Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 gennaio 2000 |
Commentari • 24
- 1. Parti e giudice nella ricostruzione dei fatti, anche processualihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Pubblichiamo in allegato un contributo del Prof. G. Ubertis destinato al volume L'onere della prova, a cura di S. Patti – R. Poli, Torino, Giappichelli. Si ringraziano i curatori e l'editore per averne consentito la pubblicazione anticipata in questa Rivista. *** Abstract. Mentre la presunzione d'innocenza implica che in caso di dubbio l'imputato deve essere assolto, l'obbligatorietà dell'azione penale comporta che il pubblico ministero abbia non solo il diritto, ma anche il dovere di prova. Il principio di acquisizione processuale, inoltre, comporta che non può parlarsi nel processo penale di un onere della prova per i fatti sostanziali; in assenza di dati favorevoli emersi in sede …
Leggi di più… - 2. H. Belluta | Qualche domanda sulla riforma della Costituzione e l’imparzialità del giudicehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
1. Perché riformare la Costituzione? Quella della separazione delle carriere dei magistrati è una bella scusa. In realtà, come molti hanno sottolineato, le carriere dei magistrati sono già oggi distinte tra requirenti e giudicanti, soprattutto dopo la riforma Cartabia del 2022. Inoltre, le questioni che riguardano le relative funzioni sono materia da ordinamento giudiziario e non da Costituzione. Se le carriere possono essere separate, divise, modificate, rese reciprocamente impermeabili, con legge ordinaria, allora modificare la Costituzione significa voler alterare l'equilibrio tra poteri dello Stato come delineato nel 1948. Sia chiaro: la Carta costituzionale è stato oggetto di …
Leggi di più… - 3. Perché NO, secondo Giorgio LattanziPaola Filippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il Presidente Giorgio Lattanzi è uno dei giuristi che più hanno contribuito alla produzione della legislazione penale e processuale italiana, come addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, come Direttore generale degli Affari penali del ministero, come coordinatore dei lavori per la redazione del “nuovo” Codice di procedura penale nell'ambito della Commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia, come Presidente della Commissione istituita dalla Ministra Cartabia nel 2021. Quale giudice e poi quale Presidente della Corte costituzionale ha esercitato un'influenza determinante sul processo penale attraverso decisioni che hanno ridefinito le garanzie …
Leggi di più… - 4. Parti e giudice nella ricostruzione dei fatti, anche processualihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Leggi il contributo Pubblichiamo in allegato un contributo del Prof. G. Ubertis destinato al volume L'onere della prova, a cura di S. Patti – R. Poli, Torino, Giappichelli. Si ringraziano i curatori e l'editore per averne consentito la pubblicazione anticipata in questa Rivista. *** Abstract. Mentre la presunzione d'innocenza implica che in caso di dubbio l'imputato deve essere assolto, l'obbligatorietà dell'azione penale comporta che il pubblico ministero abbia non solo il diritto, ma anche il dovere di prova. Il principio di acquisizione processuale, inoltre, comporta che non può parlarsi nel processo penale di un onere della prova per i fatti sostanziali; in assenza di dati favorevoli …
Leggi di più… - 5. Perché NO, secondo Giorgio LattanziPaola Filippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il Presidente Giorgio Lattanzi è uno dei giuristi che più hanno contribuito alla produzione della legislazione penale e processuale italiana, come addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, come Direttore generale degli Affari penali del ministero, come coordinatore dei lavori per la redazione del “nuovo” Codice di procedura penale nell'ambito della Commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia, come Presidente della Commissione istituita dalla Ministra Cartabia nel 2021. Quale giudice e poi quale Presidente della Corte costituzionale ha esercitato un'influenza determinante sul processo penale attraverso decisioni che hanno ridefinito le garanzie …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 184
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2026, n. 14226Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6232/2023 R.G. proposto da: Regione del Veneto, rappresentata e difesa dall'avvocato Romano LA unitamente agli avvocati Giacomo Quarneti e Antonella Cusin nonché sul ricorso iscritto al n. 7569/2023 R.G. proposto da: Azienda U.L.S.S. N. 2 Marca Trevigiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Garofalo -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 14226 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 14/05/2026 2 GI GO, rappresentato e difeso dall'avvocata AN Fiore unitamente agli avvocati Luigi Torricelli e Giorgio Spadaro -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 705/2022 …Leggi di più...
