Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 2, del d.l.7 gennaio 2000, n.2, sollevata, in riferimento all'art.24 della Costituzione, nella parte in cui limita, nei procedimenti per i quali sia stato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, la operatività del quarto comma dell'art.111 della Costituzione, quale risultante dalle modifiche introdotte dalla medesima legge costituzionale. Infatti, la norma transitoria, che continua ad assegnare una (pur ridotta) valenza probatoria alle dichiarazioni rese prima del dibattimento da persona che si sottragga all'esame e che, dunque, limita l'operatività nel tempo del nuovo precetto sancito dal quarto comma dell'art.111 della Carta fondamentale, appare puntualmente coerente con l'art.2 della richiamata legge costituzionale n.2 del 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2000, n. 3937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3937 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 28.1.2000
1. Dott. Giovanni de RO Consigliere SENTENZA
2. Dott. NO Oliva Consigliere N. 158
3. Dott. IO S. Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 19442/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) BR ST, nato a [...] il [...]:
2) AS AM, nato a [...] il [...];
3) JA RO, nato a [...] il [...];
4) JA UC, nato a [...] il [...];
5) ON JA, nato a [...] il [...];
6) BE JI, nata a [...] il [...];
7) EJ AT, nato a [...] l'[...];
8) BR NO, nato a [...] il [...];
9) HA NV, nato in [...] il [...];
10) IZ SA, nato Djakovica il 12 marzo 1975;
11) IT IZ, nato a [...] l'[...];
12) OG MA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza 3 dicembre 1998 della Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. de RO.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di OG MA, AS AM, IZ SA, EJ AT, IT IZ e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi.
Uditi gli avvocati, ND Gramigni per IB ST e AS DA;
Gustavo Leone, per OG MA, JA RO, JA UC, ON JA, BR NO, IT IZ;
Avv. Marco Santarlasci per OG MA.
I. Svolgimento del processo
1. I fatti da cui scaturiscono i ricorsi sottoposti ora al vaglio della Corte concernono, per lo più, l'addebito di plurime cessioni di sostanze stupefacenti, in Firenze, nel contesto del campo nomadi dell'Olmatello, all'interno nel campo o lungo la recinzione di esso fra i soggetti ivi stanziati e tossicodipendenti "esterni" che vi si recavano pressoché quotidianamente per acquistare tali sostanze;
una località che era stata significativamente stigmatizzata come il "supermercato della droga".
A loro volta, gli elementi di prova che hanno determinato la condanna di numerosi imputati per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - talora con l'applicazione della circostanza attenuante prevista dal comma 5 dello stesso articolo - sono stati ricavati dalle dichiarazioni di numerosi Rom residenti nel campo, una parte dei quali (soprattutto quelli appartenenti alla famiglia IC) avevano deciso di collaborare con la giustizia dopo che un loro congiunto era deceduto per un'overdose di eroina, esaminati o come imputati di reato connesso, in, quanto acquirenti della droga a fini di spaccio, o come testimoni;
dalle dichiarazioni dei tossicodipendenti non abitanti nel campo, dal rinvenimento di quantitativi di droga, dagli appostamenti effettuati dalla polizia giudiziaria presso la recinzione anche attraverso l'uso di telecamere, dall'esame dei registri della cooperativa incaricata del controllo degli ingressi e delle uscite dal campo.
Con riferimento alla posizione degli attuali ricorrenti la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 3 dicembre 1999, in parziale riforma della decisione 17 dicembre 1997 del locale Tribunale, affermava la penale responsabilità di:
BR ST per aver detenuto per la vendita quantità imprecisate e anche ingenti di stupefacenti come 1 kg al giorno o 200 grammi in più occasioni, dal 1994 al 1996, per spaccio continuato di sostanze dello stesso tipo a Rom. o tossicodipendenti "esterni" (più precisamente, fra gli altri, ad IC RO, IC OM, IC EB, MI ER, LM IO, DI UR, LI SI, EJ SA, IM AD, NO FO, HI OM, CI FA, D'EN SI, DE BA ES, RR IA, GA IA, NT EL, IC JA, VA SA, OC IO) nonché per la ricettazione di tre pistole consegnate da IS AM, provenienti da furti, e per il porto illegale delle stesse (capi m ed n); ritenuti i reati uniti dal vincolo della continuazione, è stato condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti su tutte circostanze aggravanti, ad anni 8 di reclusione e lire 6 milioni di multa.
AS DA per cessione continuata, talvolta anche insieme al figlio minore KO, di sostanze stupefacenti, fra gli altri, ad IC RO, IC DY, IC OM, CI FA, IC JA, TO ND, AM IO;
con condanna ad anni quattro di reclusione e lire 15 milioni di multa applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti.
JA RO per cessione continuata di sostanze stupefacenti, fra, gli altri, ad IC RO, IC DY, IC OM, IC EB, IC JA, LM IO, RR IA, AD AN JU TI, ON AL, NO FO, NI RO;
applicata la diminuente di cui all'art. 73, comma 5, ritenuta prevalente sulla recidiva contestata, è stato condannato ad anni due di reclusione e lire 5.500.000 di multa.
JA UC per cessione continuata di sostanze stupefacenti, fra gli altri, ad IC RO, IC DY, IC OM, IC EB, IC JA, TU IN, e per il delitto di rapina in danno di OM IC;
ritenuta la continuazione tra tutti i reati e applicata la diminuente di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, prevalente sulla recidiva contestata, è
stato condannato ad anni due, mesi due di reclusione e lire 5.500.000 di multa.
ON JA per cessione continuata di sostanze stupefacenti, fra gli altri, ad IC RO, IC DY, IC OM, IC EB e IC JA, applicata la diminuente di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta prevalente sulla recidiva contestata, è stato condannato ad anni due di reclusione e lire 5.500.000 di multa.
BE JI per cessione continuata di sostanze stupefacenti, fra gli altri, a IC DY, IC OM, CI FA, RR IA, GA IA, NI RO, NT EL, VA SA, TO ND, AM IO;
è stata condannata, applicato la diminuente di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché le circostanze attenuanti generiche,
ad anni due di reclusione e lire 6 milioni di multa.
EJ AT per cessione continuata di droga, fra gli altri, a LI SI, NO FO, ZO IE, DE BA ES, RR IA, GA IA, VA SA, OC IO;
è stato condannato, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché le circostanti attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, ad anni due di reclusione e lire 6 milioni di multa. BR NO per cessione continuata di stupefacenti, fra gli altri, ad IC DY, IC OM, OC IO;
è stato condannato, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, con esclusione di tutte le aggravanti contestate, ad anni due di reclusione e lire 6 milioni di multa.
HA NV per cessione continuata di stupefacenti, fra gli altri, a d'EN SI, GA IA, VA SA, IR IT, ZO IE;
è stato condannato - previa decisione di non doversi procedere in ordine al delitto a lui contestato limitatamente al periodo "dal 1993 al 3 ottobre 1995", per precedente decisione sul punto - concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione e lire 35 milioni di multa.
IZ SA per cessione continuata di sostanze stupefacenti, tra gli altri, a IC OM e VA SA;
è stato condannato, concesse la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n.309 del 1990, e le circostanze attenuanti generiche,
ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, ad anni 2 di reclusione lire 5 milioni di multa.
IT IZ, per cessione continuata di stupefacenti, fra gli altri, a D'EN SI;
è stato condannato, concesse la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, e le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, ad anni due di reclusione e lire 5 milioni di multa.
La Corte ha condannato, infine, OG MA, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, ad anni 8 di reclusione e lire 40 milioni di multa per detenzione ai fini di spaccio e per aver ceduto a BR AD e BR ST notevoli quantità di sostanze droganti, rientranti nelle tabelle I e III, anche dell'ordine di un chilo la settimana.
II. La questione di legittimità costituzionale.
1. All'odierna udienza l'avv. Gustavo Leone ha eccepito, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 1, comma 2, del decreto - legge 4 gennaio 2000, n. 2, nella parte in cui limita nei procedimenti nei quali, come quello di specie, sia stato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, l'operatività del 4^ comma dell'art. 111 della Costituzione, quale risultante dalle "aggiunte" derivanti dalla legge costituzionale ora richiamata, alla cui stregua "La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto al dibattimento", stabilendo che relativamente a tali processi, "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore", col prescrivere, peraltro, che tali dichiarazioni "possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per la modalità dell'esame o per altre circostanze emerse nel dibattimento, risulta che la persone che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame".
La questione è manifestamente infondata, non soltanto per l'impropria evocazione della norma parametro, ma anche, e soprattutto, perché, in effetti, viene contestata non una norma ordinaria ma una norma costituzionale, peraltro con deduzioni debordanti nella genericità.
2. L'interpretazione del decreto-legge da cui è scaturita la eccezione di illegittimità ora al vaglio della Corte è la risultante di una corretta operazione ermeneutica soprattutto se il contenuto della norma denunciata divenga oggetto di un esame comparativo con la disposizione del comma 1 dello stesso art. 1, in base al quale "Fino alla entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento".
Poiché, peraltro, l'esame della denuncia di legittimità coinvolge i fondamentali snodi problematici relativi all'osservanza dei criteri di utilizzazione e di valutazione della prova, il Collegio deve farsi carico di una più diffusa analisi del vizio denunciato, anche per i decisivi riverberi che da essa derivano sull'assetto complessivo del processo, tenuto conto che la più parte delle censure ora proposte concernono proprio i canoni cui occorre uniformarsi ai fini di una corretta valutazione ed utilizzazione della prova. Il precetto dell'art. 1 del decreto-legge adesso denunciato è stato inserito al fine di dare attuazione all'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che demanda alla legge ordinaria il compito di regolamentare l'applicazione dei principi in essa contenuti "ai processi penali in corso alla data della sua entrata in vigore".
Dunque, è la stessa norma costituzionale a limitare nel tempo l'applicabilità della disciplina da essa introdotta rispetto all'unica regola di immediata efficacia precettiva contenuta nel suo testo.
Il fenomeno, a ben vedere - anche se alquanto inusitato nella realtà applicativa - è agevolmente iscrivibile sul piano dogmatico nella problematica concernente la successione della legge nel tempo;
l'unica differenza è rappresentata dall'essersi verificata la successione non fra norme ordinarie, ma fra una norma ordinaria, costituzionalmente "protetta", ed una norma costituzionale. L'esistenza del fenomeno successorio fra norme dotate di pari capacità di resistenza risulta evidente solo storicizzando le vicende che hanno direttamente coinvolto i criteri di utilizzazione della prova costituita da dichiarazioni rese, prima del dibattimento o in un procedimento connesso, su fatto altrui sia, da un lato, dal coimputato, dall'imputato in reato connesso ovvero interprobatoriamente collegato sia, dall'altro lato, dal testimone.
3. Come è noto, il testo del codice allegato al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, consentiva, per i testimoni, l'utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese a soli fini di contestazione, precludendone ogni utilizzazione a fini di prova (con eccezione delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, da acquisire al fascicolo per il dibattimento se utilizzate per le contestazioni), potendo soltanto essere valutate al fine di "stabilire la credibilità della persona esaminata" (art. 500, comma 3). Il tutto se e sempreché di simili dichiarazioni (purché assunte dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare), non fosse sopravvenuta, per fatti o circostanze imprevedibili, l'impossibilità di ripetizione. Sul versante relativo alle dichiarazioni rese su fatto altrui dal coimputato nello stesso procedimento nessuna specifica norma era dettata in materia di esame se si eccettui la disciplina contenuta nell'art. 503, comma 5, che prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero alle quali il difensore aveva diritto di assistere ed utilizzate per le contestazioni, ferma restando l'impossibilità per simili dichiarazioni di costituire prova dei fatti in esse affermati, stante il richiamo dei commi 4 e 5 dell'art. 503 al comma 3 dell'art. 500. Se l'imputato risultasse o contumace o assente ovvero si rifiutasse di sottoporsi all'esame, il giudice disponeva, a richiesta di parte, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare (art. 513, comma 1). Con conseguente allegazione al fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 515 c.p.p. e utilizzazione a fini di prova a norma dell'art. 526.
Diversa la disciplina dettata per gli imputati in procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. ovvero interprobatoriamente collegato, nei confronti dei quali si procedesse o si fosse proceduto separatamente, assoggettati, per un verso, al regime previsto per i testimoni (obbligo di presentarsi al giudice, osservanza delle norme sulla citazione dei testimoni, possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo, applicabilità degli artt. 194, 195 e 499 c.p.p.), per un altro verso, al regime previsto per l'imputato
(assistenza del difensore, avvertimento della facoltà di non rispondere). Sul piano dell'utilizzazione delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento da tali soggetti, ne era consentita la lettura e, dunque, l'utilizzazione solo nei casi (e salvo l'ipotesi prevista dall'art. 512) in cui non fosse possibile ottenere la presenza del dichiarante (art. 512, comma 2).
5. Significative le statuizioni giurisprudenziali applicative di una simile disciplina.
Si è affermato che non è consentita la lettura delle dichiarazioni rese dagli imputati di un reato connesso, nonostante la previsione dei meccanismi coercitivi previsti dall'art. 513 c.p.p., considerato che le dichiarazioni di tali soggetti sono disciplinate dall'art. 210 dello stesso codice che autorizza costoro a rifiutarsi di deporre (Sez. I, 3 luglio 1991, Cerra); che i casi di lettura consentita in dibattimento di dichiarazioni dell'imputato o di testimoni sono tassativi, in quanto la disposizione di chiusura dell'art. 514 stabilisce il divieto di lettura di atti che non siano espressamente leggibili e che fra essi non rientrano le pregresse dichiarazioni di coimputati di reati connessi che, comparsi in dibattimento, si avvalgano della facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 210: e ciò perché l'art. 513, comma 2, espressamente ne limita la lettura ai casi in cui non si possa ottenere la presenza del dichiarante, derivandone che, una volta avutasi la presenza del dichiarante, resta automaticamente escluso il ricorso alla lettura delle dichiarazioni rese, anche in ipotesi di rifiuto di rispondere (Sez. VI, 22 aprile 1991, Casula); che, infine, le prove utilizzabili a fini di decisione sono quelle "acquisite" nel dibattimento ai sensi dell'art. 526 c.p.p. e sono tali, non solo quelle formate in dibattimento e,
quindi, non solo i c.d. "atti irripetibili", ma anche quelle previste dagli artt. 500, comma 4 e 503, comma 5, c.p.p., quali le dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla Polizia giudiziaria nei casi e nei limiti contemplati in dette disposizioni (Sez. I. 17 ottobre 1991, Roger).
5. L'assetto così conformato subì un decisivo ridimensionamento a seguito di due sentenze della Corte costituzionale pronunciate entrambe nell'anno 1992.
Con la sentenza n. 254 del 1992 la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere.
A base della statuizione ora ricordata è la palese irragionevolezza derivante dalla disciplina cui sono assoggettate - in ordine alla possibilità di lettura in dibattimento - le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalle persone imputate in un procedimento connesso o collegato, a seconda che nei loro confronti si proceda in un processo cumulativo ovvero separatamente. Pur rimarcando l'accentuato favor separationis riscontrabile nel vigente codice di procedura penale, la Corte ritiene irragionevole che tale favor debba riverberarsi sul regime probatorio degli atti processuali, con conseguenze a volte determinanti ai fini della decisione. Presente è pure un giudizio di ordine assiologico derivante dalla constatazione "che le dichiarazioni in esame sono soggette ad un canone valutativo particolare (debbono essere infatti 'valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità: art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.) il quale, nel momento in cui circonda di cautele tali mezzi di prova, evidenzia allo stesso tempo ancor più l'irragionevolezza di ipotesi, quale quella in esame, di assoluta inacquisibilità dei medesimi ai fini della decisione".
Con la sentenza n. 255 del 1992, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 500, comma 3, sia .dell'art. 500, comma 4, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi 1 e 2, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (oltre che dell'art. 2, n. 76, della legge-delega, nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzabili per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero).
La Corte, dopo aver ribadito come l'oralità non rappresenta nel sistema del nuovo codice il veicolo esclusivo di formazione della prova in dibattimento, "fine primario ed ineludibile del processo penale" rimanendo "quello della ricerca della verità", precisa che "in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formatisi prima ed al di fuori del dibattimento". Assume, cioè, valenza esponenziale nell'ambito del sistema il "principio di non dispersione dei mezzi prova", verificabile dall'esistenza di istituti "che recuperano al fascicolo del dibattimento e, quindi, alla utilizzazione probatoria, atti non suscettibili di essere surrogati (o compiutamente e generalmente surrogati) da una prova dibattimentale" (artt. 431, 392, 512, 513, 500, comma 4, 503, comma 5).
