti di perforazione provenienti tra l'altro da attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi tra i "residui" veri e propri, ed in particolare tra i "residui inerti e assimilabili" è stabilita dal d.m. 5 settembre 1994, ai punti 8.3.1 ed 8.12.1 dell'allegato 3. Il medesimo d.m. 5 settembre 1994, poi, ai punti 8.3.3, lett. b), ed 8.12.3, lett. b), del medesimo allegato 3, prevede espressamente che tra le attività di riutilizzo cui possono essere destinati i detti residui costituiti, appunto, dai fanghi e dai detriti di perforazione, vi sia quella consistente nella loro utilizzazione per la "copertura di rifiuti in discarica", alla condizione, tuttavia, che la prova di cessione rientri nel limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319, e che il rilascio di olio sia inferiore a 5 mg.
La sentenza dei pretore, con la sua ampia ed approfondita motivazione, aveva accertato in punto di fatto che la prima di queste due condizioni era rispettata, ossia che i fanghi in questione rientravano nei limiti di cui alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319. Aveva invece ritenuto che rosse stato superato il limite del rilascio di olio inferiore a 5 mg., e quindi, anche per questo motivo, aveva ritenuto che non fosse applicabile la normativa di cui ai reiterati decreti legge in materia di residui e dovesse invece applicarsi il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Tutti i ricorrenti avevano poi impugnato sotto molteplici profili la soluzione cui era pervenuto il pretore circa la mancata conformità al parametro del rilascio di olio, sostenendo che non vi era alcuna prova che fosse stato superato il limite dei 5 mg. e che anzi vi fosse la prova del rispetto di tale limite.
La corte d'appello ha ritenuto ininfluente ogni accertamento in ordine alle doglianze relative alla composizione chimica dei fanghi ed alla prova del superamento del limite dei 5 mg. per il rilascio dell'olio, e quindi non ha preso in considerazione tali censure e non ha risposto ad esse, e ciò perché ha ritenuto che, quand'anche fossero state rispettate le condizioni poste dai suddetti punti 8.3.3, lett. b), ed 8.12.3, lett. b), del citato allegato A al d.m. 5 settembre 1994, ugualmente non si sarebbe potuto parlare nella specie dell'esistenza di residui e soprattutto di un loro riutilizzo idoneo ad escludere l'applicazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. E ciò perché, sebbene il citato d. m. 5 settembre 1994, qualifichi espressamente i detriti ed i fanghi di perforazione provenienti da ricerca e da coltivazione di idrocarburi come "residui" ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 8 luglio 1994, n. 438 (e quindi delle analoghe disposizioni degli altri decreti legge reiterati) e preveda espressamente che il loro "riutilizzo" (sempre ai sensi del citato art. 2) possa consistere anche nella "copertura dei rifiuti in discarica", ciò non sarebbe sufficiente a ritenere che si possa parlare di residui veri e propri e di un loro riutilizzo conforme alla normativa in materia e quindi ad escludere l'applicazione del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per applicare invece la normativa più favorevole di cui ai citati decreti legge. Il motivo risederebbe nel fatto che, come si è visto, ai sensi dei decreti legge in questione per riutilizzo si intendono le operazioni consistenti nell'impiego dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia. In questa nozione non rientrerebbe anche il riutilizzo dei residui per la copertura dei rifiuti in discarica. Quindi il d.m. 5 settembre 1994, avrebbe introdotto un tipo di riutilizzo non compreso nella nozione di riutilizzo dettata dai decreti legge. E poiché la norma contenuta nel d.m. 5 settembre 1994, è posta da una fonte normativa di livello secondario essa non potrebbe in alcun modo derogare alla norma relativa alla definizione di utilizzo posta da fonti normative di livello primario quali i decreti legge in questione. La conseguenza sarebbe che il giudice penale