Articolo 238 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
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19 aprile 1942
Art. 238.

L'opponibilita' ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti e' regolata dalle disposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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