6. Nel quadro delineato dalle sentenze n. 254 del 1992 e n. 255 del 1992 si inserisce il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante "modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", nella cui disciplina rientrano non poche prescrizioni aventi ad oggetto le regole di assunzione e di acquisizione della prova.
Le principali innovazioni, direttamente ricollegabili alla tematica ora sottoposta all'esame della Corte, concernono: la riformulazione dell'art. 210, comma 2, c.p.p., nel senso che le persone ivi indicate "hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo" e che si osservano le norme sulla citazione dei testimoni"; l'art. 210, comma 5, nel quale le parole "si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 195 e 499" sono state sostituite dalle parole "si applicano le disposizioni previste dagli artt. 194, 195, 409 e 503"; la sostituzione della rubrica dell'art. 142 norme att. in tali termini: "Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso", con conseguenti riverberi anche sul testo dell'articolo, così da comprendervi pure i soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p.; la sostituzione dell'art. 238, comma 1, c.p.p., in modo da non subordinare l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento al consenso delle parti e da comprendere tra gli atti acquisibili le dichiarazioni assunte nel giudizio;
la sostituzione del comma 3 dello stesso articolo: in luogo del precetto "È comunque consentita l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili", viene introdotta la prescrizione "È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili"; la sostituzione dell'art. 238, comma 4, stando al quale "I verbali di prova di cui non è consentita l'acquisizione a norma dei commi precedenti possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli artt. 500 e 503", nel precetto "Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono;
in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli artt. 500 e 503";
l'inserimento del comma 5, stando al quale "Salvo quanto previsto dall'art. 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'art. 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo";
l'inserimento dell'art. 190-bis, che per i "procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, quando si è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'art. 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'art. 238, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario"; l'aggiunta all'art. 431, lettera d, secondo cui vanno raccolti nel fascicolo per il dibattimento i verbali assunti nell'incidente probatorio delle parole "e di quelle assunte all'estero a seguito di rogatoria";
l'inserimento nell'art. 468 di un comma 4-bis, stando al quale "la parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495"; la modifica dell'art. 500 con l'introduzione del comma 2-bis ("Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere alle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni", la sostituzione del comma 3 ("La dichiarazione utilizzata per la contestazione, anche se letta dalla parte, non può costituire prova dei fatti in essa affermati. Può essere valutata dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata") e l'ingresso di un nuovo precetto secondo cui "Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata":
il tutto in un quadro di rilevante innovazione dei criteri di verifica della prova testimoniale: ne è così derivato un sistema di valutazione della prova radicalmente differenziato rispetto al precedente, soprattutto (ma non soltanto) alla stregua dei "nuovi" commi 4 e 5 dello stesso art. 500: per il comma 4, "Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"; per il comma 5 "Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a .violenza, minaccia, offerta di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultino altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame"; l'inserimento dell'art. 511-bis: "Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'art. 238. Si applica il comma 2 dell'art. 511"; la modificazione dell'art. 512, con lettura, in caso di imprevedibile impossibilità di ripetizione, anche degli atti assunti dalla polizia giudiziaria;
l'inserimento dell'art. 512-bis secondo cui "Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non è stata citata ovvero, essendo stata citata, non è comparsa.
7. Con legge 7 agosto 1997, n. 267, significativamente intitolata "Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione della prova", è stato riscritto, radicalmente modificandolo, il regime di utilizzazione della prova, assunta prima del dibattimento senza il ricorso all'incidente probatorio, quale risultante dalle sentenze costituzionali n. 254 del 1992 e n. 255 del 1992 nonché dal decreto - legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992. È stato, anzi tutto, sostituito l'art. 513 c.p.p. prevedendosi, per un verso, che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato contumace, assente o che rifiuti di rispondere in dibattimento non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso e, per un altro verso, che se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante non risulti applicabile l'art. 512, qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto sull'accordo delle parti.
Nell'art. 238 c.p.p. concernente l'utilizzazione di "verbali di prove di altri procedimenti" l'innovazione fondamentale concerne l'introduzione del comma 2-bis, che prevede l'acquisizione dei verbali di dichiarazioni rese dai soggetti indicati nell'art. 210 nell'incidente probatorio o nel dibattimento solo nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. Il tutto in un quadro di completa risistemazione dell'istituto dell'incidente probatorio azionabile pure nei casi di atti rinviabili al dibattimento.
8. È importante rammentare, soprattutto per gli effetti che tale legge ha determinato sui criteri di utilizzazione della prova nel giudizio di cassazione il regime transitorio dettato dalla legge n. 267 del 1997. L'art. 6 ha inserito una complessa disciplina intertemporale con l'introduzione di articolate prescrizioni, ciascuna corrispondente alla singola fase del procedimento pendente alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Ha disposto, cioè, che se il processo si trova nella fase anteriore al dibattimento, anche nei casi in cui, secondo le norme vigenti e secondo le regole ordinarie non è esperibile l'incidente probatorio, il pubblico ministero potrà attivarlo pure alla stregua dell'art. 392, comma 1, lettere c) e d), a condizione che ne faccia richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla entrata in vigore dello ius novum;
se, invece, è in corso il dibattimento di primo grado, nel quale sia stata data lettura delle dichiarazioni di cui all'art. 513 c.p.p., coloro che hanno reso le dichiarazioni stesse potranno, "ove le parti lo richiedano", essere citate per un nuovo esame;
pendente il giudizio di appello, se la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implichi l'utilizzazione delle dichiarazioni indicate nell'art. 513, su richiesta della "parte interessata", è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni;
una regola, quest'ultima, applicabile anche nel giudizio di rinvio, nei limiti del devolutum. Nulla la legge ha espressamente disposto in ordine all'applicabilità del regime intertemporale ai giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione.
9. Chiamate a decidere circa la riferibilità del regime transitorio ai giudizi pendenti davanti alla Corte Suprema, in presenza di un contrasto interpretativo già profilatosi in giurisprudenza, le Sezioni unite hanno statuito nel senso dell'operatività dei principi espressi dalla norma di diritto intertemporale anche al giudizio di legittimità (Sez. un., 25 febbraio 1998, Gerina). La decisione rileva - pur in presenza di un processo che si è celebrato in primo grado nel regime di acquisizione e di utilizzazione della prova quale introdotto dalla legge n. 267 del 1997 - non soltanto per le argomentazioni addotte al fine di giustificare l'applicabilità della nuova normativa e che paiono prevalentemente incentrate sul rapporto tra inutilizzabilità della prova e vizio concernente la motivazione, ma anche con riferimento all'apparato descrittivo del regime di inutilizzabilità in via transitoria delle dichiarazioni rese da soggetti che non abbiano reso le dichiarazioni su fatto altrui in dibattimento, regime definibile di "inutilizzabilità relativa". Ciò considerando che nell'arco di tempo tra la decisione del Tribunale e l'inizio del processo di appello, gran parte delle regole di utilizzazione della prova sono state colpite, come si vedrà più avanti, dall'effetto invalidante conseguente alla sentenza costituzionale n. 361 del 1998. Sotto il profilo concernente l'utilizzazione di una prova ritualmente acquisita secondo le regole vigenti al momento di acquisizione dell'atto, hanno osservato le Sezioni unite che in materia di prova occorre, ai fini dell'applicazione di una disciplina transitoria, e pure a prescindere dalla esistenza di una normativa di questo tipo, aver riguardo, non soltanto al momento dell'ammissione e dell'assunzione (nonché dell'acquisizione) della prova, ma all'intero procedimento probatorio culminante con il "risultato gnoseologico offerto alla percezione del giudice". Cosicché la prova avrebbe una significazione "polisemantica" in grado di ricomprendere anche il momento valutativo.
Con una decisiva precisazione derivante dalla distinzione tra nullità ed inutilizzabilità della prova. Nel primo caso troverebbe applicazione il principio tempus regit actum;
nel secondo caso, pure a prescindere dall'esistenza di una disciplina transitoria, dovrebbe ricevere applicazione la normativa sopravvenuta;
richiamando in questa ultima ipotesi, la nozione di procedimento probatorio ed il suo epilogo nel momento valutativo considerato parte integrante di tale procedimento: tanto da inferirne che l'art. 6 della legge n. 267 del 1997 avrebbe il solo compito di scandire le cadenze della procedura di riassunzione della prova altrimenti inutilizzabile, dovendo in caso contrario trovare applicazione la disciplina di regime.
Posto, dunque, che la "novella", nel sancire il divieto di utilizzazione della prova, si ricollega direttamente al disposto dell'art. 191 c.p.p., che assume il ruolo di norma "garante del principio di legalità della prova e di presidio di diritti costituzionalmente protetti, dei quali le parti sono titolari all'interno del processo", le Sezioni unite precisano che se pure sia possibile scindere l'inutilizzabilità della prova dal momento "formativo-acquisitivo al momento valutativo", nel senso che possono darsi situazioni in cui solo l'uso della prova è colpito dalla inutilizzabilità, mai, invece, possono prefigurarsi ipotesi in cui il divieto di utilizzazione non si riferisca al momento gnoseologico;
così da pervenire implicitamente alla conclusione che il divieto di uso della prova, inteso come inutilizzabilità riferita al momento valutativo diviene un dato ontologico, in grado di rendere coessenziale la sola endiadi inutilizzabilità-valutazione della prova. Conseguente la conclusione "provvisoria": il divieto opera anche nel giudizio di cassazione, "dato che una applicazione limitata ai soli giudizi di merito manca di qualsiasi base logica e sistematica", considerando che la diversa tipologia del sindacato della Corte Suprema "non autorizza a ritenere che il giudice di legittimità non compia una valutazione delle prove sulle quali è fondata la decisione impugnata", perché, alla stregua dell'art. 192, comma 1, c.p.p., la Corte "compie certamente un'operazione di valutazione della prova allorché, quale supremo garante della legalità della decisione, è chiamata a controllare la motivazione della sentenza impugnata al fine di stabilire se l'interpretazione delle prove sia stata eseguita dal giudice di merito seguendo le regole della logica e le massime di comune esperienza e di verificare se l'utilizzazione delle stesse prove sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni che la disciplinano".
Proprio con riferimento ai compiti "valutativi" assegnati alla Corte di cassazione emerge anche un profilo assiologico;
l'insistito richiamo, cioè, al precedente delle Sezioni unite che ritenne applicabile ai processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti la regola di giudizio introdotta dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli); così da concludere che se le norme che modificano i criteri di valutazione della prova e, quindi, il come la prova deve essere valutata sono di immediata applicazione, la stessa regola deve, a fortiori, valere con riferimento alle regole che introducono la sanzione della inutilizzabilità della prova, concernendo queste il se la prova deve essere valutata.
Il fatto che il procedimento probatorio sia ancora in atto comporta che la Corte - pur in presenza di una decisione immune da errores in iudicando o in procedendo secondo la disciplina vigente all'epoca in cui fu pronunciata la sentenza - è tenuta a verificare, alla stregua della motivazione della decisione sottoposta al suo esame, se questa sia conforme ai criteri concernenti l'utilizzazione probatoria vigenti al momento del controllo di legittimità; il che sarebbe univocamente confermato dalle disposizioni dell'art. 609, comma 2, ultima parte (in base al quale "La Corte decide le questioni ..... che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello"), e 619, comma 3 (in base al quale la Corte provvede senza pronunciare annullamento "nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto").
Di qui l'ulteriore conclusione "provvisoria" che "proprio in virtù del principio tempus regit actum, le norme di cui agli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, dovrebbero trovare immediata applicazione nel giudizio di legittimità se questo dovesse ritenersi realmente estraneo all'ambito della disciplina transitoria ex art. 6 della stessa legge, dato che la proibizione dell'uso di determinati risultati conoscitivi è sopravvenuta quando il procedimento probatorio non era ancora definito per non essere stata ancora compiuta la 'valutazione' da parte della Corte di Cassazione". Sennonché l'esistenza della norma di diritto intertemporale conduce a riconoscere, in base agli scopi della legge - e senza che sia necessario accedere al procedimento analogico - che l'art. 6 è riferibile anche alla fase in cui viene verificata la legittimità del procedimento argomentativo. Se il "dichiarato intento" della legge n. 267 del 1997 è il rafforzamento delle garanzie difensive attraverso il contraddittorio, l'oralità e la formazione della prova nella piena dialettica dibattimentale, così da "arginare il sempre più diffuso ricorso, nell'esperienza giudiziaria, al meccanismo delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari", se la disciplina transitoria è diretta "a riequilibrare l'esigenza del ripristino della garanzia del contraddittorio" con l'esigenza "di evitare la totale dispersione delle conoscenze acquisite mediante la già avvenuta lettura delle dichiarazioni predibattimentali", deriva a corollario la estensibilità della norma transitoria ai giudizi davanti alla Corte di cassazione, giacché tale norma ha l'esclusivo scopo di regolare le modalità con le quali deve realizzarsi il recupero del contraddittorio. Cosicché l'applicazione della disciplina di diritto intertemporale deve avvenire con le modalità proprie del giudizio di legittimità; cioè mediante l'annullamento con rinvio al giudice di merito, davanti al quale le parti potranno richiedere la rinnovazione parziale del dibattimento, così da ottenere la citazione di coloro le cui dichiarazioni erano state colpite dal divieto di uso. Tutto ciò senza che venga a profilarsi alcuna deviazione dagli ordinari modelli del giudizio di annullamento, costituendo comunque la rinnovazione uno strumento affidato alla libera determinazione delle parti.
Perché la Corte possa procedere all'annullamento della sentenza impugnata a norma dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 sono necessarie, però, tre condizioni: in primo luogo, che vengano proposti motivi nuovi, deducibili a norma dell'art. 606, comma 3, in relazione all'art. 609, comma 2, ultima parte;
in secondo luogo, che gli originari motivi di ricorso abbiano rimesso alla cognizione della Corte di cassazione il controllo della motivazione sul punto relativo alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da coimputati o da imputati in reati connessi, risultando altrimenti la decisione di merito coperta da preclusioni;
in terzo luogo che, gli elementi di prova desunti dalle dichiarazioni di cui sia stata data lettura siano rilevanti.
Tutto ciò dispone per un concetto di "risultato della prova" che va attentamente meditato perché da esso emergono due nozioni di prova:
come mezzo (o fonte) di prova e come risultato del mezzo (o della fonte) di prova. Un risultato verificabile pure in cassazione che, in relazione all'opera di controllo ad essa demandata, nel suo ruolo di giudice ultimo della legittimità, "compie certamente un'operazione di valutazione della prova allorché, quale supremo garante della legalità della decisione è chiamata a controllare la motivazione della sentenza impugnata al fine di stabilire se l'interpretazione delle prove sia stata eseguita dal giudice di merito seguendo le regole della logica e le massime di comune esperienza e di verificare se l'acquisizione e l'utilizzazione delle stesse prove siano avvenute nel rispetto delle disposizioni che le disciplinano". Donde la conclusione che "il procedimento probatorio deve considerarsi ancora in fieri nel corso del giudizio di legittimità allorquando la Corte di cassazione sia investita del sindacato sulla motivazione relativa alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito:
l'ulteriore conseguenza è che la Corte Suprema, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, ha il potere-dovere di rilevare che la decisione impugnata si fonda su prove colpite da un sopravvenuto divieto di utilizzazione".
Ne deriva, quindi, una importante precisazione, singolarmente decisiva per i riverberi che essa proietta sulla problematica apertasi a seguito della sentenza costituzionale n. 361 del 1998. Che cioè la disciplina transitoria delinea una sorta di inutilizzabilità relativa, condizionata alla mancata iniziativa della parte interessata al recupero del contraddittorio, così quasi da prospettare come principio generale l'utilizzazione delle dichiarazioni su fatto altrui rese nel vigore del precedente regime, principio operante alla condizione che la parte non provveda a richiedere la citazione dei dichiaranti. Il tutto a prescindere dalle regole di giudizio introdotte nell'art. 6, comma 5, regole concettualmente autonome rispetto ai criteri di assunzione (meglio, di "riassunzione") della prova. Con in più le significative precisazioni ermeneutiche concernenti il giudizio di cassazione or ora ricordate.
