Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2000, n. 3937
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Sentenza 28 gennaio 2000

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 2, del d.l.7 gennaio 2000, n.2, sollevata, in riferimento all'art.24 della Costituzione, nella parte in cui limita, nei procedimenti per i quali sia stato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, la operatività del quarto comma dell'art.111 della Costituzione, quale risultante dalle modifiche introdotte dalla medesima legge costituzionale. Infatti, la norma transitoria, che continua ad assegnare una (pur ridotta) valenza probatoria alle dichiarazioni rese prima del dibattimento da persona che si sottragga all'esame e che, dunque, limita l'operatività nel tempo del nuovo precetto sancito dal quarto comma dell'art.111 della Carta fondamentale, appare puntualmente coerente con l'art.2 della richiamata legge costituzionale n.2 del 1999.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2000, n. 3937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3937
    Data del deposito : 28 gennaio 2000

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