Sentenza 23 marzo 2017
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, l'inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al G.i.p. al momento della richiesta non si verifica se non risulta che l'atto (nella specie, la videoregistrazione integrale delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria), asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p.
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- 1. Truffa: la minorata difesa sussiste solo se ricorrono condizioni oggettive idoneeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante …
Leggi di più… - 2. Copia files su DVD illeggibili, difensore deve chiedere visione diretta (Cass. 30517/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020
La perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione tempestiva degli atti al Tribunale del riesame non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perché non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola mancata trasmissione e non alla trasmissione difettosa. Quando il supporto sul quale sono copiati files è malfunzionante il difensore deve attivarsi tempestivamente per la visione del supporto originale nel luogo in cui era depositato. Viene in rilievo il diritto di difesa, in relazione alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2017, n. 18807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18807 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
Testo completo
Ali. 44 18807-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.235 /2017 Rocco Marco BLAIOTTA · Presidente - CC 23/03/2017- Francesco Maria CIAMPI AL DOVERE R.G.N. 6610/2017 Pasquale GIANNITI Antonio Leonardo TANGA Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da US AZ, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del giorno 01/12/2016, del Tribunale del Riesame di NI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Marcello Morano, del Foro di NI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. SM AZ veniva sottoposto, in forza dell'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di NI in data 24/10/2016, alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato di avere fatto parte di un sodalizio criminale operante in NI dedito all'acquisto e rivendita di sostanza stupefacente del tipo marijuana, skunk e cocaina, con l'aggravante ulteriore dell'agevolazione del clan mafioso AP (capo A: artt. 74, commi 1, 2 e 4, D.P.R. n. 309/90 ed art. 7 legge n. 203/91) e di avere posto in essere le correlate condotte di acquisto, detenzione e cessione delle sostanze, con la medesima aggravante (capo B: artt. 73, commi 1 e 6, D.P.R. n. 309/90 ed art. 7 legge n. 203/91).
1.1. Con l'ordinanza del giorno 01/12/2016, il Tribunale del Riesame di NI confermava il provvedimento cautelare genetico.
2. Avverso tale ordinanza, propone ricorso per cassazione SM AZ, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) violazione di legge in relazione all'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p.. Deduce l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame dei supporti audio-video contenenti le immagini relative al traffico di stupefacente di cui al processo. Sostiene l'illegittimità della decisione posto che il Pubblico Ministero, pur disponendo verosimilmente dei filmati della videoregistrazione integrale (contenente probabilmente anche elementi neutri od a favore dell'indagato) delle tre telecamere effettuata dai Carabinieri si è invece limitato a produrre i soli brogliacci con la sola trascrizione sommaria di quanto ivi riportato;
II) violazione di legge in relazione all'inosservanza degli artt. 273 e 292, commi c) e c-bis), c.p.p. in merito ai gravi indizi di colpevolezza richiesti in relazione alla fattispecie associativa contestata;
III) violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 74, D.P.R. 309/90 e dell'art. 7 L. 203/1991; IV) violazione di legge in relazione all'inosservanza dell'art. 274, lett. c), c.p.p.. Deduce che l'art. 74, lett. c), c.p.p. richiede il requisito della "concretezza" in riferimento alla diagnosi di futura reiterazione;
tale requisito va ище individuato nella reale sussistenza di elementi "concreti", cioè non meramente congetturali, in base ai quali possa ragionevolmente affermarsi che il soggetto inquisito commetta i delitti previsti nella norma in esame, mentre la motivazione dei Giudici si presenta, sul punto, generica, superficiale e priva di quel necessario 2 grado di personalizzazione del giudizio, che la legge rende obbligatorio, allorquando va applicata la misura restrittiva in via anticipata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
4. E' necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze relative a misure cautelari personali.
4.1. Secondo l'orientamento che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012).
4.2. Dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un., n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002).
4.3. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 5, sentenza n. y 46124 del 08/10/2008, Rv. 241997; sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. M 252178). 3 4.4. L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice (cfr. sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013).
5. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
6. In replica al motivo sub I) occorre subito rilevare che la difesa ha eccepito il fatto che il Pubblico Ministero, "pur disponendo verosimilmente dei filmati della videoregistrazione integrale (contenente probabilmente anche elementi neutri od a favore dell'indagato) delle tre telecamere effettuata dai Carabinieri si è invece limitato a produrre i soli brogliacci con la sola trascrizione sommaria di quanto ivi riportato".
6.1. Va evidenziato che, come correttamente affermato dal giudice del merito, in tema di riesame di misure cautelari personali, l'inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al G.I.P. al momento della richiesta non si verifica se non risulta che l'atto, asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.I.P. (cfr. Sez. 1, n. 4567 del 22/01/2009 Cc. -dep. 03/02/2009-, Rv. 242818). In altri termini, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a sezioni unite (v. per tutte Cass. Sez. Un. 20 novembre 1996, Glicora), è nel senso che la perdita di efficacia della misura custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di tutti gli atti a suo tempo trasmessi al G.I.P. in sede di richiesta della misura, mentre una siffatta sanzione non opera allorché quest'ultimo giudice aveva ricevuto gli atti in maniera parziale, sia perché dal combinato disposto dell'art. 309 c.p.p., commi 4 e 10 risulta che egli è tenuto ad esaminare же gli atti ricevuti (e non altri eventualmente in possesso del P.M.), sia perché non gli si può fare carico di un adempimento che non dipende da lui.
6.2. Né il P.M. ha l'obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando gli esiti delle stesse siano contenuti nell'annotazione di Polizia giudiziaria, come avvenuto nella specie (cfr. Sez. 1, n. 34651 del 27/05/2013, Rv. 257440; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014 Cc. -dep. 30/07/2014- Rv. 261092).
6.3. Del resto non risulta neppure che la difesa abbia tempestivamente proposto, rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali, la richiesta al P.M. di accedere alle registrazioni (cfr. Sez. Un., n. 20300 del 22/04/2010 Cc. -dep. 27/05/2010- Rv. 246908).
7. Quanto ai motivi sub II) e III) -da trattarsi congiuntamente poiché logicamente avvinti-, va evidenziato che, nel caso di specie, lo sviluppo della motivazione non può dirsi inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, dato che l'affermata sussistenza del requisito della gravità degli indizi trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova e risulta articolato attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza (cfr. sez. 4, n. 22726 del 11/05/2016).
7.1. Il Tribunale del riesame, invero, ha, incensurabilmente, desunto i gravi indizi di colpevolezza a carico del SM, definiti «di straordinaria pregnanza», dalla complessa indagine (naturale prosecuzione di precedenti procedimenti già sfociati nella emissione di ordinanze di custodia cautelare) tesa ad accertare la persistente esistenza della piazza di spaccio attiva in via Stella Polare e facente capo al clan IZ, che attraverso essa operava nel traffico delle sostanze stupefacenti nel quartiere di San Cristoforo.
7.1.1. Il giudice del riesame ha correttamente fondato la propria decisione valorizzando, in primo luogo, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia di recente dissociazione, (MI VI e DO AL), i cui apporti, «oltre a provenire da soggetti altamente attendibili perché già gravitanti e, quanto al primo, con un ruolo di rilievo proprio all'interno del gruppo - mafioso del quale hanno riferito», sono stati «da ultimo ulteriormente confermati dalle dichiarazioni rese dal neo collaboratore BA AN (affiliato al clan IZ, appartenente all'associazione Santapaola, dal settembre del 2013, con il compito di rifornire soprattutto di cocaina le piazze di spaccio di Librino, San Giovanni Galermo e San Cristofaro)».
