Sentenza 16 marzo 2017
Massime • 1
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura.
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- 1. Copia incolla cautelare: legittima se .. (Cass. 43302/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2020
E' legittima l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, benchè redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del Pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa gradazione delle misure costituiscono, di per sè, indice di una autonoma valutazione critica e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 05/07/2018) 01-10-2018, n. 43302 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. DE AMICIS Gaetano - …
Leggi di più… - 2. Trojan e intercettazioni telematiche (Cass. 48370/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 novembre 2017
Possono essere legittimamente disposte le intercettazioni informatiche o telematiche compiute mediante l'installazione di un “captatore informatico” (cd. trojan) in un dispositivo elettronico anche se si trova in un luogo di privata dimora ed il procedimento riguarda reati diversi da quelli di criminalità organizzata. La mancata collaborazione di un indagato in occasione delle perquisizioni può essere utilizzato non già per colmare asserite lacune delle fonti indiziarie, bensì per trarne, nell'ambito di un complessivo quadro indiziario convergente, ulteriore conferma del coinvolgimento nell'attività delittuosa. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Cass. pen. Sez. V, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2017, n. 13864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13864 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2017 |
Testo completo
13864 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente- Sent. Sez. n. 665 Giovanni Conti Angelo Costanzo C.C. 16/3/2017 Giorgio Fidelbo RGN 5838/2017 Emilia Anna Giordano Relatore- Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA RA, n. a Napoli il 29/1/1972 avverso l'ordinanza del 4/1/2017 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, Francesco Scacchi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RA MA, con il patrocinio del difensore di fiducia, impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il competente Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del 15 dicembre 2016 del giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale che aveva disposto nei 1 да " suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 318-321 cod. pen.. 2. Il ricorrente chiede di dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata poiché il Tribunale non avrebbe potuto sanare, come, invece, ha inteso fare, la nullità dell'ordinanza genetica in quanto priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dell'idoneità della misura della custodia cautelare in carcere quale unica misura in concreto adeguata a realizzare le finalità cautelari. Denunzia, in particolare:
2.1 vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 274, comma 2, lett. c), 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9, cod. proc. pen. in ordine al giudizio sull'autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma sulla sussistenza dell'esigenza cautelare del да .si pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie per cui procede e carenza di motivazione dell'ordinanza cautelare sul punto. Deduce che in sede di riesame (cfr. pag. 29 della richiesta) era stata eccepita la totale sovrapponibilità della motivazione posta dal giudice per le indagini preliminari a fondamento della sussistenza delle esigenze cautelari con la richiesta di applicazione della misura avanzata dal pubblico ministero del 14 dicembre 2016; che la conseguente mancanza di motivazione, integrante un vizio di violazione di legge, avrebbe dovuto essere rilevata dal Tribunale del riesame e non poteva essere sanata attraverso l'esercizio dei poteri integrativi o sostitutivi del giudice impugnato. Evidenzia, a questo fine, la totale sovrapposizione fra le argomentazioni sviluppate nella richiesta cautelare alle pagg. 13 e ss. e le pagg 16 e ss. dell'ordinanza cautelare;
che il Tribunale del riesame ha disatteso la proposta eccezione con argomentazioni sterili, illogiche e contraddittorie valorizzando un inciso (relativo alla nuova nomina del MA, quale direttore del Dipartimento delle Risorse Umane, nonostante la contraria campagna di stampa), peraltro stilisticamente coincidente con altro passaggio argomentativo mutuato dalla medesima richiesta ove era apposto pochi righi prima (ciò dimostra la certa sussistenza...) e con argomentazioni del tutto irrilevanti ai fini dell'apprezzamento delle esigenze cautelari e, dunque, insufficienti a denotare l'autonomia della valutazione, conclusione che neppure si confrontava con il sostanziale depotenziamento delle funzioni del MA, emergente dal confronto con il curriculum vitae dell'indagato, allegato agli atti;
2.2 vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 274, comma 2, lett. c), 292, comma 2, lett. c), c-bis, e 309, comma 9, cod. proc. pen. e carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine all'obbligatorietà dell'adozione delle misura cautelare in carcere. Analoghi vizi inficiano l'ordinanza cautelare in punto di scelta della misura non essendo esplicitate le ragioni giuridiche e fattuali per cui 2 дя le esigenze della cautela non potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive poiché le argomentazioni sviluppate nella richiesta cautelare sono state pedissequamente ripercorse, senza alcun minimo elemento che sia indicativo dell'effettivo vaglio svolto, ma addirittura utilizzando le medesime espressioni e punteggiatura. Anche con riguardo a tale profilo, il Tribunale del Riesame, investito di specifica deduzione difensiva, l'ha disattesa e, anzi, ha richiamato proprio il passaggio argomentativo del giudice delle indagini preliminari in ordine al tipo di misura idonea a fronteggiare i pericoli ravvisati come quello che denotava l'autonoma valutazione compiuta dal giudice della cautela salvo, poi, integrare la motivazione stessa (cfr. pag. 22) svelando, così, la insufficienza motivazionale dell'ordinanza genetica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2. E' senz'altro condivisibile la premessa metodologica illustrata nel ricorso, nella parte in cui ricostruisce la portata dell'ormai risalente intervento legislativo sugli obblighi di motivazione del giudice della cautela. Dottrina e giurisprudenza hanno concordemente evidenziato che, attraverso l'inserimento dell'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. non possono essere soddisfatte con altre misure - per soffermarsi sui punti rilevanti nel caso in esame è stato rafforzato l'obbligo di motivazione del giudice richiedendo uno - standard qualitativo del provvedimento impositivo per rispondere all'esigenza primaria di una chiara intelligibilità dell'iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice ad adottare il provvedimento coercitivo, onde evitare motivazioni apparenti, che di fatto eludono la copertura costituzionale di cui all'art. 13 Cost. e si risolvono in provvedimenti coercitivi privi di un titolo sostanzialmente riferibile ad un giudice terzo.
