Sentenza 27 ottobre 2015
Massime • 1
Anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura.
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La massima L'aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante in relazione al delitto di truffa commesso dall'amministratore di una società di investimento che concludeva operazioni di vendita di diamanti, a prezzo fraudolentemente gonfiato, all'interno di filiali di istituti bancari, rilevando come la condotta era stata favorita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2015, n. 49175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49175 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2015 |
Testo completo
49 1 75 / 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 84+ACK : Sent. n. sez.1848 Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Amedeo Franco - Presidente - -CC 27/10/2015 - Consigliere - R.G.N. 38280/2015 Dott. VI Di Nicola Dott.ssa Elisabetta Rosi - Consigliere - · Consigliere rel. - Dott. Alessio Scarcella Dott. Enrico Mengoni -- Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: GR CE, n. 16/04/1986 a Bari avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di BARI in data 27/01/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa M. Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 27/01/2015, depositata in data 8/08/2015, il tribunale della libertà di BARI rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato GR CE, avente ad oggetto l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP presso il tribunale di Bari in data 24/06/2015; questi, in particolare, risulta indagato per il reato di cui agli artt. 73 e 74, commi 1, 3 e 4, ed 80, comma 1, lett. g) e comma 2, T.U. Stup., per i fatti meglio descritti nell'imputazione cautelare di cui al capo c), contestata in corso con altri soggetti.
2. Ha proposto ricorso GR CE, impugnando la predetta ordinanza con cui deduce cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente : necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: a) manifesta illogicità della motivazione in relazione al primo motivo di riesame in ordine all'assenza dei gravi indizi di colpevolezza (l'ordinanza impugnata sarebbe manifestamente illogica in quanto, dopo aver manifestato condivisione per quanto sostenuto nell'ordinanza genetica del GIP, avrebbe poi provveduto ad integrare ripetutamente la motivazione con elementi che sarebbero in contrasto con il teorema accusatorio, elementi indicati nelle esperienze detentive di De : CE - OS, nelle dichiarazioni di tale AL VI, nelle dichiarazione di tale : MI LA da parte del De CE;
dopo aver riportato integralmente i motivi di riesame, il ricorrente evidenzia che gli elementi a suo carico individuati dal GIP sarebbero stati individuati, da un lato, nel contenuto delle dichiarazioni dei due P collaboratori D CE e PA e, dall'altro, nel rilevato possesso di sostanza stupefacente in qualche occasione;
l'istanza di riesame avrebbe posto in crisi, a suo dire, l'impianto accusatorio al punto tale da costringere il tribunale della libertà a individuare elementi ulteriori a carico del ricorrente, ma finendo per rafforzare la tesi difensiva;
gli unici elementi su cui vi sarebbe concordia tra le dichiarazioni dei due collaboratori sarebbero il riconoscimento dell'effigie del OS in una foto segnaletica e la conoscenza dello pseudonimo con cui il OS sarebbe chiamato, ossia NO;
i giudici avrebbero erroneamente ritenuto credibili le dichiarazioni del De CE sul coinvolgimento del OS nel sodalizio sulla base di alcuni brevi periodi di detenzione dei due temporalmente coincidenti e sulla base di un non ricostruibile periodo di libertà per entrambi;
illogica, sul punto, sarebbe la motivazione del tribunale della libertà laddove attribuisce valore alla circostanza che i due avrebbero frequentato gli stessi 2 luoghi in un preciso arco temporale;
altro elemento sarebbe costituito dall'introduzione da parte del tribunale della libertà delle dichiarazioni di tale AL VI che avrebbe incluso in sede di interrogatorio il OS tra gli affiliati alla clan GL operante a Bari vecchia;
solo a quel punto i giudici della cautela avrebbero analizzato le dichiarazioni del collaboratore PA che dovrebbero costituire riscontro alle dichiarazioni De CE che, diversamente, nell'interrogatorio reso in data 13/06/2013, di cui viene riportato uno stralcio, avrebbe smentito il De CE, avendo affermato che il OS avrebbe spacciato per conto di tale "MI il LE e non per conto del ON Luigi, come invece dichiarato dal De CE - così lasciando intendere mediante il riferimento a tale CE di distinguere tra chi spacciava per l'uno e chi per l'altro; l'indipendenza tra il ON e "il LE sarebbe confermata anche dalle dichiarazioni del VI richiamate dai giudici del riesame, di cui viene riportato uno stralcio, nonché dalle dichiarazioni dello stesso PA che avrebbe ribadito l'autonomia delle condotte del ON e del LA in sede di dichiarazioni rese in t data 7/05/2013 di cui si riporta uno stralcio;
