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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2378/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.250/22 del Tribunale di Avellino sezione lavoro pubblicata il 29.3.22
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to P. Rizzo
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to P. Izzo CP_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Avellino la dott.ssa aveva chiesto la condanna di CP_1 Controparte_2
(poi fusa per incorporazione nella al pagamento Parte_1 di euro 8.936,53, oltre interessi e rivalutazione e della contribuzione assicurativa e previdenziale sulla somma di euro
7.873,59 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (pari a tre mesi ex art. 29 del c.c.n.l.) ex artt. 54 e 55 del d.lgs. 26.3.2001 n. 151 essendosi dimessa in data 11.10.2017 allorquando il proprio figlio aveva undici mesi di età.
La società resistente avversava la domanda.
Il Giudice di primo grado, disattendendo i principi di cui alla sentenza della S.C. n.10994/00 invocata dalla datrice, accoglieva integralmente la domanda.
Propone appello la società rilevando in fatto Parte_1 che:
-la ricorrente era stata assunta con contratto a tempo indeterminato a 30 ore settimanali, in data 16.2.2010 quale “aiuto anestesista”,
-in data 9.11.2016 aveva portato a compimento una gravidanza rimanendo in astensione dal lavoro sino al 9.6.2017, astensione poi prorogata ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 151/2001,
-successivamente la dott.ssa aveva richiesto ed ottenuto CP_1 dapprima la concessione di un periodo di ferie dal 10.6.2017 al
16.7.2017 e poi, in data 13.6.2017, un periodo di aspettativa non retribuita, a fronte di rappresentate “improrogabili esigenze personali”, dal 17.7.2017 per la durata di otto mesi, quindi fino al 16.3.2018,
-in data 11.10.2017, in costanza del periodo di aspettativa, aveva manifestato la volontà di cessare il rapporto a tempo indeterminato intercorrente con la , Controparte_2
-con pec del 15.1.2018 e del 17.2.2018 aveva richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso,
-di essere venuta a conoscenza della circostanza che la dott.ssa
, durante il periodo di aspettativa, aveva svolto funzioni CP_1 compiti ed attività in favore della
[...]
instaurando un rapporto di Controparte_3 lavoro con la stessa, poi proseguito all'atto delle dimissioni,
pag. 2/9 -la dott.ssa aveva partecipato ad avviso pubblico, per CP_1 titoli e colloquio, indetto dalla
[...]
per la copertura con rapporto a Controparte_3 tempo determinato di durata pari a mesi otto, rinnovabili, di n. 6 posti di “dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione”, classificandosi al 13mo posto;
-con delibera del direttore generale dell'Azienda ospedaliera n.
558 del 31.5.2017 era stata disposta l'utilizzazione dei candidati collocati dal 7° al 13° posto utile, tra cui la dott.ssa , CP_1
-la dott.ssa , solo dopo aver avuto notizia di essere stata CP_1 selezionata dalla con nota del 13.6.2017 Controparte_3
(mentre stava godendo di un periodo di ferie dal 10.6.2017 al
13.7.201) aveva richiesto un periodo di aspettativa non retributiva di otto mesi, con inizio previsto dal 17.7.2017 sino al 16.3.2018, e cioè per un periodo pari alla durata del contratto a tempo determinato sottoscritto, o da sottoscrivere, per effetto della deliberazione n. 588 del 31.5.2017.
In diritto la appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto irrilevante il motivo delle dimissioni ai fini della maturazione del diritto dell'indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo, al contrario, provato il carattere speculativo della richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e, conseguentemente, ha sostenuto la non debenza della suddetta indennità perché contraria alla “ratio legis” allorquando il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la medesima, a sua volta, non provi che il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano sia patrimoniale sia non patrimoniale.
In via subordinata la società censura la sentenza laddove è stata condannata al pagamento in favore della d.ssa dei contributi CP_1 previdenziali ed assicurativi, anche, in via subordinata al primo pag. 3/9 motivo di appello, perché ritenuta erroneamente la CP_1 legittimata ad agire in luogo dell'INPS e dell'INAIL. si oppone all'appello deducendo: CP_1
-che l'art. 55 d.lgvo 151 del 2011 è perentorio nello stabilire che per il caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre durante il periodo di divieto di licenziamento competono le indennità previste per il caso di licenziamento e non fissa condizione alcuna salvo quella dell'obbligo di convalida delle dimissioni del competente servizio ispettivo, adempimento comprovato in atti mediante deposito della relativa documentazione
(all'udienza del 10.4.2019) ed in ogni caso non contestato,
-che nel periodo di astensione non retribuita non è dovuto da parte del datore di lavoro il versamento della contribuzione,
-che l'indennità sostitutiva del preavviso costituisce base di calcolo per il tfr ex art. 29 ccnl di categoria,
-che l' aveva irrogato diffida Controparte_4 accertativa ex d.lgvo 124/2004 alla società datrice di lavoro in merito all'indennità di preavviso in questione,
-che le successive opzioni lavorative erano state da lei esercitate legittimamente,
-che la sentenza appellata era affetta da errore materiale laddove
(a fronte della richiesta in ricorso di condanna della datrice alla contribuzione assicurativa e previdenziale sulla somma di €
Co 7.873,59) il aveva utilizzato la locuzione “nella misura” in luogo della diversa locuzione “sulla somma”, risultando evidente che la somma in questione costituiva la base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta e non già la somma stessa, che altrimenti sarebbe stata, non credibilmente, pari all'indennità sostitutiva richiesta in pagamento,
-che la correzione del predetto errore non richiedeva la proposizione di appello incidentale,
pag. 4/9 chiedendo, oltre al rigetto dell'appello, la correzione della sentenza con la condanna di al pagamento della Controparte_2 contribuzione assicurativa e previdenziale sulla somma di €
7.873,59, il tutto con vittoria di spese competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Alla udienza a trattazione cartolare del 3.4.25 (dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore), previo deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
********* Il motivo di appello principale è infondato.
La questione oggetto del contendere è la debenza o meno della indennità di preavviso in favore della lavoratrice che si dimette nel cd. periodo protetto (nel caso di specie durante il primo anno di vita del figlio).
La giurisprudenza è unanime nello statuire che “L'art. 55, comma
1, del D.Lgs. n. 151 del 2001 stabilisce l'inderogabilità dell'obbligo di corrispondere le indennità ivi previste” e che “la lavoratrice madre la quale, entro l'anno in cui vige il divieto di licenziamento, rassegni le proprie dimissioni ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia contestualmente reperito una nuova occupazione”.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che “In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs.
26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di
pag. 5/9 altro datore di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17/6/2019, n.
16176).
Gli ermellini hanno poi anche sottolineato la funzione sociale della norma, la quale introduce “un insindacabile favor per la madre dimissionaria, i cui costi sono destinati a gravare sul datore di lavoro, secondo una logica di evidente stampo solidaristico (art. 2 Cost.), finalizzata alla tutela della maternità e della formazione della famiglia (art. 31 Cost.)”.
Con la sentenza n.4919/2000 la S.C. (proprio in un caso in cui la lavoratrice si era dimessa nel periodo protetto ed aveva iniziato un nuovo lavoro) ha chiarito che “la disposizione di cui all'art.
55, comma 1, D.Lgs. citato è perentoria nello stabilire che, in caso di dimissioni volontarie durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, competono le indennità previste per il caso di licenziamento (…..) Ciò che risulta, invece, di carattere innovativo è la previsione dell'obbligo di convalida delle dimissioni presentate nei periodi indicati dal comma 4 da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, previsione seguita dalla specificazione che "a detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro".