Regole ribadite da una successiva pronuncia delle Sezioni unite (Sez. un., 13 luglio 1998, Citaristi) che sembra cogliere, appunto, proprio questo importante profilo, insito nella distinzione operata dalla norma transitoria, tra modalità di assunzione (meglio, di "riassunzione") della prova e regola di giudizio.
9. Con sentenza n. 361 del 1998 la Corte costituzionale ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., ultimo periodo, c.p.p., quale risultante a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 267 del 1997, nella parte in cui non vede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p. Relativamente alla disciplina intertemporale, la Corte, premesso che, pur nella loro articolazione assai analitica, le censure di illegittimità delle norme transitorie sono tutte riconducibili alla denuncia di irragionevolezza e delle relative ricadute in termini di ingiustificata disparità di trattamento, di una disciplina che subordina la valutazione probatoria delle dichiarazioni acquisite a norma dell'art. 513, commi 1 e 2, ad un nuovo criterio di giudizio, ovvero ne sottopone l'utilizzazione alle nuove regole dettate dalla legge n. 267, in base al dato meramente occasionale che al momento di entrata in vigore della legge le dichiarazioni fossero già state acquisite mediante lettura, ovvero, pur essendo già stato disposto il rinvio a giudizio, non si fosse ancora proceduto all'esame del dichiarante, così da ripristinare integralmente nei procedimenti in corso la disciplina antecedente alla riforma del 1997, e conseguentemente mantenere ferma la già intervenuta acquisizione delle precedenti dichiarazioni, ovvero, se il dichiarante non è ancora stato sottoposto all'esame, procedere, in caso di rifiuto di rispondere, all'acquisizione mediante lettura, ha precisato che la disciplina risultante dal contestuale intervento sugli artt. 513, comma 2 e 210 c.p.p. incide su entrambi i termini di riferimento delle censure rivolte alle norme transitorie: il meccanismo di acquisizione, previa contestazione, di singoli contenuti narrativi delle precedenti dichiarazioni delinea, infatti, una disciplina diversa sia da quella antecedente al 1997, che prevedeva l'acquisizione delle precedenti dichiarazioni mediante la loro lettura integrale, sia da quella introdotta dalla legge n. 267, che subordinava l'acquisizione al consenso delle parti. Tanto da disporre la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perché valutino se le questioni sollevate sulle norme transitorie conservano la loro rilevanza, oppure se risultano superate alla luce della disciplina che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza.
Sennonché i criteri di utilizzazione della prova cui il giudice di primo grado si è informato sono quelli indicati dalla legge n. 267 del 1997. Il fatto, però, che nel giudizio di appello sia intervenuta dalla sentenza n. 361 del 1988 è dato che non può restare indifferente, sia pure nei limiti del devolutum, tutte le volte, cioè, in cui venga chiamata in causa la violazione dei criteri di utilizzazione della prova additati dalla legge sopra ricordata.
10. La sentenza n. 361 del 1998 è stata chiamata a decidere su una serie di disposizioni del codice di procedura penale concernenti i criteri di utilizzazione della prova;
più in particolare, in ordine alla legittimità costituzionale: dell'art. 513, comma 1, nella parte in cui subordina al consenso degli altri imputati l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato nel medesimo procedimento che in dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame;
dell'art. 513, comma 2, nella parte in cui condiziona all'accordo delle parti la lettura (e, dunque, l'utilizzazione) delle dichiarazioni rese in precedenza dall'imputato in procedimento separato che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere;
dell'art. 238, commi 2-bis e 4, nella parte in cui prevede l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in altro dibattimento soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato all'assunzione della prova nel procedimento separato ovvero soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta;
dell'art. 210, comma 4, che riconosce all'imputato in procedimento connesso o probatoriamente collegato la facoltà di non rispondere. 11. La Corte ha dichiarato, anzi tutto, costituzionalmente illegittimo l'art. 513, comma 2, nella parte in cui prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4. Premesso che il precetto ora ricordato disciplina l'utilizzazione delle dichiarazioni di persone che, proprio perché esaminate in un procedimento diverso da quello a loro carico, sono necessariamente sentiti su fatti concernenti la responsabilità di altri imputati, la Corte ha ritenuto privo di ogni ragionevole giustificazione un regime, come quello introdotto dalla legge n.267 del 1997, che fa dipendere l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni dalla scelta meramente discrezionale dell'imputato in procedimento connesso di rispondere in dibattimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, nonostante tale imputato, pur usufruendo della facoltà di non rispondere a norma dell'art. 210, comma 4, si era in precedenza consapevolmente risolto a rendere dichiarazioni erga alios. Il fatto, dunque, che le dichiarazioni rese in precedenza siano escluse dal patrimonio cognitivo del giudice in forza della sola volontà potestativa dell'imputato in procedimento connesso (quindi della parte processualmente interessata ad impedire l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni stesse) confligge sia con il principio di ragionevolezza (per la preclusione sancita a priori di utilizzare in dibattimento elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare) sia con il diritto di difesa la cui osservanza impone che l'ingresso di tali dichiarazioni nel patrimonio delle conoscenze del giudice sia subordinato alla possibilità di instaurare il contraddittorio fra il dichiarante ed il destinatario della dichiarazione, con conseguente impossibilità della formazione dialettica della prova davanti al giudice.
L'impegno additivo della Corte si estende alla verifica comparativa del sincretismo precettivo riscontrabile nella disciplina della prova testimoniale e sul quale si avrà occasione di ritornare più avanti:
i commi 2-bis e 4 dell'art. 500 stabiliscono che le parti possono procedere alle contestazioni anche quando il testimone rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni e che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. La soluzione - tanto costituzionalmente obbligata da penetrare nello stesso dispositivo della decisione - deve essere ricavata dall'ordinamento che sottopone (alla stregua dell'art. 210 comma 2) la disciplina processuale dell'imputato in reato connesso a quella propria dei testimoni, per l'ovvia ragione che entrambe tali soggettività dichiarano fatti destinati a valere nei confronti di altri. Di qui la centralità delle contestazioni ad opera della parte che ha chiesto l'esame (e, cioè - così parrebbe da ritenere - almeno di norma, il pubblico ministero e la parte civile) in funzione della necessità di rispettare il principio nemo tenetur se detegere, per scongiurare il pericolo di esporre il dichiarante a nuovi e più gravi profili di responsabilità, ed il conseguente onere di presentare la lista dei soggetti da esaminare "con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame", secondo il disposto dell'art. 468, comma 1, implicitamente richiamato (nonostante il diverso avviso della pressoché costante giurisprudenza della Corte di cassazione) dal rinvio contenuto nell'art. 210, comma 2, alle norme per la citazione dei testimoni.
Quanto alle regole di giudizio di cui fare applicazione, l'art. 500, comma 4, risponde alla medesima esigenza, mentre, conclude sul punto, la Corte, non è necessario richiamare il disposto del comma 5 dello stesso art. 500, restando la disciplina delle dichiarazioni del coimputato su fatto altrui disciplinata dall'art. 192, comma 3. Il tutto in un quadro da cui pare emergere come l'applicazione della regola dettata dall'art. 500, comma 5, non rappresenti una soluzione costituzionalmente obbligata;
anzi, sembrerebbe di intendere che per le dichiarazioni su fatto altrui rese dal coimputato la regola di giudizio indicata dall'art. 500, comma 5, risulti assolutamente incongrua.
12. Non necessario è stato ritenuto dalla Corte un intervento additivo sul comma 1 dell'art. 513. Poiché le dichiarazioni contemplate da tale precetto si riferiscono esclusivamente alla responsabilità su fatto proprio (o su fatto altrui nei casi di mancata "capitolazione" delle circostanze in ordine alle quali deve vertere l'esame) è apparso sufficiente pronunciarsi sull'art. 210, dichiarato illegittimo nella parte in cui non ne è prevista l'applicazione anche all'esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
È stata, infine dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, comma 4, nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza del consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500 commi 2-bis e 4.
13. Resta ora da stabilire se i nuovi meccanismi di acquisizione probatoria additati dalla Corte costituzionale trovino applicazione nei processi in corso davanti alla Corte di cassazione ed in caso di risposta positiva al primo quesito, le modalità attraverso le quali il nuovo contraddittorio debba instaurarsi e modellarsi in tale sede. Quanto al primo punto, non possono certamente ritenersi inconferenti le statuizioni delle due decisioni delle Sezioni unite anche con riferimento alla applicabilità delle nuove regole di giudizio derivanti dall'intervento della Corte costituzionale. Poiché quelle dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano regole concernenti la valutazione della prova, è evidente che esse debbano trovare immediata applicazione anche ai detti giudizi. Il tutto considerando che l'intervento pluriadditivo sugli artt. 513, comma 2, 210, e 238, comma 4, concerne esclusivamente tali norme nel testo vigente in forza della legge n. 267 del 1997. Nè appare in grado di disorientare il punto 12 del Considerato in diritto della sentenza costituzionale n. 361 del 1998, nella parte in cui evoca una disciplina di acquisizione diversa sia da quella prevista dalla legge n. 267 del 1997 sia dalla normativa anteriormente vigente. Sembra, infatti, chiaro che tale precisazione ha esclusivo riferimento alle modalità acquisitive del recupero del contraddittorio realizzato "attraverso il sistema delle contestazioni", di "singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza" dal dichiarante su fatto altrui e non coinvolge, certo, la relatività dei criteri di utilizzazione come delineata dalla disciplina transitoria. Nel senso, cioè, che il recupero del contraddittorio dovrà avvenire, attraverso il modulo cruciale della "capitolazione" di cui all'art. 468 c.p.p., secondo le regole dettate dall'art. 500, commmi 2-bis e 4, dello stesso codice, solo nel caso di una esplicita richiesta di parte, trovando altrimenti applicazione le regole di assunzione (ma non le regole di giudizio, in quanto irrimediabilmente colpite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale) stabilite dall'art. 6.
Resta fermo, beninteso - e qui la problematica sottesa alle regole di giudizio viene quasi a sovrapporsi a quella concernente le modalità del recupero del contraddittorio - che nel giudizio di legittimità lo strumento mediante il quale sarà possibile pervenire alla formulazione della nuova regola di giudizio non potrà essere diverso da quello già indicato dalle Sezioni unite e cioè l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ne deriva che la decisione della Corte costituzionale sembra avere inciso non sui modelli di recupero indicati nell'art. 6 ma esclusivamente sulle regole di giudizio indicate nel comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, le sole, oltre tutto, ad essere state chiamate in causa dai giudici a quibus. Occorre infatti non trascurare che, mentre, per un verso, le uniche (vere e proprie) disposizioni di diritto intertemporale contenute nell'art. 6 risultano quelle desumibili dai commi 5 e 6, l'immediata applicabilità nei procedimenti in corso non potendo avvenire se non alla stregua dei modelli indicati nei commi 2 e 3, per un altro verso, il regime così come conformato dal complessivo assetto dell'art. 6 demanda alla volontà delle parti il recupero del contraddittorio. Con la conseguenza che, in mancanza di una specifica richiesta delle parti interessate non potrà che trovare applicazione l'art. 513 c.p.p. nel testo anteriormente vigente. In tali termini ritiene il Collegio debba essere interpretato, il provvedimento di restituzione degli atti ai giudici a quibus da parte della Corte costituzionale, la quale, in caso contrario, non avrebbe potuto sottrarsi (nonostante il regime delle letture delineato dall'art. 513 fosse proprio la risultante di sue statuizioni, prima fra tutte la sentenza n. 254 del 1992) dal dichiarare l'illegittimità dello stesso art. 513 nel testo anteriormente vigente, operante in via generale sul piano del diritto intertemporale, in mancanza di richiesta di recupero del contraddittorio ad opera delle parti (cfr., proprio in questi termini, Sez. VI, 22 dicembre 1998, Amante). Il fatto è che la valutazione circa la permanenza del regime transitorio appartiene, esclusivamente all'interpretazione di questa Corte;
e non si può a tal riguardo trascurare come corrisponde ad un'elementare esigenza di conservazione inferirne che la norma transitoria non sia stata incisa dalla sentenza di illegittimità costituzionale che per la parte strettamente conseguente al detto decisum, quella, cioè, che si ricollega alle norme dichiarate incostituzionali. Senza contare che appare intrinsecamente irragionevole ritenere, rispetto ad una decisione fondata sul corrispondente rispetto del principio di conservazione della prova purché ciò non avvenga a costo dell'impossibilità di instaurare il contraddittorio, farne scaturire un regime di immediata operatività anche della normativa che non coinvolge le regole di giudizio additate dalla Corte costituzionale, tanto da ravvisare, in assenza di strumenti di recupero un così irragionevole effetto di ricaduta da farne derivare conseguenze esorbitanti lo stesso regime delineato dalla legge n. 267 del 1997, non del tutto omologhe a quelle di cui all'art. 500, comma 4, anche alla stregua del disposto del comma 3 dello stesso articolo.
In altri termini, nel giudizio di merito è solo con la citazione della persona coimputata o imputata in reato connesso o collegato (citazione da richiedere con le modalità stabilite dall'art. 468 c.p.p.) che diviene possibile per la parte accusata da persona che si era rifiutata di rendere l'esame in dibattimento sfuggire alla utilizzazione delle dichiarazioni rese prima del dibattimento. Con la conseguenza che nelle fasi di merito questa persona dovrà necessariamente identificarsi con la parte privata su cui si riversano gli effetti sfavorevoli delle accuse rese nel corso delle indagini preliminari e non certo con il pubblico ministero che, in mancanza della citazione, potrà utilizzare le dichiarazioni accusatorie rese nelle fasi ora ricordate. Fermo restando che le regole di giudizio indicate nel comma 5 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 devono ritenersi ormai demolite da quelle additate dalla
sentenza n. 361 del 1998 che, superando il non davvero comprensibile sincretismo utilizzato dall'art. 6, ha fatto opportuno richiamo alla regola di giudizio indicata nell'art. 192 c.p.p. 14. In tale quadro è intervenuta la legge costituzionale n. 2 del 1999 che, nel premettere al primo comma dell'art. 111 della Costituzione il "principio del giusto processo" ha inserito il quarto comma contenente nel suo secondo periodo una prescrizione di natura strettamente processuale, in base alla quale "La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore".
Ora, ai fini di apprezzare la manifesta non fondatezza, in molti casi con decisive ricadute nella irrilevanza, considerato che sul piano concreto l'unico addebito astrattamente ipotizzabile potrebbe concernere le dichiarazioni di DY IC sulle quali si avrà occasione di soffermarsi più avanti, essendosi il processo di primo grado celebrato nella vigenza della legge 267 del 1997, è sufficiente ricordare come la vicenda legislativa si iscriva nel fenomeno della successione della legge processuale nel tempo venendo la nuova disciplina costituzionale ad incidere su precetti del codice di procedura penale costituzionalmente protetti dalla sentenza n. 361
del 1998. Con la conseguente inapplicabilità delle norme nei processi in corso alla stregua del principio tempus regit actum. L'introduzione della regola sopra ricordata attraverso la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione si giustifica solo per l'esigenza di sottrarsi all'addebito di violazione del giudicato costituzionale derivante dalla sentenza n. 361 del 1998 la quale, attraverso una statuizione pluriadditiva, ha additato soluzioni costituzionalmente obbligate.
Peraltro i principi enunciati dalle decisioni delle Sezioni unite rammentate supra in ordine alla immediata operatività delle regole concernenti l'utilizzazione della prova hanno determinato il legislatore costituente a sottrarre la disciplina dell'art. 111, quarto comma, ai regime della successione della legge nel tempo, prescrivendo l'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 che "La legge regola l'applicazione dei principi costituzionali contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore".
Ed appunto in applicazione di tale regula iuris la norma ora denunciata ha limitato l'operatività della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 111 della Costituzione nel senso che "Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore" e che "Tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga all'esame".