inattendibili sarebbero quindi le dichiarazioni de relato che avrebbero la loro fonte nel narrato del LA (alias MI il CC), ciò che confermerebbe la contraddittorietà tra le dichiarazioni dei collaboratori, ciò ponendosi in contrasto con quanto invece sostenuto dal tribunale del riesame che avrebbe invece sostenuto che le presunte confidenze di MI il CC al PA sul fatto che il OS operasse per suo conto : andavano interpretate come vendita di droga per il gruppo del ON di cui faceva parte anche il LA in quel frangente;
dette affermazioni sarebbero illogiche a fronte di un quadro indiziario contraddistinto da contraddittorietà, donde non sarebbe invocabile quella giurisprudenza che ritiene riscontrate reciprocamente le dichiarazioni dei due collaboratori poiché, per giungere a tale conclusione, si deve comunque essere in presenza di dichiarazioni perfettamente concordanti tra loro;
viene quindi tacciata di illogicità la conclusione cui perviene il tribunale della libertà a pag. 15 dell'ordinanza laddove sostiene che concordemente i collaboratori avrebbero indicato il OS come uno degli spacciatori del gruppo ON sconfessando la tesi difensiva che censurava la genericità delle accuse dei due collaboratori che avrebbero, secondo i giudici del riesame, fornito identiche indicazioni sul gruppo di appartenenza e sui compiti : concretamente svolti, indicazioni verificate di persona o provenienti da fonti . qualificate;
infine, ininfluenti sarebbero, secondo il ricorrente, i riferimenti ai controlli del Borgo antico mai con coindagati tranne D'LT nonché i numerosi interventi repressivi e di controllo della PG a carico del OS che confermerebbero la sua storia risalente legata alla violazione della disciplina : 3 degli stupefacenti, elementi che gli stessi giudici del riesame avrebbero ritenuto circostanze non costituenti indizio anche perché riguardanti sostanze diverse dalla cocaina, trattata dal presunto sodalizio di cui all'imputazione, e non come vero e proprio riscontro negativo della tesi accusatoria); b) mancanza di motivazione in relazione al secondo motivo di riesame circa l'assenza di esigenze cautelari nonché inosservanza dell'art. 292, comma 2, lett. c) e dell'art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen. (il secondo, il terzo ed il quarto motivo, stante l'omogeneità e la connessione logica dei profili di doglianza mossi, possono essere congiuntamente illustrati;
sostiene il ricorrente . che l'esame delle esigenze cautelari lascia perplessi anche laddove il tribunale del riesame ha inteso integrare la generica e assai carente motivazione del GIP;
dopo aver riportato i motivi di riesame sul punto, sostiene il ricorrente che la motivazione dell'ordinanza evidenzia come le esigenze cautelari sono state valutate con riferimento alla posizione del OS da parte del GIP che ha tenuto conto della personalità dell'indagato ai fini della prognosi richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen.; sul punto, prosegue però il ricorrente, il GIP con riferimento alla personalità dell'indagato avrebbe fatto esclusivo riferimento alla presenza di precedenti penali, venendo citato a pag. 78 dell'ordinanza come soggetto già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, indicazione che, da un lato, sostiene ricorrente, sarebbe inidonea a soddisfare i requisiti minimi imposti dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. nella nuova formulazione;
dall'altro, le osservazioni inerenti la presenza del precedente penale che avrebbero il carattere di specificità mancante dal testo dell'ordinanza custodiale, dovrebbero riferirsi esclusivamente ai capi a) e b) della rubrica, al OS non contestati, essendo a questi contestato il solo capo c), rispetto al quale, la motivazione individuerebbe le esigenze cautelari nella continuità delle condotte contestate e nel fatto che gli associati sarebbero in gran parte in stato di libertà o, se ristretti, ove rimessi in libertà riprenderebbero a spacciare senza che rivesta alcuna deterrenza il periodo custodiale;
infine, tutta la parte integrativa della motivazione operata dal tribunale del riesame non potrebbe sanare il vizio originario dell'ordinanza custodiale, come disposto dall'art. 309 citato); c) mancanza di motivazione in relazione al terzo motivo di riesame in ordine alla : violazione dell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. (dopo aver riportato il terzo motivo proposto in sede di riesame, il ricorrente si duole dell'omessa motivazione anche grafica sul punto, difettando qualsiasi valutazione rispetto alle osservazioni riguardanti la possibilità di concedere gli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico, motivazione mancante già nell'ordinanza genetica). 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato solo in relazione alla censura relativa all'idoneità o meno della misura del c.d. braccialetto elettronico.
