Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2017, n. 11985
CASS
Sentenza 7 dicembre 2017

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In tema di motivazione delle ordinanze cautelari, il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, previsto espressamente dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poichè con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sussistente l'autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari in relazione ad una misura cautelare reale di sequestro preventivo, rilevando che questi si era discostato dalle richieste del pubblico ministero per tre significativi aspetti, dei quali aveva dato adeguatamente ragione, condividendo nel resto le richieste).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2017, n. 11985
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11985
    Data del deposito : 7 dicembre 2017

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