La norma transitoria, che continua assegnare una (pur ridotta) valenza probatoria alle dichiarazioni rese prima del dibattimento da persona che si sottragga all'esame e che, dunque, limita l'operatività nel tempo del precetto costituzionale più volte ricordato, appare puntualmente coerente con l'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999. Senza contare che il ricorrente ha erroneamente coinvolto, quale parametro costituzionale che si assume vulnerato, l'art. 24, 2^ comma, della Costituzione. III. Sulla valenza delle chiamate in correità o in reità 1. Pressoché tutti ricorrenti hanno dedotto ora sotto il profilo del vizio della motivazione ora sotto il profilo della violazione dell'art. 192 c.p.p., la impossibilità di utilizzare quali prove della responsabilità degli imputati le dichiarazioni di persone imputate in reato connesso o di testimoni sia perché frammentarie ed incapaci di collocare nello spazio e nel tempo gli innumerevoli episodi criminosi addebitati a ciascuno degli imputati, sia perché sprovviste dei necessari riscontri, non soltanto considerando il precetto ora rammentato, ma anche alla stregua dell'art. 500, comma 4, c.p.p. La censura è, in via generale, priva di fondamento.
Poiché, peraltro, quasi tutti i ricorrenti hanno contestato l'osservanza, ad opera del giudice a quo, dei principi concernenti la valutazione delle chiamate di correo, con conseguenti riverberi sull'assetto dimostrativo nel suo complesso, occorre, anzi tutto, precisare i criteri interpretativi ai quali questa Corte conformerà il suo controllo per poi, di volta in volta, pervenire alla concreta applicazione dei conseguenti enunciati. Un'operazione che appare davvero indispensabile, solo considerando che a risultarne coinvolti sono pressoché ciascuno degli snodi problematici concernenti la valenza dimostrativa delle dichiarazioni accusatorie su fatto altrui. Tali temi hanno formato oggetto di una copiosissima elaborazione giurisprudenziale che, pur essendo approdata a soluzioni sufficientemente rassicuranti, non pare abbia definitivamente risolto ogni problema relativamente alla forza probatoria di tali dichiarazioni, risultando - oltre tutto - nella previsione contenuta nell'art. 192, comma 3, c.p.p., comunque predominante la funzione orientativa, sia pure attraverso l'indicazione di modelli "vincolati", di tale precetto.
Il tutto per puntualizzare come resti pur sempre decisivo - al di là di quegli schematismi talora rilevabili negli enunciati giurisprudenziali e che rischiano di ipostatizzare la stessa nozione di forza dimostrativa degli elementi alla base delle verifiche che il giudice è tenuto, di volta in volta, a compiere nel concreto - l'accertamento della validità del giudizio logico avuto di mira, cui fa da necessario contrappunto l'osservanza delle regole stabilite dalla legge, non soltanto al fine di indicare un paradigma che comprovi la correttezza dell'operazione ermeneutica, ma anche, e soprattutto, per delimitare, con accentuate finalità di garanzia, la valutazione (e la stessa utilizzazione) della prova. I tracciati entro il cui ambito occorre procedere alla verifica dei criteri di valutazione della chiamata di correo vanno sicuramente individuati nelle conclusioni alle quali sono pervenute le Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino). Poiché, però, tali approdi, costituiscono regole di garanzia più che canoni di verifica della logicità del giudizio, il loro inserimento nelle concrete vicende processuali richiede, superando i nominalismi derivanti dall'impiego di formule non di rado tralaticie, che una corretta opera interpretativa non possa prescindere dalla necessità di relativizzarne concretamente gli stessi enunciati. Questa opera di "storicizzazione" non vale, certo, a sottrarsi all'utilizzazione di puntuali strumenti di verifica giuridicamente definiti;
essa esprime soltanto l'esigenza, connaturata ad ogni attività ermeneutica di non immobilizzarsi di fronte ad un archetipo, ma di volgere la propria operazione ricostruttiva in funzione delle esigenze di massima coerenza nella valutazione del fatto che forma oggetto del giudizio e della riferibilità del fatto stesso ad un autore.
Entro questo quadro non ci si può esimere da una precisazione connaturata alla stessa forza dimostrativa, giuridicamente definita, della chiamata in correità; vale a dire, l'incidenza del sistema di acquisizione della prova sul reale contenuto dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
Un simile profilo costituisce, anzi, la premessa per ogni ulteriore argomentazione, dato che solo da essa è dato selezionare la valenza delle singole prescrizioni legislative;
che cosa, cioè, la legge abbia inteso indicare con la formula "le dichiarazioni rese da un imputato del medesimo reato o da una persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". È determinante il rilievo che nella prima pronuncia resa sul vigente codice di procedura penale, le Sezioni unite - chiamate a decidere circa l'applicabilità di tale norma ai processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti - non ebbero esitazioni nell'affermare l'impercorribilità di una interpretazione riduttiva fondata sulle specifiche funzioni della Corte di cassazione che, quale giudice di legittimità, non potrebbe restare vincolata da una norma che, predisposta in funzione della finalità di dettare regole per la valutazione e non per l'assunzione della prova, si riferirebbe ai soli giudici di merito perché, anche in mancanza di una norma transitoria che impone l'applicabilità dell'art. 192 c.p.p. ai detti tipi di processo, la nuova disposizione è sicuramente più favorevole all'imputato e va annoverata tra quelle che parte della dottrina qualifica "norme di garanzia", assimilabili in tutto a quelle sostanziali più favorevoli. Con il conseguente dovere della Corte di cassazione di annullare con rinvio quelle sentenze che, pur se in data anteriore al 24 ottobre 1989, abbiano valutato come attendibile la chiamata di correo in assenza di "riscontri estrinseci", in violazione. appunto, dell'art. 192, comma 3, c.p.p. (Sez. un., 3 febbraio 1990, Belli).
Da tutto ciò potrebbe trarsi la conclusione che l'incondizionata "vigenza" intertemporale dell'articolo in esame è funzionale ai soli criteri di valutazione della prova, criteri che non possono non trovare ingresso nel processo di cassazione;
ferme restando le peculiarità delle regole di giudizio introdotte dai principi giurisprudenziali ormai collaudati nel sistema del c.p.p. del 1988. Una tematica, quella della natura di norma di garanzia, che pare riemergere in recenti decisioni delle Sezioni unite, chiamate pronunciarsi circa l'applicabilità della disciplina transitoria enucleata dall'art. 6 della legge n. 267 del 1997 ed in ordine alle quali questa Corte ha già soffermato la sua attenzione nel verificare i margini di operatività nel presente processo della nuova disciplina in materia di utilizzazione delle dichiarazioni su fatto altrui, con riferimento all'incidenza sia della decisione costituzionale n. 361 del 1998 sia del nuovo assetto normativo delineato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.
2. e dal decreto - legge 7 gennaio 2000, n.
2. Va però sin da ora ricordato che, concernendo il nuovo regime non (almeno direttamente) le regole di giudizio, pur venendo qui in considerazione principi attinenti, in primo luogo, alla utilizzazione della prova, è sicuramente la valutazione di questa che la legislazione "novellata" ha di mira, innestando, proprio per i soggetti indicati dall'art. 192, commi 3 e 4 (cfr. Sez. un., 25 febbraio 1998, Gerina), un regime probatorio da potersi valutare - stando almeno al "provvisorio" regime intertemporale - alla stregua delle acquisizioni degli atti delle indagini preliminari solo quale semiplena probatio.
2. Per tornare alla valutazione della chiamata in correità, va ricordato come, stando ad una decisione delle Sezioni unite (Sez. un., 11 ottobre 1992, Marino) pronunciata nell'ambito di processi in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, donde il più penetrante controllo della Corte di cassazione per la possibilità di irruzione negli atti del processo, la detta verifica richieda, in primo luogo, un'indagine sulla credibilità del dichiarante che consideri la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con i chiamanti, la genesi della sua risoluzione, la confessione e l'accusa di coautori e complici.
Già questo primo approccio interpretativo sembra dimostrare come ci si trovi di fronte a punti di rilevanza ermeneutica non contrassegnati da aspetti di particolare novità, se si eccettui, forse, l'implicito ricorso all'in sè della chiamata in correità. Nel senso che alla personalità del dichiarante viene assegnato un ruolo cruciale solo alla stregua delle scelte della sua collaborazione. Cosicché, come meglio si vedrà più avanti, le cadenze argomentative potrebbero pure prescindere dalla affidabilità intrinseca del dichiarante ove vengano utilizzati solo quei canoni sopra ricordati.
Ad un simile accertamento deve seguire l'indagine sulla intrinseca consistenza e sulle caratteristiche della dichiarazione e, cioè, la verifica della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, etc.
Solo superata questa duplice serie di verifiche è consentito al giudice constatare l'esistenza degli elementi di prova che confermano l'attendibilità di tali dichiarazioni. Un criterio non surrogabile, pure se le problematiche relative ai singoli momenti possono risultare fra loro intrecciate perché non può pervenirsi alla valutazione della chiamata di correo, rapportandola agli elementi di conferma, se non si opera un previo accertamento della chiamata in sè.
Se, dunque, si assegnano alle disposizioni sopra ricordate il valore di mera regola metodologica, e non di principio scientifico, regola derogabile alla stregua delle particolari situazioni del caso concreto, pare certo che è la dichiarazione il punto di rilevanza interpretativa dalla quale non si può, in ogni caso, prescindere. Le affermazioni volte ad individuare come fondamentale criterio ermeneutico - pur nell'ambito, talora, della motivazione in fatto - la primaria opzione per la qualità del dichiarante e per l'origine delle sue dichiarazioni, cui deve seguire l'indagine sulle caratteristiche di ciascuna dichiarazione o di ciascuna serie di dichiarazioni, descrivono attributi di qualificazione che, come tali, non possono essere caratterizzati se non da un alto tasso di relatività.
Non sembra, infatti, compromettere l'attendibilità del dichiarante il fatto che talune dichiarazioni possano essere dotate di sicura forza altre di minor forza intrinseca, purché vengano individuate le ragioni che, nonostante la rispondenza al primo postulato, compromettono la valenza dimostrativa di ciascuna di esse. Cosicché, sempre sul piano dell'attendibilità intrinseca, è possibile, ferma restando la credibilità della persona del chiamante in correità, frazionare la dichiarazione relativa al singolo dato, soprattutto quando i fatti narrati si identifichino in episodi criminosi talora appresi non direttamente ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori dei singoli reati.
3. Tali rilievi consentono di introdurre quell'ulteriore profilo dell'attendibilità intrinseca che si incentra sull'affidabilità della dichiarazione.
Per la verità, alla dichiarazione si richiama l'art. 192, comma 3, c.p.p., nel senso che è la dichiarazione il punto di riferimento degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione stessa. Ma, come si è visto, il necessario passaggio all'esame dell'attendibilità della dichiarazione deve essere preceduto dal giudizio sull'attendibilità intrinseca del chiamante;
pure se talora è soltanto dalla qualità della dichiarazione che è possibile formulare un giudizio circa l'intrinseca credibilità (sotto il profilo della precisione, della concordanza, della coerenza, della costanza, etc.; cfr., da ultimo, Sez. VI, 16 aprile 1998, Civardi) di chi dichiara fatti sfavorevoli nei confronti di coimputati ovvero di imputati di reati connessi o collegati.
Il tutto per significare come, una volta formulato il giudizio sull'affidabilità del chiamante, la verifica dell'attendibilità delle singole dichiarazioni non deve necessariamente essere di segno omologo, potendo il propalante aver rivelato fatti rispondenti a verità e formulato accuse non veritiere. Il procedimento verificatorio non può, dunque, pervenire omisso medio all'esame dei riscontri esterni alla chiamata, occorrendo che, in ogni caso, il giudice verifichi se quella singola dichiarazione resa da soggetto attendibile sia, a sua volta, attendibile. Un procedimento davvero non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad un controllo di attendibilità intrinseca, si finirebbe per conferire al riscontro il compito, logicamente, oltre che giuridicamente, con esso incompatibile, di costituire la vera prova da riscontrare, così indebolendo consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. Un principio, quello ora ricordato, più volte affermato dalla giurisprudenza, attenta a precisare come la chiamata di correo non può considerarsi come elemento estraneo da verificare e, quindi, come estraneo alla prova (che sarebbe costituita esclusivamente dai riscontri), ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dei fatti oggetto dell'imputazione, dovendo essere qualificati come elementi che, direttamente o indirettamente, confermano l'attendibilità della chiamata di correo che resta la prima ed essenziale fonte di prova (Sez. II, 7 dicembre 1993, Alessandrino). Gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., il giudice è tenuto a valutare unitamente alle dichiarazioni del coimputato, non devono, dunque, provare il fatto - reato e la responsabilità dell'imputato perché in tal caso la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione dei riscontri è solo quella di confermare, come, d'altro canto, emerge dalla lettera della norma, l'attendibilità delle dichiarazioni in questione. Con la conseguenza che i riscontri si pongono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla chiamata, pur dovendo rivestire idoneità dimostrativa rispetto al thema decidendum. Il rapporto di complementarità fra chiamata e riscontro rende, quindi, necessario non enfatizzare la sistemazione topografica della disciplina delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato in reato connesso o interprobatoriamente collegato, costituendo una chiamata non riscontrata una probatio semiplena, un dato puramente "indiziario", per di più, non sussumibile nell'area dell'art. 192, comma 2, anche se grave e preciso, non soltanto perché per essa è dettato il particolare regime previsto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, ma anche e soprattutto perché (un principio non sempre correttamente inteso dalla giurisprudenza a proposito dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di misure cautelari personali) la chiamata in correità costituisce non una prova logica ma una prova rappresentativa.
Per tornare alle sedimentazioni giurisprudenziali recepite dalle Sezioni unite (Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino) è interessante considerare come verso tale pronuncia paiono, singolarmente, convergere giudizi di prevalente ordine etico, ricavate da una lettura dell'art. 192, comma 3, c.p.p. attenta, più che al profilo precettivo, al progressivo allineamento della chiamata di correo tra i mezzi di prova.
L'attendibilità intrinseca del chiamante, vale a dire la sua affidabilità, pur essendo richiamata come canone logico, resta confinata in un ambito eminentemente categorico: il più volte ricordato principio enunciato dalle Sezioni unite circa i varchi che occorre valicare per pervenire alla verifica dell'attendibilità della dichiarazione ne costituisce una conferma davvero indiscutibile. Ma, su quest'ultimo punto, non ci si può esimere dallo stigmatizzare l'assoluta contingenza delle dette statuizioni che, nel loro profilarsi in funzione della decisione concretamente adottata, rischiano di trascurare come il giudizio dimostrativo deve rifuggire da considerazioni ancorate a canoni diversi da quelli sottesi nella valutazione del fatto.
Una deviazione comprovata, oltre tutto, dal rapporto fra "attendibilità" che deve contrassegnare la chiamata e "credibilità" che deve contrassegnare la testimonianza. Espressione, quest'ultima, che ricorre, per il solo testimone, nell'art. 140, comma 2 (in base al quale l'esame del testimone può estendersi anche ai rapporti di parentela o di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o gli altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la "credibilità"), nell'art. 236, comma 2 (in base al quale le sentenze irrevocabili e i certificati del casellario giudiziale possono essere acquisiti ai fini di valutare la "credibilità" del testimone) e, quel che più importa, nell'art. 500, comma 3 (che, per il testimone esaminato in dibattimento, prescrive che le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere valutate dal giudice per stabilire la "credibilità" della persona esaminata).
Entrambi i criteri si affidano ad una verifica di ordine etico che esprime nelle disposizioni - come norma rilevante ai fini della valutazione della prova (con inevitabili riverberi sul sindacato sulla motivazione, a norma dell'art. 606, lettera e), l'unico criterio rilevante nell'opera di controllo in sede di legittimità della verifica compiuta dal giudice di merito) - per un verso, l'inaffidabilità del chiamante in correità, le cui dichiarazioni devono essere valutate insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità; per un altro verso, l'attendibilità del testimone, comprovata dalla credibilità in via generale riconosciuta alla sua deposizione, condizionata, peraltro, alle modalità di assunzione della prova;
così da assegnare minor valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese fuori del dibattimento, sulla base di una regola processuale che, accentuando il profilo concernente il modello di acquisizione, risulta informata alla necessità di seguire tracciati interpretativi di prevalente ordine logico (si pensi al precetto dell'art. 500, comma 3).