4. Deve premettersi che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo giudizio prognostico di "elevata probabilità di colpevolezza", tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché di tipo "statico" e condotto, allo stato degli atti, sui soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent. n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995). La specifica valutazione prevista in merito all'elevata valenza indiziante degli elementi a carico dell'accusato, che devono tradursi in un giudizio probabilistico di segno positivo in ordine alla sua colpevolezza, mira, infatti, a offrire maggiori garanzie per la libertà personale e a sottolineare l'eccezionalità delle misure restrittive della stessa. Il contenuto del giudizio da farsi da parte del giudice della cautela è evidenziato : anche dagli adempimenti previsti per l'adozione dell'ordinanza cautelare. L'art. 292 c.p.p., come modificato dalla L. n. 332 del 1995, prevedendo per detta ordinanza uno schema di motivazione vicino a quello prescritto per la sentenza di merito dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), impone, invero, al giudice della cautela sia di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, di indicare gli elementi di fatto da cui sono desunti e di giustificare l'esito positivo della valutazione compiuta sugli stessi elementi a carico, sia di esporre le ragioni per le quali ritiene non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa, e comunque a favore dell'accusato (comma 2, lett. c) e c bis).
5. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per "gravi indizi di colpevolezza" devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - - non valgono di per sé a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a 5 dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, TA e altro, Rv. 202002, e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995, Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511). A norma dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di una misura cautelare personale si applicano, tra le altre, le disposizioni contenute nell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (Sez. F, n. 31992 del 28/08/2002, dep. 26/09/2002, Desogus, Rv. 222377; Sez. 1, n. 29403 del 24/04/2003, dep. 11/07/2003, Esposito, Rv. 226191; Sez. 6, n. 36767 del 04/06/2003, dep. 25/09/2003, Grasso Rv. 226799; Sez. 6, n. 45441 del 07/10/2004, dep. 24/11/2004, Fanara, Rv. 230755; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, dep. 25/05/2005, Cricchio, Rv. 232601). Si è, al riguardo, affermato che, se la qualifica di gravità che deve caratterizzare gli indizi di colpevolezza attiene al quantum di "prova" idoneo a integrare la condizione minima per l'esercizio, sulla base di un giudizio prognostico di responsabilità, del potere cautelare, e si riferisce al grado di conferma, allo stato degli atti, dell'ipotesi accusatoria, è problema diverso quello delle regole da seguire, in sede di apprezzamento della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p., per la : valutazione dei dati conoscitivi e, in particolare, della chiamata di correo (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, dep. 31/10/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598). Relativamente alle regole da seguire, questo Collegio ritiene che, alla stregua del condivisibile orientamento espresso da questa Corte, dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, nel delineare i confini del libero convincimento del giudice cautelare con il richiamo alle regole di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, pone un espresso limite legale alla valutazione dei "gravi indizi". + 6. Si è, inoltre, osservato che, in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del : tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano 6 . l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331).
7. Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, "l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro" (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685).
