Sentenza 7 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari, il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, previsto espressamente dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poichè con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari in relazione ad una misura cautelare reale di sequestro preventivo, rilevando che questi si era discostato dalle richieste del pubblico ministero per tre significativi aspetti, dei quali aveva dato adeguatamente ragione, condividendo nel resto le richieste).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2017, n. 11985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11985 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2017 |
Testo completo
1 1985 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/12/2017 Presidente - Sent. n. sez. MARIA VESSICHELLI 1545/2017 ENRICO VITTORIO NI IN REGISTRO GENERALE N.16286/2017 IRENE SCORDAMAGLIA PAOLA BORRELLI - Rel. Consigliere - MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimento a carico di: OR AT nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] EN RA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA sentita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO. condesio distro P. Furiam dulette le geriewe be clever de zyctio Как ичого Wes RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4 aprile 2017, il Tribunale del riesame di Brescia ha annullato il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Brescia del 6 marzo 2017, accogliendo le richieste di riesame di SA EN, IT SE, RÒ TA, IT FR, IT AM SE, IT AF, IT RO, TE GE, TT ER, EN EL, FF IS, RI SI SA, EN FR e disponendo la restituzione dei beni ai ricorrenti.
2. La vicenda cautelare si innesta nell'ambito di un procedimento a carico dei soggetti predetti e di altri indagati per una serie di complesse, molteplici contestazioni e trae origine da una richiesta di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. avanzata dal pubblico ministero in data 1.12.2016, in relazione all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992, ed all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento a condotte di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di delitti di bancarotta per distrazione, reati fiscali e di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato mediante l'attestazione di falsi rapporti di lavoro dirette all'ottenimento di titoli di soggiorno. Tutte le condotte sono state contestate dalla Procura della Repubblica di Brescia con l'aggravante dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991. Nelle more della decisione del GIP, tuttavia, il pubblico ministero ha disposto d'urgenza, con il provvedimento del 16.2.2017, il sequestro preventivo dei medesimi cespiti per i quali aveva proposto richiesta cautelare. Il GIP, pur non convalidando detto provvedimento per difetto dei presupposti dell'urgenza, ha emesso il decreto di sequestro preventivo sui beni indicati nella richiesta del pubblico ministero, ad eccezione di alcune aziende riferibili a taluni degli indagati. Il Tribunale del riesame, ritenendo il difetto di motivazione e di autonoma valutazione da parte del GIP, ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo, anche rilevando mancante il fumus commissi delicti per la tecnica di redazione del decreto, basata su indicazioni in diritto, ma limitato ad una rappresentazione generica e teorica della vicenda.
3. Il pubblico ministero presso la Procura distrettuale di Brescia propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento del riesame, lamentando la violazione di legge per non aver correttamente il Tribunale valutato il difetto di motivazione e la mancanza di autonoma valutazione dell'ordinanza del GIP di Brescia. Si deduce, in particolare, che, quanto al sequestro richiesto su beni obbligatoriamente soggetti a confisca per equivalente, ex artt. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 12-bis equiversite d.lgs. n. 74 del 2000 (quelli di cui il reo ha la disponibilità per un valore complessivo al prezzo o al profitto dei reati previsti fiscali previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2 WB 2000), si prescinderebbe dalle esigenze cautelari, trattandosi di sequestro finalizzato a misura ablativa obbligatoria e, dunque, si prescinderebbe dalla stessa necessità di motivazione su tali esigenze, essendo sufficiente soltanto il fumus commissi delicti ed il presupposto della confiscabilità. -In ogni caso si dice il GIP avrebbe motivato autonomamente sull'intero impianto accusatorio, decidendo con piena cognizione degli atti procedimentali, ai quali ha fatto richiamo;
ciò sarebbe tanto più dimostrato poiché egli ha ritenuto di non accogliere tutte le richieste del pubblico ministero, rigettando, anzitutto, la richiesta di convalida del provvedimento d'urgenza, quindi accogliendola solo parzialmente, negando la misura cautelare in relazione ad alcune aziende oggetto dell'istanza della DDA di Brescia e, infine, assumendo insussistente l'aggravante della mafiosità ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991. Si contesta, infine, nel ricorso, l'insufficienza motivazionale dell'ordinanza di annullamento del Tribunale del riesame, che ha omesso di valutare realmente gli elementi di prova in atti ovvero li ha sviliti nella loro portata.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso, genericamente rivolto a contestare il provvedimento di annullamento, senza addurre censure su punti specifici della motivazione impugnata, motivazione che, peraltro, non erra quando individua le carenze motivazionali che hanno condotto all'annullamento del provvedimento genetico, caratterizzato da un mero rinvio generico agli atti di indagine, privo di qualsiasi valutazione critica e di concreti richiami al contenuto probatorio essenziale di questi.
4. Gli indagati EN FR, EN EL, RI SI SA hanno fatto pervenire memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in data 6.11.2017, con cui aderiscono alle conclusioni del Procuratore Generale della Corte di cassazione in punto di inammissibilità del ricorso per genericità ed aspecificità dei motivi, senza indicare i punti di fatto e le questioni di diritto impugnate, limitato ad un'apodittica critica del provvedimento di annullamento del Tribunale del riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato quanto alla parte di motivo riferita alla valutazione del Tribunale del Riesame sul difetto di autonoma valutazione del provvedimento del g.i.p. Gli altri argomenti di doglianza risultano inammissibili perché espongono vizi non riconducibili ad una motivazione apparente o inesistente, ma al più manifestamente illogica, il cui esame è precluso in sede di legittimità, come affermato da condivisa giurisprudenza (Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 3 ев del 25/6/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916).