Con tale quadro si armonizza la prescrizione - già oggetto di più approfondita analisi a proposito dei rapporti tra acquisizione e valutazione della prova, anche alla stregua della legge n. 267 del 1997 ed alle statuizioni della sentenza costituzionale n. 361 del
1998 - dell'art. 500, comma 4, stando al quale quando a seguito di contestazione all'esame testimoniale sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'"attendibilità". Una regola, peraltro, dettata dall'esigenza di privilegiare la prova precedentemente assunta se sia di contenuto diverso da quella acquisita in dibattimento, ma informata al principio della non affidabilità della deposizione, assoggettata al medesimo regime della chiamata di correo e, quindi, attendibile solo se riscontrata. Così, ancora una volta da istituire uno stretto collegamento tra modalità acquisitive e valutazione della prova. La verifica, pure se ancorata all'immanenza dimostrativa del dato già acquisito, non può non restare incondizionatamente subordinata alle modalità di assunzione;
tanto che nell'ipotesi prevista nell'art. 500, comma 4, il criterio valutativo finisce per variare secondo il modus dell'assunzione, trasformando la deposizione del testimone definita, in generale, "credibile" soltanto, in "attendibile", se e sempreché supportata da elementi di conferma.
4. Il criterio dell'attendibilità intrinseca del chiamante risulta, peraltro, decisamente sovrastato dai canoni logici e di garanzia che, coinvolgendo non il dichiarante ma la dichiarazione, permettono di perseguire un sillogismo giudiziale, altrimenti sovrastato da canoni categorici. Pure se l'elevazione a criterio logico del principio di attendibilità intrinseca del dichiarante rischia di provocare conseguenze davvero irrazionali ove, e la norma dell'art. 192, comma 3, sembrerebbe consentirlo - enfatizzandosi il concetto di attendibilità intrinseca, venga affermato il valore assolutamente esponenziale della persona del chiamante, fino a trascurare, come si desume da taluni enunciati giurisprudenziali, l'attendibilità della specifica dichiarazione, oltre che (ma si tratta di problematica al di fuori degli schemi logici fino ad ora esaminati) i riscontri esterni alla chiamata.
Solo il superamento di regole informate ad un dover essere, di per sè refrattarie ad inserirsi nello schema del giudizio penale, al quale resta preclusa l'esigenza di uniformarsi a principi non derivanti da regole logiche o di garanzia, può allora dar conto della necessità di conformare il giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. entro un quadro essenzialmente logico. Il solo che consenta di esaminare gli snodi problematici sottesi alla verifica delle singole chiamate in correità.
I prolegomeni di tale verifica non possono perciò trascurare che la chiamata in correità risulta conformata come confessione di un fatto proprio e come dichiarazione su un fatto altrui. Il primo termine della prova - che assume valore ampiamente designante proprio sul piano logico, per il diretto coinvolgimento del propalante nel fatto dichiarato - costituisce un'ulteriore specificazione del contenuto precettivo implicitamente ricavabile dall'art. 192, comma 3. Ciò soprattutto perché, come è stato più volte affermato in giurisprudenza, nel nostro ordinamento penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione resa nelle forme di legge è un elemento probatorio da valutare senza alcun limite predeterminato e solo dando conto, nella motivazione (oltre che dei risultati acquisiti, anche) dei criteri adottati. Con la conseguenza che, poiché i limiti alla formazione del libero convincimento fissati dai commi 3 e 4 dell'art. 192 sono eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, i detti limiti non sono estensibili alla confessione. Mentre, infatti, la legge stabilisce che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non sono sufficienti e necessitano, dunque di verifiche estrinseche, nulla è previsto per la confessione che ben può costituire prova sufficiente di responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni. Purché il giudice, nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con motivazione logica, del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa (Sez. I, 27 aprile 1995, Ruzzone). Nè pare che, in presenza dell'ulteriore dichiarazione sul fatto altrui, debbano mutare i criteri di verifica del momento confessorio che resta dotato di una propria autonoma sinergia, pure se sono evidenti i suoi riflessi anche sulla veridicità delle dichiarazioni su fatto altrui.
Sembra, però, incentrarsi soprattutto nell'ammissione di un fatto proprio il criterio interpretativo da cui deriva la peculiare rilevanza della dichiarazione su fatto altrui. Con la conseguenza che le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante, oltre a riferire vicende riguardanti terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi a formulare quella che comunemente viene denominata "chiamata in reità", ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti.
La verifica dell'attendibilità della dichiarazione non può - facendo applicazione delle più elementari massime di esperienza e, dunque, sulla base di criteri informati a logicità e coerenza - derivare, nell'ipotesi ora considerata, dal solo coinvolgimento del chiamato, pervenendosi altrimenti ad un giudizio di attendibilità dal quale rimane estraneo qualsiasi criterio di garanzia, a fondamento, invece, del precetto dell'art. 192, comma 3, c.p.p. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, pertanto, approfondimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto il profilo della dichiarazione.
5. Ma già la definizione della chiamata in correità come dichiarazione sul fatto proprio e sul fatto altrui, che pure parrebbe assumere una valenza puramente descrittiva, ha dato luogo a giudizi di valore non coordinati ad una verifica di carattere esclusivamente logico-giuridico. Lo comprova la stessa difficoltà, emergente dall'esame della dottrina e della giurisprudenza, di individuarne la natura giuridica, una difficoltà nascente dalla constatazione che nel codice abrogato, ove era collocata al di fuori di precisi dati normativi (se si eccettui la rilevanza del modello acquisitivo), si era in presenza di una figura ibrida, ai confini tra la prova e l'indizio.
Il fatto che i chiamanti in correità fossero portatori, oltre che della conoscenza di fatti propri, anche della conoscenza di fatti altrui, aveva condotto, sulla base di giudizi di valore prevalentemente etico (anche se riferiti a canoni di ordine giuridico) ad ogni forma di diffidenza verso tale fonte conoscitiva;
quasi innestandosi una "corrispondenza infida" tra il fatto dichiarato ed il giudizio, secondo regole non codificate, ma scaturenti dall'esperienza giudiziaria;
lo comprova la considerazione che solo agli albori della vigenza del nuovo codice di procedura penale la giurisprudenza abbia fissato principi designati dal richiamo a puntuali precetti normativi, pur se riferiti a processi che proseguono con l'applicazione del codice abrogato (Sez. un., 3 febbraio 1990 Belli). Il tutto, ovviamente, in una logica attenta ad assegnare al libero convincimento il valore di regola fondamentale alla base del giudizio;
conformemente all'esigenza di indicare i criteri necessari per comprovare la valenza dimostrativa delle dichiarazioni in base al giudizio logico risultante dalla decisione, non al richiamo quasi fideistico a tale principio, che lo avrebbe svuotato del suo contenuto essenzialmente critico. Semmai, il libero convincimento viene qui in considerazione - considerando l'esclusiva incidenza del vizio motivazionale ed il solo nominalistico appunto della violazione di legge - in funzione dell'opera di controllo della Corte di cassazione. Ciò perché le regole concernenti la chiamata, svincolate dal dover essere astratto, vengono a prospettarsi come affermazioni formali di principio volte proprio a limitare il libero convincimento.
6. La scelta del punto di rilevanza ermeneutica della chiamata in correità diviene allora l'unico approdo perseguibile;
e tale punto non può essere individuato che nella dichiarazione, nella sua valenza dimostrativa, secondo un percorso conoscitivo in grado di assegnare alla dichiarazione stessa attributi in grado di consentire un giudizio di valore che, nell'ambito del contesto motivazionale, individui gli indici di sequenze logiche sufficientemente approfondite. Un percorso gravido di incertezze se alla conformità della motivazione ad uno schema logico si sovrappongano indici soltanto di apparente rilevanza ermeneutica.
7. È necessario ora pervenire all'ulteriore conclusione rappresentata dal ruolo da assegnare alla necessaria presenza dei riscontri, richiesti dall'art. 192, comma 3, quali "altri elementi di prova" che confermano l'attendibilità delle dichiarazioni. Come è noto, antecedentemente alla decisione delle Sezioni unite più volte ricordata, erano enucleabili in giurisprudenza due contrapposte linee interpretative. L'una, nel senso che deve considerarsi riscontro qualsiasi elemento, anche di ordine logico, idoneo a confermare l'attendibilità complessiva del dichiarante, pure se non avente direttamente ad oggetto la partecipazione del chiamato al fatto;
l'altra, nel senso che il riscontro dovesse avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell'imputazione. Le Sezioni unite si attestarono alla seconda delle due linee ermeneutiche proprio muovendo dall'implicito presupposto (non contestato dalle premesse in tema di affidabilità del dichiarante) che il riscontro non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione già passata al vaglio di attendibilità. Un principio ricavabile dal lessico dello stesso art. 192, comma 3, c.p.p. che incentra la verifica di attendibilità
esclusivamente sulla dichiarazione. Così da pervenire ad un'ulteriore designazione degli elementi di conferma che, collegati alla sola dichiarazione, assumono coerentemente una portata espansiva purché inerenti al fatto oggetto della narrazione. L'opzione maggiormente garantista lascia però ampi spazi per la individuazione degli altri elementi di prova che devono confermare l'attendibilità della dichiarazione: riscontri, dunque, sia di tipo soggettivo sia di tipo oggettivo, con possibilità di utilizzazione anche di una chiamata incrociata o plurima. Con ciò affidando alla capacità logico - argomentativa del giudice di merito ogni questione concernente l'affidabilità della chiamata sulla base di qualsivoglia riscontro, con l'assegnare, poi, al controllo sulla motivazione il giudizio quanto all'osservanza dei criteri logici e giuridici indicati dalla legge.
Quando lo schema entro il quale si è proceduto alla valutazione della prova risulti quello del riscontro incrociato - pure se con scarti di ordine cronologico che non sembrano assumere rilievo al fine di individuare la fonte probatoria da dimostrare - si perviene ad una conclusione solo apparentemente corretta, pretendendo l'esistenza di un'impalcatura dimostrativa alla quale rapportare i riscontri. E ciò perché l'identica tipologia delle fonti di prova rende necessario un omologo procedimento verificatorio in ordine alla valutazione intrinseca delle dichiarazioni, così da pervenire all'utilizzazione di criteri interpretativi dotati di un maggior tasso di complessità.
Una linea, quella ora ricordata, costante nella giurisprudenza della Corte di cassazione, attenta a rimarcare come il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da un'altra chiamata purché questa risulti autonoma e convergente (Sez. II, 17 novembre 1994, Saporito); l'art. 192 c.p.p., infatti, nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", richiede la presenza di qualsiasi tipo di riscontro, ivi compreso quello costituito da altra o altre dichiarazioni di analoga fonte (Sez. VI, 9 novembre 1993, Sparacio); ciò perché la chiamata in correità è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre, cosicché un'affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutti coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto (Sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi). Va aggiunto, anzi, che - poiché la chiamata in correità non può essere considerata come un elemento estraneo da verificare e, quindi, come un dato estraneo alla prova, da ritenere, certo, non costituita esclusivamente dai riscontri, ne' questi possono essere intesi come prove autonome e dirette dai fatti oggetto dell'imputazione (Sez. II, 7 dicembre 1993, Alessandrino) - gli "altri elementi di prova" che, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. confermano l'attendibilità della dichiarazione, non debbono provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione risulterebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale dei medesimi è quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni in questione, così da porsi - come già si è detto - in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova chiamata;
altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma 3, bensì la regola generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice (Sez. II, 28 febbraio 1994, Badioli). Dal che sembrerebbe conseguire che, nel sistema del codice, le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia superato il vaglio di attendibilità intrinseca, divengono concorrenti elementi di prova di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata in correità corroborata da "altri elementi di prova" di natura oggettiva che esplichino esclusivamente una funzione di conferma.
9. Solo nel caso in cui sussista una perfetta coincidenza dei soggetti chiamati, e ferma restando la frazionabilità della dichiarazione anche nel suo interno, è da ritenere corretta l'affermazione di responsabilità, dovendosi altrimenti procedere alla separazione di quella parte di dichiarazione incompatibile con l'altra; il tutto non tanto sulla base di un giudizio formulato secondo criteri di logica formale (che comporterebbero - di norma - il coinvolgimento di tutti i chiamati) ma conformemente alla funzione di garanzia alla base dell'art. 192, comma 3. Senza che ne possa risultare compromessa la valenza dimostrativa delle chiamate. Ciò seguendo itinerari interpretativi reiteratamente percorsi dalla Corte Suprema, nel senso sia che, in tema di plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, l'esigenza che le medesime, per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale potrebbe, essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Sez. I, 14 aprile 1995, Carbonaro); sia che, di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti, rese dai medesimi soggetti, la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali (Sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi); sia, infine, che l'esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata in correità non è di per sè sufficiente ad escludere l'attendibilità dell'accusa allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario e ritenga, con congrua motivazione, di dare la prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell'accusa (Sez. I, 30 novembre 1995, Riggio). Peraltro, l'esistenza dei riscontri incrociati, quella convergenza del molteplice che consente di ritenere formata la prova, va commisurata alla presenza di plurime chiamate di correo, risultando, invece, la valenza dimostrativa ampiamente attenuata tutte le volte in cui una chiamata in correità risulti confermata da una semplice "chiamata in reità" (o chiamata in correità "impropria), la cui presenza richiede l'apprestamento di un più complesso procedimento interpretativo (oggetto di controllo non soltanto nell'ambito della motivazione in fatto) volto a verificare le basi effettive di una scelta collaborativa "debole", in quanto non assolutamente impegnativa per il dichiarante.
9. Sulla valenza dimostrativa delle chiamate di correo, la Corte territoriale si è a lungo soffermata, col condividere i giudizi espressi in proposito dal giudice di primo grado, descrivendo le progressive cadenze delle indagini che hanno condotto a coinvolgere gran parte delle persone stanziate nel campo nomadi dell'Olmatello come abituali consumatori e spacciatori di sostanze stupefacenti. 10. La sentenza impugnata ha rilevato che se è vero che spesso testimoni o imputati in reato connesso hanno manifestato nelle dichiarazioni nel corso dell'esame a cui venivano sottoposti in dibattimento estrema genericità nel richiamare i tempi delle condotte addebitate agli imputati e la frequenza di tali condotte, è anche vero che le preoccupazioni al riguardo manifestate dalla difesa quanto all'osservanza delle norme concernenti la valutazione della prova non hanno fondamento avendo il primo giudice (che pure ha segnalato le caratteristiche di tali dichiarazioni, ponendo l'accento o sulla labilità della memoria di soggetti tossicodipendenti, o sull'usura del ricordo per avere molte volte tali persone conferito con gli inquirenti, ovvero, ancora sulle difficoltà di datazione tipica delle tribù Rom, non use a scandire la loro vita nel tempo) correttamente operato "la ricerca, in caso di dichiarazioni rese da imputati in reato connesso o di dichiarazioni generiche rese da nomadi testimoni, dei necessari riscontri alle affermazioni dei citati dichiaranti".
Rigorosamente, peraltro, il giudice a quo ha rimarcato, volta per volta, come l'affermazione di responsabilità sarebbe sempre la risultante delle dichiarazioni di un notevole numero di testimoni e di imputati di reato connesso, solo alcuni dei quali non sono comparsi al dibattimento, ma le cui dichiarazioni sono state acquisite (non già alla stregua del previgente art. 513) ma ex art. 512 c.p.p. A parte i profili concernenti i riscontri, ma che riguardano solo i coimputati e non i testimoni (salvo quelli che non hanno confermato le individuazioni, altrimenti operando l'art. 500, comma 4, c.p.p.) si propongano temi che saranno più avanti approfonditi. Va anzi precisato che, considerata la normativa di cui è stata fatta corretta applicazione nel giudizio di primo grado la "prova di resistenza", nei rari casi in cui potrebbe assumere rilievo, risulta di agevole percorribilità considerato il complesso degli elementi a carico. Quanto all'individualizzazione dei riscontri, in presenza di un'attività di cessione abituale di sostanze stupefacenti, perché - come nella specie - connessa alla professionale attività di spacciatore di tutti gli imputati (tanto che uno di essi tenta di sfuggire alla "prova di resistenza" sostenendo che la dichiarazione di DY IC, varrebbe solo per le cessioni di droga a lei effettuate), può qui ripetersi che le indicazioni accuratamente sviluppate dalla sentenza di primo grado (e riprese dalla Corte di merito) la quale, proprio considerando la personalità di protagonisti e comprimari della vicenda processuale ora vaglio della Corte sembra richiamare una prospettiva non dissimile da quello che in giurisprudenza viene definito il "riscontro analogico", sono di decisivo rilievo ai fini di ritenere l'assoluto rispetto delle regole dettate in tema di chiamate di correo dall'art. 192, comma 3, c.p.p.. L'evocazione dell'abituale attività di spaccio svolta dai ricorrenti, mentre rende non decisivi taluni errori nella indicazione dei soggetti professionalmente esplicanti l'attività di cessione, legittima la tesi della impossibilità di collocare con assoluta precisione nel tempo (ma non nello spazio) ogni singola attività di cessione.