8. Premesso quanto sopra - e osservato che perimetro del sindacato di questa : . Corte è delimitato dall'impugnazione rivolta in ordine sia alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sia nella parte . in cui l'ordinanza conferma la misura emessa dal GIP sotto il profilo della ritenuta configurabilità del fumus del reato per cui si procede - ritiene il Collegio che i motivi non meritino accoglimento. :
9. Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione al primo motivo di riesame in ordine all'assenza dei gravi indizi di colpevolezza, al fine di evidenziarne l'infondatezza : manifesta e la genericità, è sufficiente qui rilevare quanto segue. F 7 L'ordinanza impugnata - dopo aver riassunto gli elementi indiziari raccolti in fase investigativa a sostegno dell'esistenza dell'associazione armata finalizzata alla commissione di più reati in materia di stupefacenti del tipo cocaina, eroina ed hashish, composta da almeno 10 persone, nonché della sussistenza di plurimi episodi di cessione a terzi delle medesime sostanze anche all'interno di strutture carcerarie, trattandosi peraltro di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (v. pagg. 2/10, alla cui lettura si rimanda non costituendo oggetto di contestazione l'esistenza del sodalizio quanto, piuttosto, avuto riguardo al tenore dell'impugnazione proposta in questa sede, la questione della partecipazione del OS al sodalizio medesimo) -, passa ad esaminare dalla pag. 11 a seguire il ruolo specifico del ricorrente, evidenziando che della sua partecipazione al sodalizio guidato dal ON avrebbero riferito i due collaboratori De CE e PA che lo avrebbe riconosciuto nei loro interrogatori, indicandolo entrambi col soprannome di "NO" in cui questi è conosciuto negli ambienti criminali;
sul punto, l'ordinanza richiama quanto dichiarato dal collaboratore De CE, che indica il OS quale addetto allo spaccio della cocaina per conto del ON, chiarendo come il predetto collaboratore, unitamente al OS avrebbero condiviso un'esperienza detentiva temporalmente coincidente presso la casa circondariale di Bari in alcuni periodi, ciò che consentirebbe di evidenziare come il De CE sarebbe stato libero sino al 5/04/2011 nonché nell'arco temporale 29/08/2011 - 5/04/2011, periodi in cui anche il OS era in stato di libertà; ciò avvalorerebbe, secondo i giudici del riesame, le dichiarazioni accusatorie del De CE, in quanto dimostra che i due poterono frequentare gli stessi luoghi in un preciso arco temporale che coincide con il primo anno di vita dell'associazione; il tribunale, a conforto del coinvolgimento del OS nei traffici associativi criminali, richiama poi le dichiarazioni rese da altro collaboratore, il VI AL, che ha dichiarato come il OS fosse affiliato al clan GL operante a Bari vecchia, elemento questo che confermerebbe la frequentazione tra il ricorrente e A gli altri associati e fra il OS ed il De CE anche nel periodo antecedente al 2011 cui si riferiscono le dichiarazioni del AL;
terza fonte dichiarativa valorizzata dall'ordinanza impugnata è quella rappresentata dal collaboratore PA che nel corso dell'interrogatorio avrebbe indicato quale spacciatore di "MI il LE (alias LA MI) proprio il "cellino", soprannome del i ricorrente, descrivendo analiticamente la figura del LA quale irriducibile del gruppo di Bari vecchia del clan GL, come confermato dal atro collaboratore, tale GG;
i giudici del riesame, peraltro, tornando al tema del riscontro offerto dal PA alle precise dichiarazioni accusatorie del De CE, pervengono alla conclusione che all'uscita dal carcere dopo un lungo periodo di 008 detenzione e nel lasso di tempo in cui era rimasto libero, dal giugno 2012 al maggio 2013, il LA si era avvicinato al gruppo capeggiato dal ON dedito al traffico di stupefacenti, pur restando affiliato agli GL, avvertendo l'esigenza di avere disponibilità economiche che non derivassero dalla divisione dell'ordinario clan, scegliendo di far parte del gruppo ON che condivideva con lui lo stesso legame con la casa madre di RB e, pur se malvolentieri, allineandosi alla strategia delineata dal ON di spacciare sullo stesso territorio senza entrare in contrasto con altri gruppi;
