Articolo 10 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 marzo 1999
Art. 10. (Criteri di liquidazione) 1. L'ammontare del danno e' determinato:
a) nel caso di danno a beni mobili o immobili, comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
b) nel caso di morte o di danno conseguente a lesioni personali, ovvero a intimidazione anche ambientale, sulla base del mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata dalla vittima.
2. Il mancato guadagno, se non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e' valutato con equo apprezzamento delle circostanze, tenendo conto anche della riduzione del valore dell'avviamento commerciale.
Entrata in vigore il 18 marzo 1999
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