In altri termini, accertata dalla convergenza di plurime chiamate in correità e in reità e di deposizioni testimoniali, l'esistenza concretamente storicizzata di modalità di comportamenti che, di necessità, non avrebbero potuto essere diversi da quelli ampiamente descritti in relazione ai singoli ripetuti episodi, giustifica che per lo specifico fatto addebitato la dichiarazione accusatoria possa essere (ma solo in apparenza) una sola, posto che il riscontro individualizzante è nello stesso ripetersi uniforme e necessitato delle condotte (cfr. Sez. VI, 15 febbraio 1999, Di Pinto). Le valenza di eventuali contraddizioni tra le affermazioni degli imputati in reato connesso è stata lungamente argomentata, con giudizio di fatto, insindacabile in questa sede. Il tutto, peraltro, in presenza di un coerente quadro probatorio e con ammissioni di responsabilità (sia pure da collegare alla rispettiva posizione processuale) da parte dei soggetti che hanno effettuato dichiarazioni accusatorie.
IV. Le dichiarazioni di DY IC
1. Pure frequente (ricorsi di BR ST, JA UC, ON JA, IB NO) è l'addebito concernente la violazione dell'art. 513, commi 1 e 2, c.p.p., per essersi affermata l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese in dibattimento e nel corso delle indagini preliminari (acquisite per questa parte nel fascicolo per il dibattimento) nei confronti dei ricorrenti da DY IC, la quale, dopo aver risposto a parte delle domande del Pubblico ministero, si è successivamente rifiutata di proseguire l'esame, sottraendosi così al contraddittorio con la difesa. Si precisa che, nella specie, non potrebbe trovare applicazione la sentenza costituzionale n. 361 del 1998. Il motivo è infondato.
2. È da ritenere legittima, nel regime della legge n. 267 del 1997, l'acquisizione degli atti utilizzati per le contestazioni in quanto la disposizione allora vigente dell'art. 513, comma 2, ultima parte ("Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto sull'accordo delle parti") si riferiva alle sole ipotesi in cui il dichiarante si fosse rifiutato di rispondere o non fosse possibile ottenerne la presenza (per fatti non rientranti tra quelli previsti dall'art. 512 c.p.p.). Ciò si ricava anche dall'art. 514 che ha riferimento all'impossibilità di dare lettura delle dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. fuori dei casi previsti, fra l'altro, dall'art. 515. E che il richiamo a tale articolo non possa esaurirsi al caso dell'accordo delle parti appare evidente considerando che il divieto è funzionale all'insussistenza di un contraddittorio che, invece, si realizza nel caso in cui il coimputato si rifiuti di rispondere. Il richiamo all'impossibilità di effettuare il controesame non appare pertinente sia perché l'atto era comunque utilizzabile sia perché non risulta richiesto un controesame su fatti specifici.
Posta la legittimità dell'acquisizione, a seguito della sentenza n. 361 del 1998, intervenuta prima del giudizio di appello, il difensore, ove fosse stato effettivamente interessato al controesame, avrebbe dovuto richiedere (proprio su tali capitoli) la rinnovazione del dibattimento, in forza del mutamento del quadro normativo. I ricorsi affermano, quindi, del tutto erroneamente l'inapplicabilità della sentenza costituzionale n. 361 del 1998, per essersi il processo celebrato nel regime della legge n. 267 del 1997. Sennonché la sentenza costituzionale n. 361 del 1998 è intervenuta dopo la sentenza di primo grado ma prima del giudizio di appello. Ne deriva che se poteva dare adito a qualche (ma inconsistente) perplessità l'acquisizione (qui avvenuta, però, sempre nei limiti delle contestazioni), in assenza dell'accordo delle parti, di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da un imputato di reato connesso che si era rifiutato si sottoporsi al controesame della difesa, tutto resta ora superato, dall'applicabilità dell'art. 500 c.p.p. nei sensi indicati dalla Corte. Senza contare, come si vedrà più avanti, l'ampia "prova di resistenza" desumibile dalle deposizioni testimoniali assunte in dibattimento.
Il che rende sicuramente inattiva nel caso di specie la recente riforma approdata in sede costituzionale operante nei limiti della disposizione transitoria che, peraltro, risulta puntualmente osservata.
Ne deriva, dunque, nei processi come quelli di specie la possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso prima del dibattimento secondo il modello indicato dalla sentenza costituzionale n. 361 del 1998, purché l'affermazione di responsabilità non sia basata esclusivamente su tali dichiarazioni. V. L'utilizzazione delle dichiarazione di TU IN 1. Frequente è anche (ricorsi di JA UC e ZA AT) la denuncia di violazione dell'art. 191 c.p.p., per l'utilizzazione delle dichiarazioni di TU IN, assunte in assenza di difensore perché qualificata testimone, mentre si trattava di persona imputata di reato connesso, in quanto condannata con sentenza passata in giudicato - e prodotta dal ricorrente - per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con tale IS JS - citato, invece, ai sensi dell'art. 210 - per avere offerto droga nei pressi del campo nomadi dell'Olmatello il 27 novembre 1995.
2. Pure tale censura è infondata.
L'impugnata sentenza ha correttamente ribadito come nulla emergesse dagli atti da far ritenere che l'episodio a suo tempo contestato alla donna avesse un riferimento o un collegamento o una connessione qualsiasi con quelli di cui all'odierno processo, apparendo del tutto sprovvista di elementi dimostrativi la deduzione secondo cui i fatti reato per i quali la testimone venne a suo tempo arrestata debbano qualificarla imputata di un reato connesso con quelli per i quali oggi si procede soltanto perché verificatisi in prossimità del campo nomadi dell'Olmatello.
Si tratta, quindi, di un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede.
La circostanza - davvero suggestiva - che l'AM sia stato citato quale imputato di reato connesso non riveste alcun rilievo giuridico, derivando simile ruolo processuale dalla sua qualità di cedente le armi di cui ai capi m ed n contestati all'Habraimi ST. V. L'utilizzazione delle individuazioni fotografiche 1. Taluni ricorrenti (più precisamente, ON JA, IT IZ, BE IJ, ZA AT) hanno addebitato alla sentenza impugnata sotto il profilo della violazione degli artt. 191 e 500, comma 4, c.p.p. l'utilizzazione delle individuazioni fotografiche nonché delle contestazioni dibattimentali circa tali individuazioni, costituenti atti endoprocedimentali, non acquisibili al fascicolo per il dibattimento e non utilizzabili, per essere atti diversi dalle dichiarazioni, neppure per le contestazioni.
2. La censura è priva di fondamento.
La sentenza impugnata ha ritenuto corretta la scelta del primo giudice di non procedere a ricognizione e di utilizzare (per le contestazioni) le individuazioni effettuate davanti alla polizia giudiziaria ed i riconoscimenti disposti in udienza o ivi confermati. Sennonché tale motivazione deve essere integrata con le seguenti precisazioni derivanti da una più rigorosa applicazione delle linee interpretative tracciate nella specifica materia dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Va premesso che l'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso ed autonomo rispetto alla ricognizione formale di cui all'art. 213 c.p.p.; essa è, infatti, inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge previste dall'art. 189 dello stesso codice, e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla persona offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato (Sez. III, 26 aprile 1999, Cucurullo) ovvero nelle dichiarazioni di un coimputato o da un imputato in reato connesso o interprobatoriamente collegato.
L'individuazione costituisce allora un'operazione procedimentale a struttura complessa che, nei confronti di chi è chiamato ad effettuarla, si presenta (al pari della ricognizione), con connotazioni diverse dalla dichiarazione sia pure contrassegnata da specifici dati di qualificazione perché comunque preordinati ad un momento gnoseologico esponenziale incentrato nella stessa finalità dell'atto individuativo.
Quel che definisce l'individuazione è la sua necessaria immediatezza che mentre, per un verso, ne designa, almeno sul piano fenomenico, una maggiore efficacia dimostrativa, per un altro verso, la rende operante entro termini di "rischio" che il pubblico ministero ha l'onere di valutare;
lo comprova sia la sua natura di atto "non garantito" dalla partecipazione del difensore sia l'impossibilità per la parte privata di precluderne l'espletamento attraverso l'assunzione di un mezzo di prova, una riserva in altri casi consentita solo riconoscendo l'esistenza del diritto all'acquisizione anticipata della prova stessa (v. artt. 360 c.p.p. e 117 norme att.). Il che porta a ritenere - conformemente a quanto risulta dalla Relazione al progetto preliminare (pag. 91), laddove si auspica che il pubblico ministero si avvalga dello strumento previsto dall'art. 361 c.p.p. "solo nella prima fase delle indagini ad evitare che la necessità del compimento dell'atto possa incidere sul convincimento del giudice" - che anche la presenza di una precedente individuazione rende di norma necessaria una successiva ricognizione nella sede dibattimentale o nell'incidente probatorio, a meno che l'organo inquirente o la parte privata non la ritengono indispensabile (cfr. Sez. VI, 24 febbraio 1994, Goddi). Può allora concludersi nel senso che l'individuazione, quale manifestazione riproduttiva di una percezione visiva mirata, rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione;
donde la sua allegabilità al fascicolo per il dibattimento se utilizzata per le contestazioni, secondo i criteri indicati nell'art. 500 c.p.p.
4. Ampie conferme della linea interpretativa ora indicata si rinvengono in numerose decisioni di questa Corte Suprema. Dopo essersi ribadito che l'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213 e segg. c.p.p., la giurisprudenza ha precisato che essa è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge previste dall'art. 189 c.p.p. e che trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla persona offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato (Sez. III, 26 aprile 1999, Cuccurullo); che l'individuazione costituisce pur sempre una dichiarazione per l'identificazione di persone o cose, tanto da far conseguire, da un lato, la legittimità dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli atti di individuazione (anche fotografica) compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria in quanto essi, pur implicando attività strumentali necessarie per l'esecuzione della ricognizione, costituiscono, pur sempre, nella sostanza, dichiarazioni rese da testi per l'identificazione di persone o di cose (Sez. I, 15 giugno 1994, Sannino), così da poter essere utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500 c.p.p., e valutate secondo i criteri indicati dall'art. 192, comma 1, dello stesso codice (Sez. I, 17 marzo 1994, Giannetti); dall'altro lato, la possibilità che i risultati dell'atto individuativo possono formare oggetto della testimonianza indiretta del personale della polizia giudiziaria dinanzi al quale è stata compiuta la dichiarazione ricognitiva della percezione visiva (Sez. I, 12 marzo 1998, Morina). La natura dichiarativa sia della ricognizione sia della individuazione, affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., per una disamina maggiormente approfondita, Sez. VI, 18 febbraio 1994, Goddi), è stata posta a base, quale espressione di "diritto vivente", della sentenza costituzionale n. 267 del 1994 (la sentenza n. 265 del 1991 è, allora, chiamata in causa erroneamente perché essa si limita a statuire il valore non probatorio dell'individuazione, ma non certo la sua inutilizzabilità per le contestazioni) che ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità dell'art. 213 c.p.p. sollevata dal giudice a quo nella parte in cui non assicurerebbe all'imputato chiamato a riconoscere la persona di un coimputato il diritto di rifiutarsi di rispondere, o comunque, di prestare l'"ufficio di ricognitore". Con una sorta di equiparazione del regime dettato per le ricognizioni (e dunque, a fortiori, per le individuazioni) a quello delle dichiarazioni che se effettuate da un testimone acquistano una struttura assimilabile alla deposizione testimoniale, assoggettata, quindi, alla disciplina di cui all'art. 500 c.p.p. Correttamente, di conseguenza, il Tribunale ha proceduto all'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti di individuazione utilizzati per le contestazioni ed ha assegnato a tali atti valore di prova.
Resta fermo, ovviamente, che se sussista difformità tra la dichiarazione di "individuazione" e la dichiarazione dibattimentale, dovrà farsi ricorso al comma 4 dell'art. 500 c.p.p. Il tutto senza che possa addebitarsi al giudice di merito di non aver fatto seguire all'individuazione la ricognizione quale disciplinata dagli artt. 213 e segg. c.p.p. purché vengano esternati i criteri di inferenza e le massime di esperienza che facciano ritenere inutile l'assunzione del sopra indicato mezzo di prova.
5. La possibilità, infine, di utilizzare i riconoscimenti "informali" effettuati in udienza - contestata da alcuni ricorrenti - deve essere decisamente affermata, secondo una linea interpretativa da ritenere pressoché costante nella giurisprudenza di questa Corte. Si è, infatti, precisato che la "identificazione" effettuata in sede dibattimentale non soggiace alle formalità previste per la ricognizione in senso proprio dall'art. 213 e segg. E ciò perché anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale conserva validità il principio secondo cui i riconoscimenti di tal genere vanno distinti dalle ricognizioni, costituendo essi atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali;
senza che possa invocarsi il principio di tassatività del mezzo probatorio, in forza del quale, posta l'esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, l'esame testimoniale durante il quale si dia luogo al riconoscimento diretto, non essendovi elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto "principio di tassatività" sia stato recepito dal vigente codice di rito;
ché, anzi, la presenza di una norma come l'art. 189 c.p.p. appare dimostrativa del contrario (cfr., ex plurimis, Sez. V, 26 novembre 1998, Makraoui;
e, soprattutto, Sez. II, 28 febbraio 1997, Falco). VI. L'applicazione dell'art. 512 c.p.p.
1. Altro motivo comune a più ricorrenti (BR ST, IB NO, ZA AT) è quello concernente la dedotta violazione degli artt. 512 e 513, comma 2, c.p.p. Non sarebbero utilizzabili le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da OC IO e IS AM, acquisite a norma dell'art. 512 c.p.p. Quanto al OC, sia perché non risultavano effettuate ricerche per verificare se l'imputato in reato connesso fosse detenuto, sia perché l'impossibilità di ripetizione era comunque prevedibile avendo il OC subito minacce proprio per le dichiarazioni accusatorie rese nel corso delle indagini. Il tutto in un quadro in cui la responsabilità di alcuni ricorrenti si fonderebbe sulle dichiarazioni di tale coimputato. Quanto al IS AM, del quale si poteva dubitare della effettiva identità, era addirittura certa la sua irreperibilità al dibattimento. La doglianza è fondata.
2. In ordine all'un profilo, non sembra possa dubitarsi che le ricerche necessarie al fine di verificare l'irreperibilità del testimone ovvero di uno dei soggetti indicati dall'art. 210 c.p.p., da cui derivi l'impossibilità di ripetizione delle sue dichiarazioni, debbano coincidere con quelle richieste per la constatazione della irreperibilità dell'imputato. Più in particolare, quando occorra accertare la ripetibilità di dichiarazioni rese da un coimputato o da un testimone altrimenti non acquisibili al fascicolo per il dibattimento ed inutilizzabili, non appare compiutamente realizzato il relativo subprocedimento in mancanza (soprattutto quando emerga - come nel caso di specie - la presenza di precedenti penali e giudiziari della persona chiamata all'esame o alla deposizione) di indagini dirette ad accertare l'attuale status libertatis di tale persona. Un accertamento qui non espletato, malgrado la richiesta di taluni imputati e, per di più, senza che la sentenza impugnata abbia esternato una qualche effettiva motivazione dell'omesso accertamento, riferendosi genericamente nonostante le specifiche contestazioni degli attuali ricorrenti alle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria.
3. Nè pare condivisibile la linea seguita da talune decisioni di questa Corte Suprema con le quali si è legittimata la lettura nel dibattimento di dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da un testimone il quale, secondo le informazioni fornite dalla Polizia giudiziaria, risultava irreperibile, ritenendo corretto il giudizio sulla superfluità di ulteriori accertamenti perché il concetto di irreperibilità che vale per il testimone(ed è da ritenere, anche per imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato: v. sentenza costituzionale n. 361 del 1998) non è lo stesso che vale per l'imputato (Sez. II, 15 maggio 1996, Vassilev). Un principio che pare sovrastato dalla eccezionalità della regola dettata dall'art. 512, che richiede, dunque, per la sua deroga al principio del contraddittorio, un'interpretazione di particolare rigore (cfr., per qualche cenno, Sez. VI, 20 settembre 1993, Capodicasa).