3. Il tratto veramente innovativo della riforma introdotta con l'articolato intervento della legge n. 47 del 16 aprile 2015, è stato individuato nella modifica dei poteri attribuiti, in fase decisoria, al tribunale del riesame, con la previsione di cui al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. e, cioè, del potere di annullamento dell'ordinanza che non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'art. 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, previsione che costituisce una deroga, di stretta applicazione, al principio generale secondo cui il tribunale del riesame ha la possibilità di confermare il Er ہو 3 provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella sua motivazione e ribadito nel medesimo comma 9. Si è osservato che il potere- dovere di annullamento del giudice del riesame rispetto a motivazioni inesistenti ovvero apparenti ne modifica essenzialmente l'ambito di intervento, ricostruito come gravame puro con possibilità di integrazione totale e reciproca del provvedimento impugnato con la conseguenza che nessun intervento ad adiuvandum del Tribunale del riesame è consentito rispetto a provvedimenti che non palesino la preesistenza di una effettiva conoscenza, diretta e autonoma da parte dell' autorità giurisdizionale adita, delle ragioni del provvedimento richiesto e adottato anche se, va subito sottolineato che il legislatore non ha ritenuto di prevedere l'obbligo di annullamento nell'ipotesi - anch'essa prevista dalla lett. c- bis) del secondo comma dell'art. 292 - in cui il difetto di autonoma valutazione riguardi l'inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere. A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che la verifica in sede di riesame dell'avvenuta autonoma valutazione da parte del giudice deve ritenersi fatto processuale, in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., nonché di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015 - dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv. 26598401).
4. II tema del controllo del Tribunale adito ex art. 309 cod. pric. pen., e, conseguentemente di quello della Corte di Cassazione in sede di ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. sulla decisione del Tribunale, pone immediatamente all'attenzione l'argomento, necessariamente pregiudiziale, dei criteri sulla base dei quali sia possibile accertare l' effettività di un autonomo giudizio valutativo da parte del giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo, problema che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affrontare con riguardo a due ricorrenti fattispecie che sono quella della motivazione per relationem e dei provvedimenti cautelari realizzati mediante incorporazioni testuale della richiesta cautelare nel provvedimento cautelare (il cd. copia e incolla).
5. La giurisprudenza di questa Corte, prima delle modifiche introdotte con la legge n. 47/2015, sia pure con andamento non univoco, aveva già ritenuto che precludessero il potere integrativo del tribunale del riesame la mancanza, in senso grafico, della motivazione e la motivazione meramente apparente, riscontrabile quando l'apparato argomentativo del titolo genetico si risolva in mere clausole di stile o in proposizioni apodittiche. Era, viceversa, ritenuta pacifica la possibilità di adottare una motivazione per relationem del titolo emesso dal giudice per le indagini preliminari sia con riferimento alla richiesta del 4 да s pubblico ministero, sia, in presenza di determinati requisiti, con riguardo ad altri provvedimenti giudiziali relativi agli stessi fatti e la prassi della redazione del provvedimento coercitivo attraverso la tecnica del cd. copia e incolla, resa possibile dagli strumenti informatici, mediante la incorporazione, variamente attuata, della richiesta stessa (o di altro provvedimento giudiziario). Anche la giurisprudenza successiva alla entrata in vigore della legge n. 47/2015, negandone il carattere innovativo, ha confermato la legittimità del ricorso a siffatte modalità di redazione del provvedimento coercitivo affermando che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto (cfr. Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 26735001). Con specifico riguardo alla tecnica del cd. copia e incolla si è affermato che la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice costituisce di per sé indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne (Sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 26852301).