si legge nell'ordinanza impugnata (v. pag. 14) che fu in quel frangente temporale che il PA ebbe rapporti con il LA essendosi il primo rifugiato a Bari dopo l'attentato subito il 27/11/2012 venendo messo al corrente delle modalità di gestione del traffico di droga, dei gruppi criminali che se ne occupavano, delle affiliazioni ed alleanze, ricevendo la precisa indicazione da parte del LA che il OS spacciava per suo conto, indicazione che il tribunale della libertà interpreta come vendita di droga per il gruppo del ON cui faceva capo in quel frangente anche il LA. Così ricapitolato in fatto il coacervo delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori, i giudici del riesame passano poi a valutarne processualmente la idoneità probatoria nei confronti del OS richiamando il principio della riscontrabilità reciproca delle dichiarazioni rese dai collaboranti chiamanti in correità, pervenendo ad affermare che le dichiarazioni lineari, coerenti e convergenti dei collaboratori nel caso in esame si riscontrano reciprocamente, in quanto provenienti da soggetti che, anche autoaccusandosi di gravi fatti-reato, hanno fornito altri importanti elementi a loro volta oggetto di puntuale riscontro, in ordine, ad esempio, alla struttura organica, ai ruoli ricoperti, ai reati-scopo prediletti, ai territori di influenza, illustrando le ragioni della loro scelta collaborativa;
nella specie, si legge nell'ordinanza impugnata (v. pag. 15) i collaboratori hanno indicato il OS come uno degli spacciatori del gruppo ON attivo sulla piazza di Bari Vecchia, ciò sconfessando la tesi difensiva che aveva ritenuto generiche le accuse rivolte dai due chiamanti che, invece, hanno dato identiche indicazioni sul gruppo di appartenenza e sui compiti concretamente svolti, indicazioni verificate di persona o provenienti da fonti qualificate;
a ciò si aggiunge, poi, una serie nutrita di controlli del OS in compagnia di altri pregiudicati, eseguiti nella zona della città vecchia di Bari ove avveniva lo spaccio, nell'arco temporale 2011/2014, nonché i numerosi interventi repressivi (di cui peraltro lo stesso tribunale del riesame esclude la rilevanza quale riscontro in senso tecnico) e di controllo della P.G. eseguiti tra il 2009 ed il 2013 a carico del OS, da cui si ricaverebbe come il medesimo ha una risalente e continuativa storia legata proprio alla violazione delle disciplina in materia di stupefacenti. 10. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente svolge censure con cui : il medesimo si duole della presunta illogicità manifesta della motivazione nella conferma del quadro indiziario a carico del OS per aver, anzitutto, integrato la motivazione dell'ordinanza genetica con elementi che sarebbero in contrasto con il teorema accusatorio (elementi indicati nelle esperienze detentive di De CE OS, nelle dichiarazioni di tale AL VI, nelle dichiarazioni del MI LA da parte del De CE). La censura viene sviluppata attraverso il richiamo di stralci di dichiarazioni rese dai tre collaboratori (De CE, PA, AL VI) che, raffrontate con le argomentazioni dell'ordinanza, farebbero emergere l'esistenza di profili di contraddittorietà tra le dichiarazioni medesime che si riverbererebbero sulla motivazione dell'ordinanza impugnata, rendendola manifestamente illogica. Sul punto evidenzia il Collegio che l'impugnazione proposta debba dichiararsi generica e manifestamente infondata in quanto, con il ricorso, il OS, più che prospettare un vizio di motivazione, chiede a questa Corte di operare una (ri)valutazione in fatto di quanto emerso dalle dichiarazioni dei collaboranti al fine di dimostrare l'estraneità del OS rispetto al sodalizio, nel senso di escludere che questi possa ritenersi come uno degli spacciatori del gruppo del ON. Diversamente, il giudice del riesame ha sottoposto a valutazione proprio quegli elementi su cui il ricorrente fonda l'impugnazione di legittimità, ritenendo che agli stessi potesse essere attribuita quella rilevanza necessaria per valutare in senso affermativo sia la sussistenza della gravità indiziaria quanto al coinvolgimento del ricorrente nel sodalizio criminoso in questione che, come si vedrà, anche dell'esigenza cautelare richiamata che dell'adeguatezza della misura custodiale detentiva carceraria. Anzitutto, deve rilevarsi che la questione della presunta contraddittorietà del dichiarato dei tre collaboratori che sarebbe stato poi non correttamente valutato dal tribunale del riesame rendendo illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata soffre di un vizio originario, non altrimenti superabile. ! 10 Il ricorrente, infatti, a sostegno della tesi difensiva, intende dimostrare tale contraddittorietà impiegando la tecnica dello "stralcio" delle dichiarazioni, ossia estrapolando singole frasi dagli interrogatori dei collaboratori per poi attribuire alle stesse un significato coerente con il proprio assunto, nell'intento di far apparire illogico il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata. Si tratta di operazione purtroppo frequente, soprattutto nelle impugnazioni di legittimità proposte in fase cautelare, che tuttavia non tiene conto dei limiti cognitivi di questa Corte, giudice di legittimità e non terzo giudice del fatto, cui troppo spesso viene richiesto di svolgere apprezzamenti di fatto, dimenticando che ciò esula dalla