Quest'ultima precisazione consente di ritenere che il comma 1, stabilisca la inderogabilità dell'obbligo di corrispondere le indennità ivi previste, in ogni caso, laddove il comma 4, prevede, ove intervenga la convalida delle dimissioni presentate da parte della lavoratrice o da parte dei soggetti destinatari della estensione di tutela, che possano ritenersi efficaci a fini risolutori del rapporto le dimissioni così presentate. In sostanza, mentre non trova deroga il principio della presunzione di non spontaneità delle dimissioni che, seppur volontariamente rassegnate, si ritengono dettate da ragioni collegate alla
pag. 6/9 specifica situazione che induce a privilegiare esigenze di tutela della prole rispetto alla stabilità dell'occupazione lavorativa, la volontarietà delle stesse, accertata dal servizio ispettivo competente, è idonea a determinare la risoluzione del rapporto, che, diversamente, non potrebbe verificarsi (….) Deve, dunque, anche con riferimento all'interpretazione del primo comma dell'art.55 della nuova normativa, darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può attribuirsi rilevanza al motivo delle dimissioni presentate in periodo di divieto di licenziamento anche nell'ipotesi in cui le stesse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice (ed ora anche dei soggetti alla stessa equiparati) alle dipendenze di altro datore di lavoro (cfr. Cass., 22 ottobre 1991,
n. 11164; Cass., 24 agosto 1995, n. 8970). Tale orientamento, riferito alla interpretazione della L. n. 1204 del 1971, art. 12, si fondava sul rilievo che la norma, nell'attribuire alla lavoratrice il diritto alle indennità previste da disposizioni di legge o contrattuali per il caso di licenziamento, non prevedeva altra condizione che quella che le "dimissioni volontarie" fossero state presentate "durante il periodo in cui è previsto, a norma del procedente art. 2, il divieto di licenziamento". In base a tale considerazione veniva esclusa la necessità (e la legittimità) dell'indagine volta ad accertare i motivi che potessero avere indotto la donna a dimettersi, nonché a valutare di volta in volta se l'abbandono del posto di lavoro fosse, oppure no, giustificato dall'esigenza di dedicarsi alle cure del bambino. Veniva, poi, ritenuto decisivo, in ogni caso, il rilievo dell'impossibilità di introdurre in sede interpretativa, condizioni e limiti che non risultassero neppure implicitamente dal precetto normativo e rilevato che anche il cambio dell'occupazione, dopo la nascita del figlio, poteva essere determinato o influenzato proprio
pag. 7/9 dall'esigenza di rendere compatibile l'espletamento dell'attività lavorativa con l'assolvimento dei doveri materni, ove il nuovo impiego, per una serie di favorevoli fattori, meglio consentisse di provvedere alla cura ed ai bisogni del bambino
(cfr. Cass. 11164/91 cit.)”.
Tale pronuncia si discosta motivatamente dalla sentenza n.10994/2000 (invocata dalla appellante) qualificandola come isolata e ribadendo “quanto sopra rilevato in merito alla presunzione di non spontaneità delle dimissioni presentate nel periodo considerato, che è concetto diverso da quello della volontarietà delle stesse, che, se accertata dal servizio ispettivo, incide, tuttavia, nel senso di rendere valido ed efficace il recesso ed è tale da condizionare il conseguente effetto risolutorio del rapporto”.
Ma anche a voler applicare quanto affermato nella sentenza del 19 agosto 2000 n. 10994, secondo la quale la presunzione di non completa spontaneità delle dimissioni può essere contraddetta dalla prova da parte del datore di circostanze riferite all'inizio di un nuovo lavoro senza intervallo da parte della lavoratrice e dalla assenza di prova contraria, da parte di quest'ultima, di minore vantaggiosità della nuova occupazione, l'appello sarebbe comunque infondato atteso che emerge documentalmente come la nuova occupazione della sia stata meno onerosa atteso che a fronte CP_1 del precedente rapporto a tempo indeterminato con la appellante la stessa ha stipulato un contratto a tempo determinato per soli 8 mesi.
Va, invece, accolto il motivo subordinato di appello (con conseguente assorbimento/rigetto della richiesta di correzione di errore materiale invocato dalla appellata) laddove il Giudice di primo grado ha condannato la datrice al pagamento dei contributi in favore della lavoratrice.
pag. 8/9 Già nel ricorso di primo grado la aveva infatti, CP_1 inammissibilmente sotto il profilo della legittimazione attiva, richiesto la condanna al pagamento della contribuzione sulla indennità di preavviso nei suoi confronti (si legge nel ricorso di primo grado “infine controparte è tenuta a versare sull'imponibile di euro 7.873,59 la contribuzione assicurativa e previdenziale”; nelle conclusioni “condannarsi la al pagamento Parte_2 della contribuzione assicurativa e previdenziale sulla somma di euro 7.873,59”), condanna che non poteva essere emessa in suo favore, spettando il versamento agli istituti previdenziali mai citati o evocati nel ricorso di primo grado.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata sul punto.
Il parziale accoglimento dell'appello in uno con il rigetto della richiesta di correzione materiale avanzata dalla appellata giustificano la compensazione per metà delle spese di lite del presente grado;
la liquidazione della restante metà segue la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando,
-accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, rigetta la domanda di avente ad oggetto la condanna di CP_1 [...] al pagamento della contribuzione assicurativa e Parte_2 previdenziale sulla somma di euro 7.873,59;
-compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della restante metà che liquida in euro 992,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione.
Napoli 3.4.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2378/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.250/22 del Tribunale di Avellino sezione lavoro pubblicata il 29.3.22
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to P. Rizzo
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to P. Izzo CP_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Avellino la dott.ssa aveva chiesto la condanna di CP_1 Controparte_2
(poi fusa per incorporazione nella al pagamento Parte_1 di euro 8.936,53, oltre interessi e rivalutazione e della contribuzione assicurativa e previdenziale sulla somma di euro
7.873,59 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (pari a tre mesi ex art. 29 del c.c.n.l.) ex artt. 54 e 55 del d.lgs. 26.3.2001 n. 151 essendosi dimessa in data 11.10.2017 allorquando il proprio figlio aveva undici mesi di età.
La società resistente avversava la domanda.
Il Giudice di primo grado, disattendendo i principi di cui alla sentenza della S.C. n.10994/00 invocata dalla datrice, accoglieva integralmente la domanda.
Propone appello la società rilevando in fatto Parte_1 che:
-la ricorrente era stata assunta con contratto a tempo indeterminato a 30 ore settimanali, in data 16.2.2010 quale “aiuto anestesista”,
-in data 9.11.2016 aveva portato a compimento una gravidanza rimanendo in astensione dal lavoro sino al 9.6.2017, astensione poi prorogata ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 151/2001,
-successivamente la dott.ssa aveva richiesto ed ottenuto CP_1 dapprima la concessione di un periodo di ferie dal 10.6.2017 al
16.7.2017 e poi, in data 13.6.2017, un periodo di aspettativa non retribuita, a fronte di rappresentate “improrogabili esigenze personali”, dal 17.7.2017 per la durata di otto mesi, quindi fino al 16.3.2018,
-in data 11.10.2017, in costanza del periodo di aspettativa, aveva manifestato la volontà di cessare il rapporto a tempo indeterminato intercorrente con la , Controparte_2
-con pec del 15.1.2018 e del 17.2.2018 aveva richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso,
-di essere venuta a conoscenza della circostanza che la dott.ssa
, durante il periodo di aspettativa, aveva svolto funzioni CP_1 compiti ed attività in favore della
[...]
instaurando un rapporto di Controparte_3 lavoro con la stessa, poi proseguito all'atto delle dimissioni,
pag. 2/9 -la dott.ssa aveva partecipato ad avviso pubblico, per CP_1 titoli e colloquio, indetto dalla
[...]
per la copertura con rapporto a Controparte_3 tempo determinato di durata pari a mesi otto, rinnovabili, di n. 6 posti di “dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione”, classificandosi al 13mo posto;
-con delibera del direttore generale dell'Azienda ospedaliera n.
558 del 31.5.2017 era stata disposta l'utilizzazione dei candidati collocati dal 7° al 13° posto utile, tra cui la dott.ssa , CP_1
-la dott.ssa , solo dopo aver avuto notizia di essere stata CP_1 selezionata dalla con nota del 13.6.2017 Controparte_3
(mentre stava godendo di un periodo di ferie dal 10.6.2017 al
13.7.201) aveva richiesto un periodo di aspettativa non retributiva di otto mesi, con inizio previsto dal 17.7.2017 sino al 16.3.2018, e cioè per un periodo pari alla durata del contratto a tempo determinato sottoscritto, o da sottoscrivere, per effetto della deliberazione n. 588 del 31.5.2017.
In diritto la appellante deduce l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto irrilevante il motivo delle dimissioni ai fini della maturazione del diritto dell'indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo, al contrario, provato il carattere speculativo della richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e, conseguentemente, ha sostenuto la non debenza della suddetta indennità perché contraria alla “ratio legis” allorquando il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni e la medesima, a sua volta, non provi che il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano sia patrimoniale sia non patrimoniale.
In via subordinata la società censura la sentenza laddove è stata condannata al pagamento in favore della d.ssa dei contributi CP_1 previdenziali ed assicurativi, anche, in via subordinata al primo pag. 3/9 motivo di appello, perché ritenuta erroneamente la CP_1 legittimata ad agire in luogo dell'INPS e dell'INAIL. si oppone all'appello deducendo: CP_1
-che l'art. 55 d.lgvo 151 del 2011 è perentorio nello stabilire che per il caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre durante il periodo di divieto di licenziamento competono le indennità previste per il caso di licenziamento e non fissa condizione alcuna salvo quella dell'obbligo di convalida delle dimissioni del competente servizio ispettivo, adempimento comprovato in atti mediante deposito della relativa documentazione
(all'udienza del 10.4.2019) ed in ogni caso non contestato,
-che nel periodo di astensione non retribuita non è dovuto da parte del datore di lavoro il versamento della contribuzione,
-che l'indennità sostitutiva del preavviso costituisce base di calcolo per il tfr ex art. 29 ccnl di categoria,
-che l' aveva irrogato diffida Controparte_4 accertativa ex d.lgvo 124/2004 alla società datrice di lavoro in merito all'indennità di preavviso in questione,
-che le successive opzioni lavorative erano state da lei esercitate legittimamente,
-che la sentenza appellata era affetta da errore materiale laddove
(a fronte della richiesta in ricorso di condanna della datrice alla contribuzione assicurativa e previdenziale sulla somma di €
Co 7.873,59) il aveva utilizzato la locuzione “nella misura” in luogo della diversa locuzione “sulla somma”, risultando evidente che la somma in questione costituiva la base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta e non già la somma stessa, che altrimenti sarebbe stata, non credibilmente, pari all'indennità sostitutiva richiesta in pagamento,
-che la correzione del predetto errore non richiedeva la proposizione di appello incidentale,
pag. 4/9 chiedendo, oltre al rigetto dell'appello, la correzione della sentenza con la condanna di al pagamento della Controparte_2 contribuzione assicurativa e previdenziale sulla somma di €
7.873,59, il tutto con vittoria di spese competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione.
Alla udienza a trattazione cartolare del 3.4.25 (dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore), previo deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
********* Il motivo di appello principale è infondato.
La questione oggetto del contendere è la debenza o meno della indennità di preavviso in favore della lavoratrice che si dimette nel cd. periodo protetto (nel caso di specie durante il primo anno di vita del figlio).
La giurisprudenza è unanime nello statuire che “L'art. 55, comma
1, del D.Lgs. n. 151 del 2001 stabilisce l'inderogabilità dell'obbligo di corrispondere le indennità ivi previste” e che “la lavoratrice madre la quale, entro l'anno in cui vige il divieto di licenziamento, rassegni le proprie dimissioni ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia contestualmente reperito una nuova occupazione”.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che “In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs.
26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di
pag. 5/9 altro datore di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17/6/2019, n.
16176).
Gli ermellini hanno poi anche sottolineato la funzione sociale della norma, la quale introduce “un insindacabile favor per la madre dimissionaria, i cui costi sono destinati a gravare sul datore di lavoro, secondo una logica di evidente stampo solidaristico (art. 2 Cost.), finalizzata alla tutela della maternità e della formazione della famiglia (art. 31 Cost.)”.
Con la sentenza n.4919/2000 la S.C. (proprio in un caso in cui la lavoratrice si era dimessa nel periodo protetto ed aveva iniziato un nuovo lavoro) ha chiarito che “la disposizione di cui all'art.
55, comma 1, D.Lgs. citato è perentoria nello stabilire che, in caso di dimissioni volontarie durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, competono le indennità previste per il caso di licenziamento (…..) Ciò che risulta, invece, di carattere innovativo è la previsione dell'obbligo di convalida delle dimissioni presentate nei periodi indicati dal comma 4 da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, previsione seguita dalla specificazione che "a detta convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro".