6. Questa Corte, con condivisibile affermazione di principio, ha ribadito che la nullità di cui all'art. 292 cod. proc. pen., quindi, si verifica nel caso di ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, De Lucia e altri, Rv. 26534901).
7. Nella vicenda in esame, dall'esame del provvedimento impugnato, si evince che il Tribunale (cfr. pag. 2-3) ha rilevato che vari passaggi dell'ordinanza coercitiva mettono in luce come il giudice per le indagini preliminari non si sia limitato a recepire acriticamente e supinamente la richiesta cautelare del Pubblico Ministero in ordine alle esigenze cautelari ma l'abbia fatta propria esprimendo valutazioni (cfr. pag. 16-17 con il passaggio ciò dimostra a carico di entrambi...; in ordine alla circostanza della nomina a direttore del Dipartimento 5 да organizzazione e risorse umane del Comune nonostante la campagna di stampa a suo sfavore;
in ordine alla posizione di CA rispetto al pericolo di recidiva;
in ordine al pericolo di inquinamento probatorio ed agli elementi sui quali si fonda;
in ordine al tipo di misura idonea a fronteggiare i pericoli ravvisati), indicative dell'effettivo vaglio svolto sul compendio probatorio raccolto e, dunque, dimostrative della non immotivata adesione al provvedimento dell'organo di accusa.
8.Sulla scorta di tale motivazione, che ha individuato precisamente i punti rilevanti oggetto di specifica valutazione nell'ordinanza genetica, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia esaminato le censure difensive ed abbia compiuto una disamina della motivazione posta dal giudice per le indagini preliminari a fondamento del provvedimento coercitivo, a confronto con la richiesta cautelare, pervenendo, in linea con i principi innanzi tracciati e con motivazione niente affatto illogica о contraddittoria, alla conclusione dell'autonomia delle valutazioni del giudice investito della richiesta di cautela attribuendo rilievo alle considerazioni critiche che il giudice per le indagini preliminari ha svolto, ai fini della ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, con riguardo al dato personologico dell'indagato e, per quel che qui rileva, del correo.
9. Anche a fronte di un provvedimento coercitivo che, come quello in esame, sia fortemente evocativo di un procedimento di edizione del titolo mediante il testuale richiamo della richiesta del pubblico ministero - dato questo sul quale si è soffermata la difesa che ha evidenziato la sovrapposizione fra le due motivazioni- il segno tangibile dell'autonomia del giudice della cautela deve ricercarsi non già nella riscrittura originale degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della decisione, ma nel momento della valutazione e sussunzione della fattispecie concreta negli indicatori del giudizio di pericolosità quale ineludibile passaggio argomentativo idoneo a segnalare che la richiesta cautelare è stata effettivamente e materialmente esaminata, valutata in termini non meramente adesivi o stereotipati, ma neppure da soppesarsi a righe, così da denotare l'esercizio del dovere critico che la nozione di autonoma valutazione sottintende, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione delle esigenze cautelari nel caso concreto. In buona sostanza al fine dell'autonoma valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari non rileva un'analisi puramente strutturale delle proposizioni che compongono la trama motivazionale, la lunghezza delle frasi o peraltro imposto dal contenuto motivazionale del provvedimento l'uso - giurisdizionale di comuni e ricorrenti incisi stilistici, ma è necessario e 6 орт sufficiente verificare che siano stati esplicitati, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione, ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare. 10. A tal fine, come accennato, il Tribunale del Riesame, ha richiamato i passaggi motivazionali (la spregiudicatezza e pervicacia dimostrate dal MA nel porre in essere gli illeciti comportamenti contrassegnati dall'asservimento della pubblica funzione ricoperta a servizio del proprio e altrui privato interesse e del pericolo di reiterazione di condotte analoghe;
la obiettiva circostanza che, nonostante la campagna di stampa a suo sfavore, il MA non era stato esautorato nell'amministrazione capitolina ma era stato nominato direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del Comune) quali elementi che fanno emergere, in modo chiaro, che il giudice cautelare non solo aveva preso cognizione dei contenuti dimostrativi della richiesta cautelare, incorporata pressoché in termini letterali, come evidenziato dalla difesa, ma li aveva rapportati ai parametri normativi di riferimento, facendoli oggetto di autonoma valutazione ai fini dell'adozione del provvedimento coercitivo, attraverso un discorso giustificativo sintetico ma che dà conto del fatto che le ragioni poste a fondamento del vincolo cautelare sono state effettivamente studiate e meditate da parte del giudice al quale è conferito il potere di limitare i diritti di libertà, non essendosi affatto limitato ad interpolarli con l'aggiunta di clausole di stile o di frasi stereotipate. Analogamente è dato rinvenire passaggi argomentativi originali con riguardo alla posizione del correo e alla valutazione relativa alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, riferimenti imposti dalla natura delle censure difensive che, viceversa, concentrano la disamina del titolo coercitivo sulla posizione del ricorrente