cognizione della Suprema Corte. Ed invero, deve qui essere ribadito ancora una volta che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla -per espressa volontà del legislatore Corte di cassazione essere limitato - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Sul punto, poi, questa Corte nella sua massima : " espressione, ha chiarito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794): dunque compito 11 di questa Corte è riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 - dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo di legittimità non concerne, infatti, nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 dep. 19/11/2014, - Contarini, Rv. 261400). A ciò, poi, va aggiunta un'ulteriore considerazione. La tecnica del richiamo "a stralcio" delle dichiarazioni al fine di far rilevare il vizio di manifesta illogicità sotto il profilo, non espresso ma evidente dal tenore dell'impugnazione, del travisamento della prova dichiarativa impone pur sempre in questa sede il rispetto del principio della c.d. autosufficienza del ricorso. Ed invero, è stato ripetutamente affermato che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedono ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (da ultimo, v.: Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 263601). E' di palmare evidenza come, nel caso in esame, la tecnica espositiva impiegata dal ricorrente, basata sullo stralcio delle dichiarazioni dei collaboratori seguita dal loro raffronto con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata al fine di tentare di dimostrarne l'illogicità, non coglie nel segno e non sfugge alle censure di genericità e di mancato rispetto del principio di autosufficienza. 12 11. Può quindi, procedersi all'esame del secondo, terzo e quarto motivo già illustrati congiuntamente e che meritano esame contestuale per le ragioni dianzi esplicitate. La doglianza verte sulla presunta mancanza di motivazione sul motivo del riesame vertente sull'assenza delle esigenze cautelari, nonché per la presunta violazione della legge processuale (art. 292, comma 2 e 309, comma 9, cod. proc. pen.). Sul punto, al fine di rilevare l'infondatezza dei predetti motivi di ricorso, è sufficiente richiamare quanto esposto nella motivazione dell'ordinanza impugnata. Ed infatti, quanto all'esigenza cautelare di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., i giudici hanno osservato che, anche tenuto conto della personalità dell'indagato già valutata dal GIP ai fini della prognosi richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., i caratteri della concretezza e dell'attualità fossero ravvisabili in relazione al pericolo di reiterazione criminosa, desumibile dalle modalità organizzative ed attuative del reato sub c), indicative di capacità delinquenziali, di assenza di remore, e di una riprovevole personalità incline a procurarsi dal crimine i mezzi per vivere;
evidenziano, ancora, i giudici del riesame come i fatti sono contestati all'attualità, attestando l'indagine la continuità delle attività illecite del gruppo di riferimento, oltre che del OS che ha ceduto sostanza stupefacente anche nel 2013; concludono, pertanto, i giudici . della cautela che l'estrema gravità dei fatti monitorati, in considerazione del titolo di reato per cui si procede e della stabile dedizione del OS al : : narcotraffico come emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori, si [ . accompagna un giudizio negativo che investe la personalità dell'indagato, come emergente dai fatti contestati, segnatamente dall'aver partecipato ad un'associazione con complici plurirecidivi per gravissimi reati, anche in materia di : armi. Trattasi di argomentazioni che escludono, anzitutto, il denunciato vizio di mancanza della motivazione, quanto al presunto silenzio sulle esigenze cautelari;
la censura sollevata dal ricorrente infatti, da un lato, richiama quanto argomentato dal GIP in punto di esigenze cautelari, che valorizza il grave precedente penale a carico del OS in quanto già condannato per il delitto di 13 E cui all'art. 416 bis cod. pen., ciò che non sarebbe idoneo a soddisfare i requisiti minimi imposti dall'art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p. Orbene, tale ultima disposizione, nella attuale stesura da ultimo modificata dall'art. 8, comma 1, L. 16 aprile 2015, n. 47, prevede che l'ordinanza del GIP deve contenere "c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato". Nello specifico tanto in riferimento agli indizi cautelari e alle esigenze cautelari, quanto in relazione alla irrilevanza degli elementi forniti a discarico dalla difesa e alle specifiche esigenze che non consentono di ricorrere ad una misura meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere, è oggi