dovrebbe disapplicare la norma posta dalla fonte secondaria e quindi non considerare come "riutilizzo" l'impiego dei fanghi per la copertura dei rifiuti in discarica. Con l'ulteriore conseguenza che dovrebbe essere applicata la normativa di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Questa soluzione si basa però su un ragionamento alquanto superficiale e non può essere condivisa, perché chiaramente erronea alla luce dei più fondamentali principi sulle antinomie tra le norme e sulla loro risoluzione nel nostro ordinamento giuridico positivo. Innanzitutto è noto che nel nostro ordinamento il giudice ha l'obbligo di applicare tutte le norme appartenenti al c.d. diritto oggettivo. Non può dubitarsi che le norme poste dal d.m. 5 settembre 1994, dato il suo carattere normativo, facciano parte del diritto oggettivo. Il giudice, dunque, ha l'obbligo di applicare le norme derivanti dal suddetto d.m. 5 settembre 1994. Questo obbligo però può venire meno o nel caso che una di tali norme abbia perso efficacia perché abrogata da una norma posteriore posta da una fonte di pari grado o nel caso che una delle norme in questione debba ritenersi invalida perché in conflitto con una norma posta da una fonte di grado superiore (non importa se anteriore o posteriore nel tempo). Nel caso di specie deve ritenersi che la corte d'appello abbia appunto ritenuto invalida la norma del d.m. 5 settembre 1994, che permette a certe condizioni il riutilizzo dei fanghi di perforazione per la copertura dei rifiuti in discarica, perché in conflitto con le norme poste dai diversi decreti legge reiterati nel tempo che stabiliscono la nozione di riutilizzo. Poiché in questo caso si tratterebbe di una antinomia tra una norma posta da una fonte c.d. di grado secondario ed una norma posta da fonte c.d. di grado primario, l'antinomia comporterebbe appunto l'invalidità della norma secondaria ed il criterio per la sua risoluzione consiste nella disapplicazione della norma secondaria demandata al giudice ordinario, con effetti ovviamente limitati al singolo processo.
Il problema, quindi, consiste nel vedere se realmente sussiste una tale antinomia, e quindi l'invalidità della norma secondaria, giacché altrimenti permane l'obbligo del giudice di applicare anche la norma secondaria. Ora è pur vero che (come affermato dalla Corte costituzionale fin dalla sua prima sentenza n. 1 del 1956 e come pacifico in dottrina) affinché sia ravvisabile l'invalidità della norma inferiore per contrasto con una norma superiore non è necessario che via quel contrasto così puntuale occorrente invece perché vi sia abrogazione, la quale invero richiede che fra le due norme si frapponga una contraddizione di tal grado da renderne impossibile l'applicazione contemporanea, di modo che dall'osservanza e dall'applicazione della nuova norma derivi inevitabilmente l'inosservanza e la disapplicazione della vecchia norma, mentre una tale contraddizione, anche se è sufficiente, non è necessaria per il riconoscimento di invalidità della norma inferiore. Ma è anche vero che, per aversi invalidità, occorre pur sempre che vi sia tra le due norme una vera e propria antinomia e cioè, secondo le stesse nozioni di teoria generale del diritto, una situazione di incompatibilità tra le due norme, ossia una situazione per cui le due norme non possono essere entrambe validamente applicabili. Nella specie poi l'incompatibilità dovrebbe presentarsi più che come contrarietà come contraddittorietà perché l'opposizione si verificherebbe tra una norma proibitiva ed una norma (positivamente) "permissiva", ossia tra una norma che proibirebbe una certa condotta e una noma che la permetterebbe. In conclusione, per ravvisarsi un'incompatibilità tra le due norme che determinerebbe l'invalidità di quella inferiore, anche se non sarebbe necessaria la presenza di una puntuale ed insormontabile contraddizione, occorrerebbe pur sempre che vi fosse una situazione di contrasto o quanto meno di non conformità della norma inferiore con la superiore.