7.1.2. Quanto ai riscontri esterni, sono stati considerati gli esiti dell'attività investigativa svolta mediante i servizi di video riprese eseguite per mre diversi mesi che hanno documentato l'importanza della piazza di spaccio, nella quale venivano registrate centinaia di cessioni giornaliere, secondo un'attività pianificata nei minimi dettagli ed improntata ad una struttura di tipo imprenditoriale, e organizzata secondo precisi orari di lavoro e turnazioni, con lo spaccio che aveva inizio nel primo pomeriggio (verso le ore 14:00) per proseguire ininterrottamente fino a tarda notte con l'alternarsi dei sodali in turni 5 distinti (pomeridiano e serale), che rivestivano ruoli definiti ed interscambiabili, in modo tale da non lasciare mai la "piazza" sguarnita. Rimarca, tra l'altro, il giudice della cautela, che l'intero traffico illecito veniva monitorato da altri sodali che operavano sia come "vedette fisse" agli angoli delle strade delle vie di accesso alla piazza di spaccio, che si occupavano di controllare l'afflusso degli acquirenti e di verificare e segnalare l'eventuale presenza delle forze dell'ordine, sia a bordo di ciclomotori, percorrendo continuamente le strade e svolgendo così anche funzioni di corrieri ed esattori, nel senso che provvedevano a "rifornire" i pusher in caso di esaurimento delle scorte di stupefacente e, al contempo, a riscuotere dagli stessi i proventi dell'attività illecita per andare a depositarli in luogo sicuro. Da ciò ha, ineccepibilmente, desunto che «I verificati contatti pressoché quotidiani tra gli indagati e le funzioni specificatamente rivestite da ognuno di essi hanno dimostrato, pertanto, che tra gli stessi operava un accordo non riducibile ad un mero vincolo occasionale circoscritto alla realizzazione di uno o più reati determinati, quanto piuttosto un legame caratterizzato da evidente continuità, pienamente dimostrativo dell'esistenza di quell'affectio societatis costituente elemento tipizzante la fattispecie associativa, unitamente alla stabilità ed all'indeterminatezza del progetto criminoso. Si trattava, quindi, di struttura di tipo piramidale e di un circuito relazionale unitario e tendenzialmente stabile tra gli indagati, caratterizzato da forme organizzative con precisa ed articolata suddivisione di ruoli».
7.1.3. In tale contesto ha logicamente collocato la figura del SM quale intraneo al sodalizio di cui al capo A) come risulta dagli esiti delle indagini, (riportati nella CNR 17/140-15 Prot.llo del 20.7.2015 del Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia NI Piazza Dante), con funzioni di "pusher" alternate con quelle di "vedetta" e di "rifornitore" di sostanza stupefacente al "lanciatore" collocato sul terrazzo, per concludere ritenendo comprovato che non solo lo svolgimento da parte del ricorrente di una frenetica attività di compravendita di sostanze stupefacente (di diversa natura e in consistenti quantitativi), connotata da peculiare professionalità e dispiegata in stretta sinergia con gli altri sodali che valgono, all'evidenza, a suffragare a carico - dell'indagato l'ipotesi accusatoria con riferimento al reato contestato al capo B nuje (rispetto alla quale tra l'altro la difesa non ha avanzato specifiche doglianze), ma anche l'operatività del medesimo nell'ambito di un sodalizio ben strutturato».
7.1.4. A conforto di ciò il giudicante ha riportato le dichiarazioni del collaborante BA AN (rese il 23/11/2016), il quale, dopo avere precisato che si recava spesso in via Stella Polare "a parlare di stupefacenti con farfalla e IZ IO, dove aveva avuto modo di vedere lavorare i pusher, nel corso del verbale di riconoscimento fotografico, individuava correttamente il 6 soggetto effigiato nella foto 23, corrispondente a SM AZ, indicandolo come "un soggetto che nel 2014 e nel 2015 spacciava nella piazza di via Stella Polare".
7.1.5. Del pari logicamente, il giudice dell'impugnata ordinanza ha valutato come sussistente l'aggravante di cui dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, alla luce della certa riconducibilità dell'attività illecita in oggetto ai fratelli IZ e al clan AP, come ampiamente e univocamente riferito da tutti i collaboratori di giustizia e come risultante anche dall'attività captativa: L'aggravante in argomento appare sussistente, inoltre, a carico del ricorrente, alla luce del suo inserimento in una organizzazione la cui matrice mafiosa, anche in considerazione della gerarchizzazione e strutturazione dell'attività, non poteva sfuggire ad un soggetto, talmente radicato ed inserito in essa. Tenuto conto, inoltre, della peculiarità del territorio, non è ipotizzabile l'inconsapevolezza "incolpevole" in capo al ricorrente della riconducibilità di quella piazza di spaccio (come del resto le altre insistenti negli altri quartieri) "giocoforza" al controllo dei clan mafiosi che notoriamente detengono il monopolio di così lucrose attività. Tanto più che tra i sodali che presidiavano con regolarità la piazza di spaccio e con i quali il SM intratteneva rapporti vi erano pure IZ AL e IZ AR, componenti di sangue dell'omonima "famiglia"».