e sulla sussistenza della esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen. poiché lo spettro valutativo del Tribunale del riesame e, di conseguenza, quello della Corte- - involgendo l'autonomia del giudizio del provvedimento genetico a riguardo delle esigenze cautelari, non può prescindere dall'articolazione interna di questo, nella sua interezza. Ne consegue che, al fine di sindacare se il provvedimento coercitivo sia corredato o meno di un'autonoma valutazione in punto di esigenze cautelari, è necessario verificare che siano esplicitate, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati dal giudice della cautela a fondamento della decisione ossia le ragioni che giustificano l'emanazione del titolo cautelare e, nel caso, trattasi di elementi che, genericamente contestati nella loro significatività nei motivi di ricorso, sono stati enunciati nel titolo genetico e poi apprezzati dal Tribunale del riesame attraverso 7 до un apparato motivazionale completo e privo di vizi di manifesta illogicità e pertanto insuscettibile di essere sindacato in sede di legittimità. Rileva, a tal proposito il Collegio che non possiede affatto il carattere dirimente assegnatogli dalla difesa la circostanza che la nomina del MA a direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del Comune, depotenziasse il ruolo ed il prestigio del ricorrente trattandosi, così come ragionevolmente ritenuto dai giudici del merito, di incarico dirigenziale nel settore della pubblica amministrazione, di natura ampiamente fiduciaria e tanto più significativo del potere dell'indagato nella compagine e struttura amministrativa perché conservato e mantenuto, passando attraverso le giunte di vario colore politico susseguitesi negli anni, e nonostante la campagna di stampa a suo carico in corso al momento della nuova nomina. 11. E' manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Come accennato, l'interpolazione realizzata dall'art. 11 della legge n. 47 del 2015 non prevede l'obbligo di annullamento nell'ipotesi in cui il difetto di autonoma valutazione riguardi l'inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere, con la conseguenza che le eventuali integrazioni apportate dal Tribunale della cautela alle considerazioni svolte nel provvedimento coercitivo, e sviluppate, secondo il ricorso, a pag. 22 dell'ordinanza impugnata non soffrono del limite all'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione cautelare, se non nel caso in cui si riscontri una motivazione inesistente ovvero priva di confronto con gli elementi eventualmente forniti dalle difesa, che potrebbero investire, in ipotesi, anche gli elementi di valutazione dell'adeguatezza della misura, profilo comunque non dedotto con l'odierna impugnazione. 12. Va, invece, evidenziato che nel provvedimento genetico esisteva una diffusa motivazione in ordine al profilo della intensità delle esigenze cautelari, sia per il pericolo di recidiva che per quello di inquinamento e di occultamento probatorio - e, per le ragioni innanzi illustrate, tale profilo non può essere pretermesso ai fini dell'analisi inerente all'autonoma valutazione compiuta dal giudice della cautela-, entrambi strutturati intorno alla specifica posizione del MA con riguardo al solido ruolo rivestito nell'amministrazione capitolina ed alla rete di solidarietà non solo professionale ma anche familiare, della quale l'indagato avrebbe potuto giovarsi, oltre che del correo CA. In tale contesto il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto, ai fini di adeguatezza della misura, che si imponeva la frattura decisa del legame sussistente tra gli indagati e i loro contatti nel mondo professionale di appartenenza. Ritiene il 8 дя Collegio che correttamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha specificamente indicato il punto dell'adeguatezza della misura come uno dei tratti dell'ordinanza genetica che denotavano l'autonoma valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari, con ragionamento che, per le ragioni innanzi indicate, non si appalesa affatto illogico o contraddittorio in quanto aderente alle specifiche attività e ruolo dell'indagato nell'ambito dell'amministrazione comunale capitolina, oggetto della specifica disamina da parte del giudice per le indagini preliminari e, come detto perdurante nonostante l'assegnazione ad altro incarico, della medesima amministrazione. Di conseguenza, ed in risposta alle deduzioni difensive con le quali si pone evidentemente in chiave dialogica, il Tribunale del Riesame piuttosto che "rafforzare" tale motivazione, con l'esercizio di un potere integrativo che comunque gli è riconosciuto, come sopra affermato, dalla legge, ha doverosamente esaminato circostanze successive all'adozione della misura (la sospensione cautelare dal servizio;
la richiesta di aspettativa;
la sostituzione della misura intervenuta a favore dello CA) e la possibilità di realizzare le finalità cautelari con una misura meno afflittiva, quale gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che venivano espressamente allegate e sollecitate dalla difesa con la richiesta di riesame. 13. Discende dalle svolte considerazioni rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con mandato alla cancelleria a procedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 16 marzo 2016 Il Consigliere relatore Il Presidente Giovanni Conti Emilia Anna Giordano D uti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO | Riera Esposito