4. Relativamente all'altro profilo, è pur vero che la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente compiuto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 c.p.p., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, ma è anche vero che il giudice deve formulare in proposito una "prognosi postuma" sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica (Sez. II, 11 novembre 1998, Bajrami).
Nulla di ciò si è verificato nel caso di specie con riferimento alla posizione del IS AM della cui reale identità si era anche dubitato, tanto da prospettare come ai limiti della certezza la sua mancata presenza in dibattimento. Apparendo davvero illogico, l'argomento adottato dal giudice a quo il quale, senza soffermarsi in alcun modo sulla posizione del IS AM, ha operato un generico riferimento "statistico" alla "presenzialità" dei testimoni e degli imputati in reato connesso.
Va ricordato che, nel sistema del codice, potendo profilarsi la formazione anticipata della prova attraverso l'utilizzazione della procedura dell'incidente probatorio azionabile esclusivamente su richiesta, la prognosi circa la probabilità che la prova stessa non possa essere assunta al dibattimento costituisce un onere gravante su chi è interessato alla sua acquisizione;
ciò a prescindere dal giudizio che, ai fini della domanda di incidente probatorio, il giudice sarà chiamato ad esprimere. Se, infatti la domanda viene disattesa, è da ritenere che qualora il testimone o taluno dei soggetti indicati nell'art. 210 esaminato dal pubblico ministero non sia in grado di essere esaminato al dibattimento (per infermità od altro grave impedimento ovvero per l'esposizione a violenza, minaccia offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non renda dichiarazioni o le renda false), della relativa documentazione possa darsi lettura per la sua utilizzazione a fini di decisione. A tale conclusione pare possa pervenirsi, non tanto in base ad un generico richiamo al complesso dei precetti che assegnano eccezionalmente forza probatoria ad alcuni atti delle indagini, quanto tenendo conto della effettiva ratio a base di una norma davvero cruciale al fine di decifrare i reali rapporti tra le acquisizioni della fase anteriore al dibattimento e la loro utilizzazione dibattimentale.
Si tratta, appunto, del più volte ricordato art. 512, che consente attraverso la lettura l'utilizzazione degli atti assunti dalla polizia giudiziaria (in forza dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 del 1992), dal pubblico ministero e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare allorché "per fatti o circostanze imprevedibili ne è divenuta impossibile la ripetizione".
D'altro canto, la centralità dell'istituto dell'incidente probatorio, con inevitabili riverberi quanto all'eccezionalità del ricorso all'art. 512, costituente una delle deroghe al principio dell'utilizzazione delle sole prove acquisite in dibattimento (un regime ancor più accentuato dal precetto dell'art. 111 Cost., con il riferimento alla "libera scelta" quale condizione per l'inutilizzabilità della prova non acquisita in dibattimento), è stata di recente ribadita dalla Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 392, comma 1, lettere c e d, censurato per una sorta di inadeguatezza dell'istituto rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla sentenza n. 361 del 1998, delle norme concernenti i criteri di utilizzazione della prova assunta fuori del dibattimento (v. sentenza n. 428 del 1999). VI. La posizione dei singoli ricorrenti
BR ST
1. Secondo la sentenza impugnata a carico dell'BR ST risulterebbe una serie innumerevole di dichiarazioni (di individuazioni e di ricognizioni "informali") di imputati in reato connesso e di testimoni, soprattutto (ma non soltanto i tossicodipendenti esterni al campo, che hanno riconosciuto il ricorrente come uno dei loro abituali fornitori: DY IC, TI IC, PA IC, OM IC, RO IC, RI IC, IC JI, TU IN, NT EL, AD IO, D'EN SI, NI RO, VA SA, EM IA, DE BA ES, CI FA, NO FO, EL ES, LI SI.
2. La prima parte del ricorso proposto dall'BR richiama, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 c.p.p., le numerose dichiarazioni di persone imputate in reato connesso o di testimoni che, oltre a risultare frammentarie e inidonee a collocare nello spazio e nel tempo ciascuno degli episodi criminosi addebitati, non sarebbero state confermate in dibattimento. Più in particolare, gli IC avrebbero formulato accuse generiche e non sufficientemente individualizzanti, mentre i tossicodipendenti si sarebbero riferiti ad episodi di cessione altrettanto genericamente descritti. Nella seconda parte si censura, sotto il profilo della violazione dell'art. 513 c.p.p. (e, anche se non espressamente evocato, dell'art. 512), l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento - pur in assenza dell'accordo delle parti - delle dichiarazioni rese prima del dibattimento da DY IC, sottrattasi a gran parte dell'esame; l'identica acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del OC nonostante l'assenza di puntuali ricerche del coimputato e la prevedibile impossibilità di ripetizione di tali dichiarazioni in dibattimento. Si lamenta, infine, violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'BR ST non ha avanzato, invece, doglianze relativamente ai reati concernenti le armi.
3. Il ricorso è infondato.
Secondo la sentenza impugnata, la condanna dell'imputato è la risultante delle dichiarazioni di un numero sconfinato di testimoni e di imputati di reato connesso, solo alcuni dei quali non sono comparsi al dibattimento, ma che sono state acquisite ex art. 512 c.p.p. A parte i profili concernenti i riscontri, ma che riguardano solo i coimputati e non i testimoni (salvo quelli che non hanno confermato le individuazioni, operando in caso contrario l'art. 500, comma 4, c.p.p.) si propongano temi che sono già stati a lungo approfonditi.
In presenza di un quadro probatorio così articolato (pure sotto il profilo "formale"), la capacità di "resistenza" dei dati dimostrativi (dai quali andrebbero espulse, alla stregua di quanto esposto sub VI, le sole dichiarazioni del OC) risulta qui davvero prorompente, considerati gli elementi a carico, in grado di relegare al margine del complessivo assetto delle prove legittimamente acquisite a norma dell'art. 526 c.p.p., le dichiarazioni allegate ex art. 512 c.p.p. La denuncia incentrata sull'assenza di riscontri individualizzanti resta sovrastata dai rilievi sub III, qui di decisiva significazione, solo riflettendo sui molteplici dati dimostrativi convergenti verso la descrizione di contegni abituali dell'imputato perché connessi alla professionale attività di spacciatore;
una descrizione davvero paradigmatica assegnando valore esponenziale al numero delle persone che concordemente accusano l'IB e senza che possa assumere valenza neutralizzante la (solo apparente) assenza di un convergere dichiarazioni complementari in ciascuno degli innumerevoli fatti di reato.
Un'analoga sorte coinvolge la censura concernente la motivazione in ordine al diniego della invocata attenuante, valutando l'ampiezza e la coerenza dell'apparato dimostrativo e soprattutto l'offensività della condotta dell'imputato, preclusiva per definizione - atteso anche l'allarme sociale da essa derivante - dell'applicabilità della circostanza prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. AS DA.
1. A suo carico la sentenza impugnata indica le dichiarazioni dell'ispettore Augello, di AM IO, di IC JA, di OM IC (la quale ha riferito che i fornitori del AS erano solitamente BR AD e JO, vale a dire, BR ST), di TU IN (tanto la IC che la TU hanno dichiarato di aver acquistato droga dall'imputato e dal figlio minore KO) e di IS AM (che ha rammentato come fra gli spacciatori del campo vi fossero anche AM AS e la moglie, i quali consegnavano gli stupefacenti ai figli minori per venderli sia all'interno dell'Olmatello agli stessi nomadi, sia ai tossicodipendenti che stazionavano lungo la rete di recinzione). Il ricorrente deduce, per un verso, motivazione illogica e insufficiente quanto all'affermazione di responsabilità, ritenuta sulla base di una cessione di stupefacente ad un tossicodipendente da parte del figlio KO, peraltro condannato per spaccio di droga dal Tribunale per i minorenni di Firenze, senza alcun coinvolgimento del AS;
per un altro verso, violazione della legge processuale per essere state utilizzate le dichiarazioni della RA, del IS e della IC, dichiarazioni, peraltro, acriticamente valutate dal giudice a quo. Denuncia, infine, motivazione illogica in ordine alla misura della pena inflitta.
Il ricorso è infondato.
2. Le questioni concernenti l'utilizzazione delle dichiarazioni del IS e l'esistenza dei riscontri individualizzanti restano sovrastate dalle dichiarazioni del AM che (pure stralciando la posizione del IS), è in grado di condurre alla verifica della assoluta correttezza della motivazione della sentenza impugnata, anche considerando le conferme provenienti da IC IS, OM IC e TU IN, tutte altamente circostanziate quanto al ruolo dell'imputato e del figlio KO.
Il motivo incentrato sulla misura della pena si rivela, poi, ai limiti dell'inammissibilità solo rimarcando che la dedotta condanna per un'autonoma attività di spaccio del figlio KO non inficia il giudizio di maggiore gravità sul contegno dell'imputato cui viene addebitato di avere istruito "alla bisogna il proprio figlio minore". Del resto, correttamente la sentenza sembra riferirsi a uno spaccio da parte di tutto il nucleo familiare degli "Zombi", con conseguenze ineludibili quanto al trattamento sanzionatorio.
JA RO.
1. Il giudizio di colpevolezza è stato pronunciato sulla base delle dichiarazioni di DY IC, di OM IC, di TI IC (che afferma di aver visto l'imputato cedere droga anche ai suoi figli), di IC JA, di TU IN (che lo ha indicato come spacciatore del campo nomadi ed al quale si rivolgeva per acquistare droga di cui aveva bisogno), nonché delle ricognizioni fotografiche dei tossicodipendenti HI TH, ON AL, NO FO, RR IA, NI RO e LM IO.
Nel ricorso deduce violazione dell'artt. 192, comma 3, e 213 c.p.p. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni di imputati in reato connesso, per giunta appartenenti al medesimo nucleo familiare, senza un adeguato vaglio della attendibilità intrinseca di ciascuna accusa e della presenza dei riscontri. Contesta l'attendibilità delle propalazioni dei tossicodipendenti nelle quali è assente ogni precisione e costanza;
l'utilizzabilità delle dichiarazioni di DY IC, rese nella fase delle indagini preliminari, per essersi la dichiarante rifiutata di proseguire l'esame, pur mancando l'accordo delle parti sull'acquisizione dei verbali di interrogatorio al fascicolo per il dibattimento;
l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da RA IN che - come risulta dalla sentenza di primo grado - non ha mai accusato lo JA RO;
l'utilizzazione dei riconoscimenti fotografici, per di più, eseguiti da soggetti tossicodipendenti che non hanno fornito alcuna specifica indicazione circa la responsabilità del ricorrente.
Il ricorso è infondato.
2. Ferme le osservazioni di ordine generale sopra formulate, risulta una sostanziale coincidenza tra imputazione e dichiarazioni. Del tutto ininfluenti appaiono, al riguardo, le dichiarazioni di TU IN, non essendo stata elevata alcuna imputazione per cessione di droga alla testimone che, nella sua deposizione, si riferisce alla consegna materiale da parte di UC JA, della droga di LZ IJ (v. capo b.).
JA UC.
1. A suo carico la sentenza impugnata ha indicato, quanto al reato di cessione di sostanze stupefacenti, le dichiarazioni di DY IC, di OM IC, di TI IC (che afferma di averlo visto cedere droga anche ai suoi figli), di IC JA, di TU IN (che lo ha additato come spacciatore del campo nomadi al quale si rivolgeva per acquistare la droga di cui aveva bisogno), nonché le ricognizioni fotografiche dei tossicodipendenti HI TH, ON AL, NO FO, RR IA, NI RO e LM IO.
Quanto al reato di rapina in danno di OM IC vengono ritenute decisive le sole dichiarazioni della persona offesa, dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p.
2. Nel ricorso si lamenta violazione dell'art. 513, commi 1 e 2. Non sarebbero utilizzabili le accuse formulate in dibattimento e nel corso delle indagini preliminari (acquisite per questa parte nel fascicolo per il dibattimento) da DY IC, la quale, dopo aver risposto a parte delle domande del Pubblico ministero, si è successivamente rifiutata di proseguire l'esame, sottraendosi così al contraddittorio con la difesa.
Si deduce, ancora, violazione dell'art. 191 c.p.p., per l'utilizzazione delle dichiarazioni di TU IN, assunte in assenza del difensore perché qualificata testimone, mentre si trattava di persona imputata di reato connesso, in quanto condannata con sentenza passata in giudicato - e prodotta dal ricorrente - per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con tale IS JS per avere offerto droga nei pressi del campo nomadi dell'Olmatello il 27 novembre 1995.
Ancora, carenza di motivazione quanto alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, risultando tale responsabilità solo alla stregua delle dichiarazioni di TU IN, DY IC, TI IC e OM IC, mentre la sentenza impugnata richiama anche le dichiarazioni di altre persone;
nonché carenza di motivazione e violazione di legge circa la condanna per il delitto di rapina, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di OM IC prive di ogni riscontro.
Denuncia, infine, difetto di motivazione in ordine al tempus commissi delicti per ogni singolo episodio criminoso.
3. Il ricorso è infondato per la parte relativa all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cessione di sostanze stupefacenti.
La motivazione, in certo senso cumulativa, con quella concernente JA RO e ON JA, va, senza dubbio, precisata in rapporto alla specifica imputazione a suo carico.
Ma essa resiste alle censure del ricorrente considerando le convergenti dichiarazioni a suo carico riferibili esclusivamente alla contestazione.
4. Fondata è, invece, la censura concernente l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina.
Sia nel sistema del codice abrogato sia nel sistema del vigente codice di rito, la giurisprudenza di questa Corte ha, pressoché costantemente, affermato il principio in base al quale (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 1^ febbraio 1994, Mauriello) le dichiarazioni di un testimone, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono essere considerate credibili, oltre che avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati. Cosicché, diversamente da altre fonti di conoscenza - come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati di reati connessi - tali dichiarazioni non necessitano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del teste;
una nozione - come si è già detto - da distinguere, non solo concettualmente, ma anche sul piano giuridico, da quella di "attendibilità", assunta, come regola di garanzia dall'art. 192, comma 3, c.p.p., relativamente alle dichiarazioni di un coimputato, o di un imputato in reato connesso o interprobatoriamente collegato.
L'affermazione di responsabilità può, dunque, essere fondata anche sulla deposizione di un unico teste e pure sulla deposizione della persona offesa, salvo, in tal caso, il controllo sulla sua "attendibilità" (recte, credibilità), vagliando le sue dichiarazioni con ogni necessaria cautela, col compiere, cioè, un esame particolarmente penetrante e rigoroso attraverso una conferma di altri elementi probatori, in modo che essa può essere assunta come prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di attendibilità (recte, credibilità) oggettiva e soggettiva (Sez. II, 26 aprile 1994, Gesualdo). Se si analizzano i tracciati percorsi dalla giurisprudenza, sembra derivarne che la ratio di una simile diversa valenza probatoria della dichiarazione della persona offesa rispetto alle dichiarazioni di un comune testimone risulti incentrata sull'interesse di cui è portatrice la prima, quale titolare della posizione giuridica protetta dalla norma penale.
È necessario però ribadire come la tematica dei riscontri - di cui vi è qualche traccia nella giurisprudenza di questa Corte - debba restare estranea alla verifica della credibilità della deposizione. Le ragioni sottese alla affidabilità della deposizione derivano, infatti, dall'assumere il testimone proprio tale veste;
con conseguenti riverberi di ordine giuridico e morale nel caso in cui il teste riveli il falso o neghi il vero. Può allora qui ripetersi che la credibilità del testimone rappresenta un canone etico dal quale la legge fa derivare conseguenze giuridiche.
Non è tanto, quindi, la circostanza che il testimone (anche persona offesa) riferisca su fatto altrui la ragione della sua credibilità (arg. anche dalla sentenza costituzionale n. 361 del 1998), quanto l'inserimento di tale soggetto nel processo in un ruolo di astratta terzietà la cui valenza, nel concreto, può risultare attenuata ove una situazione di interesse faccia la sua irruzione proprio in vista di un ruolo processuale, in certo senso, ancipite. Un principio che ha ricevuto una precisa canonizzazione nella regola che prevede il solo esame (quale parte) della parte civile (non anche della persona offesa dal reato che non sia pure costituita parte civile) purché non debba essere assunta come testimone.