Ora, venendo al caso di specie, per ravvisare un contrasto o una non conformità tra la norma in questione del d.m. 5 settembre 1994 (quella relativa al riutilizzo dei fanghi di perforazione per la copertura dei rifiuti nelle discariche) e la norma dei decreti legge che indica quali siano i riutilizzi necessari perché un rifiuto sia considerato residuo suscettibile di essere destinato ad un riutilizzo consentito, occorre risolvere il problema (che la corte d'appello non si è nemmeno posto) se dalle disposizioni dei decreti legge che vengono in rilievo sia ricavabile, anche implicitamente, una qualche norma che o vieti specificamente il riutilizzo dei fanghi nelle discariche per la copertura dei rifiuti ovvero quanto meno imponga all'operatore di interpretare la nozione di riutilizzo facendo esclusivamente riferimento alla espressione testuale usata dall'art. 2 dei diversi decreti leggi - ponendo quindi (non si vede per quali motivi) una eccezione al principio generale in tema di interpretazione secondo cui il vero significato di ogni norma può essere inteso solo tenendo contemporaneamente conto di tutte le altre norme che compongono l'ordinamento giuridico - e per di più gli imponga altresì di interpretare le parole utilizzate dalla disposizione in questione in senso estremamente restrittivo, anche quando tale interpretazione si ponga eventualmente in contrasto con la ratio e le finalità perseguite dai decreti legge in questione. Orbene, è di tutta evidenza che dai detti decreti legge non sia ricavabile alcuna norma che imponga una tale eccezione alle regole generali in tema di interpretazione ed in particolare che imponga di attribuire un significato tanto ristretto e limitato alle parole usate dai decreti legge per dare la definizione di "riutilizzo". Va ricordato che non è in discussione nel presente processo che i fanghi di perforazione provenienti dalla ricerca e coltivazione di idrocarburi costituiscano "residui", dal momento che i decreti legge in questioni considerano "residui individuati" quelli di cui agli allegati 2 e 3 al d.m. 5 settembre 1994, ed i fanghi in questione sono appunto espressamente indicati nell'allegato 3. Quello che invece è in discussione è se l'utilizzo di questi fanghi per la copertura dei rifiuti nelle discariche rientri nella nozione di utilizzo prevista dai decreti legge.
Orbene non si vede in base a quale disposizione o per quale ragione la corte d'appello di Potenza abbia ritenuto che affinché "vi sia ciclo o processo di produzione o consumo è necessario che i rifiuti vengano o avviati alla distribuzione per essere poi destinati al consumo in sè (e non è certo questo il caso dei fanghi in parola)". Al contrario è del tutto logico e conforme al significato delle parole ritenere che la utilizzazione dei fanghi, dopo il loro trattamento, per la copertura dei rifiuti in discarica configuri una loro destinazione al consumo in sè. Allo stesso modo non si comprende in base a quale logica ed a quale motivo la corte d'appello abbia poi affermato che affinché "vi sia ciclo o processo di produzione o consumo è necessario che i rifiuti vengano... trattati od aggiunti ad altri materiali in modo tale da perdere, per reazione chimica od altro mutamento, l'originaria identità chimico- morfologica e da assumerne una nuova che sia anche munita di autonoma utilità merceologica, oppure... che siano trattati in modo tale da concorrere a far assumere ad altri oggetti o sostanze una nuova e diversa utilità merceologica. In breve, perché si possa parlare di loro riutilizzo in un ulteriore ciclo produttivo, i rifiuti devono non solo diventare aliquid novi per confusione, incorporazione, trasformazione ecc;
ma anche acquistare un'autonoma utilità merceologica o farla acquistare ad altri beni loro tramite prodotti". Appare superfluo sottolineare la intrinseca manifesta illogicità di un siffatto ragionamento che, da una parte, afferma che la disposizione che fornisce la nozione di "riutilizzo" debba essere interpretata in modo restrittivo, tenendo conto esclusivamente delle parole utilizzate nel loro significato più limitato e senza far ricorso a quanto desumibile da altre norme (quasi si trattasse di una monade nell'ordinamento giuridico) e poi subordina il riconoscimento del riutilizzo dei residui a tutta una serie di condizioni (perdita della originaria identità chimico-morfologica, acquisto di una nuova identità morfologica e non di una nuova identità morfologica qualsiasi ma di una che sia altresì munita di autonoma utilità morfologica, trattamento tale da farli concorrere a fare assumere ad altri oggetti o sostanze una nuova e diversa utilità merceologica, trasformazione in un aliquid novi per confusione, incorporazione, trasformazione, ecc.) che non si vede come possano essere desunti dalla definizione in questione, la quale si limita genericamente a parlare di operazioni consistenti nell'impiego dei residui per l'ottenimento di prodotti o materie prime.
