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1 gennaio 1993
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30 giugno 2003
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1 luglio 2018
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10 novembre 2021
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Art. 1. (Principi generali). (( 1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche' la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato )) 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade e' regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilita' sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidita' della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati piu' significativi utilizzando i piu' moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
Commentari • 290
- 1. Giustizia amministrativa | FilodirittoRosalba Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 26 aprile 2022 · 6.3714914
[…] precisando al riguardo che non è sufficiente richiamare sic et simpliciter esigenze di “sicurezza” stradale o delle persone ovvero esigenze di “fluidità della circolazione” in quanto si tratta di principi ed obbiettivi previsti dall'art. 1 Codice della Strada cui ogni ordinanza di regolamentazione della circolazione deve ispirarsi e rimarcando che i presupposti delle ordinanze devono essere comprovati attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 03/06/2024, n. 1878Provvedimento: […] VIOLAZIONE E/O FALSA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 1 DEL CODICE DELLA STRADA E DELL'ART. 5 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- art. 5 del regolamento di attuazione del codice della strada·
- art. 37 del codice d.lgs. 285/1992·
- delimitazione del centro abitato·
- art. 4 del codice della strada·
- delibera di giunta comunale·
- regolamento di attuazione del codice della strada·
- esecutività delle delibere·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- violazione art. 1 del codice della strada·
- ricorso gerarchico improprio·
- spese di giudizio·
- erronea interpretazione art. 2 del codice della strada·
- annullamento di delibera