Se, dunque, già le considerazioni che precedono sarebbero da sole sufficienti a rendere quanto meno incongruo il giudizio di responsabilità fondato sulle sole dichiarazioni della persona offesa, pur in presenza di indicazioni da definire inquietanti, circa il contenuto delle accuse quali riportate dalla sentenza di primo grado, le perplessità divengono dotate di univoca significazione quando la verifica delle dichiarazioni concerna non una qualsivoglia persona offesa dal reato, ma un soggetto imputato di reato connesso. Situazioni, è bene subito chiarirlo, pur nell'ovvietà degli enunciati - non incompatibili (se non nei limiti indicati dall'art. 197 c.p.p.), ma che impongono una scelta interpretativa che determini, anche alla stregua di regole informate alla rilevanza della speciale posizione processuale dell'imputato in reato connesso o interprobatoriamente collegato che sia anche persona offesa, la normativa effettivamente riferibile al fine di accertare l'affidabilità della dichiarazione. E ciò tanto più in presenza di una norma, come quella dell'art. 192, comma 3, c.p.p. che detta una specifica regola interpretativa circa i criteri di valutazione delle dichiarazioni rese, non soltanto da un coimputato, ma anche da un imputato in reato connesso o interprobatoriamente collegato. Il giudice a quo ha sottratto le dichiarazioni di OM IC concernenti la rapina al regime della norma ora ricordata ricorrendo, implicitamente - ma con evidente errore di diritto - al criterio della separabilità dei procedimenti.
Le reali motivazioni che impongono di ritenere non sufficientemente meditata la soluzione prescelta si incentrano, dunque, nella individuazione del ruolo di chi sia chiamato a riferire su fatto altrui non nella qualità di testimone ma di computato (o in qualità equiparabili), così da sottrarlo al regime della testimonianza. Un principio già enunciato dalla più attenta giurisprudenza la quale ha statuito che la figura di chi rende dichiarazioni all'autorità giudiziaria non può essere scissa, nel senso che il soggetto possa essere considerato persona offesa e, dunque, testimone in relazione a talune dichiarazioni e coindagato o indagato di reato connesso in relazione ad altre dichiarazioni, giacché tale ultima qualità riveste carattere preclusivo dell'applicabilità di una diversa disciplina;
con la conseguenza che le dichiarazioni rese dalla persona offesa, nello stesso tempo indagata o imputata in procedimento per reato connesso debbono sottostate per la loro positiva valutazione alla regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. (cfr. Sez. VI, 31 gennaio 1996, Alleruzzo).
Risultando a carico di JH UC le sole dichiarazioni di OM IC, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al solo delitto di rapina, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che si conformerà al principio di diritto sopra enunciato.
ON JA.
1. Anche a suo carico la sentenza impugnata ha enucleato le dichiarazioni di DY IC, di OM IC, di TI IC (che afferma di averlo visto cedere droga pure ai suoi figli), di IC JA, di TU IN (che lo ha indicato come spacciatore del campo nomadi ed al quale si rivolgeva per acquistare la droga di cui aveva bisogno), nonché le ricognizioni fotografiche dei tossicodipendenti HI TH, ON AL, NO FO, RR IA, NI RO e LM IO.
Nel ricorso si lamenta violazione dell'art. 513, commi 1 e 2. Non sarebbero utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese in dibattimento e nel corso delle indagini preliminari (acquisite per questa parte nel fascicolo per il dibattimento) da DY IC, la quale, dopo aver risposto a parte delle domande del Pubblico ministero, si è successivamente rifiutata di proseguire l'esame, sottraendosi così al contraddittorio con la difesa. Si deduce, ancora, violazione dell'art. 191 c.p.p., per l'utilizzazione delle dichiarazioni di TU IN, assunte in assenza di difensore perché qualificata testimone, mentre si trattava di persona imputata di reato connesso, in quanto condannata con sentenza passata in giudicato - e prodotta dal ricorrente - per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in concorso con IS JS, per avere offerto droga nei pressi del campo nomadi dell'Olmatello il 27 novembre 1995.
Ancora, carenza di motivazione quanto alla responsabilità del ON per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, risultando tale responsabilità solo alla stregua delle dichiarazioni di TU IN, DY IC, TI IC e OM IC, mentre a sentenza impugnata richiama anche le dichiarazioni di altre persone.
Denuncia, infine, difetto di motivazione in ordine al tempus commissi delicti per ogni singolo episodio criminoso.
Il ricorso è infondato.
2. Pure qui la motivazione, in certo senso cumulativa, con quella concernente JA RO e JA UC, va precisata in rapporto alla specifica imputazione a carico del ricorrente.
Ma essa resiste ad ogni censura considerando le convergenti dichiarazioni a suo carico riferibili esclusivamente alla contestazione.
BE JI.
1. L'affermazione di responsabilità dell'imputata è stata pronunciata dal giudice a quo sulla base delle dichiarazioni di coloro che hanno riferito di aver acquistato droga dalla BE JI (OM IC, IO AM, RO NI - che la riteneva di sesso maschile - IO LM) o di aver visto la ricorrente spacciare nel campo nomadi.
Nel ricorso si deduce violazione degli artt. 500, 192 e 213 c.p.p., per essere stata dichiarata la colpevolezza dell'imputata dando rilievo a dichiarazioni di soggetti tossicodipendenti, prive di ogni riferimento spaziale e temporale e senza che i testi abbiano mai riconosciuto la BE JI come cedente della droga. Le individuazioni eseguite nel corso delle indagini non sarebbero acquisibili al fascicolo per il dibattimento non trattandosi di dichiarazioni utilizzate per le contestazioni. Si lamenta, inoltre, mancanza di motivazione sul punto concernente i rilievi formulati dalla ricorrente nell'atto di appello e che non avrebbero ricevuto risposta alcuna ad opera della Corte territoriale.
Il ricorso è infondato.
2. Nel ribadire quanto già diffusamente esposto in merito alla valenza delle dichiarazioni e delle individuazioni fotografiche, ritiene questa Corte che i restanti motivi di ricorso, penetrando nel meritum causae, siano da qualificare ai limiti dell'inammissibilità. EJ AT.
1. Nei suoi confronti la sentenza impugnata ha indicato le dichiarazioni degli acquirenti la droga (TU IN, OC IO, IS AM), dei venditori della sostanza (BA IT) e di coloro (NO FO, RR IA, D'EN SI) che videro il EJ AT spacciare nel campo nomadi.
Nei due ricorsi (l'uno personale, l'altro sottoscritto dall'avv. Diego Mongiò) deduce violazione dell'art. 648 c.p.p. La Corte di appello, pur avendo dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente limitatamente al periodo che va dal "1993 fino al 3.10.1995, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per carenza di un presupposto per procedere" e, dunque, nonostante si fosse formato un giudicato "interno" quanto al tempus commissi delicti, avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di deposizioni che si riferiscono a periodi coperti dal detto giudicato.
Lamenta, inoltre, violazione degli artt. 512 e 513 c.p.p. (per l'utilizzazione delle dichiarazioni OC IO e di IS AM), 191 e 500, comma 1, c.p.p. (per la parte relativa all'utilizzazione delle individuazioni fotografiche), 191 c.p.p. (per l'utilizzazione delle dichiarazioni di TU IN), nonché assoluta carenza di motivazione quanto all'entità della pena.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che RA IN propose denuncia a carico dell'imputato per spaccio di stupefacenti e che la denuncia venne archiviata. La Corte di appello ritenne allora che non si potesse procedere per il periodo di tempo (dal 1993 al 3 ottobre 1995) coperto dal provvedimento di archiviazione, ma che dovesse procedersi per i fatti commessi nel restante arco di tempo, peraltro riducendo la pena inflitta in primo grado. Una soluzione del tutto immotivata, considerando che nessun argomento è stato addotto che giustifichi un corretto rapporto tra i fatti estranei alla pronuncia di archiviazione e quelli coperti da tale provvedimento. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente al punto concernente la motivazione quanto alla misura della diminuzione della pena per il lungo periodo di tempo che va dal 1993 al 3 ottobre 1995, coperto dal provvedimento di archiviazione.
Il giudice del rinvio sarà tenuto a motivare in relazione a ciascuno degli episodi addebitati, eliminando quelli compresi nell'arco di tempo cui si riferisce il decreto di archiviazione.
3. Le ulteriori censure sono prive di fondamento.
Per un verso, l'incidenza delle dichiarazioni di OC IO e di IS AM è pressoché ininfluente in presenza delle numerose dichiarazioni sia di imputati in reato connesso sia di testimoni, convergenti nell'affermare il ruolo di spacciatore di EJ AT;
per un altro verso, gli argomenti di ordine generale sono puntualmente riferibili al ricorrente per quel che concerne la legittima utilizzazione per le contestazioni delle individuazioni fotografiche e delle dichiarazioni di TU IN. BR NO.
1. La dichiarazione di responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base delle dichiarazioni di un ispettore di polizia, di OC IO e di TI, DY e OM IC. Nel lungo è articolato ricorso l'BR NO deduce violazione degli artt. 513, commi 1 e 2, c.p.p. (quanto all'utilizzazione delle dichiarazioni di DY IC), 512 e 513 c.p.p. (quanto all'utilizzazione delle dichiarazioni di OC IO). Lamenta, inoltre, mancanza di motivazione sulla sovrapposizione dei periodi di detenzione del OC, sull'erroneo riconoscimento fotografico del ricorrente, sull'avere TI IC accusato tutti i membri della famiglia IB, senza distinzione alcuna, sull'assenza di riscontri di tali dichiarazioni e delle dichiarazioni di OM IC, sulle affermazioni della TU, la quale avrebbe escluso che il ricorrente spacciasse droga e riferito di un litigio tra il NO e alcuni componenti della famiglia IC, sul tempus commissi delicti per ogni singolo episodio criminoso contestato. Il ricorso è infondato.
2. Mentre per gli addebiti incentrati sulla violazione della legge processuale e sulla valenza delle dichiarazioni dei testimoni e degli imputati in reato connesso è sufficiente il richiamo alle considerazioni sub III, IV e V, irrilevanti risultando, ai fini della dichiarazione di responsabilità - considerati gli ulteriori elementi di prova a carico del ricorrente - le dichiarazioni acquisite ex art. 512 c.p.p., le restanti censure appaiono dirette ad una rivisitazione dei fatti e delle prove, nel complesso correttamente valutate sia dalla Corte territoriale sia dal giudice di primo grado. HA NV.
1. La sua responsabilità è stata affermata sulla base delle dichiarazioni di coloro che hanno visto frequentemente l'HA NV spacciare droga;
cioè TI IC, IA AR, IE LI, IR IT, FO NO, SI D'EN, AM IS.
Il ricorrente lamenta: violazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione alle dichiarazioni del IR IT, perché prive di riscontri, e della RA, perché rese in stato di evidente alterazione psichica;
violazione dell'art. 500, comma 4, c.p.p., in ordine alle dichiarazioni della GA, perché sfornite di elementi di conferma, pure essendo tali dichiarazioni difformi da quelle rese nel corso delle indagini;
violazione dell'art. 512 c.p.p., con riferimento alle dichiarazioni del IS;
violazione degli artt. 587 c.p.p. e 133 c.p. in relazione all'entità della pena, inflitta in misura largamente superiore al minimo edittale.
Il ricorso è infondato.
2. L'ampio panorama probatorio a carico dell'HA NV consente di ritenere irrilevanti gli addebiti incentrati sulla violazione sia dell'art. 192 sia dell'art. 500, comma 4, sia, infine, dell'art. 512 c.p.p. Al di fuori di ogni possibilità di esame resta la denuncia avente ad oggetto la misura della pena - peraltro adeguatamente motivata dal giudice a quo - stante il richiamo all'art. 587 c.p.p. che, concernendo l'estensione dell'impugnazione, appare evocato con doglianze da ritenere palesemente inammissibili
IZ SA.
1. È stato ritenuto responsabile del delitto di cessione continuata di droga sulla base delle dichiarazioni di IS AM e di OM IC.
Ricorre denunciando violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità.
2. Ritiene il Collegio che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di IS AM, in conseguenza della violazione dell'art. 512 c.p.p., rivela un impianto accusatorio il cui carico grava esclusivamente sulle dichiarazioni di OM IC.
L'assenza di ogni riscontro a tali dichiarazioni impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. IT IZ.
1. La condanna dell'imputato è stata pronunciata in forza delle dichiarazioni di IO LM e SI D'EN. Nel ricorso si lamenta violazione degli artt. 191 e 500, comma 4, per l'utilizzazione a fini processuali delle individuazioni fotografiche, per di più oggetto di esitazioni in dibattimento da parte del teste D'EN; carenza di motivazione circa il tempus commissi delicti riferibile ad ogni episodio criminoso e circa la misura della pena. Il ricorso è infondato.
2. In presenza di una motivazione, sintetica ma sufficientemente articolata, i primi tre motivi di ricorso vanno rigettati alla stregua della considerazioni di ordine generale sopra riportate. Il dedotto vizio della motivazione sulla misura della pena, motivazione alla quale si addebita anche di avere omesso indicazione del quantum inflitto per la continuazione è pur esso privo di ogni fondamento avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato in proposito, col riferimento, implicito, al calcolo della pena ed all'aumento per la continuazione effettuati per gli altri imputati nel confronti dei quali è stati irrogata la stessa pena complessiva. OG MA.
1. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del OG indicando come prove a carico le dichiarazioni rese da RO IC durante le indagini - non confermate in dibattimento durante il quale il dichiarante ha riferito di non ricordare più nulla - puntuali quanto al loro contenuto, per avere costui affermato che IB ST e BR AD, i due maggiori fornitori del campo, si approvvigionavano da un italiano, tale MA, poi riconosciuto in fotografia nel OG;
dichiarazioni riscontrate da quelle di IS AM (acquisite a norma dell'art. 512 c.p.p.) che, dopo aver precisato che IB ST e BR AD si rifornivano dall'imputato, ha riferito di aver assistito personalmente alla consegna di eroina e cocaina all'interno della roulotte di AD, nonché da quelle del OC secondo il quale il OG, era uno dei maggiori fornitori di BR AD cui aveva anche venduto delle armi. Altri elementi a conferma delle accuse proverrebbero dalle dichiarazioni di DY IC che aveva notato più volte il OG in compagnia di BR AD, nonché dalla deposizione dell'ispettore Sansò, il quale ha precisato che dai registri della ditta Zenit risulta che il ricorrente aveva fatto ingresso nel campo, in un breve periodo, per ben trenta volte. OG lamenta violazione degli artt. 192, 513 e 500 relativamente alle dichiarazioni di DY e RO IC, le prime del tutto generiche e le seconde non confermate in dibattimento, di IS AM e di OC IO, indebitamente acquisite al fascicolo del dibattimento, per l'assenza di idonee ricerche in ordine alla loro irreperibilità e per essere prevedibile l'impossibilità di ripetizione di tali dichiarazioni. Deduce, infine, violazione dell'art. 587 c.p.p., in relazione alla misura della pena inflitta, di gran lunga superiore - a differenza di quella irrogata agli altri imputati - al minimo edittale.
2. La censura sulla motivazione in punto di responsabilità è fondata.
Inutilizzabili le dichiarazioni del OC e di IS AM, l'impianto accusatorio viene a restringersi alle dichiarazioni di RO IC come tali inidonee a reggere l'integrale carico probatorio perché, pur essendo operante l'art. 500, comma 4, sfornite di riscontri, non potendo essere ritenute tali le dichiarazioni di DY IC e dell'ispettore Sansò, considerata la loro genericità in ordine agli specifici fatti di reato addebitati al OG.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, la quale, dopo aver provveduto a nuove ricerche del OC e del IS, si conformerà ai criteri di utilizzazione e valutazione della prova sopra enunciati. Restano così assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso del OG.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale. Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di JA UC, limitatamente al reato di cui al capo b3, EY AT, IZ SA e OG MA e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti IB ST, AS DA, JA RO, ON JA, BE IJ, IB NO, HA NV e IT IZ al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2000