7.2. In buona sostanza il giudice del riesame ha disatteso le "ricostruzioni alternative" fornite dalla difesa sulla base delle complessive risultanze investigative agli atti. Nella specie, quindi, il giudicante del merito ha fatto buon uso del consolidato principio secondo cui in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. Sez. Un, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv. 256657; da ultimo sez. 3, n. 10785 del 29/01/2016). ше 8. In ordine al motivo sub IV), relativo alle esigenze cautelari, mette conto evidenziare che il titolo cautelare concerne, tra l'altro, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peraltro aggravata ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991; ebbene, in ordine a tale reato è sancita anche la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di 7 adeguatezza, prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, (ribadisce la duplice dimensione della presunzione Corte Cost., n. 231 del 22/07/2011, proprio a proposito dell'associazione finalizzata al narcotraffico, laddove parla, con riferimento alla disciplina precedente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale pronunciata con la stessa sentenza, di "una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari;
assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa").
8.1. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria, sancita dall'art. 275 c.p.p., comma 3, a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo;
tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo cautelare, salvo prova contraria. L'antinomia tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 c.p.p., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, sia nella dimensione della sussistenza delle esigenze cautelari, sia nella dimensione della adeguatezza della custodia in carcere, deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 c.p.p., nel senso che l' "attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo prova contraria, insita proprio nel giudizio di astratta e costante pericolosità cautelare formulato ex ante dal legislatore. Di conseguenza, nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275 c.p.p., comma 3, (tra i quali l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo prova contraria (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
8.2. In tal senso, è stato affermato che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto in questione, l'art. 275 ме c.p.p., comma 3, come novellato dalla L. n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. (Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino).
8.3. Tanto premesso, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che hanno fondato la conferma della misura cautelare di maggior afflittività, l'ordinanza impugnata ha evidenziato l'estrema gravità dei fatti, desumibile dall'esistenza di una stabile organizzazione dedita al traffico di stupefacenti collegata a circuiti mafiosi, il contesto criminale, la continuità dell'attività cui ha preso parte l'indagato, l'attuale operatività del sodalizio;
tutti elementi ritenuti dimostrativi di un pericolo di reiterazione concreto ed attuale, anche alla luce dei precedenti penali specifici attestati dal certificato penale e delle pendenze giudiziarie. Da tali elementi, dunque, è stato tratto il giudizio di adeguatezza della sola misura custodiale in carcere, che, escludendo in maniera assoluta la libertà di movimento e di contatto del soggetto, è in grado di evitare il concreto e attuale pericolo del ripetersi di condotte della stessa specie e di recidere i forti e intensi legami con il contesto criminale di appartenenza, con l'espressa valutazione di inadeguatezza di ogni altra misura. Né, secondo il giudice, alcuna «allegazione è stata, invero, effettuata dalla difesa in funzione del superamento della presunzione relativa» di adeguatezza.
9. Alla luce degli elementi e delle valutazioni espresse, dunque, può ritenersi che l'ordinanza abbia legittimamente confermato la misura cautelare, con una diffusa motivazione su tutti i profili rilevanti per il giudizio cautelare, compresa l'inadeguatezza di misure meno afflittive (cfr. da ultimo sez. 3, n.33051 del 28 luglio 2016). La motivazione dell'ordinanza impugnata supera, perciò, il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Nye 10. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 10.1. Va, infine, disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall'art.94, comma 1-ter, disp. att. del c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c.1 ter disp. att. del c.p.p.. Così deciso il 23/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Antonio Leonardo Tanga Champ Depositata in Cancelleria 18 APR. 2017 Oggi, ACOLCA M E R P Il Funzionari Giudiziario Patricia Ciorra 10