- art. 295 c.p.c.·
- art. 296 c.p.c.·
- ragionevole durata del processo·
- art. 152 c.p.c.·
- estinzione del giudizio·
- sospensione impropria·
- art. 42 c.p.c.·
- art. 360-bis c.p.c.·
- art. 297 c.p.c.·
- art. 24 Cost.·
- dies a quo riassunzione·
- art. 111 Cost.·
- art. 3 Cost.·
- regolamento di competenza·
- art. 376 c.p.c.
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2015, n. 6060Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente Sezione - Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione - Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere - Dott. DI IASI Camilla - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 15066-2010 proposto da: IN AN [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo 48 studio dell'avvocato CAROLI ENRICO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso; - ricorrente - …Leggi di più...
- necessità·
- mancanza di domande o osservazioni del creditore·
- esclusione·
- domanda ex art. 208 legge fall. ovvero osservazioni o istanze ex art. 207 legge fall·
- opposizione allo stato passivo·
- crediti non inseriti·
- configurabilità·
- fondamento·
- possibilità di domanda tardiva·
- domanda tardiva del credito agli interessi·
- partecipazione del creditore·
- preclusione·
- ammissione tempestiva del credito al capitale·
- silenzio del commissario·
- effetti
- 3. Trib. Foggia, sentenza 21/11/2024, n. 3287Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA Sezione Lavoro Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Valentina di Leo, dopo l'udienza del 21/11/2024, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4160/2022 R. G. Aff. Cont. Lavoro, vertente TRA , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto Parte_1 PARTE RICORRENTE E , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 rappresentato e difeso dal dott. Vito Alfonso, quale dirigente dell'Ufficio Controparte_2 [...] PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: ricostruzione di carriera – …Leggi di più...
- disapplicazione normativa interna·
- principio di non discriminazione·
- giurisprudenza Corte di Giustizia·
- direttiva 1999/70/CE·
- anzianità di servizio·
- contratti a tempo determinato·
- ricostruzione di carriera·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- sterilizzazione economica·
- clausola 4 accordo quadro
- 4. Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4758Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 11.12.2025 ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 2766/2025 R.G. TRA avv. MORETTI L, VERNOLA M Parte_1 -Ricorrente- Contro , Controparte_1 Controparte_2 [...] per la provincia di Bari dott. G LOTITO CP_3 -Resistente- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato nell'anno 2025 il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva nei confronti della parte intimata di accertare il diritto al riconoscimento dell'anno di …Leggi di più...
- clausola 4 Accordo Quadro Direttiva 1999/70/CE·
- disapplicazione normativa nazionale·
- giurisprudenza Corte di Giustizia·
- prescrizione quinquennale·
- discriminazione lavoratori a tempo determinato·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- ricostruzione carriera personale ATA·
- riconoscimento anzianità di servizio·
- blocco progressioni stipendiali·
- progressione di carriera
- 5. Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2866Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.Giuseppe Minervini, all'udienza pubblica del giorno 3.7.2025 ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 13248/2024 R.G. TRA avv. DIBITONTO M Parte_1 -Ricorrente- Contro , Controparte_1 Controparte_2 [...] per la provincia di Bari dott. G LOTITO CP_3 -Resistente- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato nell'anno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato chiedeva nei confronti delle parti intimate di accertare ai fini della ricostruzione della carriera sul piano …Leggi di più...
- disapplicazione normativa nazionale·
- riconoscimento anzianità servizio·
- giurisprudenza Corte di Giustizia·
- prescrizione quinquennale·
- discriminazione lavoratori a tempo determinato·
- clausola 4 Accordo Quadro direttiva 1999/70/CE·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- blocco progressioni stipendiali·
- ricostruzione carriera·
- diritto a progressione economica
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione , sono premessi i seguenti:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 111 della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 111. - La giurisdizione si attua mediate il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo' derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione". - Art. 2. 1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 23 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto