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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 146/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di SI, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 146/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...] lippo del Mela, via Pio La Torre, n. 11, C.F._1
SI, via Ducezio, 12, presso lo studio dell'avv. Antonello Currò, C.F.
, indirizzo pec: fax CodiceFiscale_2 Email_1 nta e difende come icolo informatico;
-Appellante- contro
[...]
Controparte_1
[...]
, in persona del Prefetto e legale rappresentante pro Controparte_2
, in persona del Ministro e legale Controparte_3 rappresent tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f. , C.F._3 presso il cui Ufficio Distrettuale di SI, in Via dei Mille is.221, sono ope legis domiciliati (pec: - fax 090674168); Email_2
1 - Appellati-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2207/2022 del 22.12.2022, emessa dal Tribunale di SI nell'ambito del procedimento avente N.R.G. 2747/2015, depositata in data 22.12.2022 e notificata in data 24.1.2023.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione introduttivo notificato in data 13 maggio 2015 Parte_1 riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di SI, a segui
[...] del TAR Sicilia sez. Catania (resa nell'ambito del giudizio n. 3154/2011 Reg. Ric.) di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito dallo stesso
Parte_1
Con tale atto il impugnava il decreto commissariale n. 448/2011 con il quale Parte_1 il Commissario straordinario Controparte_1
aveva revocato,
[...]
216/2009 datato 14.07.2009 di concessione, in favore dello stesso, di un'elargizione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 44/99, di complessivi €. 16.500,00 “per mancata produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale”, oltre che la cartella esattoriale n. 295 2012 0039783969 ed il sottostante ruolo n. 2012/004557 (nelle more emessi) e con cui, sulla base degli atti presupposti ed impugnati, era stato richiesto in favore della il Controparte_4 paga
L'attore deduceva vizi procedurali, carenze istruttorie e violazione delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 della L. 44/99.
Nello specifico, egli sosteneva che il decreto di revoca era viziato per eccesso di potere sotto il profilo del difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento della causa tipica;
ciò in quanto non aveva mai ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca né tanto meno dell'invito a produrre entro il termine di dieci giorni la documentazione attestante l'impiego della somma ricevuta.
Inoltre, il decreto impugnato era da ritenersi viziato in ordine all'inosservanza, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, dei termini entro cui il procedimento doveva concludersi. Infine, assumeva che il decreto era viziato da carenza di istruttoria in quanto non sarebbero state indicate le motivazioni poste alla base della revoca né sarebbe sussistita da parte dell'interessato la violazione degli artt. 15 e 16 della legge 44/99, considerato, peraltro, che il suddetto aveva effettivamente e correttamente reimpiegato le somme ricevute dal
[...]
nella propria attività lavorativa relativa all'esercizio commerciale gesti CP_5
2 Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, le quali chiedevano il rigetto di tutte le istanze avverse.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di SI, definitivamente pronunciando così statuiva: “Rigetta le domande di parte ricorrente;
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio che liquida in Euro 2540,00, oltre 15% per spese generali, Iva qualora dovuta e cpa come per legge”.
§
Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato il 22.02.2023 ed in pari data depositato telematicamente, unitamente all'iscrizione a ruolo, proponeva impugnazione il affidandola ai motivi di cui infra. Parte_1
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 22.03.2023, si costituivano -con difesa erariale- le amministrazioni resistenti, le quali chiedevano dichiararsi inammissibile e/o comunque infondato l'appello spiegato da controparte con integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza c.d. “filtro” del 12.06.2023, la Corte di Appello ritenuti non sussistenti i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2024 ed in tale data la causa veniva differita all'odierna udienza del 18.11.2024 per la trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza, in esito alla discussione delle parti, la Corte ritenuta la necessità, disponeva l'assunzione della causa in decisione con le modalità ordinarie, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In esito al deposito degli scritti difensivi, la Corte provvede come segue.
Motivi della decisione
Occorre premettere che l'impugnazione veniva affidata ai seguenti motivi:
1. “Violazione, falsa, errata e/o mancata applicazione ed interpretazione del combinato disposto degli artt. 1,3,10,15 e 16 della L. 44/1999 e dell'art. 3 L. 241/1990 in tema di motivazione;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 ss in tema di inadempimento;
degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c. (in tema di principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e conseguente vizio di omessa motivazione, di regime di valutazione della prove e riparto dell'onere della prova;
degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. in tema di esecuzione ed interpretazione del contratto secondo correttezza e buona fede); della normativa generale e speciale in tema di sanzioni amministrative (L. 689/1981, ratione temporis vigente ed ove ritenuta applicabile): il tutto anche in relazione alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in tema di diritto di difesa, al pieno e completo contraddittorio ed al giusto processo”.
3 2. Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione. Errata valutazione del materiale probatorio.
Precisava, in particolare, il che il contributo era stato erogato in un'unica Parte_1 soluzione, nella misura per le seguenti uniche esclusive causali e motivazioni: €. 12.000,00 per danni alla abitazione;
€. 1.500,00 per danni all'autovettura ed
€. 3.000,00 per trovare una soluzione abitativa alternativa. In pratica, sosteneva il che non gli era stata concessa alcuna elargizione in relazione alla sua attività Parte_1
relativamente ai guadagni ed introiti persi a titolo di mancati guadagni o lucro cessante per danni subiti alla sua attività economica-commerciale, ma con la richiesta accolta dalla P.A. erano stati risarciti solo in parte i danni patiti ai suoi beni mobili ed immobili perché danneggiati o distrutti (casa ed autovettura).
Ne conseguiva che secondo l'appellante la motivazione addotta nel provvedimento di revoca e negli atti (così come il riferimento all'art. 16 comma ,1 lett. a) ed all'art. 15 della L. 44/1999), avallata dal Tribunale, era da ritenersi del tutto errata e fuorviante perché il non avrebbe potuto e dovuto provare che quanto originariamente ricevuto Parte_1 lizzato per la sua attività economica, visto che quelle somme erano state ricevute ad altro titolo e per altre motivazioni e causali.
Aggiungeva, anche, che risultava provato per tabulas (v. certificato di residenza) che il dopo aver subito le richieste estorsive conclusesi con incendio all' autovettura Parte_1 one, aveva dovuto lasciare la propria casa di abitazione di SI (non più utilizzabile) e la precedente residenza di , contrada Carbone, n. 14 ed aveva deciso Per_1 di trasferirsi in altro Comune della Provincia di SI ed, esattamente a s. Filippo del Mela, in via Pio la Torre, (ove continua ancora oggi a risiedere).
Ancora, deduceva, che comunque sarebbe risultato “in modo evidente da tutta la documentazione prodotta nel proprio nei termini di legge al n. 5 fascicolo del proprio fascicolo di parte (v. fatture allegate e relative alla spesa affrontata nell'anno 2009/2010 e comunque, successivamente alla data di erogazione del contributo, avvenuta esattamente in data 31.07.2009), era stato, comunque, provato per tabulas nel presente giudizio di merito che il sig. abbia utilizzato il contributo erogato nei 12 mesi Parte_1 successivi alla sua erogazione, anche r e somma nella propria attività imprenditoriale e/o commerciale”.
Peraltro, invocava i canoni normativi di cui all'art. 1453 c.c. e conseguentemente che la revoca poteva giustificarsi solo ove si fosse trattato di inadempimento grave e colpevole, requisiti non sussistenti -in tesi- nel caso di specie.
In conclusione, assumeva che: “o l'elargizione concessa non doveva essere utilizzata nell'attività perchè non erogata a tale scopo in quanto, come provato, era stata concessa per ristoro dei danni subiti all'abitazione e all' autovettura;
o, comunque, ove dovesse essere necessariamente reinvestite era stato provato in giudizio che le somme erano state utilizzate dal per scopi finalizzati alla propria Parte_1 attività commerciale e/o non per scopi estranei a quelli previsti per legge (in pratica nella sostanza non vi è mai stato nessun sviamento di risorse pubbliche rispetto alla ratio legis)”.
4 Ove si accedesse a tale seconda opzione, aggiungeva, che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la documentazione versata in atti che non era mai stata contestata nell'an e nel quantum dall'amministrazione opposta e quindi doveva ritenersi sufficiente a smentire la richiesta restitutoria della P.A.
Lamentava, quindi, in ciò sostanziandosi il secondo motivo di appello che il Giudice di prime cure avrebbe errato nella lettura e valutazione del materiale probatorio versato in primo grado (tutto di tipo documentale) da cui si poteva evincere la fondatezza degli assunti del ed aveva, quindi, operato una non corretta applicazione delle Parte_1 regole e d e governano la normativa generale e speciale in epigrafe di riferimento citata ed in atti richiamati.
3. Con il terzo motivo di appello eccepiva: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 91 e ss. c.p.c. e 112 c.p.c. e della normativa in tema di tariffe professionali degli avvocati. Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata sarebbe errata ed andrebbe riformata sul punto perché il Tribunale, non accogliendo le domande, difese ed eccezioni svolte dal lo ha erratamente condannato alle spese di giudizio mentre invece avrebbe Parte_1 dovuto liquidare in suo favore le spese giudiziali di primo grado.
§
Ritiene la Corte che l'appello meriti accoglimento per i motivi di cui appresso.
In premessa occorre specificare che la giurisdizione del giudice ordinario, già consacrata dalla citata sentenza del TAR di Catania, nella fattispecie concreta che ci occupa si radica in ragione del fatto che la revoca si fonda sull'asserito inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi a cui era subordinata la concessione del contributo, posto che in tal caso il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale (Cfr. sul punto, tra le tante, recentemente Cassazione civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 1946 del 18.01.2024).
Secondo la S.C. a SS.UU, invero, “qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo;
in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione”.
5 Il sindacato del G.O., quindi, in tali casi è volto ad accertare la legittimità o meno del provvedimento di revoca ed ancor più specificatamente, nei casi come quello qui in esame, la sussistenza del contestato inadempimento del privato alle obbligazioni assunte con la concessione del contributo.
Ebbene, dagli atti di causa e precipuamente dal decreto n. 216/2009 di concessione del contributo emerge come l'elargizione in questione sia stata erogata al Parte_1
in qualità di vittima del reato di estorsione per fatti delittuosi verific
[...] vità commerciale in SI, prontamente denunciati alle Forze di Polizia ed ascrivibili ad ipotesi di intimidazione ambientale (art. 3, comma 2° della legge n. 44/'99).
Infatti, si precisa nell'indicato provvedimento (cfr. decreto n. 216/2009) che sulla scorta della missiva del locale Comando Provinciale dei Carabinieri del 20.02.2008, si doveva ritenere che “l'incendio dell'abitazione del per la contestualità cronologica in Parte_1 cui si è verificato e per gli elementi che l atterizzato (azione intimidatoria e matrice dolosa) è da ricondurre alle dinamiche estorsive ed usurarie denunciate dall'istante”.
In ragione di ciò, veniva riconosciuta in favore del a titolo di ristoro per il Parte_1 danno subito, una elargizione ai sensi della legge n. 4 iva quantificata in misura pari ad €. 16.500,00 (di cui: €. 12.000,00 per danni alla abitazione;
€. 1.500,00 per danni all'autovettura ed €. 3.000,00 per soluzione abitativa alternativa), subordinando l'emissione del relativo decreto concessorio all'acquisizione delle dichiarazioni di cui agli artt. 12 e 15 della L. 44/99 nonché alla verifica, per il tramite della Prefettura di SI, in merito al permanere dei requisiti soggettivi ed all'assenza di condizioni ostative in capo all'interessato.
A seguito delle dichiarazioni rese, in data 09.06.2009, dal ai sensi Parte_1 degli artt. 12 e 15 della legge n. 44/99, trasmesse dalla Prefe fermava il permanere dei requisiti soggettivi e l'assenza di condizioni ostative in capo all'interessato per la concessione del beneficio richiesto, veniva, quindi, decretata la concessione di tale beneficio che veniva percepito nel luglio 2009.
Successivamente, il Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e sura, nella CP_3 seduta del 14.9.2010, proponeva l'avvio della procedura di revoca del predetto beneficio economico, in quanto era stata riscontrata "la mancata produzione della documentazione atta a comprovare l'impiego dell'importo elargito in attività economiche", secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, lett. a) della citata L. 44/99.
Tale atto veniva comunicato al destinatario con lettera raccomandata ricevuta personalmente dallo stesso in data 15.10.2010, senza alcun riscontro da parte del
Parte_1
Conseguentemente, con decreto n. 448/2011 del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura datato 6.07.2011 e notificato
6 in data 11.8.2011, veniva disposta la revoca ai sensi dell'art. 16 lett. a) della legge 44/99 del precedente decreto commissariale n. 216/2009.
In particolare, tale revoca era motivata sulla sorta della “mancata produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale”.
§
Orbene, ritiene la Corte che l'appello del meriti accoglimento sotto il secondo Parte_1 censurato profilo.
Occorre premettere che dopo l'istituzione del “fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive” avvenuto con l'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, l'intera materia è stata disciplinata dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, la quale ha ampliato l'ambito soggettivo ed oggettivo di fruibilità dell'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, fissandone limiti e condizioni.
In particolare, la legge n. 44/1999 stabilisce requisiti soggettivi (art. 3, 6, 7, 8 legge n. 44/1999) e condizioni (art. 4, 5 e 12 legge n. 44/1999) per conseguire l'elargizione.
Quanto ai presupposti soggettivi, occorre distinguere tra vittime e soggetti diversi. Nel caso di vittime, infatti, è necessario: l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ed il patimento di un evento lesivo (qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero mancato guadagno inerente all'attività esercitata) in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere le vittime ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale;
sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità (art. 3, comma 2, legge n. 44/1999), categoria nella quale risultava compreso l'odierno appellante, beneficiario dell'elargizione.
Orbene, tra le condizioni imposte al momento dell'elargizione, giusta previsione legislativa di cui all'art. 15 della L.44/99, vi era quella della destinazione delle somme ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
Sancisce, infatti, testualmente il citato art. 15 L. 44/99 (Corresponsione e destinazione dell'elargizione) che: “1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale. 3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo».
7 Che ciò rappresenti una delle condizioni imprescindibili dell'erogazione lo si ricava dalle conseguenze della sua omissione, sancite dal successivo art. 16 della L. 44/99 che in tal caso prevede una espressa ipotesi di revoca [cfr. art. 16, comma 1, L. 44/99 (Revoca dell'elargizione): “
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata: a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte”.
Tali previsioni si pongono in linea con la ratio legis della L. 44/99, al pari di quella della L. 108/96, che è quella di consentire con le elargizioni delle somme secondo i criteri fissati dalle rispettive normative sia alle vittime dell'usura che a quelli di estorsione di riprendere la propria attività o di iniziarne una nuova per far fronte ai propri debiti.
Secondo l'impianto della normativa, infatti, le somme riconosciute alle vittime dell'usura, così come quelle destinate alle vittime dell'estorsione, hanno una destinazione vincolata e devono essere investite necessariamente nell'attività economica prospettata al momento della richiesta.
Il invero, non rientrava nel novero dei soggetti di cui all'art. 7 della L. 44/99, Parte_1
c soggetto alle disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della stessa legge.
Egli, invece, è stato beneficiario dell'elargizione in esame, proprio in quanto imprenditore commerciale e, come tale, obbligato al reimpiego della elargizione in attività economiche d i tipo imprenditoriale, nonché a produrre la documentazione idonea a comprovare tale reimpiego nel termine stabilito dagli artt. 15, 3° comma, e 16, comma 3, della l. n. 44/99.
Tanto è vero che la mancata destinazione delle somme erogate ad investimenti nella «nuova» attività imprenditoriale dell'usurato comporta la revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate (art. 14, comma 9, legge n. 108/1996) ed allo stesso modo avviene nella normativa qui in esame, laddove l'art. 15 della legge n. 44 del 1999 vincola la destinazione dell'elargizione ad attività economica imprenditoriale.
A riprova di ciò, lo stesso DPR 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44) applicabile ratione temporis, prescriveva all'art. 9 (disciplinante il contenuto e la documentazione richiesta ai fini della domanda di elargizione) che al momento della domanda venisse espressamente indicato, tra l'altro, “g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta” (cfr. art. 9, comma 1, lett. g), DPR 445/99).
Analoga previsione contiene peraltro anche l'art 19, comma 1, lett. g) del successivo regolamento adottato con DPR 19 febbraio 2014 n. 60, a comprova dell'immanenza di tale condizione, in attuazione allo spirito della legge.
8 Ebbene, la documentazione versata in atti dimostra come la procedura adottata nel caso di specie sia avvenuta in conformità alle superiori previsioni, posto che l'emissione del relativo decreto concessorio era stato subordinato all'acquisizione da parte del richiedente delle dichiarazioni di cui agli artt. 12 e 15 della L. 44/99 nonché alla verifica, per il tramite della Prefettura di SI, in merito al permanere dei requisiti soggettivi ed all'assenza di condizioni ostative in capo all'interessato e che solo a seguito delle dichiarazioni rese, in data 09.06.2009, dal ai sensi degli artt. 12 e 15 della legge n. 44/99, Parte_1 trasmesse dalla Pre confermava il permanere dei requisiti per la concessione di tale beneficio, il contributo medesimo veniva erogato (cfr. Decreto n. 216/2009 del 14.07.2009 in cui si dà atto delle dichiarazioni rese dal ai sensi Parte_1 degli artt. 12 e 15 della L. 44/99 -quest'ultima relativa al vincolo ne- e si richiama l'attenzione del beneficiario sulla facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca ed alla ripetizione della somma erogata nei casi previsti dall'art. 15, 2° comma e dall'art. 16 della legge n. 44/99).
Né il ha mai contestato tale genesi dell'elargizione e quindi l'assunzione degli Parte_1 obbli
Ciò posto, non può avallarsi l'argomentazione dell'appellante, su cui si fonda il primo motivo di appello, secondo la quale l'erogazione (in quanto concessa a ristoro dei danni subiti all'abitazione, all'autovettura e al fine di sostenere le spese per una soluzione abitativa alternativa) sarebbe sganciata dal vincolo di destinazione.
In senso contrario alla pretesa dell'appellante vanno lette non solo le disposizioni legislative sopra richiamate, ma l'intera disciplina del sostegno economico alle vittime dei reati di estorsione e di usura che risulta predisposta con l'obiettivo di sorreggere le attività economiche pregiudicate da tali crimini prima che lo svolgersi della vicenda processuale registri la fine delle imprese.
Nell'ottica del legislatore, quindi, l'anticipato ristoro dei danni patiti nel caso di estorsione e l'immediato sostegno finanziario alle imprese interessate da usura risulta funzionale a sorreggere le attività economiche pregiudicate da tali crimini e conseguentemente al mantenimento delle imprese nel circuito sano dell'economia, oltre che a promuovere le denunce delle vittime, accrescendone la “convenienza”.
Tale lettura risulta ulteriormente consacrata dallo “ius superveniens” di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
Per quanto qui rileva, con due nuovi commi inseriti nell'art. 3 della legge 44/1999, il 1-bis e 1-ter, con tale legge n. 3/12, parallelamente a quanto previsto dalla medesima normativa per le vittime dell'usura, viene estesa agli imprenditori falliti la possibilità di accedere all'elargizione riservata agli operatori economici ed ai liberi professionisti danneggiati da attività estorsive, alle condizioni previste dalla legge medesima.
9 Ebbene, analogamente a quanto è previsto circa la destinazione dei mutui antiusura, si dispone che… “le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15” (cfr. art. 3, comma 1-ter, L. 44/99 aggiornata).
La superiore mens legis risulta riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale sia pur pronunciandosi su altra fattispecie regolata dalla medesima normativa, ha avuto modo di precisare che “l'elargizione e la connessa sospensione dell'esecuzione forzata (volte, secondo la mens legis, alla ripresa dell'attività economica di imprese in crisi finanziaria provocata da estorsione od usura) sono compatibili con una situazione di insolvenza accertata, in quanto non si può a priori escludere la riattivazione di un'impresa - la cui vitalità sia stata compromessa da fattori distorsivi di matrice criminale – grazie all'ausilio dell'elargizione e della sospensione dell'esecuzione forzata in corso, prima della disgregazione definitiva della struttura aziendale” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 8434/2012).
Nella stessa ottica interpretativa si è posta la giurisprudenza amministrativa, la quale ha sostenuto che “L'elargizione di cui alla l. 23 febbraio 1999 n. 44, recante benefici economici in favore delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, richiede il perdurante svolgimento dell'attività economica e non semplicemente l'intenzione di svolgere una qualsiasi attività. L'attività deve essere esercitata " in atto " e non è rinvenibile, quando la conduzione di un'attività imprenditoriale propriamente intesa, manchi, vista l'insussistenza degli elementi qualificanti richiesti, al riguardo, dalla disciplina codicistica” (Cfr. Consiglio di Giustizia amministrativa Sicilia, sez. giurisd., n. 892 del 2011).
Per finire, non è un caso che solo nelle ipotesi in cui l'elargizione venga concessa a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscano lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà o sui quali vantano un diritto reale di godimento (cfr. art. 7 L. 44/99), si prescinde dalla destinazione delle somme (Cfr. citato art. 16, comma 2, secondo il quale
“Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15”.
Ne deriva che il legislatore, laddove all'art. 1 della L. 44/99 ha previsto che “ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge” e al successivo art. 9 ha ribadito la corresponsione dell'elargizione nei limiti della dotazione del CP_5 determinandone il limite massimo, non ha inteso attribuire una funzione risarc benefici medesimi in quanto l'elargizione è diretta a favorire espressamente la ripresa ed il libero esercizio delle attività imprenditoriali, artigianali, professionali o economiche, danneggiate dall'estorsione, così come parallelamente previsto con la disciplina sull'usura.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che tale vincolo di destinazione (impiego in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza) è previsto anche nelle ipotesi in cui l'elargizione venga concessa, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 44/99, ai soggetti superstiti indicati nella norma, nell'ipotesi in cui “in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita”. 10 Nel caso in esame, quindi, avuto riguardo alla posizione soggettiva del soggetto richiedente e all'espressa previsione di un vincolo di destinazione delle somme elargite, non poteva prescindersi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, commi 2 e 3, e art. 16, comma 1, lett. a), citata L. 44/99.
§
Ciò precisato, ritiene, però, la Corte che una lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma non può che puntare l'attenzione sul profilo sostanziale e non meramente formale dell'omesso rispetto dei termini fissati dall'art. 15 della L. 44/99, che al più può assumere rilievo, come vedremo, solo ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio.
In tal senso depone, a parere della Corte, l'art. 16 della medesima legge che sancisce la revoca del contributo allorquando “l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte”.
In sostanza, l'aver dimostrato, come effettuato dal in sede giudiziale, Parte_1
l'effettiva destinazione delle somme alla ripresa dell'att itoriale, circostanza mai contestata dalle amministrazioni opposte, che hanno inteso censurare solo l'inerzia dell'imprenditore e il silenzio serbato a fronte delle richieste di documentare l'avvenuta destinazione, senza muovere alcuna contestazione di fronte alla copiosa documentazione prodotta dall'attore sin dal giudizio di primo grado (cfr. fatture emesse dai fornitori dell'esercizio commerciale gestito dal tutte successive agli eventi che lo hanno Parte_1 visto vittima e salvo qualche fattura alla elargizione del contributo e pagate entro l'anno successivo, come può evincersi dalla non contestata annotazione del pagamento avvenuto in contante ed in qualche caso dalla quietanza su di esse riportate, per un importo complessivo che supera quello dell'elargizione medesima), esclude che nel caso in esame possa ritenersi eluso, sotto il profilo sostanziale, il vincolo di destinazione.
Circa l'onere probatorio a carico dell'interessato, è la stessa legge n. 44/1999, all'art. 15 a specificare che la documentazione “deve essere idonea”, senza alcuna specifica formalità che vada oltre i criteri ordinari di valutazione.
Del resto, appare dirimente la circostanza che la destinazione delle somme all'esercizio dell'attività imprenditoriale e l'allegazione in tal senso fornita dal (e supportata Parte_1 dalla documentazione sopra indicata) non è stata oggetto di s testazione da parte delle Amministrazioni opposte, con la conseguenza che la medesima deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che espunge- a fronte dell'inerte atteggiamento difensivo della controparte- il fatto stesso allegato dall'attore dall'ambito degli accertamenti (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, n. 26681; conf. Cassazione civile sez. III, 03/05/2016, n. 8647; v. Cassazione civile sez. III, 03/05/2016, n. 8647 per l'applicabilità del principio di non contestazione nei confronti sia del convenuto che dell'attore).
11 Ed allora, puntualizzato quanto sopra, l'appello del merita accoglimento Parte_1 anche sotto altro profilo.
Difatti, considerato che il fine previsto dalla legge n. 44/1999, ossia la destinazione della somma alla ripresa di un'attività economica di tipo imprenditoriale è stata soddisfatta, come emerge anche dalla mancata contestazione dell'amministrazione appellata, l'inosservanza del termine di 12 mesi (non perentori) per documentare tale destinazione, non può che assumere gli estremi di un inadempimento non grave da parte del beneficiario.
Sul punto, la S.C. ha statuito che “Lo scioglimento del contratto per inadempimento consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006- RV588671-01-; conforme Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014 -Rv. 633068 – 01-)
Inoltre “la gravità dell'inadempimento, che può anche prescindere dall'entità del danno, va principalmente giudicata in funzione della natura e della finalità del rapporto, nonché del concreto interesse che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni di natura essenziale rimaste inosservate” (Cass. Civ. sent. n. 19579/2021).
L'applicazione del suddetto principio giurisprudenziale al caso di specie consente a questa Corte di ritenere che l'inadempimento in cui è incorso il alla luce della lettura Parte_1 sostanzialistica della norma sopra richiamata, non sia di t giustificare la revoca del contributo.
§
Ciò posto, l'appello merita accoglimento con conseguente declaratoria di annullamento del decreto di revoca n. 448/2011, nonché degli atti esattoriali che ne sono derivati, pure impugnati dal destinatario (“cartella esattoriale n. 295 2012 0039783969 e del sottostante ruolo n. 2012/004557”).
Deve ritenersi che avendo il impugnato la cartella esattoriale ed il ruolo Parte_1 sottostante, per motivi a lusivamente al merito e non a vizi della cartella medesima, legittimamente è stata citata l'Amministrazione quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero
12 destinatario del pagamento, o più precisamente, secondo lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
§
In merito alle spese del procedimento sia di primo che di secondo grado, in ragione dei motivi della decisione e dell'inerzia serbata dall'appellante vittorioso nella fase procedimentale amministrativa, non documentando la destinazione delle somme, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (letto alla luce della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 che l'ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi eccezionali ragioni), per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SI, Prima sezione Civile, come sopra composta;
uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2207/2022 del 22.12.2022, emessa d provvede:
• In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e per l'effetto:
1) Annulla il decreto di revoca n. 448/2011, nonché gli atti esattoriali consequenziali impugnati;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di primo e di secondo grado;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in SI, nella camera di consiglio del 12 maggio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di SI, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 146/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...] lippo del Mela, via Pio La Torre, n. 11, C.F._1
SI, via Ducezio, 12, presso lo studio dell'avv. Antonello Currò, C.F.
, indirizzo pec: fax CodiceFiscale_2 Email_1 nta e difende come icolo informatico;
-Appellante- contro
[...]
Controparte_1
[...]
, in persona del Prefetto e legale rappresentante pro Controparte_2
, in persona del Ministro e legale Controparte_3 rappresent tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato (c.f. , C.F._3 presso il cui Ufficio Distrettuale di SI, in Via dei Mille is.221, sono ope legis domiciliati (pec: - fax 090674168); Email_2
1 - Appellati-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2207/2022 del 22.12.2022, emessa dal Tribunale di SI nell'ambito del procedimento avente N.R.G. 2747/2015, depositata in data 22.12.2022 e notificata in data 24.1.2023.
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione introduttivo notificato in data 13 maggio 2015 Parte_1 riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di SI, a segui
[...] del TAR Sicilia sez. Catania (resa nell'ambito del giudizio n. 3154/2011 Reg. Ric.) di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito dallo stesso
Parte_1
Con tale atto il impugnava il decreto commissariale n. 448/2011 con il quale Parte_1 il Commissario straordinario Controparte_1
aveva revocato,
[...]
216/2009 datato 14.07.2009 di concessione, in favore dello stesso, di un'elargizione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 44/99, di complessivi €. 16.500,00 “per mancata produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale”, oltre che la cartella esattoriale n. 295 2012 0039783969 ed il sottostante ruolo n. 2012/004557 (nelle more emessi) e con cui, sulla base degli atti presupposti ed impugnati, era stato richiesto in favore della il Controparte_4 paga
L'attore deduceva vizi procedurali, carenze istruttorie e violazione delle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 della L. 44/99.
Nello specifico, egli sosteneva che il decreto di revoca era viziato per eccesso di potere sotto il profilo del difetto d'istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento della causa tipica;
ciò in quanto non aveva mai ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca né tanto meno dell'invito a produrre entro il termine di dieci giorni la documentazione attestante l'impiego della somma ricevuta.
Inoltre, il decreto impugnato era da ritenersi viziato in ordine all'inosservanza, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, dei termini entro cui il procedimento doveva concludersi. Infine, assumeva che il decreto era viziato da carenza di istruttoria in quanto non sarebbero state indicate le motivazioni poste alla base della revoca né sarebbe sussistita da parte dell'interessato la violazione degli artt. 15 e 16 della legge 44/99, considerato, peraltro, che il suddetto aveva effettivamente e correttamente reimpiegato le somme ricevute dal
[...]
nella propria attività lavorativa relativa all'esercizio commerciale gesti CP_5
2 Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti, le quali chiedevano il rigetto di tutte le istanze avverse.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di SI, definitivamente pronunciando così statuiva: “Rigetta le domande di parte ricorrente;
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio che liquida in Euro 2540,00, oltre 15% per spese generali, Iva qualora dovuta e cpa come per legge”.
§
Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato il 22.02.2023 ed in pari data depositato telematicamente, unitamente all'iscrizione a ruolo, proponeva impugnazione il affidandola ai motivi di cui infra. Parte_1
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 22.03.2023, si costituivano -con difesa erariale- le amministrazioni resistenti, le quali chiedevano dichiararsi inammissibile e/o comunque infondato l'appello spiegato da controparte con integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza c.d. “filtro” del 12.06.2023, la Corte di Appello ritenuti non sussistenti i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2024 ed in tale data la causa veniva differita all'odierna udienza del 18.11.2024 per la trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza, in esito alla discussione delle parti, la Corte ritenuta la necessità, disponeva l'assunzione della causa in decisione con le modalità ordinarie, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In esito al deposito degli scritti difensivi, la Corte provvede come segue.
Motivi della decisione
Occorre premettere che l'impugnazione veniva affidata ai seguenti motivi:
1. “Violazione, falsa, errata e/o mancata applicazione ed interpretazione del combinato disposto degli artt. 1,3,10,15 e 16 della L. 44/1999 e dell'art. 3 L. 241/1990 in tema di motivazione;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 ss in tema di inadempimento;
degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c. (in tema di principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e conseguente vizio di omessa motivazione, di regime di valutazione della prove e riparto dell'onere della prova;
degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. in tema di esecuzione ed interpretazione del contratto secondo correttezza e buona fede); della normativa generale e speciale in tema di sanzioni amministrative (L. 689/1981, ratione temporis vigente ed ove ritenuta applicabile): il tutto anche in relazione alla violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in tema di diritto di difesa, al pieno e completo contraddittorio ed al giusto processo”.
3 2. Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione. Errata valutazione del materiale probatorio.
Precisava, in particolare, il che il contributo era stato erogato in un'unica Parte_1 soluzione, nella misura per le seguenti uniche esclusive causali e motivazioni: €. 12.000,00 per danni alla abitazione;
€. 1.500,00 per danni all'autovettura ed
€. 3.000,00 per trovare una soluzione abitativa alternativa. In pratica, sosteneva il che non gli era stata concessa alcuna elargizione in relazione alla sua attività Parte_1
relativamente ai guadagni ed introiti persi a titolo di mancati guadagni o lucro cessante per danni subiti alla sua attività economica-commerciale, ma con la richiesta accolta dalla P.A. erano stati risarciti solo in parte i danni patiti ai suoi beni mobili ed immobili perché danneggiati o distrutti (casa ed autovettura).
Ne conseguiva che secondo l'appellante la motivazione addotta nel provvedimento di revoca e negli atti (così come il riferimento all'art. 16 comma ,1 lett. a) ed all'art. 15 della L. 44/1999), avallata dal Tribunale, era da ritenersi del tutto errata e fuorviante perché il non avrebbe potuto e dovuto provare che quanto originariamente ricevuto Parte_1 lizzato per la sua attività economica, visto che quelle somme erano state ricevute ad altro titolo e per altre motivazioni e causali.
Aggiungeva, anche, che risultava provato per tabulas (v. certificato di residenza) che il dopo aver subito le richieste estorsive conclusesi con incendio all' autovettura Parte_1 one, aveva dovuto lasciare la propria casa di abitazione di SI (non più utilizzabile) e la precedente residenza di , contrada Carbone, n. 14 ed aveva deciso Per_1 di trasferirsi in altro Comune della Provincia di SI ed, esattamente a s. Filippo del Mela, in via Pio la Torre, (ove continua ancora oggi a risiedere).
Ancora, deduceva, che comunque sarebbe risultato “in modo evidente da tutta la documentazione prodotta nel proprio nei termini di legge al n. 5 fascicolo del proprio fascicolo di parte (v. fatture allegate e relative alla spesa affrontata nell'anno 2009/2010 e comunque, successivamente alla data di erogazione del contributo, avvenuta esattamente in data 31.07.2009), era stato, comunque, provato per tabulas nel presente giudizio di merito che il sig. abbia utilizzato il contributo erogato nei 12 mesi Parte_1 successivi alla sua erogazione, anche r e somma nella propria attività imprenditoriale e/o commerciale”.
Peraltro, invocava i canoni normativi di cui all'art. 1453 c.c. e conseguentemente che la revoca poteva giustificarsi solo ove si fosse trattato di inadempimento grave e colpevole, requisiti non sussistenti -in tesi- nel caso di specie.
In conclusione, assumeva che: “o l'elargizione concessa non doveva essere utilizzata nell'attività perchè non erogata a tale scopo in quanto, come provato, era stata concessa per ristoro dei danni subiti all'abitazione e all' autovettura;
o, comunque, ove dovesse essere necessariamente reinvestite era stato provato in giudizio che le somme erano state utilizzate dal per scopi finalizzati alla propria Parte_1 attività commerciale e/o non per scopi estranei a quelli previsti per legge (in pratica nella sostanza non vi è mai stato nessun sviamento di risorse pubbliche rispetto alla ratio legis)”.
4 Ove si accedesse a tale seconda opzione, aggiungeva, che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la documentazione versata in atti che non era mai stata contestata nell'an e nel quantum dall'amministrazione opposta e quindi doveva ritenersi sufficiente a smentire la richiesta restitutoria della P.A.
Lamentava, quindi, in ciò sostanziandosi il secondo motivo di appello che il Giudice di prime cure avrebbe errato nella lettura e valutazione del materiale probatorio versato in primo grado (tutto di tipo documentale) da cui si poteva evincere la fondatezza degli assunti del ed aveva, quindi, operato una non corretta applicazione delle Parte_1 regole e d e governano la normativa generale e speciale in epigrafe di riferimento citata ed in atti richiamati.
3. Con il terzo motivo di appello eccepiva: violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 91 e ss. c.p.c. e 112 c.p.c. e della normativa in tema di tariffe professionali degli avvocati. Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata sarebbe errata ed andrebbe riformata sul punto perché il Tribunale, non accogliendo le domande, difese ed eccezioni svolte dal lo ha erratamente condannato alle spese di giudizio mentre invece avrebbe Parte_1 dovuto liquidare in suo favore le spese giudiziali di primo grado.
§
Ritiene la Corte che l'appello meriti accoglimento per i motivi di cui appresso.
In premessa occorre specificare che la giurisdizione del giudice ordinario, già consacrata dalla citata sentenza del TAR di Catania, nella fattispecie concreta che ci occupa si radica in ragione del fatto che la revoca si fonda sull'asserito inadempimento da parte del beneficiario degli obblighi a cui era subordinata la concessione del contributo, posto che in tal caso il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale (Cfr. sul punto, tra le tante, recentemente Cassazione civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 1946 del 18.01.2024).
Secondo la S.C. a SS.UU, invero, “qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo;
in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione”.
5 Il sindacato del G.O., quindi, in tali casi è volto ad accertare la legittimità o meno del provvedimento di revoca ed ancor più specificatamente, nei casi come quello qui in esame, la sussistenza del contestato inadempimento del privato alle obbligazioni assunte con la concessione del contributo.
Ebbene, dagli atti di causa e precipuamente dal decreto n. 216/2009 di concessione del contributo emerge come l'elargizione in questione sia stata erogata al Parte_1
in qualità di vittima del reato di estorsione per fatti delittuosi verific
[...] vità commerciale in SI, prontamente denunciati alle Forze di Polizia ed ascrivibili ad ipotesi di intimidazione ambientale (art. 3, comma 2° della legge n. 44/'99).
Infatti, si precisa nell'indicato provvedimento (cfr. decreto n. 216/2009) che sulla scorta della missiva del locale Comando Provinciale dei Carabinieri del 20.02.2008, si doveva ritenere che “l'incendio dell'abitazione del per la contestualità cronologica in Parte_1 cui si è verificato e per gli elementi che l atterizzato (azione intimidatoria e matrice dolosa) è da ricondurre alle dinamiche estorsive ed usurarie denunciate dall'istante”.
In ragione di ciò, veniva riconosciuta in favore del a titolo di ristoro per il Parte_1 danno subito, una elargizione ai sensi della legge n. 4 iva quantificata in misura pari ad €. 16.500,00 (di cui: €. 12.000,00 per danni alla abitazione;
€. 1.500,00 per danni all'autovettura ed €. 3.000,00 per soluzione abitativa alternativa), subordinando l'emissione del relativo decreto concessorio all'acquisizione delle dichiarazioni di cui agli artt. 12 e 15 della L. 44/99 nonché alla verifica, per il tramite della Prefettura di SI, in merito al permanere dei requisiti soggettivi ed all'assenza di condizioni ostative in capo all'interessato.
A seguito delle dichiarazioni rese, in data 09.06.2009, dal ai sensi Parte_1 degli artt. 12 e 15 della legge n. 44/99, trasmesse dalla Prefe fermava il permanere dei requisiti soggettivi e l'assenza di condizioni ostative in capo all'interessato per la concessione del beneficio richiesto, veniva, quindi, decretata la concessione di tale beneficio che veniva percepito nel luglio 2009.
Successivamente, il Comitato di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e sura, nella CP_3 seduta del 14.9.2010, proponeva l'avvio della procedura di revoca del predetto beneficio economico, in quanto era stata riscontrata "la mancata produzione della documentazione atta a comprovare l'impiego dell'importo elargito in attività economiche", secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 1, lett. a) della citata L. 44/99.
Tale atto veniva comunicato al destinatario con lettera raccomandata ricevuta personalmente dallo stesso in data 15.10.2010, senza alcun riscontro da parte del
Parte_1
Conseguentemente, con decreto n. 448/2011 del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura datato 6.07.2011 e notificato
6 in data 11.8.2011, veniva disposta la revoca ai sensi dell'art. 16 lett. a) della legge 44/99 del precedente decreto commissariale n. 216/2009.
In particolare, tale revoca era motivata sulla sorta della “mancata produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale”.
§
Orbene, ritiene la Corte che l'appello del meriti accoglimento sotto il secondo Parte_1 censurato profilo.
Occorre premettere che dopo l'istituzione del “fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive” avvenuto con l'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, l'intera materia è stata disciplinata dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, la quale ha ampliato l'ambito soggettivo ed oggettivo di fruibilità dell'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subìto, fissandone limiti e condizioni.
In particolare, la legge n. 44/1999 stabilisce requisiti soggettivi (art. 3, 6, 7, 8 legge n. 44/1999) e condizioni (art. 4, 5 e 12 legge n. 44/1999) per conseguire l'elargizione.
Quanto ai presupposti soggettivi, occorre distinguere tra vittime e soggetti diversi. Nel caso di vittime, infatti, è necessario: l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ed il patimento di un evento lesivo (qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero mancato guadagno inerente all'attività esercitata) in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringere le vittime ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale;
sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità (art. 3, comma 2, legge n. 44/1999), categoria nella quale risultava compreso l'odierno appellante, beneficiario dell'elargizione.
Orbene, tra le condizioni imposte al momento dell'elargizione, giusta previsione legislativa di cui all'art. 15 della L.44/99, vi era quella della destinazione delle somme ad attività economiche di tipo imprenditoriale.
Sancisce, infatti, testualmente il citato art. 15 L. 44/99 (Corresponsione e destinazione dell'elargizione) che: “1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale. 3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresì fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo».
7 Che ciò rappresenti una delle condizioni imprescindibili dell'erogazione lo si ricava dalle conseguenze della sua omissione, sancite dal successivo art. 16 della L. 44/99 che in tal caso prevede una espressa ipotesi di revoca [cfr. art. 16, comma 1, L. 44/99 (Revoca dell'elargizione): “
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è revocata: a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte”.
Tali previsioni si pongono in linea con la ratio legis della L. 44/99, al pari di quella della L. 108/96, che è quella di consentire con le elargizioni delle somme secondo i criteri fissati dalle rispettive normative sia alle vittime dell'usura che a quelli di estorsione di riprendere la propria attività o di iniziarne una nuova per far fronte ai propri debiti.
Secondo l'impianto della normativa, infatti, le somme riconosciute alle vittime dell'usura, così come quelle destinate alle vittime dell'estorsione, hanno una destinazione vincolata e devono essere investite necessariamente nell'attività economica prospettata al momento della richiesta.
Il invero, non rientrava nel novero dei soggetti di cui all'art. 7 della L. 44/99, Parte_1
c soggetto alle disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della stessa legge.
Egli, invece, è stato beneficiario dell'elargizione in esame, proprio in quanto imprenditore commerciale e, come tale, obbligato al reimpiego della elargizione in attività economiche d i tipo imprenditoriale, nonché a produrre la documentazione idonea a comprovare tale reimpiego nel termine stabilito dagli artt. 15, 3° comma, e 16, comma 3, della l. n. 44/99.
Tanto è vero che la mancata destinazione delle somme erogate ad investimenti nella «nuova» attività imprenditoriale dell'usurato comporta la revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate (art. 14, comma 9, legge n. 108/1996) ed allo stesso modo avviene nella normativa qui in esame, laddove l'art. 15 della legge n. 44 del 1999 vincola la destinazione dell'elargizione ad attività economica imprenditoriale.
A riprova di ciò, lo stesso DPR 16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44) applicabile ratione temporis, prescriveva all'art. 9 (disciplinante il contenuto e la documentazione richiesta ai fini della domanda di elargizione) che al momento della domanda venisse espressamente indicato, tra l'altro, “g) la previsione della destinazione dell'elargizione richiesta” (cfr. art. 9, comma 1, lett. g), DPR 445/99).
Analoga previsione contiene peraltro anche l'art 19, comma 1, lett. g) del successivo regolamento adottato con DPR 19 febbraio 2014 n. 60, a comprova dell'immanenza di tale condizione, in attuazione allo spirito della legge.
8 Ebbene, la documentazione versata in atti dimostra come la procedura adottata nel caso di specie sia avvenuta in conformità alle superiori previsioni, posto che l'emissione del relativo decreto concessorio era stato subordinato all'acquisizione da parte del richiedente delle dichiarazioni di cui agli artt. 12 e 15 della L. 44/99 nonché alla verifica, per il tramite della Prefettura di SI, in merito al permanere dei requisiti soggettivi ed all'assenza di condizioni ostative in capo all'interessato e che solo a seguito delle dichiarazioni rese, in data 09.06.2009, dal ai sensi degli artt. 12 e 15 della legge n. 44/99, Parte_1 trasmesse dalla Pre confermava il permanere dei requisiti per la concessione di tale beneficio, il contributo medesimo veniva erogato (cfr. Decreto n. 216/2009 del 14.07.2009 in cui si dà atto delle dichiarazioni rese dal ai sensi Parte_1 degli artt. 12 e 15 della L. 44/99 -quest'ultima relativa al vincolo ne- e si richiama l'attenzione del beneficiario sulla facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca ed alla ripetizione della somma erogata nei casi previsti dall'art. 15, 2° comma e dall'art. 16 della legge n. 44/99).
Né il ha mai contestato tale genesi dell'elargizione e quindi l'assunzione degli Parte_1 obbli
Ciò posto, non può avallarsi l'argomentazione dell'appellante, su cui si fonda il primo motivo di appello, secondo la quale l'erogazione (in quanto concessa a ristoro dei danni subiti all'abitazione, all'autovettura e al fine di sostenere le spese per una soluzione abitativa alternativa) sarebbe sganciata dal vincolo di destinazione.
In senso contrario alla pretesa dell'appellante vanno lette non solo le disposizioni legislative sopra richiamate, ma l'intera disciplina del sostegno economico alle vittime dei reati di estorsione e di usura che risulta predisposta con l'obiettivo di sorreggere le attività economiche pregiudicate da tali crimini prima che lo svolgersi della vicenda processuale registri la fine delle imprese.
Nell'ottica del legislatore, quindi, l'anticipato ristoro dei danni patiti nel caso di estorsione e l'immediato sostegno finanziario alle imprese interessate da usura risulta funzionale a sorreggere le attività economiche pregiudicate da tali crimini e conseguentemente al mantenimento delle imprese nel circuito sano dell'economia, oltre che a promuovere le denunce delle vittime, accrescendone la “convenienza”.
Tale lettura risulta ulteriormente consacrata dallo “ius superveniens” di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento).
Per quanto qui rileva, con due nuovi commi inseriti nell'art. 3 della legge 44/1999, il 1-bis e 1-ter, con tale legge n. 3/12, parallelamente a quanto previsto dalla medesima normativa per le vittime dell'usura, viene estesa agli imprenditori falliti la possibilità di accedere all'elargizione riservata agli operatori economici ed ai liberi professionisti danneggiati da attività estorsive, alle condizioni previste dalla legge medesima.
9 Ebbene, analogamente a quanto è previsto circa la destinazione dei mutui antiusura, si dispone che… “le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15” (cfr. art. 3, comma 1-ter, L. 44/99 aggiornata).
La superiore mens legis risulta riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale sia pur pronunciandosi su altra fattispecie regolata dalla medesima normativa, ha avuto modo di precisare che “l'elargizione e la connessa sospensione dell'esecuzione forzata (volte, secondo la mens legis, alla ripresa dell'attività economica di imprese in crisi finanziaria provocata da estorsione od usura) sono compatibili con una situazione di insolvenza accertata, in quanto non si può a priori escludere la riattivazione di un'impresa - la cui vitalità sia stata compromessa da fattori distorsivi di matrice criminale – grazie all'ausilio dell'elargizione e della sospensione dell'esecuzione forzata in corso, prima della disgregazione definitiva della struttura aziendale” (Cfr. Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 8434/2012).
Nella stessa ottica interpretativa si è posta la giurisprudenza amministrativa, la quale ha sostenuto che “L'elargizione di cui alla l. 23 febbraio 1999 n. 44, recante benefici economici in favore delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, richiede il perdurante svolgimento dell'attività economica e non semplicemente l'intenzione di svolgere una qualsiasi attività. L'attività deve essere esercitata " in atto " e non è rinvenibile, quando la conduzione di un'attività imprenditoriale propriamente intesa, manchi, vista l'insussistenza degli elementi qualificanti richiesti, al riguardo, dalla disciplina codicistica” (Cfr. Consiglio di Giustizia amministrativa Sicilia, sez. giurisd., n. 892 del 2011).
Per finire, non è un caso che solo nelle ipotesi in cui l'elargizione venga concessa a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscano lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà o sui quali vantano un diritto reale di godimento (cfr. art. 7 L. 44/99), si prescinde dalla destinazione delle somme (Cfr. citato art. 16, comma 2, secondo il quale
“Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15”.
Ne deriva che il legislatore, laddove all'art. 1 della L. 44/99 ha previsto che “ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge” e al successivo art. 9 ha ribadito la corresponsione dell'elargizione nei limiti della dotazione del CP_5 determinandone il limite massimo, non ha inteso attribuire una funzione risarc benefici medesimi in quanto l'elargizione è diretta a favorire espressamente la ripresa ed il libero esercizio delle attività imprenditoriali, artigianali, professionali o economiche, danneggiate dall'estorsione, così come parallelamente previsto con la disciplina sull'usura.
Ciò a maggior ragione ove si consideri che tale vincolo di destinazione (impiego in un'attività economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza) è previsto anche nelle ipotesi in cui l'elargizione venga concessa, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 44/99, ai soggetti superstiti indicati nella norma, nell'ipotesi in cui “in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita”. 10 Nel caso in esame, quindi, avuto riguardo alla posizione soggettiva del soggetto richiedente e all'espressa previsione di un vincolo di destinazione delle somme elargite, non poteva prescindersi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, commi 2 e 3, e art. 16, comma 1, lett. a), citata L. 44/99.
§
Ciò precisato, ritiene, però, la Corte che una lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma non può che puntare l'attenzione sul profilo sostanziale e non meramente formale dell'omesso rispetto dei termini fissati dall'art. 15 della L. 44/99, che al più può assumere rilievo, come vedremo, solo ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio.
In tal senso depone, a parere della Corte, l'art. 16 della medesima legge che sancisce la revoca del contributo allorquando “l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte”.
In sostanza, l'aver dimostrato, come effettuato dal in sede giudiziale, Parte_1
l'effettiva destinazione delle somme alla ripresa dell'att itoriale, circostanza mai contestata dalle amministrazioni opposte, che hanno inteso censurare solo l'inerzia dell'imprenditore e il silenzio serbato a fronte delle richieste di documentare l'avvenuta destinazione, senza muovere alcuna contestazione di fronte alla copiosa documentazione prodotta dall'attore sin dal giudizio di primo grado (cfr. fatture emesse dai fornitori dell'esercizio commerciale gestito dal tutte successive agli eventi che lo hanno Parte_1 visto vittima e salvo qualche fattura alla elargizione del contributo e pagate entro l'anno successivo, come può evincersi dalla non contestata annotazione del pagamento avvenuto in contante ed in qualche caso dalla quietanza su di esse riportate, per un importo complessivo che supera quello dell'elargizione medesima), esclude che nel caso in esame possa ritenersi eluso, sotto il profilo sostanziale, il vincolo di destinazione.
Circa l'onere probatorio a carico dell'interessato, è la stessa legge n. 44/1999, all'art. 15 a specificare che la documentazione “deve essere idonea”, senza alcuna specifica formalità che vada oltre i criteri ordinari di valutazione.
Del resto, appare dirimente la circostanza che la destinazione delle somme all'esercizio dell'attività imprenditoriale e l'allegazione in tal senso fornita dal (e supportata Parte_1 dalla documentazione sopra indicata) non è stata oggetto di s testazione da parte delle Amministrazioni opposte, con la conseguenza che la medesima deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che espunge- a fronte dell'inerte atteggiamento difensivo della controparte- il fatto stesso allegato dall'attore dall'ambito degli accertamenti (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, n. 26681; conf. Cassazione civile sez. III, 03/05/2016, n. 8647; v. Cassazione civile sez. III, 03/05/2016, n. 8647 per l'applicabilità del principio di non contestazione nei confronti sia del convenuto che dell'attore).
11 Ed allora, puntualizzato quanto sopra, l'appello del merita accoglimento Parte_1 anche sotto altro profilo.
Difatti, considerato che il fine previsto dalla legge n. 44/1999, ossia la destinazione della somma alla ripresa di un'attività economica di tipo imprenditoriale è stata soddisfatta, come emerge anche dalla mancata contestazione dell'amministrazione appellata, l'inosservanza del termine di 12 mesi (non perentori) per documentare tale destinazione, non può che assumere gli estremi di un inadempimento non grave da parte del beneficiario.
Sul punto, la S.C. ha statuito che “Lo scioglimento del contratto per inadempimento consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006- RV588671-01-; conforme Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014 -Rv. 633068 – 01-)
Inoltre “la gravità dell'inadempimento, che può anche prescindere dall'entità del danno, va principalmente giudicata in funzione della natura e della finalità del rapporto, nonché del concreto interesse che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni di natura essenziale rimaste inosservate” (Cass. Civ. sent. n. 19579/2021).
L'applicazione del suddetto principio giurisprudenziale al caso di specie consente a questa Corte di ritenere che l'inadempimento in cui è incorso il alla luce della lettura Parte_1 sostanzialistica della norma sopra richiamata, non sia di t giustificare la revoca del contributo.
§
Ciò posto, l'appello merita accoglimento con conseguente declaratoria di annullamento del decreto di revoca n. 448/2011, nonché degli atti esattoriali che ne sono derivati, pure impugnati dal destinatario (“cartella esattoriale n. 295 2012 0039783969 e del sottostante ruolo n. 2012/004557”).
Deve ritenersi che avendo il impugnato la cartella esattoriale ed il ruolo Parte_1 sottostante, per motivi a lusivamente al merito e non a vizi della cartella medesima, legittimamente è stata citata l'Amministrazione quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero
12 destinatario del pagamento, o più precisamente, secondo lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento.
§
In merito alle spese del procedimento sia di primo che di secondo grado, in ragione dei motivi della decisione e dell'inerzia serbata dall'appellante vittorioso nella fase procedimentale amministrativa, non documentando la destinazione delle somme, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (letto alla luce della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 che l'ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi eccezionali ragioni), per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SI, Prima sezione Civile, come sopra composta;
uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2207/2022 del 22.12.2022, emessa d provvede:
• In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e per l'effetto:
1) Annulla il decreto di revoca n. 448/2011, nonché gli atti esattoriali consequenziali impugnati;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di primo e di secondo grado;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in SI, nella camera di consiglio del 12 maggio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Massimo Gullino)
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