Provvedimento: […] Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l'estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l'estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento”; principio che, peraltro, ha indotto questo giudice a modificare la formula proposta dall'opposto, senza che successivamente il medesimo abbia revocato il deferimento del giuramento ai sensi dell'art.236 c.p.c.;
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