richiesta una «autonoma valutazione» di detti elementi. Sul punto, l'ordinanza del tribunale del riesame, non soltanto si limita a richiamare quanto argomentato dal GIP condividendolo in ordine alla valutazione del GIP sulla personalità dell'indagato ai fini della frognosi richiesta dall'art. 274 c.p.p., ma provvede con sviluppo argomentativo autonomo a lumeggiare i caratteri della concretezza e dell'attualità dell'esigenza cautelare, dunque integrando la motivazione del GIP in punto di esigenze cautelari. Osserva il Collegio come la novella recentemente introdotta al comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen. modificato dall'art. 11, comma 3, L. 16 aprile 2015, n. 47, secondo cui "Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa", non ha fatto venir meno il potere del giudice del riesame di integrare la motivazione dell'ordinanza genetica laddove, ovviamente, si tratti di integrazione propriamente detta e non di colmare una lacuna motivazionale qualificata dalla stessa novella del 2015 in termini di assenza di motivazione o di assenza dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari. Nella specie, in particolare, i giudici del riesame hanno confermato la validità del ragionamento svolto dal primo giudice quanto alla sussistenza dell'esigenza cautelare richiamata, 14 aggiungendo ulteriori specificazioni in punto di attualità e concretezza di tale esigenza, così completando l'apparato motivazionale sul punto delle esigenze cautelari. Orbene, va qui ricordato che la natura ed il carattere totalmente devolutivo del mezzo di impugnazione costituito dal riesame contro il provvedimento coercitivo genetico riverbera particolari effetti anche in ordine all'apparato razionale della decisione in parola. Allorquando, come nel caso in esame, tale decisione sia di conferma del provvedimento impugnato, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che «in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice, e viceversa» (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996 - dep. 03/07/1996, Moni, Rv. 205257). Ciò si spiega laddove si consideri che il tribunale del riesame, a fronte di un difetto di motivazione del provvedimento applicativo della misura coercitiva, deve porvi rimedio con le necessarie integrazioni e non annullare il provvedimento, perché solo al giudice di legittimità è dato il potere di pronunciare l'annullamento per difetto di motivazione (Sez. 3, n. 15416 del 02/02/2011 - dep. 15/04/2011, P.M.T. in proc. D'Agostino, Rv. 250306), salvo che la motivazione del provvedimento genetico sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge (v., tra le tante, da ultimo: Sez. 2, n. 12537 del 04/12/2013 - dep. 17/03/2014, Susassi, Rv. 259554). Trattasi di principi che, a giudizio del Collegio, mantengono la loro attualità anche a seguito della novella del 2015, che, a ben vedere, rispetto al regime previgente, ha semplicemente trasfuso in norma positiva quanto già la giurisprudenza di questa Corte aveva avuto modo di esplicitare nell'esegesi del previgente testo normativo del comma 8 dell'art. 309 cod. proc. pen., nel senso di imporre al giudice del riesame l'esercizio del potere di annullamento in caso di "motivazione mancante” o nel caso in cui l'ordinanza genetica "non contiene 15 l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa". Tertum genus non datur: il che, in altri termini, altro non significa che consentire al tribunale del riesame la potestà di integrare la motivazione dell'ordinanza genetica in tutte le altre ipotesi, tra cui rientra quella in esame, ossia, a tutto voler ammettere, una situazione di motivazione carente od insufficiente ma non certo mancante né apparente né tantomeno inficiata dalla mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del primo giudice. Trattasi di valutazione del resto condivisa anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, successiva all'entrata in vigore della novella del 2015, essendosi infatti affermato che la normativa introdotta con la legge n. 47 del 2015, nella parte in cui modifica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, di cui agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen., non ha carattere innovativo, ma adegua la formulazione delle norme alla preesistente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario che la ordinanza di custodia cautelare abbia comunque un chiaro contenuto indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante (Sez. VI, n. 40978 del 5/09/2015 - dep. 12/10/2015, non massimata). Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, la normativa introdotta con la legge n. 47 del 2015, nella parte in cui modifica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, di cui agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen., non ha carattere del tutto innovativo, ma adegua la formulazione delle norme alla preesistente giurisprudenza di legittimità, prevedendosi oggi l'obbligo del giudice del riesame di esercitare il potere di annullamento dell'ordinanza genetica in caso di motivazione mancante/apparente o nel caso in cui la stessa non contenga l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa;
