Versione
21 aprile 1942
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4 luglio 2009
4 luglio 2009
Art. 392.
(Riassunzione della causa).
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre ((tre mesi)) dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
(Riassunzione della causa).
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre ((tre mesi)) dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.
La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
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- 1. La conferma del carattere "Wp_9971631 · https://www.panaritimorelli.it/ · 20 ottobre 2024 · 55.039307
[…] nonostante gli stessi siano antecedenti non solo al deposito della pronuncia della Corte di cassazione, 26.9.2022, ma altresì alla adunanza in camera di consiglio del 6.5.2022 (vedi sul punto anche Cass. n. 12633/14: “Il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio non osta a che in esso le parti possano depositare documenti formatisi successivamente al deposito del ricorso in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. o che non sia stato possibile produrre prima per causa di forza maggiore”). I documenti sono, pertanto, inammissibili, posto che sono antecedenti al ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc depositato il 10.11.2022 e non risulta, né è stato dedotto, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 2844Provvedimento: […] ARLEO, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2 appellante-attrice in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e CP_1 (c. f. C.F._3 ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Stefano SALAROLI (c. f. C.F._2 e Andrea Raffaele ARLEO,Leggi di più...
- art. 309 c.p.c.·
- riassunzione ex art. 392 c.p.c.·
- giudizio di rinvio·
- disciplina processuale anteriore riforma Cartabia·
- art. 279 c.p.c.·
- estinzione del processo·
- appello originario·
- cancellazione dal ruolo