Quest'ultima precisazione consente di ritenere che il comma 1, stabilisca la inderogabilità dell'obbligo di corrispondere le indennità ivi previste, in ogni caso, laddove il comma 4, prevede, ove intervenga la convalida delle dimissioni presentate da parte della lavoratrice o da parte dei soggetti destinatari della estensione di tutela, che possano ritenersi efficaci a fini risolutori del rapporto le dimissioni così presentate. In sostanza, mentre non trova deroga il principio della presunzione di non spontaneità delle dimissioni che, seppur volontariamente rassegnate, si ritengono dettate da ragioni collegate alla
pag. 6/9 specifica situazione che induce a privilegiare esigenze di tutela della prole rispetto alla stabilità dell'occupazione lavorativa, la volontarietà delle stesse, accertata dal servizio ispettivo competente, è idonea a determinare la risoluzione del rapporto, che, diversamente, non potrebbe verificarsi (….) Deve, dunque, anche con riferimento all'interpretazione del primo comma dell'art.55 della nuova normativa, darsi continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può attribuirsi rilevanza al motivo delle dimissioni presentate in periodo di divieto di licenziamento anche nell'ipotesi in cui le stesse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice (ed ora anche dei soggetti alla stessa equiparati) alle dipendenze di altro datore di lavoro (cfr. Cass., 22 ottobre 1991,
n. 11164; Cass., 24 agosto 1995, n. 8970). Tale orientamento, riferito alla interpretazione della L. n. 1204 del 1971, art. 12, si fondava sul rilievo che la norma, nell'attribuire alla lavoratrice il diritto alle indennità previste da disposizioni di legge o contrattuali per il caso di licenziamento, non prevedeva altra condizione che quella che le "dimissioni volontarie" fossero state presentate "durante il periodo in cui è previsto, a norma del procedente art. 2, il divieto di licenziamento". In base a tale considerazione veniva esclusa la necessità (e la legittimità) dell'indagine volta ad accertare i motivi che potessero avere indotto la donna a dimettersi, nonché a valutare di volta in volta se l'abbandono del posto di lavoro fosse, oppure no, giustificato dall'esigenza di dedicarsi alle cure del bambino. Veniva, poi, ritenuto decisivo, in ogni caso, il rilievo dell'impossibilità di introdurre in sede interpretativa, condizioni e limiti che non risultassero neppure implicitamente dal precetto normativo e rilevato che anche il cambio dell'occupazione, dopo la nascita del figlio, poteva essere determinato o influenzato proprio
pag. 7/9 dall'esigenza di rendere compatibile l'espletamento dell'attività lavorativa con l'assolvimento dei doveri materni, ove il nuovo impiego, per una serie di favorevoli fattori, meglio consentisse di provvedere alla cura ed ai bisogni del bambino
(cfr. Cass. 11164/91 cit.)”.
Tale pronuncia si discosta motivatamente dalla sentenza n.10994/2000 (invocata dalla appellante) qualificandola come isolata e ribadendo “quanto sopra rilevato in merito alla presunzione di non spontaneità delle dimissioni presentate nel periodo considerato, che è concetto diverso da quello della volontarietà delle stesse, che, se accertata dal servizio ispettivo, incide, tuttavia, nel senso di rendere valido ed efficace il recesso ed è tale da condizionare il conseguente effetto risolutorio del rapporto”.
Ma anche a voler applicare quanto affermato nella sentenza del 19 agosto 2000 n. 10994, secondo la quale la presunzione di non completa spontaneità delle dimissioni può essere contraddetta dalla prova da parte del datore di circostanze riferite all'inizio di un nuovo lavoro senza intervallo da parte della lavoratrice e dalla assenza di prova contraria, da parte di quest'ultima, di minore vantaggiosità della nuova occupazione, l'appello sarebbe comunque infondato atteso che emerge documentalmente come la nuova occupazione della sia stata meno onerosa atteso che a fronte CP_1 del precedente rapporto a tempo indeterminato con la appellante la stessa ha stipulato un contratto a tempo determinato per soli 8 mesi.
Va, invece, accolto il motivo subordinato di appello (con conseguente assorbimento/rigetto della richiesta di correzione di errore materiale invocato dalla appellata) laddove il Giudice di primo grado ha condannato la datrice al pagamento dei contributi in favore della lavoratrice.
pag. 8/9 Già nel ricorso di primo grado la aveva infatti, CP_1 inammissibilmente sotto il profilo della legittimazione attiva, richiesto la condanna al pagamento della contribuzione sulla indennità di preavviso nei suoi confronti (si legge nel ricorso di primo grado “infine controparte è tenuta a versare sull'imponibile di euro 7.873,59 la contribuzione assicurativa e previdenziale”; nelle conclusioni “condannarsi la al pagamento Parte_2 della contribuzione assicurativa e previdenziale sulla somma di euro 7.873,59”), condanna che non poteva essere emessa in suo favore, spettando il versamento agli istituti previdenziali mai citati o evocati nel ricorso di primo grado.
La sentenza di primo grado va, quindi, riformata sul punto.
Il parziale accoglimento dell'appello in uno con il rigetto della richiesta di correzione materiale avanzata dalla appellata giustificano la compensazione per metà delle spese di lite del presente grado;
la liquidazione della restante metà segue la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando,
-accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, rigetta la domanda di avente ad oggetto la condanna di CP_1 [...] al pagamento della contribuzione assicurativa e Parte_2 previdenziale sulla somma di euro 7.873,59;
-compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della restante metà che liquida in euro 992,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione.
Napoli 3.4.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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