ne consegue che, al di fuori di tali ipotesi, resta fermo che la motivazione dell'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame, atteso lo stretto collegamento e la complementarietà esistente con quella genetica, integra e completa l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione del provvedimento del primo giudice ». 16 Ne discende, pertanto, l'infondatezza del relativo motivo di gravame. 12. Quanto, poi, alla residua censura esposta nel quinto motivo avente ad oggetto la presunta violazione della legge processuale costituita dall'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen. in punto di adeguatezza della misura cautelare applicata, rilevandosi un vizio di omessa valutazione quanto alla possibilità di concedere gli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico, osserva il Collegio quanto segue. L'ordinanza impugnata, sul punto, motiva ritenendo idonea, in quanto proporzionata all'assoluta gravità del caso di specie ed all'elevata pena irrogabile, : nonché adeguata ad arginare la predetta esigenza cautelare la misura detentiva carceraria, non rinvenendosi nella personalità del ricorrente elemento alcuno da cui desumere profili denotanti capacità di autocontrollo e di spontaneo rispetto, da parte del medesimo, delle prescrizioni connaturate alla restrizione domiciliare;
a specificazione della inidoneità della misura degli arresti domiciliari, i giudici del riesame rilevano come il OS ha riportato condanne definitive per reati in materia di armi, per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e per ben tre violazioni della misura di prevenzione a lui comminata, due nel 2008 ed una nel 2009; si aggiunge, infine, che al mantenimento della misura custodiale non osta il nuovo disposto dell'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., come sostituito dal d.l. n. 92/2014, atteso che la pena da applicarsi e quella da eseguire risulterà sicuramente superiore ai tre anni di reclusione alla luce della cornice edittale della pena, della gravità dei fatti e della pluralità delle contestazioni. A fonte di tale apparato argomentativo in punto di proporzionalità ed adeguatezza della misura custodiale detentiva carceraria, la difesa svolge censura di omessa motivazione circa la presunta violazione di legge non avendo argomentato i giudici del riesame (e, prima ancora, il giudice dell'ordinanza genetica) circa la possibilità di applicazione del c.d. braccialetto elettronico. La censura è fondata. 17 Ed infatti, la recente L. 16.4.2015, n. 47, recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità», è intervenuta mediante gli artt. 3 e 4 sulla norma in commento operando su vari aspetti. Per quanto qui di interesse, in particolare, si prevista la specifica considerazione degli arresti domiciliari unitamente al c.d. braccialetto elettronico quale strumento per scongiurare la massima privazione della libertà, obbligando il giudice a motivare circa l'inidoneità dei predetti arresti domiciliari "aggravati". Nel caso di specie, il nuovo comma 3-bis dell'art. 275 c.p.p., inserito dall'art. 4, comma 3, L. 16 aprile 2015, n. 47, prevede infatti che "Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1". Nel caso in esame i giudici del riesame, prima ancora, il gip non risultano aver assolto all'obbligo motivazionale indicato dalla norma processuale in esame, limitandosi solo a chiarire le ragioni dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari "semplici" a salvaguardare l'esigenza cautelare richiamata, senza tuttavia argomentare in ordine all'inidoneità a fronteggiare la predetta esigenza cautelare mediante la predetta misura domiciliare "aggravata". L'assenza di motivazione sul punto, impone l'annullamento in parte qua dell'ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale della libertà per rimediare al predetto vuoto motivazionale.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente all'omessa motivazione sull'idoneità o meno della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, c.p.p., e rinvia al tribunale di BARI, sezione del riesame. 18 E La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia tramessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 27 ottobre 2015 Il Consigliere est. Il Presidente Alessio Scarcella Amedeo Franco DEPOSITATA IN CANCELLERIA k AL 14 DIC 2016 IL CONDEN FRE Luana 19