Articolo 140 del Codice di procedura civile
Articolo 134Articolo 136
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21 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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21 gennaio 2010
Art. 140.
(Irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia).

Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilita' o per incapacita' o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. ((128)) --------------- AGGIORNAMENTO (128)
La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 gennaio 2010 n. 3 (in G.U. 1a s.s. 20/01/2010 n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 140 cod. proc. civ. , nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche' con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.".
Entrata in vigore il 21 gennaio 2010
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