2. Si rivelano sufficientemente argomentate, invece, le ragioni di annullamento rappresentate dal pubblico ministero ricorrente, incentrate sulla violazione di legge ed attinenti effettivamente ad una erronea interpretazione del requisito dell'autonoma valutazione dei provvedimenti cautelari. Ed infatti, sussiste l'obbligo di autonoma valutazione anche per le misure cautelari reali, come da ultimo statuito da Sez. U, n. 18954 del 3173/2016, Capasso, Rv. 266789, che ha esteso al procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro l'applicabilità delle disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice, in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio;
in tal senso, il Tribunale del Riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca ○ non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa. Le Sezioni Unite evidenziano come, se è vero che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, essendo precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi (la compatibilità costituzionale di tale principio è stata affermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 48 del 1994, cfr. Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193117), tuttavia, è altrettanto incontestabile che quantomeno il sequestro preventivo e quello probatorio (per il sequestro conservativo vi è la peculiarità della necessaria precondizione del rinvio a giudizio), nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportino, per l'autorità giudiziaria che li dispone, un percorso motivazionale che non può che essere affine a quello della cautela personale per quanto concerne il dovere di verifica della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa con la fattispecie penale oggetto di contestazione. La verifica della esposizione e della autonoma valutazione di tali elementi, nell'ottica della possibile declaratoria di nullità del provvedimento in caso di mancanza, è dunque oggetto anche dei poteri del giudice del riesame in materia di sequestri, il quale è onerato del controllo sulla valutazione degli elementi forniti dalla difesa e delle esigenze cautelari entro i limiti nei quali tale requisito della motivazione sia richiesto alla autorità giudiziaria che adotta il provvedimento ablativo. 4 Deez Tuttavia, ribadite tali condivisibili affermazioni, nel caso di specie non si coglie la cifra del difetto di autonoma valutazione lamentato dal provvedimento impugnato, che lo riferisce ad una valutazione non già complessiva del percorso argomentativo e decisionale dell'intera ordinanza del g.i.p., come avrebbe dovuto, bensì a ciascun singolo elemento della motivazione, richiedendo, al fine di valutare sussistente il requisito di legge, che esso sia riferito a ciascuna contestazione e ad ogni singola posizione di indagato. Ebbene, alla luce della giurisprudenza di legittimità elaborata in tema di autonoma valutazione e misure cautelari personali (applicabile, sotto i profili in esame, anche alle misure cautelari reali), la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne (Sez. 2, n. 25750 del 4.5.2017, Persano, Rv. 270662; conforme Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523: i principi sono stati affermati, peraltro, in tali sentenze, con riferimento ad ordinanze redatte con la tecnica del copia-incolla). E' evidente, dunque, come la giurisprudenza riferisca il requisito dell'autonoma valutazione alla motivazione del provvedimento nel suo complesso che, in quanto frutto di un percorso logico-motivazionale unitario, rappresenta il prodotto finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare, fornendo le ragioni della sua decisione. Né l'autonoma valutazione può essere esclusa, come invece sostenuto dai giudici del riesame, dal richiamo, pur pedissequo, ad atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del pubblico ministero (Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970), essendo l'obbligo di legge compatibile con la tecnica di motivazione per relationem purché si dia conto dell'esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni per cui li si ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv. 268113; Sez. 2, n. 5497 del 29/1/2016, Pellegrino, Rv. 266336) e non essendo previsto alcun obbligo di riscrittura originale collegato a quello di autonoma valutazione (Sez. 5, n. 11922 del 2/12/2015, dep. 2016, Belsito, Rv. 266428). Nel caso di specie, deve concordarsi con il ricorrente là dove evidenzia che il provvedimento del g.i.p. annullato dal Riesame ha manifestato in più aspetti la propria capacità di distinguersi dalle motivazioni del pubblico ministero istante, se "pesato" nel suo complesso, prendendo in esame alcuni elementi indicatori della propria autonoma valutazione. 5 WB E ciò appare evidente dallo stesso esame del testo dell'ordinanza di annullamento. L'ordinanza mette in luce, infatti, che il provvedimento di cui si rileva il difetto di autonoma valutazione si è discostato dalle richieste del pubblico ministero per tre significativi aspetti, non valutati dal Tribunale del Riesame: il g.i.p. non ha convalidato il decreto di sequestro preventivo d'urgenza, rilevato il difetto dell'elemento dell'urgenza; non ha ritenuto la configurabilità della contestata aggravante dell'aver commesso i delitti con "metodo mafioso", di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991; non ha concesso il sequestro preventivo delle aziende indicate nel provvedimento del pubblico ministero, limitando il decreto ai soli beni immobili coinvolti. Ciononostante, il Tribunale del riesame ha ritenuto il difetto di autonoma valutazione senza spiegare le ragioni per le quali supera quella che pure si presenta come una evidente prospettazione autonoma del g.i.p., derivante dagli indicatori motivazionali suddetti, non confrontandosi affatto con le ragioni giurisprudenziali poc'anzi ripercorse che rappresentano la corretta lettura dell'obbligo normativo. Per tali motivi, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto affermati.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia. Così deciso il 7 dicembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Matilde Brancaccio ти felle аместо Depositato in CancelleriaAlfahlde Frances 1.5 MAR 2018 Roma, li Direttore Amministrativo “Late Odina Odila GALLIANO S H C U F 6