Ora, sembra che già sulla base di questa sola definizione la utilizzazione fatta nella specie dei fanghi di perforazione possa rientrare perfettamente nella nozione di riutilizzo. La corte d'appello, invero, nel fare le affermazioni che si sono appena riportate, sembra quasi partire dall'idea che i fanghi di perforazione, così come erano ricavati dalla ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nelle stesse condizioni erano immediatamente utilizzati nelle discariche per la copertura dei rifiuti, di modo che non si potrebbe parlare dell'ottenimento di nessun nuovo prodotto o materia prima. Dimentica però che i fanghi, dopo essere stati estratti, non venivano direttamente portati alla discariche per ricoprire i rifiuti, bensì venivano sottoposti ad un trattamento tale per cui potessero assumere la qualità di una materia che, secondo le regole tecniche dettate dalla specifica normativa dei settore, avesse le caratteristiche chimiche e l'idoneità per l'utilizzazione come copertura dei rifiuti, caratteristiche chimiche ed idoneità che i fanghi stessi certamente non avevano allo stato grezzo, così come residuati dal processo di estrazione degli idrocarburi, Quindi, a ben vedere, la prima riutilizzazione dei fanghi avveniva proprio con il loro trattamento presso la piattaforma di Pontano, e tale trattamento era effettuato in modo tale che dai residui fangosi si otteneva proprio un prodotto o una materia nuova, e comunque certamente diversa, dal momento che, contrariamente alla materia originaria, era idonea ad essere impiegata per un uso che alla materia originaria non era consentito. Non ha poi importanza discutere se vi fosse o meno un mutamento della "identità chimico- morfologica" o l'acquisto di una "autonoma utilità merceologica" o la trasformazione in un "aliquid novi per confusione, incorporazione, trasformazione, ecc.". Si tratta di condizioni tutte che non sono previste in alcun modo dalla disposizione legislativa, che parla soltanto dell'ottenimento di prodotti o materie prime, senza richiedere anche che i prodotti o le materie prime siano nuovi o diversi, o abbiano una differente "identità chimico-morfologica" o acquistino una "autonoma utilità merceologica". E quindi sarebbe superfluo osservare che in realtà, nella specie, il fango ottenuto dopo il trattamento ed utilizzato per ricoprire i rifiuti costituiva certamente un aliquid novi per trasformazione rispetto al fango ricavato dalla perforazione, se non altro perché era adatto ad impieghi che invece erano vietati al prodotto originale, e quindi con tutta probabilità aveva anche una nuova identità chimico- morfologica ed una autonoma utilità merceologica.
Quindi, anche sulla base delle sole disposizioni poste dai decreti legge, la riutilizzazione del fango ottenuto dopo il trattamento dei fanghi originari per la copertura dei rifiuti in discarica dovrebbe considerarsi rientrare nella nozione di riutilizzo, con conseguente qualifica di residui riutilizzabili dei fanghi di perforazione in questione.
Pertanto, se fosse vera la tesi della corte d'appello secondo cui la norma del d.m. 5 settembre 1994, relativa alla riutilizzazione dei fanghi di perforazione per la copertura dei rifiuti in discarica fosse invalida ed andasse quindi disapplicata, dovrebbe concludersi nel senso che andrebbe anche disapplicata la condizione del rilascio di olio minore a 5 mg. posta da questa norma, e quindi il riutilizzo in questione dovrebbe considerarsi senz'altro lecito perché non sottoposto a condizioni circa il trattamento che i fanghi stessi devono necessariamente subire per poter essere riutilizzati in tale modo. L'assurdità di tale conclusione mostra anche l'illogicità e l'erroneità della tesi della corte d'appello secondo cui, nello stabilire quali siano i tipi e le modalità di riutilizzo consentiti per i residui, non si potrebbe fare in alcun modo riferimento alle norme del d.m. 5 settembre 1994, e dovrebbero invece considerarsi solo quelle poste dai decreti legge.
La realtà è invece è che le norme del d.m. 5 settembre 1994 trovano il loro fondamento proprio in precise ed espresse disposizioni dei decreti legge in questione e sono state dettate proprio per dare attuazione alle disposizioni dei decreti leggi, da cui sono state in seguito più volte richiamate e delle cui disposizioni costituiscono quindi non solo attuazione ma anche integrazione, sì che non può rilevarsi alcun contrasto tra esse e le disposizioni dei decreti legge tale da determinarne addirittura l'invalidità e la disapplicazione.
Quanto poi alla nozione di riutilizzo dei residui, è appena il caso di ricordare la regola fondamentale in tema di interpretazione secondo cui il significato di ciascuna norma va ricercato tenendo conto anche di tutte le altre norme dell'ordinamento, dato che tutte interagiscono continuamente tra loro. Nella specie, quindi, non ci si può certamente limitare alla disposizione dell'art. 2, lett. h), del decreto legge 10 maggio 1995, n. 162 (e alle disposizioni analoghe degli altri decreti legge) ma anche a tutte le altre disposizioni in tema di residui, e di loro riutilizzo, ed in primo luogo alle altre disposizioni contenute nei decreti legge medesimi. Ora, il d.m. 5 settembre 1994 è stato espressamente emanato in attuazione degli articoli 2 e 5 del decreto legge 8 luglio 1994, n. 438, che è stato il quinto della lunga serie dei decreti legge reiterati in tema di riutilizzo dei residui. Infatti, l'art. 2, quarto comma, del decreto legge 8 luglio 1994, n. 438, disponeva che il ministro dell'ambiente, di concerto con altri ministri, avrebbe dovuto emanare un proprio decreto ministeriale (da aggiornarsi periodicamente) con il quale, a seguito di ricognizione positiva, avrebbe dovuto provvedere alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprietà e caratteristiche, avrebbero continuato ad essere esclusi dal campo di applicazione del decreto legge nonché dei materiali ai quali non si sarebbe applicata l'esclusione stessa. Quindi, la norma primaria stabiliva, in primo luogo, che l'individuazione dei materiali da considerarsi come residui riutilizzabili ai quali non si sarebbe applicata la normativa del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, non andava fatta esclusivamente in base alle definizioni generali contenute nel medesimo decreto legge, bensì era, quanto meno anche, demandata ad uno specifico decreto ministeriale che avrebbe dovuto appunto elencare i materiali ai quali potevano o non potevano applicarsi le norme speciali sui residui riutilizzabili.
L'art. 5, primo comma, del medesimo decreto legge 8 luglio 1994, n. 438, disponeva, poi, che il ministro dell'ambiente, di concerto con altri ministri, avrebbe dovuto emanare un proprio decreto ministeriale (da aggiornarsi periodicamente) con il quale avrebbe dovuto definire "le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia è sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo".
Quindi, la norma primaria stabiliva, in secondo luogo, che sia le caratteristiche tecniche dei residui in relazione alle sostanze pericolose contenute, sia le caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti, sia i vari tipi di attività che costituivano legittimo riutilizzo dei residui stessi, non andavano individuate esclusivamente in base alle definizioni generali contenute nel medesimo decreto legge, ma anche per esse l'individuazione era, quanto meno anche, demandata ad uno specifico decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare, tra l'altro, le caratteristiche tecniche ed i limiti delle attività di riutilizzo.
In attuazione di queste due disposizioni fu appunto emanato il d.m. 5 settembre 1994, il quale, appunto, all'allegato 1 individua i materiali che continuano ad essere esclusi dalla normativa speciale dettata dai decreti legge in tema di residui riutilizzabili;
all'allegato 2 elenca i materiali cui non si applica questa esclusione e che sono da considerarsi residui destinati al riutilizzo agli effetti del decreto legge;
ed infine all'allegato 3 detta le norme tecniche generali per il riutilizzo dei residui derivanti da cieli di produzione e consumo in un processo produttivo. In particolare, per ogni tipo di materiale viene stabilita: a) la tipologia ossia il tipo di materiale che può essere qualificato come residuo;
b) la provenienza, ossia il ciclo di produzione o consumo da cui il residuo deve derivare- c) le caratteristiche che il residuo deve possedere;
d) ed infine il tipo di attività e le prescrizioni, ossia il tipo di attività di riutilizzazione nella quale il residuo può essere legittimamente impiegato e le prescrizioni tecniche da rispettare perché questo riutilizzo sia consentito. Come si è già visto il detto allegato 3, dispone al punto 8.3 che i fanghi di perforazione sono inclusi per tipologia nella categoria dei residui, ed in particolare dei residui inerti ed assimilabili;
al punto 8.3.1 che essi debbono provenire, tra l'altro, dalla ricerca e coltivazione degli idrocarburi;
al punto 8.3.2, detta poi le caratteristiche che il fango deve avere per essere qualificato come residuo;
ed infine al punto 8.3.3 dispone che i fanghi di perforazioni qualificati come residui possono essere riutilizzati: a) per la produzione dei laterizi, previa eventuale disidratazione ed a certe condizioni;
b) per la copertura dei rifiuti in discarica alla condizione che la prova di cessione rientri nei limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319, e che il rilascio di olio sia minore a 5 mg.
La situazione quindi è in realtà molto semplice. Siamo in presenza di una norma avente forza di legge la quale, dopo avere posto in via generale le definizioni di residuo e di riutilizzo, delega ad un regolamento ministeriale il compito di individuare ed elencare in concreto quali materiali possano rientrare nella nozione di residuo e quali caratteristiche e quale composizione essi debbano avere, nonché altresì il compito di individuare per ogni singolo materiale qualificabile residuo come e per quali fini possa essere riutilizzato e quali caratteristiche e condizioni tecniche debbano sussistere perché ogni determinato residuo possa essere impiegato in quel determinato riutilizzo. Non si vede perciò come potrebbe ritenersi invalida la norma di quel regolamento che, proprio in attuazione della delega conferita dalla norma primaria, e quindi in piena conformità con la stessa, indica che quei particolari residui costituiti dai fanghi di perforazione, sempre che abbiano certe caratteristiche, possano essere riutilizzati soltanto in due modi: o per la produzione di laterizi o per la copertura dei rifiuti in discarica, sempre a condizione che siano sottoposti a determinati trattamenti che li rendano conformi ai parametri indicati (e, quindi, in realtà, non già ampliando, come erroneamente ritiene la corte d'appello, bensì restringendo e limitando la possibilità di riutilizzo di tale tipo di residuo che, senza la norma regolamentare ed in base alla sola definizione data dal decreto legge, avrebbe potuto essere impiegato in qualsiasi tipo di riutilizzo, compreso quello consistente nella copertura dei rifiuti in discarica, senza alcuna limitazione).
Ma vi è di più. Anche il decreto legge 10 maggio 1995, n. 162, preso in considerazione dai giudici di merito perché era quello vigente all'epoca di inizio dei fatti contestati, fa più volte espressamente richiamo al d.m. 5 settembre 1994, confermandone quindi non solo la non difformità con le norme del decreto legge e quindi la sua validità, ma anche la qualifica e la funzione di regolamento di attuazione e di integrazione delle norme di grado primario da esso poste e pertanto l'obbligo della sua piena applicazione nella materia concernente i residui e la loro riutilizzazione. L'art. 3, invero, ribadisce che devono essere esclusi dal campo di applicazione della normativa dettata dal medesimo decreto legge i materiali individuati nell'allegato 1 al d.m. 5 settembre 1994, suscettibile peraltro di modifiche ed integrazioni ad opera di un eventuale altro decreto ministeriale adottato con la medesima procedura. Quel che è più importante, però, è che, dopo le definizioni di ordine generale contenute nell'art. 2, l'art. 5 al primo comma stabilisce in concreto quali siano i residui e le attività di riutilizzo che cadono nell'ambito di applicazione della normativa speciale posta dal decreto legge stabilendo appunto che tale normativa si applica ai residui ed ai tipi di riutilizzo indicati negli allegati 2 e 3 al d.m. 5 settembre 1994 (si ricordi che l'allegato 3 non si limita soltanto ad elencare i vari tipì di residui e le loro caratteristiche, ma contemporaneamente per ogni tipo di residuo indica anche le varie possibilità concrete di riutilizzo). Ulteriori richiami al d.m. 5 settembre 1994 vengono poi fatti dall'art. 6, quinto comma, che fa riferimento all'allegato 3, dall'art. 4, terzo comma, che si riferisce ai materiali di cui all'allegato 1, dall'art. 12, secondo comma, che stabilisce le sanzioni per il caso di superamento dei valori limite di riutilizzo dei residui non conformi alla prescrizioni di cui al d.m. 5 settembre 1994. Identici richiami al d.m. 5 settembre 1994, sono stati poi via via fatti da tuttì i decreti legge succedutisi nel tempo fino al decreto legge 6 settembre 1996, n. 462, ultimo della serie (v. ad esempio, per quest'ultimo, gli artt. 1, secondo comma, 2, primo e secondo comma, 6, secondo comma).
E non è forse inutile ricordare che l'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nello stabilire procedure semplificate per le operazioni di recupero dei rifiuti dispone che, fino all'adozione di un nuovo regolamento, le procedure semplificate si applicano tra l'altro a quelle operazioni di recupero dei rifiuti elencati nell'allegato 3 del d.m. 5 settembre 1994. Sostenere quindi che le norme del d.m. 5 settembre 1994 sarebbero invalide perché in contrasto con norme di rango primario ed andrebbero perciò disapplicate è pertanto una tesi insostenibile perché, questa sì, in contrasto con tutte le norme poste da fonti di rango primario in materia di riutilizzazione dei residui, le quali fanno più volte riferimento e rinvio alle norme dei d.m. 5 settembre 1994, considerandole esplicitamente come norme per la loro attuazione ed integrazione.
Ed appare altresì utile sottolineare che - come opportunamente ricorda la difesa del IS - l'art. 6, lett. h), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualifica come recupero le operazioni previste nell'allegato C, E l'allegato C prevede e consente sia l'operazione di recupero consistente nello spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (punto R11) - e non v'è dubbio che in tale operazione rientri anche lo spandimento per ricoprire i rifiuti di una discarica - sia l'utilizzazione dei rifiuti stessi, ottenuti anche dall'operazione appena menzionata (punto R11). Inoltre, come si è in precedenza evidenziato, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, lett. e), nonché dei punti Q11 e 01.05.00 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, i residui provenienti da attività petrolifere ed in particolare i fanghi di perforazione e gli altri rifiuti di perforazione sono da qualificare come rifiuti speciali. Anche ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pertanto, deve ritenersi che costituisca una operazione consentita di recupero dei fanghi di perforazione (sempre che vi siano le condizioni tecniche richieste) il loro riutilizzo mediante lo spandimento dei fanghi stessi sul suolo a beneficio dell'ecologia, e quindi anche il loro spandimento per ricoprire i rifiuti di una discarica. Il che appare confermare l'esattezza dell'interpretazione dianzi prospettata secondo cui già sulla base delle definizioni dettate dall'art. 2 del decreto legge 10 maggio 1995, n. 162 (e delle simili disposizioni degli altri decreti legge) l'impiego dei residui rappresentati dai fanghì di perforazione per la copertura dei rifiuti nelle discariche costituiva una vera e propria operazione di riutilizzo dei residui stessi, rientrante nella definizione di riutilizzo fornita dal citato art. 2, ed anche a prescindere dal fatto che questa operazione è espressamente prevista e consentita dal punto 8.3.3 dei d.m. 5 settembre 1994, il quale, in realtà, non prevede affatto una nuova operazione di riutilizzo non prevista dalle norme dei decreti legge, ma al contrario si limita a dettare le condizioni tecniche perché sia considerata lecita una forma di riutilizzo di per sè già prevista e consentita dalle norme di livello primario dettate dai decreti legge in questione. In conclusione, deve essere affermato il principio secondo cui il decreto del ministro dell'ambiente 5 settembre 1994 - emanato in attuazione della delega conferita al ministro dagli artt. 2, quarto comma, e 5, primo comma, del decreto legge 8 luglio 1994, n. 438 - ed in particolare le norme da esso dettate ai punti 8.31.3, lett. b), ed 8.12.3, lett. b), dell'allegato 3, le quali prevedono rispettivamente che i fanghi ed i detriti di perforazione derivanti dalla ricerca e dalla coltivazione di idrocarburi costituiscono residui che possono essere riutilizzati anche per la copertura dei rifiuti in discarica, purché rispondano alle caratteristiche tecniche ivi indicate, non si pongono in contrasto con il decreto legge 10 maggio 1995, n. 162, ed in particolare con l'art. 2 e con le norme che dettano le definizioni di "residuo" e di "riutilizzo", ne' con le identiche norme poste dagli altri decreti leggi ripetutamente reiterati nel tempo e mai convertiti in legge (ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della legge 11 novembre 1996, n. 575). Le norme del d.m. 5 settembre 1994, invero, assumono valore di norme attuative ed integrative di quelle poste dai decreti legge in materia di riutilizzo dei residui ripetutamente reiterati nel tempo, le quali più volte richiamano e fanno riferimento alle prime. Ne consegue che le suindicate norme dei d.m. 5 settembre 1994 non possono considerarsi invalide e non possono quindi essere disapplicate dal giudice ordinario. Consegue altresì che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione derivanti dalla ricerca e dalla coltivazione di idrocarburi per la copertura dei rifiuti nelle discariche (che sia avvenuta nell'arco temporale di vigenza dei detti decreti legge) costituisce una vera e propria operazione di riutilizzo di residui ai sensi dei decreti legge in questione e quindi in ordine ad essa deve trovare applicazione la disciplina più favorevole concernente i residui destinati al riutilizzo dettata dai suddetti decreti legge e non la disciplina posta dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, purché sussista la condizione che siano rispettati i limiti e le caratteristiche tecniche stabiliti dal d.m. 5 settembre 1994. Nella specie, quindi, per stabilire quale sia la normativa applicabile all'attività di stoccaggio e trattamento dei fanghi di perforazione svolta in AT ed all'attività di smaltimento dei detti fanghi, dopo il loro trattamento, nelle discariche di Tito e di RT NO, e quindi se sussista, e quale eventualmente sia, una responsabilità degli imputati, occorre previamente accertare se i fanghi di perforazione smaltiti nelle discariche rispondevano alle condizioni poste dal punto 83.3, lett. b), dell'allegato 3 al d.m. 5 settembre 1994, ed in particolare se la quantità di oli minerali contenuta nei fanghi rientrava o meno nei limiti stabiliti dal detto punto 8.3.3. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che tale limite fosse stato superato. Questa conclusione fu impugnata da tutti gli appellanti sotto molteplici profili e la questione è stata riproposta con i ricorsi per cassazione. In particolare il D'AN con l'atto di appello, richiamato con il ricorso per cassazione, aveva dedotto che mancava la benché minima prova che i fanghi smaltiti nella sua discarica avessero un contenuto di oli minerali superiore ai limiti consentiti, dal momento che, come pacificamente emergeva anche dalla sentenza del pretore, gli unici campioni che erano stati prelevati e le uniche analisi che erano state fatte riguardavano i fanghi prelevati dai camion della Eco Geo Drilling e destinati alla discarica del UA in RT NO, mentre mai nessuna analisi era stata fatta sui fanghi smaltiti nella sua discarica o comunque a lui diretti. Non era quindi possibile ritenere provato che i fanghi da lui smaltiti superassero il limite consentito per gli oli minerali solo perché secondo le analisi effettuate (peraltro contestabili sotto molti aspetti) tali limiti erano stati superati dai fanghi prelevati da un camion diretto ad una altra discarica che non aveva nulla a che vedere con la sua. Era poi manifestamente illogica e comunque irrilevante l'affermazione secondo cui i certificati da lui prodotti (e che dimostravano invece che secondo le analisi effettuate gli oli minerali erano contenuti nei limiti) erano inattendibili perché di provenienza di parte e quindi inutilizzabili, dal momento che è onere dell'accusa fornire la prova del superamento del limite e quindi della sussistenza del reato e non spetta invece alla difesa fornire la prova del rispetto dei limiti quando l'accusa non ha in alcun modo adempiuto al suo onere probatorio.
Ora, tutte queste doglianze relative alle modalità di campionatura, alla attendibilità delle analisi, ed in genere alla prova che i fanghi di perforazione smaltiti nelle discariche superassero, per quanto concerne la quantità di oli minerali in essi contenuta, i limiti stabiliti dal detto punto 8.3.3, lett. b), dell'allegato 3 al d.m. 5 settembre 1994, non sono state in alcun modo esaminate dalla corte d'appello, la quale non le ha nemmeno prese in considerazione avendole ritenute irrilevanti perché, secondo la tesi da essa adottata e che qui si è dichiarata erronea, la normativa del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, doveva essere nella specie in ogni caso applicata quand'anche gli oli minerali contenuti nei fanghi in questione fossero stati conformi ai limiti indicati dal d.m. 5 settembre 1994. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla corte d'appello di Salerno.
Restano ovviamente assorbiti tutti i motivi relativi alla sussistenza dell'elemento psicologico.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla senza rinvio la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 26 novembre 1999. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2000