Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 gennaio 2000 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 gennaio 2000 |
Commentari • 30
- 1. Perché NO, secondo Giorgio LattanziPaola Filippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il Presidente Giorgio Lattanzi è uno dei giuristi che più hanno contribuito alla produzione della legislazione penale e processuale italiana, come addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, come Direttore generale degli Affari penali del ministero, come coordinatore dei lavori per la redazione del “nuovo” Codice di procedura penale nell'ambito della Commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia, come Presidente della Commissione istituita dalla Ministra Cartabia nel 2021. Quale giudice e poi quale Presidente della Corte costituzionale ha esercitato un'influenza determinante sul processo penale attraverso decisioni che hanno ridefinito le garanzie …
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Giurisprudenza • 189
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2026, n. 14226Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6232/2023 R.G. proposto da: Regione del Veneto, rappresentata e difesa dall'avvocato Romano LA unitamente agli avvocati Giacomo Quarneti e Antonella Cusin nonché sul ricorso iscritto al n. 7569/2023 R.G. proposto da: Azienda U.L.S.S. N. 2 Marca Trevigiana, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Garofalo -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 14226 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 14/05/2026 2 GI GO, rappresentato e difeso dall'avvocata AN Fiore unitamente agli avvocati Luigi Torricelli e Giorgio Spadaro -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 705/2022 …Leggi di più...
- art. 295 c.p.c.·
- art. 296 c.p.c.·
- ragionevole durata del processo·
- art. 152 c.p.c.·
- estinzione del giudizio·
- sospensione impropria·
- art. 42 c.p.c.·
- art. 360-bis c.p.c.·
- art. 297 c.p.c.·
- art. 24 Cost.·
- dies a quo riassunzione·
- art. 111 Cost.·
- art. 3 Cost.·
- regolamento di competenza·
- art. 376 c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione , sono premessi i seguenti:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 111 della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 111. - La giurisdizione si attua mediate il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo' derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione". - Art. 2. 1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella
presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 23 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto